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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 2214/2025 promossa da:
- - ass. avv. SIVIGLIA (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1 contro
- - ass. avv. BORLA (parte resistente) CP_1 P.IVA_1 all'udienza del 12/12/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che:
- con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 12 luglio 2024, il sig. , Parte_2 allegando di essere affetto da diverse e gravissime patologie e di aver presentato, in data 3 luglio 2023, la domanda per l'accertamento del proprio stato di invalidità per ottenere l'indennità di accompagnamento e dello stato di persona affetta da disabilità grave ai sensi della l. 104/92 (art. 3 comma 3), ha contestato il giudizio della commissione medica chiedendo al tribunale di accertare le suddette condizioni,
- all'esito della c.t.u., al ricorrente sono stati riconosciuti un grado di invalidità del 100% e la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, con decorrenza dal luglio
2024;
- il ricorrente ha proposto opposizione avverso le risultanze peritali in relazione al mancato riconoscimento del requisito dell'impossibilità a compiere gli atti della vita quotidiana, deducendo anche un aggravamento delle sue condizioni di salute ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e chiedendo al tribunale di accertare tale requisito, al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento, e di confermare la valutazione peritale in relazione alla condizione ex art 3 comma 3 legge 104/92, già riconosciuta nella prima fase del giudizio,
- l si è costituito in giudizio ed ha chiesto la reiezione dell'opposizione; CP_1
- sentite le parti, disposta nuova c.t.u., la causa è stata discussa all'odierna udienza;
2. rilevato che la C.t.u. nominata nella presente fase del giudizio ha accertato che in capo al ricorrente sussistano dal luglio 2024 le condizioni mediche previste dall'art. 1 l.
18/1980 e ritenuto che non vi sia motivo per disattendere tali conclusioni, adeguatamente argomentate e non contestate da alcuna delle parti nei termini ad esse assegnate e neppure in sede di discussione e che pertanto devono qui intendersi integralmente richiamate;
3. ritenuto quindi che la domanda di accertamento del requisito di cui all'art. 1 l. 18/1980 sia meritevole di accoglimento, con la decorrenza indicata dalla C.t.u., dovendosi solo aggiungere che in merito alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 l.
104/1992, già accertate in sede di a.t.p., non v'è contestazione ad opera dell' CP_1
4. ritenuto che il complessivo esito del giudizio consenta di compensare per metà le spese di lite della fase di a.t.p., considerato che i requisiti sanitari sono stati accertati con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e verosimilmente coeva o successiva alla data di deposito del ricorso per a.t.p. (si veda pag. 11 della relazione, ultimo periodo), e di porre a carico dell le spese della CP_1 fase di opposizione e le spese di c.t.u., in ragione della soccombenza;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara che il ricorrente versa in una condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 l. 104/1992 dal luglio 2024; accerta e dichiara che il ricorrente ha il requisito sanitario previsto dall'art. 1 l. 18/1980 per l'indennità di accompagnamento dal luglio 2024; pone le spese delle consulenze, già liquidate con separati provvedimenti, a carico dell' CP_1 compensa per metà le spese della prima fase del giudizio e dichiara tenuto e condanna l a pagare al ricorrente la residua metà e le spese della fase di opposizione, CP_1 spese complessivamente liquidate in euro 4900,00 oltre i.v.a., c.p.a, spese 15%, da distrarsi in favore dell'avv. SIVIGLIA
La giudice
ER ST