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31 gennaio 2021
31 gennaio 2021
Art. 1. 1. Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 , recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2020 .
3. Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021 .
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 313 del 18 dicembre 2020.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 34.
2. Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2020 .
3. Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021 .
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 313 del 18 dicembre 2020.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 34.
Giurisprudenza • 31
- 1. Trib. Piacenza, sentenza 07/03/2023, n. 98Provvedimento: […] Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti: Accertare e dichiarare che il DL 1.2021 non è stato convertito in legge e pertanto esso non è applicabile ai fatti contestati, né può esserlo retroattivamente ai sensi dell'art.1 comma 3 Legge 6/2021, e quindi annullare l'impugnato provvedimento emesso dal Prefetto di […] in subordine, sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 3 della Legge n.6/2021 per violazione dell'art. 77 Cost., del D.L. 1/2021 - in particolare l'art. 2 – e delLeggi di più...
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