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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/09/2025, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 9519/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. LUCIANO MORETTI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 20.07.2024 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto all'erogazione della pensione d'invalidità civile. Ha resistito l chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell – che, a far data dal 1° aprile del 2007, è subentrato CP_1 nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 10 del decreto legge n. 203 del 30.9.05, convertito in legge n. 248 del 2.12.05 e divenuto operativo in forza del D.P.C.M. n. 121 del 2007) – nel merito, occorre evidenziare che la pensione di inabilità civile è una prestazione a carattere assistenziale, introdotta dall' art. 12 L. n. 118/1971, prevista, ricorrendo le prescritte condizioni di reddito, in favore di mutilati, invalidi civili e sordomuti di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge
(invalidi totali con accertata totale inabilità lavorativa).
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, occorre evidenziare che il
CTU, nominato nella presente fase, ha accertato – con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni – la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24.11.2022).
Il ricorso va, quindi, accolto.
Sul punto va precisato che – in linea con il recente pronunciamento della
Corte di Cassazione (sent. N. 6084 del 17.03.2014) - il giudizio ex art. 445 bis, co.6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase , quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento… La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica… ove
l'ente previdenziale non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorchè limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre
è inammissibile la domanda – che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.03.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24.11.2022).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese (ivi comprese quelle della procedura di a.t.p. obbligatorio) seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell Restano CP_1 definitivamente a carico dell anche le spese di c.t.u. liquidate CP_2 sia nel corso dell'a.t.p. che nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
-dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione della pensione di invalidità civile a decorrere dal
24.11.2022;
-condanna l alla rifusione nei confronti della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro 3.350,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente e per intero a carico dell le spese di c.t.u. CP_1 liquidate nel corso del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Bari, 30.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 9519/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. LUCIANO MORETTI;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 20.07.2024 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto all'erogazione della pensione d'invalidità civile. Ha resistito l chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell – che, a far data dal 1° aprile del 2007, è subentrato CP_1 nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 10 del decreto legge n. 203 del 30.9.05, convertito in legge n. 248 del 2.12.05 e divenuto operativo in forza del D.P.C.M. n. 121 del 2007) – nel merito, occorre evidenziare che la pensione di inabilità civile è una prestazione a carattere assistenziale, introdotta dall' art. 12 L. n. 118/1971, prevista, ricorrendo le prescritte condizioni di reddito, in favore di mutilati, invalidi civili e sordomuti di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge
(invalidi totali con accertata totale inabilità lavorativa).
Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, occorre evidenziare che il
CTU, nominato nella presente fase, ha accertato – con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni – la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di invalidità civile con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24.11.2022).
Il ricorso va, quindi, accolto.
Sul punto va precisato che – in linea con il recente pronunciamento della
Corte di Cassazione (sent. N. 6084 del 17.03.2014) - il giudizio ex art. 445 bis, co.6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa “si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti
l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase , quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento… La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica… ove
l'ente previdenziale non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorchè limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre
è inammissibile la domanda – che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.03.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione della pensione di invalidità civile, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (24.11.2022).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese (ivi comprese quelle della procedura di a.t.p. obbligatorio) seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell Restano CP_1 definitivamente a carico dell anche le spese di c.t.u. liquidate CP_2 sia nel corso dell'a.t.p. che nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
-dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione della pensione di invalidità civile a decorrere dal
24.11.2022;
-condanna l alla rifusione nei confronti della parte ricorrente CP_1 delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro 3.350,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente e per intero a carico dell le spese di c.t.u. CP_1 liquidate nel corso del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Bari, 30.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli