Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2024, n. 11058
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Sentenza 24 aprile 2024

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In tema di agevolazioni contributive previste in seguito a calamità naturali, l'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, ratione temporis vigente, ha stabilito una nuova modalità di definizione agevolata del debito contributivo residuo conseguente alla sospensione dei versamenti, e successiva loro rateizzazione a decorrere dal mese di giugno 2004, regolate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2005 n. 3442 e dalle sue successive modifiche, ma non ha ulteriormente prorogato detta sospensione fino al 30 giugno 2007, termine previsto solo per sanare quanti avessero già iniziato ad adempiere ai versamenti rateali da giugno 2004 senza avere, tuttavia, completato i pagamenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione a cartella di pagamento proposta da soggetto che, omesso ogni versamento dal giugno 2004, assumeva di poter beneficiare della definizione agevolata mediante pagamento, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2007).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2024, n. 11058
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11058
    Data del deposito : 24 aprile 2024

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