Articolo 1 della Legge 29 gennaio 2021, n. 6
Versione
31 gennaio 2021
Art. 1. 1. Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 , recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2020 .
3. Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2021 .
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:

Il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 313 del 18 dicembre 2020.

A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 34.

Entrata in vigore il 31 gennaio 2021
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