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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/12/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova -Sezione I -
In persona del G.O.P. Stefania Cozzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a RG 2706/2023 promossa da:
, elett.te dom.to in Genova viale Sauli 39/1 c/o lo Studio dell'avv. Stefano Bottaro che lo Parte_1
rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione attore
Contro
n persona del l.r.p.t. Controparte_1
elett.te dom.ta in Milano Corso di Porta Vittoria n. 47 c/o lo Studio dell'Avv. Giorgio Galasso che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa costitutiva convenuta
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate come da verbale di udienza
27.09.24 svolta mediante trattazione scritta, e da aversi ivi integralmente ritrascritte.
Motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
Contr (da ora ), deducendo la sussistenza di Controparte_1
difformità e difetti nella fornitura di lampadari ed appliques, oggetto del contratto formalizzato con ordine n.155 dell'8.6.2020, e da lui interamente pagati, per il complessivo importo di € 24.674,11;
detti lampadari ed applique che avrebbero dovuto essere realizzati come da accordi intercorsi e secondo le specifiche e disegni dell'acquirente anche tramite il suo tecnico fiduciario -arch. Pt_2
venivano invece realizzati in modo difforme e con vizi e difetti;
chiede quindi anche
[...]
all'esito della procedura ex art. 696 bis cpc nonché della diffida ad adempiere inviata in data
22.9.22, dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art 1454 per effetto del decorso del termine assegnato con la cit. diffida , in via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta o in via di ulteriore subordine ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse. Con condanna in ogni caso della convenuta alla restituzione del corrispettivo già versato di € 24.674,11 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento di ogni danno subito, da liquidarsi anche in via equitativa.
La convenuta ha integralmente contestato le domande attoree, chiedendone il rigetto, deducendo la ineseguibilità dei disegni prodotti dall'arch. ritenuti non esecutivi e privi di particolari Pt_2
costruttivi, con elementi non realizzabili (come risulterebbe accertato anche dalla ctu resa in sede di atp ex art 696 bis) e rilevando di aver ricevuto da parte solo successivamente dall'arch. i Pt_2
DWG relativi ai lampadari, allorchè essi erano già stati realizzati; la impossibilità di procedere ad alcun accordo a causa di rifiuti e richieste strumentali dell'attore ( tra cui la richiesta di annullamento e resa dei due lampadari consegnati il 5.8.20); l'addebito a quest'ultimo nel fallimento delle trattative anche in sede di consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis , la insussistenza dei presupporti per la diffida ad adempiere che sarebbe stata effettuata pretestuosamente, in risposta ad un'offerta invece di adempimento di RDV del 14.9.2022; deduce
Contr la insussistenza di alcun inadempimento a carico di , anche al momento dell'invio della diffida ad adempiere, il cui termine peraltro non sarebbe congruo, rileva la insussistenza della gravità ex art. 1455 c.c.; ritenendo comunque infondate sia le domande di risoluzione ex art. 1453 c.c. ed ex art. 1497 c.c., sia quella risarcitoria.- E formulando infine offerta banco judicis.
Va premesso che la presente causa segue consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis cpc instaurata dalla convenuta (allegata in atti).-
Dall'espletata istruttoria solo documentale, dovendo qui ribadirsi il giudizio di inammissibilità
delle prove orali richieste dalle parti, per le ragioni già espresse in ordinanza istruttoria 28.3.24,
risulta la fondatezza della domanda. entro i limiti che seguono.-
Pacifico e risultante documentalmente il contratto intercorso tra le parti avente ad oggetto la fornitura di lampadari ed appliques, formalizzato e comprovato dall'ordine RDV n.155 dell'8.6.2020 (doc.1 fasc att.), nonchè l'integrale versamento del corrispettivo da parte dell'attore,
anticipatamente rispetto alla pattuita consegna, a mezzo bonifici di € 7.290,72 in data 18.6.2020 ed
€ 17.383,39 il 4.8.2020, per il complessivo importo di € 24.674,11 (v bonifici sub doc 13 e fattura
RDV sub doc. 14 fasc att.).
Parimenti comprovate documentalmente le corpose e lunghe trattative che hanno preceduto il contratto e sfociate infatti nell'ordine/contratto medesimo , trattative che hanno altresì visto interfacciarsi la società convenuta e il tecnico fiduciario dell'attore- Arch. - in Parte_2
particolare in relazione ai quattro lampadari (oggetto principale della fornitura), per cui vennero richieste determinate caratteristiche e modifiche con invio in più momenti di elaborati grafici e disegni. Ciò risulta dalla corrispondenza allegata da entrambe le parti (v. mail 14.3.20 sub doc. 2 “
come promesso vi invio gli elaborati grafici relativi ai lampadari…se avete necessita del file in
altro formato …” v. mail 16.3.20 sub doc 3: “ invio i file in dwg dei lampadari. ho già aggiunto i
piccoli pastorali.” ; mail RDV 17.3.20 sub doc. 4 “…….grazie per i disegni e la collaborazione”:
mail arch droghi “…se ha necessita di aiuto per le modifiche sono disponibile”; mail 24.3.20 sub doc. 6 “…ci chiedono qualche modifica che vi elenco a seguire…tav 1 lampadario entrata a
terra…tav 2 lampadario primo piano…tav 3 lampadario mansarda….tav 4 lampadario sala
pranzo….. Applique soggiorno e mansarda. Vedere foto. Applique vano scale. vedere foto….”; mail
27.4.20 sub doc. 7 “…vi invio in allegato gli elaborati grafici della soluzione confermata dal
committente e vi chiedo se potete aggiornare il preventivo e confermare la fattibilità…” v. mail
RDV 19.5.20 sub doc 8 : “ qui avete l'offerta per gli articoli con modifica come da disegno
allegato…..tav 1 lamp piano terra…. tav 2 lamp primo piano atrio…. tav 3 lamp mansarda
scale…tav 4 lamp tavolo da pranzo….. .. tempo di produz 60 gg….”; v. mail 21.5.20 sub doc 9: “
…grazie per la quotazione aggiornata. Abbiamo alcune domande e commenti prima che possiamo
prendere una decisione…… 4. disegni ….a lei ha allegato i disegni modificati da e non ha Pt_2
notato che non ha apportato alcuna modifica ad essi. Può confermare che questo è corretto ? CP_1
b se la risposta è si alla domanda di sopra può per favore confermare che siete in grado di produrre lampadari esattamente come dai disegni da lei modificati? … c. la sua descrizione sulla
quota corrisponde ai disegni allegati oppure ci sono delle eccezioni o modifiche che devono essere
considerati? …attendiamo suo riscontro per poter decidere.” ; mail DVR 22.5.20 sempre sub doc.
9: “…Disegni. Vi confermo che produrremo i lampadari esattamente come da disegni di . Pt_2
Lievi modifiche possono essere fatte solo per migliorare il design, e mai senza la preventiva
approvazione di ”; ed ancora sempre sub doc.9 mail 22.5.20: “……per favore fate Pt_3
un'offerta inclusiva di spedizione e montaggio…”; mail 29.5.20 RDV “ ..ci sto lavorando scusi per
il ritardo, le rispondero non appena possible”; mail 5.6.20 sub doc 11 : “…vorrei rendere ufficiale
l'ordine per tutti i corpi illuminanti della villa, già decisi con…mi riesci ad inviare una distinta
d'ordine definitiva…. “).-
La predetta fase precontrattuale si è così conclusa con l'ordine RDV n. 155 dell' 8.6.20 (cit. doc.
1) che prevedeva altresì, in conformità del resto con le richieste e conferme intercorse tra le parti (v cit mail sub doc. 9), il termine di consegna della fornitura al 20.7.20 ; seguite poi dalla conferma della consegna per la data del 5.8.20 con richiesta di pagare il saldo prima della stessa ( v mail
RDV 30.7.20 e risposta sub doc. 12).-
Va premesso fin da subito che da quanto sopra risulta evidente come, non sia la sola mail del
22.5.20 (sub doc. 10), valorizzata dall'attore ad assumere rilevanza , bensì tutta la integrale e documentata fase delle dette trattative, che denota da un lato l'interesse specifico dell'attore e le richieste espresse e precise di realizzazione e modifiche anche tecniche relative all'oggetto del contratto e dall'altro la piena avvenuta conoscenza, la collaborazione tecnica, la conferma sulla fattibilità delle stesse e quindi la espressa accettazione da parte della convenuta, che è peraltro società specializzata nel settore (v cit. mail e doc. 35.).- Tanto è vero che ciò è sfociato nell'ordine/
contratto, emesso all'esito delle dette trattative ed in cui le specifiche modifiche richieste da parte attrice hanno trovato piena conferma da parte della convenuta;
gli oggetti (lampadari ed applique indicati nello stesso) corrispondono a quelli richiesti dall'attore anche all'esito dei disegni e specifiche inviate in sede di trattative;
l'oggetto in definitiva della fornitura e del contratto è ben preciso ed identificato;
ciò che del resto corrisponde con quanto pagato (v doc. 13) e fatturato da
Contr
(doc. 14); come parimenti chiaro è il termine di consegna e montaggio pattuito.-
E quanto sopra è assorbente sotto il profilo giuridico, posto che innanzitutto è rispetto al contratto
(come preceduto dalle trattative e modifiche richieste e accettate) che eventuali difformità vanno accertate, talchè rimangono irrilevanti giuridicamente – come si vedrà- sia eventuali giudizi sulla tollerabilità o meno delle dette difformità (posto che -si ripete- la conformità deve esserci quanto al contratto e l'adempimento deve essere esatto ed integrale), sia eventuali difficoltà e/o impossibilità
della esecuzione di talune modiche richieste, attesa comunque la espressa accettazione delle stesse da parte della convenuta -tra l'altro soggetto esperto e specializzato- sfociata in un contratto il cui corrispettivo risulta interamente pagato, e senza che mai in alcun momento e/o fase delle trattative sia emersa la detta circostanza. Al contrario, da quanto sopra risulta anche che tanto i disegni
Contr quanto le specifiche indicazioni fossero stati ben compresi e conosciuti da , tanto che infatti la stessa diede non solo l'avallo ma confermò anzi emise l'ordine poi confermandone la avvenuta realizzazione e consegna e richiedendone il pagamento anticipato.-
Nè risulta che mai RDV abbia comunicato o precisato – in particolare nel momento rilevante prima della conclusione del contratto e del pagamento del corrispettivo avvenuto da parte dell'attore- di non poter dar seguito alla realizzazione dei lampadari come espressamente voluti e richiesti secondo le specifiche dell'acquirente e/o di poterli realizzare in maniera difforme.-
Risulta poi che con mail 30.7.20 (doc 12 e 15) la convenuta comunicò la data di consegna e posa in opera della fornitura al 5.8.20 e richiese il pagamento del saldo prima della stessa, pagamento effettuato dall'attore (v cit doc. 13 e 14).
Al momento della consegna in data 5.8.20 (consegna e installazione dei primi due lampadari)
l'attore contestava subito la mancata rispondenza tra quanto consegnato e quanto oggetto dell'ordine (v . mail 6.8.20 sub doc. 16 fasc att) , seguita da successive più specifiche (doc.17,18)
quanto alle difformità, incompletezze e difetti lamentati, nonché incontri sul posto ed ulteriori contestazioni tra le parti (v doc. 18, 19, 20), sfociate nella negoziazione assistita conclusasi negativamente (doc. 21,22) ed infine nella procedura ex art 696 bis cpc instaurata dalla convenuta con ricorso 24.8.21 (all.ti in atti).-
Le difformità e difetti lamentati dall'attore sono stati accertati dalla ctu espletata (allegata agli atti)
in sede di proc. ex art 696 bis cpc, e con riferimento non solo ai due lampadari montati (che sono stati poi resi alla convenuta), ma anche agli ulteriori due lampadari oggetto dell'ordine (che sono stati visionati dall'attore per la prima volta nel corso delle operazioni peritali):-
V. CTU pagg. 3,4. quanto alle seguenti difformità e difetti accertati :
“a. Diametro dei pastorali superiori di mm 19 invece che mm 10 b. Bobeches con bordo non lineare c. Diametro della coppa cm 25 invece che 17 d. Lunghezza candele cm 15 anziché 20 cm e. Altezza dei Pastorali 20 anziché 30 cm f. Presenza di boccole alla base dei bracci dei lampadari g. Mancata rispondenza delle appliques in vetro soffiato rispetto al disegno trasmesso. Tutte le difformità di cui sopra sono state effettivamente constatate in corso di sopralluogo. E' importante sottolineare che la suddetta relazione, espressamente citata nel quesito, fa riferimento agli unici due lampadari montati, ovvero il n° 1 ed n° 4: in tal senso, in ossequio al quesito, la relazione preliminare aveva fatto riferimento ai soli suddetti lampadari, stralciando quindi qualunque riferimento ai lampadari 2 e 3, che sono stati visionati dal Cliente per la prima volta nel corso delle operazioni peritali. Al contrario la presente stesura individua anche difetti/difformità relativi a questi ultimi…”
IL Ctu inoltre (v pag 6) estende poi il “numero degli elementi che effettivamente contribuiscono a
sminuire il valore estetico del prodotto, ovvero:
1. Boccole sporgenti: si tratta dei bicchierini di alloggiamento di bracci e pastorali dei lampadari, che sono
fissati al loro interno tramite gesso. Essi sporgono visibilmente rispetto alle coppe di vetro che dovrebbero
nasconderli (foto 4), in alcuni casi anche con fuoriuscita del gesso di fissaggio. Ancorché le ragioni di
questa sporgenza siano da ricollegarsi alle dimensioni della coppa di cui si dirà oltre, resta che il fatto che
siano esteticamente sgradevoli.
2. Fusti centrali in cristallo di Boemia: il leitmotiv dei lampadari è la
superfice rigata che caratterizza tutti gli elementi: è senz'altro vero, ancorché sfugga - come è sfuggito –
anche ad una attenta osservazione, che l'inserimento di elementi con incisioni (si osservi ad esempio la foto
7) snaturi la coerenza del disegno generale.
3. Nel lampadario 1 i pastorali superiori hanno altezze diverse e
creano un insieme geometricamente irregolare che mal si addice alla necessaria simmetria radiale del manufatto 4. Nel lampadario 3, invece, i pastorali del terzo ordine hanno le stesse dimensioni di quelle del
secondo e conferiscono al manufatto una certa sproporzione.”
Dalla espletata ctu risultano pertanto accertate le difformità e difetti lamentati dall'attore.-
Il Ctu poi (nel corso della risposta agli ulteriori due quesiti) ritiene non tollerabili determinate difformità e tollerabili invece quelle in definitiva ritenute derivanti da una difficoltà o impossibilità
dell'esecuzione delle richieste del committente del 16.3.20 derivanti secondo quanto dalla stessa ctu ritenuto (e valorizzato dalla convenuta) dal fatto che “ il dwg prodotto dall'Arch. non era,per Pt_2
così dire, “cantierizzabile”, ovvero era impossibile riprodurre il manufatto esattamente così come
disegnato. ……Ciò precisato, è evidente che fosse impossibile realizzare il manufatto così come progettato
dall'arch. (oppure, come verrà meglio illustrato oltre, all'interno del preventivo redatto dalla RdV) Pt_2
dal che non si vede come possa non scaturire la possibilità di due diverse modalità operative:
1. Una intensa collaborazione fra progettista e realizzatore, che prevedesse, per le necessarie verifiche, la produzione di più dettagliati disegni esecutivi, o, in alternativa, prove dal vero, che tenessero nella necessaria considerazione, oltre a quelli estetici, anche gli aspetti tecnici …2. L'esecuzione del manufatto secondo la sensibilità e l'esperienza dell'esecutore.- A valle degli eventi non si può che riscontrare che:
1. L'arch. non ha mai messo in conto che il suo progetto potesse non essere Pt_2 realizzabile: se così fosse stato avrebbe fatto pressione su RdV per ricevere, in assenza di disegni, dettagliata informazione sulle soluzioni ai problemi che anche solo disegnando la pianta dei manufatti, o misurando i diametri delle componenti in questione, sarebbero emersi.
2. D'altro canto la RdV, avendo constatato l'impossibilità di realizzare il manufatto così come disegnato non ne ha dato tempestiva e circostanziata informazione alla progettista, ritenendo cioè di doverlo/poterlo realizzare secondo la propria sensibilità personale e professionale. Per quanto già evidenziato, delle voci a-g di cui sopra, si ritiene che le difformità non accettabili possano essere solo le d-e-f, in quanto (con riferimento alla stessa successione alfabetica)”
Si rileva al riguardo quanto segue:
Innanzitutto la ctu ritiene comunque non tollerabili determinate difformità indicando poi i costi per le relative modifiche;
pertanto, anche ove si volessero considerare solo queste ultime, non vi è
dubbio che da quanto accertato scaturisce la responsabilità della convenuta;
né si può ritenere sotto il profilo giuridico che, atteso in particolare nel caso in questione l'interesse del creditore a tali caratteristiche e tipologia dei lampadari ben evidente dalla sopradescritta fase precontrattuale, ciò
costituisca inadempimento di scarsa importanza. In secondo luogo va osservato – e il dato è assorbente- che, anche quanto alle difformità ritenute tollerabili, il richiamo al fatto che il progetto ( o disegni) dell'arch. inviato in fase di Pt_2
trattative non fosse in alcuni aspetti “cantierizzabile od eseguibile” e che quindi -come sostenuto dalla convenuta- alcune “difformità” siano state rese necessarie proprio da tale difficoltà di esecuzione, sotto il profilo giuridico non rileva, non essendo idoneo ad eliminare e/o attenuare l'inadempimento della convenuta, che va ribadito deve porsi in relazione, non alle richieste attoree svolte in fase precontrattuale e comunque accettate inequivocabilmente dalla convenuta, bensì al contratto concluso – v ordine cit.- che, come sopra visto, tali richieste fa sue e che presuppone la avvenuta, documentata ed espressa accettazione delle stesse-
Il contratto -come sopra già rilevato- venne concluso proprio all'esito delle descritte trattative nel corso delle quali sono state richieste determinate caratteristiche ( o modifiche tra cui quelle valorizzate dalla convenuta), accettate da quest'ultima e sfociate nell'ordine infine intervenuto,
accettato da entrambe le parti, e tra l'altro interamente pagato dall'attore ancora prima della consegna.-
Deve infatti osservarsi: che, come già ampiamente evidenziato quanto alle lunghe trattative intercorse, le caratteristiche, tipologia e modifiche richieste dall'attore sono intervenute prima della conclusione del contratto ( e non come ritenuto da parte convenuta addirittura all'esito della esecuzione dei lampadari: v doc. da n 2 a n 9 fasc att. e ctu pag.7); esse sono state accettate da quest'ultima: tanto i disegni quanto le specifiche indicazioni risulta fossero state ben comprese e conosciute da eraltro operatore specializzato nel settore – , tanto che infatti la stessa diede CP_2
non solo l'avallo ma confermò ed emise l'ordine poi confermandone la avvenuta realizzazione e consegna e richiedendone il pagamento anticipato.-
Contr Nè risulta che abbia mai comunicato o precisato, nel momento rilevante e cioè prima della conclusione del contratto e del pagamento del corrispettivo da parte dell'attore, né prima della consegna, di non poter dar seguito alla realizzazione dei lampadari come espressamente voluti e richiesti dall'acquirente (e cioè come da specifiche e disegni dell'arch. o di poterli Pt_2 realizzare in maniera difforme;
non v'è traccia in tutta la corposa fase delle trattative, né durante la fase di realizzazione prima della consegna e neppure nell'immediatezza della stessa, di quelle ritenute difficoltà di esecuzioni ( o mancanze nei disegni e progetto inviati dall' acquirente), le quali invece sono state poi evidenziate solo successivamente ed a distanza di tempo, allorchè sono insorte contestazioni e nel momento patologico del contratto (ad esecuzione dei prodotti già avvenuta e consegna tentata).-
Se in definitiva come sostenuto dalla convenuta (anche in sede di ricorso per atp) delle modifiche si sono rese necessarie in quanto era impossibile fare i lampadari come da disegni inoltrati, di ciò
andava previamente informato l'acquirente (tra l'altro come evidente dalle trattative particolarmente interessato alla esecuzione in un certo modo degli stessi;
e ciò prima della conclusione del contratto e di dar corso all'ordine richiedendo il saldo del corrispettivo).-
Quanto sopra quindi non solo non elimina né attenua il verificatosi inadempimento, ma neppure può
configurare l'ipotesi di una impossibilità anche parziale della prestazione che, per essere giuridicamente rilevante escludendo l'inadempimento, deve derivare da causa al debitore non imputabile (art 1218 cc), il che non è nel caso in esame, posto quanto sopra visto , ovvero che non solo mai RDV ha, alle specifiche richieste attoree, evidenziato difficoltà o impossibilità nella esecuzione, ma ne ha a più riprese confermato la fattibilità, accettandole e dando corso ad un contratto il cui corrispettivo risulta interamente pagato, e senza che mai in alcun momento delle trattative protrattasi per mesi sia emersa tale circostanza.-
Ed è evidente che il creditore (in questo caso il sig. ) ha diritto all'esatto adempimento del Pt_1
contratto, talchè non può ritenersi pretestuosa , come ritenuto dalla convenuta, la richiesta svolta di restituire poco dopo la parziale consegna del 5.8.20 (come poi verificatosi) i due lampadari difformi consegnati;
né può ritenersi pretestuosa (o configurare inadempimento che peraltro non viene eccepito) la mancata accettazione da parte del creditore (che tra l'altro come nel caso in esame abbia correttamente adempiuto la propria obbligazione di pagamento) di soluzioni o prestazioni diverse o modificate o parziali (ciò che invece è pienamente legittimato a fare: v. artt. 1181, 1197, 1218), peraltro eventualmente intervenute a distanza di tempo dall'ordine , dal termine fissato e dal pagamento (in tal senso si pongono le missive di RDV del 22.10.20 -sub doc. 19- , del 16.6.21 -
sub doc 23 fasc att.-, e del 14.9.2022 sub doc. 25 fasc conv.).-
Del tutto legittimamente il sig ha poi inoltrato in data 23.09.22, a mezzo pec ritualmente Pt_1
ricevuta (v doc. 34 fasc att) ed all'esito della proc. ex art 696 bis cpc, la diffida ad adempiere, che non può ritenersi strumentale, posto che è facoltà del creditore avvalersi di tale rimedio e diritto potestativo previsto dalla legge e concesso alla sola parte adempiente (unica legittimata a ciò: v.
Cass 8910/98), la quale peraltro può sempre agire ex art 1453 cc. (domanda infatti svolta in via subordinata da parte attrice), mentre con la diffida il creditore ha la possibilità di provocare immediatamente ed unilateralmente una modifica del rapporto introducendo un termine per l'adempimento in aggiunta a quello eventualmente previsto originariamente. Essa presuppone solo un inadempimento imputabile al debitore e non di scarsa importanza ex art 1455 cc, ciò che per le ragioni sopra viste risulta nel caso in questione.
Deve infatti nuovamente rilevarsi: che in ogni caso alcuna consegna è avvenuta, a fronte di un termine iniziale pattuito al 20.7.20 (v doc 1 fasc att); che risultano accertati e provate le difformità
e difetti degli oggetti principali della fornitura (i n 4 lampadari); che l'attore ha in momento precedente la prevista consegna risalente al 5.8.20 integralmente corrisposto il prezzo pattuito così
adempiendo alla propria obbligazione, talchè è evidente l'inadempimento della convenuta alla fondamentali obbligazioni (di consegna e di prodotti conformi e non difettosi) derivanti dal contratto.- Nè è, per le stesse ragioni, sostenibile la tesi di un inadempimento di scarsa importanza
(valutazione che deve porsi anche con rifermento alla diffida ad adempiere), che non può
configurarsi nel caso in esame, sia in considerazione delle obbligazioni in sé considerate rimaste inadempiute (che come detto sono le principali derivanti dal contratto), sia indubbiamente anche tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente all'esatta e tempestiva prestazione.-
Parte attrice era quindi legittimata alla diffida ad adempiere essendo sussistenti tutti i presupposti della stessa, presupposti che parimenti rendono fondata anche la domanda – svolta in via subordinata- di risoluzione del contratto in via ordinaria ex art 1453 cc per grave inadempimento della parte convenuta. Diffida che, ai sensi dell'art. 1454 cc, ha determinato, a seguito dell'avvenuto decorso del termine e della mancata consegna, la conseguente risoluzione di diritto del contratto.-
Il contratto deve quindi intendersi risolto di diritto, decorsi 15 giorni dalla suddetta diffida e quindi al 4.10.22, per inadempimento della convenuta, sicché risulta fondato e provato il diritto alla restituzione del prezzo già versato pari ad € 24.674,11; attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione di restituzione del prezzo, su di esso devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo.-
Va infine aggiunto, in merito alle deduzioni della convenuta circa una asserita e “colpevole”
interruzione nelle trattative anche in sede di atp che secondo la medesima sarebbe da ascriversi a parte attrice (che avrebbe frapposto ostacoli anche in merito alle spese tecniche e legali), che ciò,
da un lato è irrilevante nel giudizio poi incardinatosi, al fine di escludere ed attenuare un inadempimento contrattuale nei suoi presupposti già verificatosi e protratto (trattandosi di risoluzione di contratto risalente al 2020 e con pagamento del corrispettivo già da tempo integralmente avvenuto), e dall'altro quanto emerso in sede di ctu evidenzia solo la impossibilità di soluzioni conciliative, e non solo per la divergenza in merito alle spese (v ctu pagg. 3), e senza che da ciò possa trarsi alcuna valutazione in merito a quale delle due parti fosse imputabile il fallimento delle possibilità transattive, peraltro irrilevante ai fini del contestato inadempimento contrattuale.-
(v ctu pagg 3: “ Si svolge il sopralluogo presso lo stabilimento, con verifica di tutti i lampadari montati
e/o modificati. Le modifiche non incontrano l'approvazione del Cliente e viene deciso di concretizzare una
nuova proposta mediante sovrapposizione delle nuove componenti prescelte su disegni in scala 1:1 che
l'Arch. consegna alla RdV (Verbale 03). Viene concordata una nuova proroga di 90 gg. 23.03.2022 Pt_2
La RdV trasmette una serie di foto a riproduzione delle singole componenti dei quattro lampadari, alcune
delle quali sono sostituite da sagome in carta (all. C) 11.04.2022 La CTP Arch. chiede le venga Pt_2
confermata l'esatta realizzazione degli elementi in carta e, contestualmente, avanza sostanzialmente
richiesta di un rimborso per le spese tecniche e legali dell'ATP 06.06.2022 La mail dell'avvocato Galasso Con segnala l'indisponibilità della parte della alle richieste di controparte con conseguente definivo
accantonamento della possibilità di conciliazione”. )
Inoltre si rileva che anche la lettera del 14.9.22 (v doc. 25 fasc conv) valorizzata da parte convenuta quale offerta ad adempiere, non possa definirsi tale, posto che appare più come una interpretazione delle emergenze peritali sulle difformità e difetti che secondo la convenuta sarebbero state esigue e tali da escludere una risoluzione contrattuale, e contenente la disponibilità senza alcuna indicazione di termine ad effettuare parziali modifiche e/o rimborsi parziali, che il creditore adempiente ha il diritto di rifiutare.
Né rileva l'offerta banco judicis formalizzata con la costituzione in giudizio dalla convenuta, che, a prescindere da ogni valutazione nel merito della stessa, rimane comunque superata ex art. 1453 c.3
cpc dalla domanda risolutoria avanzata con la citazione, né può precludere una già intervenuta risoluzione di diritto del contratto.-
Quanto alla domanda risarcitoria svolta da parte attrice, essa pur essendo in linea astratta ammissibile, va respinta non risultando nel caso in esame provati i danni risarcibili, cosicchè è
impossibile anche una liquidazione in via equitativa.-
Le spese di lite, incluse le spese in sede di proc. ex art 696 bis cpc, seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri di cui al DM 2.4.14, come in dispositivo.
Spese e costi di ctu in sede di proc. ex art 696 bis cpc rimangono ad esclusivo carico di parte convenuta.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto (di cui all'ordine dell'8.6.20) intercorso tra le parti, avente ad oggetto la fornitura meglio descritta in premessa, per inadempimento della convenuta, e per l'effetto dichiara tenuta e condanna quest'ultima alla restituzione in favore dell'attore dell'importo versato pari ad € 24.674,11 =, oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti al saldo. Condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida: per la procedura ex art
696 bis cpc in € 2.337,00 quale compenso professionale oltre spese gen. 15%, IVA e C.P.A, come per legge;
per il presente giudizio in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale oltre spese gen. 15%, IVA e C.P.A, come per legge.-
Respinge ogni ulteriore domanda.-
Genova, 03.12.2025 Il Gop
Dott. Stefania Cozzani
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova -Sezione I -
In persona del G.O.P. Stefania Cozzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a RG 2706/2023 promossa da:
, elett.te dom.to in Genova viale Sauli 39/1 c/o lo Studio dell'avv. Stefano Bottaro che lo Parte_1
rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione attore
Contro
n persona del l.r.p.t. Controparte_1
elett.te dom.ta in Milano Corso di Porta Vittoria n. 47 c/o lo Studio dell'Avv. Giorgio Galasso che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa costitutiva convenuta
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate come da verbale di udienza
27.09.24 svolta mediante trattazione scritta, e da aversi ivi integralmente ritrascritte.
Motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
Contr (da ora ), deducendo la sussistenza di Controparte_1
difformità e difetti nella fornitura di lampadari ed appliques, oggetto del contratto formalizzato con ordine n.155 dell'8.6.2020, e da lui interamente pagati, per il complessivo importo di € 24.674,11;
detti lampadari ed applique che avrebbero dovuto essere realizzati come da accordi intercorsi e secondo le specifiche e disegni dell'acquirente anche tramite il suo tecnico fiduciario -arch. Pt_2
venivano invece realizzati in modo difforme e con vizi e difetti;
chiede quindi anche
[...]
all'esito della procedura ex art. 696 bis cpc nonché della diffida ad adempiere inviata in data
22.9.22, dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art 1454 per effetto del decorso del termine assegnato con la cit. diffida , in via subordinata accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta o in via di ulteriore subordine ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse. Con condanna in ogni caso della convenuta alla restituzione del corrispettivo già versato di € 24.674,11 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento di ogni danno subito, da liquidarsi anche in via equitativa.
La convenuta ha integralmente contestato le domande attoree, chiedendone il rigetto, deducendo la ineseguibilità dei disegni prodotti dall'arch. ritenuti non esecutivi e privi di particolari Pt_2
costruttivi, con elementi non realizzabili (come risulterebbe accertato anche dalla ctu resa in sede di atp ex art 696 bis) e rilevando di aver ricevuto da parte solo successivamente dall'arch. i Pt_2
DWG relativi ai lampadari, allorchè essi erano già stati realizzati; la impossibilità di procedere ad alcun accordo a causa di rifiuti e richieste strumentali dell'attore ( tra cui la richiesta di annullamento e resa dei due lampadari consegnati il 5.8.20); l'addebito a quest'ultimo nel fallimento delle trattative anche in sede di consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis , la insussistenza dei presupporti per la diffida ad adempiere che sarebbe stata effettuata pretestuosamente, in risposta ad un'offerta invece di adempimento di RDV del 14.9.2022; deduce
Contr la insussistenza di alcun inadempimento a carico di , anche al momento dell'invio della diffida ad adempiere, il cui termine peraltro non sarebbe congruo, rileva la insussistenza della gravità ex art. 1455 c.c.; ritenendo comunque infondate sia le domande di risoluzione ex art. 1453 c.c. ed ex art. 1497 c.c., sia quella risarcitoria.- E formulando infine offerta banco judicis.
Va premesso che la presente causa segue consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis cpc instaurata dalla convenuta (allegata in atti).-
Dall'espletata istruttoria solo documentale, dovendo qui ribadirsi il giudizio di inammissibilità
delle prove orali richieste dalle parti, per le ragioni già espresse in ordinanza istruttoria 28.3.24,
risulta la fondatezza della domanda. entro i limiti che seguono.-
Pacifico e risultante documentalmente il contratto intercorso tra le parti avente ad oggetto la fornitura di lampadari ed appliques, formalizzato e comprovato dall'ordine RDV n.155 dell'8.6.2020 (doc.1 fasc att.), nonchè l'integrale versamento del corrispettivo da parte dell'attore,
anticipatamente rispetto alla pattuita consegna, a mezzo bonifici di € 7.290,72 in data 18.6.2020 ed
€ 17.383,39 il 4.8.2020, per il complessivo importo di € 24.674,11 (v bonifici sub doc 13 e fattura
RDV sub doc. 14 fasc att.).
Parimenti comprovate documentalmente le corpose e lunghe trattative che hanno preceduto il contratto e sfociate infatti nell'ordine/contratto medesimo , trattative che hanno altresì visto interfacciarsi la società convenuta e il tecnico fiduciario dell'attore- Arch. - in Parte_2
particolare in relazione ai quattro lampadari (oggetto principale della fornitura), per cui vennero richieste determinate caratteristiche e modifiche con invio in più momenti di elaborati grafici e disegni. Ciò risulta dalla corrispondenza allegata da entrambe le parti (v. mail 14.3.20 sub doc. 2 “
come promesso vi invio gli elaborati grafici relativi ai lampadari…se avete necessita del file in
altro formato …” v. mail 16.3.20 sub doc 3: “ invio i file in dwg dei lampadari. ho già aggiunto i
piccoli pastorali.” ; mail RDV 17.3.20 sub doc. 4 “…….grazie per i disegni e la collaborazione”:
mail arch droghi “…se ha necessita di aiuto per le modifiche sono disponibile”; mail 24.3.20 sub doc. 6 “…ci chiedono qualche modifica che vi elenco a seguire…tav 1 lampadario entrata a
terra…tav 2 lampadario primo piano…tav 3 lampadario mansarda….tav 4 lampadario sala
pranzo….. Applique soggiorno e mansarda. Vedere foto. Applique vano scale. vedere foto….”; mail
27.4.20 sub doc. 7 “…vi invio in allegato gli elaborati grafici della soluzione confermata dal
committente e vi chiedo se potete aggiornare il preventivo e confermare la fattibilità…” v. mail
RDV 19.5.20 sub doc 8 : “ qui avete l'offerta per gli articoli con modifica come da disegno
allegato…..tav 1 lamp piano terra…. tav 2 lamp primo piano atrio…. tav 3 lamp mansarda
scale…tav 4 lamp tavolo da pranzo….. .. tempo di produz 60 gg….”; v. mail 21.5.20 sub doc 9: “
…grazie per la quotazione aggiornata. Abbiamo alcune domande e commenti prima che possiamo
prendere una decisione…… 4. disegni ….a lei ha allegato i disegni modificati da e non ha Pt_2
notato che non ha apportato alcuna modifica ad essi. Può confermare che questo è corretto ? CP_1
b se la risposta è si alla domanda di sopra può per favore confermare che siete in grado di produrre lampadari esattamente come dai disegni da lei modificati? … c. la sua descrizione sulla
quota corrisponde ai disegni allegati oppure ci sono delle eccezioni o modifiche che devono essere
considerati? …attendiamo suo riscontro per poter decidere.” ; mail DVR 22.5.20 sempre sub doc.
9: “…Disegni. Vi confermo che produrremo i lampadari esattamente come da disegni di . Pt_2
Lievi modifiche possono essere fatte solo per migliorare il design, e mai senza la preventiva
approvazione di ”; ed ancora sempre sub doc.9 mail 22.5.20: “……per favore fate Pt_3
un'offerta inclusiva di spedizione e montaggio…”; mail 29.5.20 RDV “ ..ci sto lavorando scusi per
il ritardo, le rispondero non appena possible”; mail 5.6.20 sub doc 11 : “…vorrei rendere ufficiale
l'ordine per tutti i corpi illuminanti della villa, già decisi con…mi riesci ad inviare una distinta
d'ordine definitiva…. “).-
La predetta fase precontrattuale si è così conclusa con l'ordine RDV n. 155 dell' 8.6.20 (cit. doc.
1) che prevedeva altresì, in conformità del resto con le richieste e conferme intercorse tra le parti (v cit mail sub doc. 9), il termine di consegna della fornitura al 20.7.20 ; seguite poi dalla conferma della consegna per la data del 5.8.20 con richiesta di pagare il saldo prima della stessa ( v mail
RDV 30.7.20 e risposta sub doc. 12).-
Va premesso fin da subito che da quanto sopra risulta evidente come, non sia la sola mail del
22.5.20 (sub doc. 10), valorizzata dall'attore ad assumere rilevanza , bensì tutta la integrale e documentata fase delle dette trattative, che denota da un lato l'interesse specifico dell'attore e le richieste espresse e precise di realizzazione e modifiche anche tecniche relative all'oggetto del contratto e dall'altro la piena avvenuta conoscenza, la collaborazione tecnica, la conferma sulla fattibilità delle stesse e quindi la espressa accettazione da parte della convenuta, che è peraltro società specializzata nel settore (v cit. mail e doc. 35.).- Tanto è vero che ciò è sfociato nell'ordine/
contratto, emesso all'esito delle dette trattative ed in cui le specifiche modifiche richieste da parte attrice hanno trovato piena conferma da parte della convenuta;
gli oggetti (lampadari ed applique indicati nello stesso) corrispondono a quelli richiesti dall'attore anche all'esito dei disegni e specifiche inviate in sede di trattative;
l'oggetto in definitiva della fornitura e del contratto è ben preciso ed identificato;
ciò che del resto corrisponde con quanto pagato (v doc. 13) e fatturato da
Contr
(doc. 14); come parimenti chiaro è il termine di consegna e montaggio pattuito.-
E quanto sopra è assorbente sotto il profilo giuridico, posto che innanzitutto è rispetto al contratto
(come preceduto dalle trattative e modifiche richieste e accettate) che eventuali difformità vanno accertate, talchè rimangono irrilevanti giuridicamente – come si vedrà- sia eventuali giudizi sulla tollerabilità o meno delle dette difformità (posto che -si ripete- la conformità deve esserci quanto al contratto e l'adempimento deve essere esatto ed integrale), sia eventuali difficoltà e/o impossibilità
della esecuzione di talune modiche richieste, attesa comunque la espressa accettazione delle stesse da parte della convenuta -tra l'altro soggetto esperto e specializzato- sfociata in un contratto il cui corrispettivo risulta interamente pagato, e senza che mai in alcun momento e/o fase delle trattative sia emersa la detta circostanza. Al contrario, da quanto sopra risulta anche che tanto i disegni
Contr quanto le specifiche indicazioni fossero stati ben compresi e conosciuti da , tanto che infatti la stessa diede non solo l'avallo ma confermò anzi emise l'ordine poi confermandone la avvenuta realizzazione e consegna e richiedendone il pagamento anticipato.-
Nè risulta che mai RDV abbia comunicato o precisato – in particolare nel momento rilevante prima della conclusione del contratto e del pagamento del corrispettivo avvenuto da parte dell'attore- di non poter dar seguito alla realizzazione dei lampadari come espressamente voluti e richiesti secondo le specifiche dell'acquirente e/o di poterli realizzare in maniera difforme.-
Risulta poi che con mail 30.7.20 (doc 12 e 15) la convenuta comunicò la data di consegna e posa in opera della fornitura al 5.8.20 e richiese il pagamento del saldo prima della stessa, pagamento effettuato dall'attore (v cit doc. 13 e 14).
Al momento della consegna in data 5.8.20 (consegna e installazione dei primi due lampadari)
l'attore contestava subito la mancata rispondenza tra quanto consegnato e quanto oggetto dell'ordine (v . mail 6.8.20 sub doc. 16 fasc att) , seguita da successive più specifiche (doc.17,18)
quanto alle difformità, incompletezze e difetti lamentati, nonché incontri sul posto ed ulteriori contestazioni tra le parti (v doc. 18, 19, 20), sfociate nella negoziazione assistita conclusasi negativamente (doc. 21,22) ed infine nella procedura ex art 696 bis cpc instaurata dalla convenuta con ricorso 24.8.21 (all.ti in atti).-
Le difformità e difetti lamentati dall'attore sono stati accertati dalla ctu espletata (allegata agli atti)
in sede di proc. ex art 696 bis cpc, e con riferimento non solo ai due lampadari montati (che sono stati poi resi alla convenuta), ma anche agli ulteriori due lampadari oggetto dell'ordine (che sono stati visionati dall'attore per la prima volta nel corso delle operazioni peritali):-
V. CTU pagg. 3,4. quanto alle seguenti difformità e difetti accertati :
“a. Diametro dei pastorali superiori di mm 19 invece che mm 10 b. Bobeches con bordo non lineare c. Diametro della coppa cm 25 invece che 17 d. Lunghezza candele cm 15 anziché 20 cm e. Altezza dei Pastorali 20 anziché 30 cm f. Presenza di boccole alla base dei bracci dei lampadari g. Mancata rispondenza delle appliques in vetro soffiato rispetto al disegno trasmesso. Tutte le difformità di cui sopra sono state effettivamente constatate in corso di sopralluogo. E' importante sottolineare che la suddetta relazione, espressamente citata nel quesito, fa riferimento agli unici due lampadari montati, ovvero il n° 1 ed n° 4: in tal senso, in ossequio al quesito, la relazione preliminare aveva fatto riferimento ai soli suddetti lampadari, stralciando quindi qualunque riferimento ai lampadari 2 e 3, che sono stati visionati dal Cliente per la prima volta nel corso delle operazioni peritali. Al contrario la presente stesura individua anche difetti/difformità relativi a questi ultimi…”
IL Ctu inoltre (v pag 6) estende poi il “numero degli elementi che effettivamente contribuiscono a
sminuire il valore estetico del prodotto, ovvero:
1. Boccole sporgenti: si tratta dei bicchierini di alloggiamento di bracci e pastorali dei lampadari, che sono
fissati al loro interno tramite gesso. Essi sporgono visibilmente rispetto alle coppe di vetro che dovrebbero
nasconderli (foto 4), in alcuni casi anche con fuoriuscita del gesso di fissaggio. Ancorché le ragioni di
questa sporgenza siano da ricollegarsi alle dimensioni della coppa di cui si dirà oltre, resta che il fatto che
siano esteticamente sgradevoli.
2. Fusti centrali in cristallo di Boemia: il leitmotiv dei lampadari è la
superfice rigata che caratterizza tutti gli elementi: è senz'altro vero, ancorché sfugga - come è sfuggito –
anche ad una attenta osservazione, che l'inserimento di elementi con incisioni (si osservi ad esempio la foto
7) snaturi la coerenza del disegno generale.
3. Nel lampadario 1 i pastorali superiori hanno altezze diverse e
creano un insieme geometricamente irregolare che mal si addice alla necessaria simmetria radiale del manufatto 4. Nel lampadario 3, invece, i pastorali del terzo ordine hanno le stesse dimensioni di quelle del
secondo e conferiscono al manufatto una certa sproporzione.”
Dalla espletata ctu risultano pertanto accertate le difformità e difetti lamentati dall'attore.-
Il Ctu poi (nel corso della risposta agli ulteriori due quesiti) ritiene non tollerabili determinate difformità e tollerabili invece quelle in definitiva ritenute derivanti da una difficoltà o impossibilità
dell'esecuzione delle richieste del committente del 16.3.20 derivanti secondo quanto dalla stessa ctu ritenuto (e valorizzato dalla convenuta) dal fatto che “ il dwg prodotto dall'Arch. non era,per Pt_2
così dire, “cantierizzabile”, ovvero era impossibile riprodurre il manufatto esattamente così come
disegnato. ……Ciò precisato, è evidente che fosse impossibile realizzare il manufatto così come progettato
dall'arch. (oppure, come verrà meglio illustrato oltre, all'interno del preventivo redatto dalla RdV) Pt_2
dal che non si vede come possa non scaturire la possibilità di due diverse modalità operative:
1. Una intensa collaborazione fra progettista e realizzatore, che prevedesse, per le necessarie verifiche, la produzione di più dettagliati disegni esecutivi, o, in alternativa, prove dal vero, che tenessero nella necessaria considerazione, oltre a quelli estetici, anche gli aspetti tecnici …2. L'esecuzione del manufatto secondo la sensibilità e l'esperienza dell'esecutore.- A valle degli eventi non si può che riscontrare che:
1. L'arch. non ha mai messo in conto che il suo progetto potesse non essere Pt_2 realizzabile: se così fosse stato avrebbe fatto pressione su RdV per ricevere, in assenza di disegni, dettagliata informazione sulle soluzioni ai problemi che anche solo disegnando la pianta dei manufatti, o misurando i diametri delle componenti in questione, sarebbero emersi.
2. D'altro canto la RdV, avendo constatato l'impossibilità di realizzare il manufatto così come disegnato non ne ha dato tempestiva e circostanziata informazione alla progettista, ritenendo cioè di doverlo/poterlo realizzare secondo la propria sensibilità personale e professionale. Per quanto già evidenziato, delle voci a-g di cui sopra, si ritiene che le difformità non accettabili possano essere solo le d-e-f, in quanto (con riferimento alla stessa successione alfabetica)”
Si rileva al riguardo quanto segue:
Innanzitutto la ctu ritiene comunque non tollerabili determinate difformità indicando poi i costi per le relative modifiche;
pertanto, anche ove si volessero considerare solo queste ultime, non vi è
dubbio che da quanto accertato scaturisce la responsabilità della convenuta;
né si può ritenere sotto il profilo giuridico che, atteso in particolare nel caso in questione l'interesse del creditore a tali caratteristiche e tipologia dei lampadari ben evidente dalla sopradescritta fase precontrattuale, ciò
costituisca inadempimento di scarsa importanza. In secondo luogo va osservato – e il dato è assorbente- che, anche quanto alle difformità ritenute tollerabili, il richiamo al fatto che il progetto ( o disegni) dell'arch. inviato in fase di Pt_2
trattative non fosse in alcuni aspetti “cantierizzabile od eseguibile” e che quindi -come sostenuto dalla convenuta- alcune “difformità” siano state rese necessarie proprio da tale difficoltà di esecuzione, sotto il profilo giuridico non rileva, non essendo idoneo ad eliminare e/o attenuare l'inadempimento della convenuta, che va ribadito deve porsi in relazione, non alle richieste attoree svolte in fase precontrattuale e comunque accettate inequivocabilmente dalla convenuta, bensì al contratto concluso – v ordine cit.- che, come sopra visto, tali richieste fa sue e che presuppone la avvenuta, documentata ed espressa accettazione delle stesse-
Il contratto -come sopra già rilevato- venne concluso proprio all'esito delle descritte trattative nel corso delle quali sono state richieste determinate caratteristiche ( o modifiche tra cui quelle valorizzate dalla convenuta), accettate da quest'ultima e sfociate nell'ordine infine intervenuto,
accettato da entrambe le parti, e tra l'altro interamente pagato dall'attore ancora prima della consegna.-
Deve infatti osservarsi: che, come già ampiamente evidenziato quanto alle lunghe trattative intercorse, le caratteristiche, tipologia e modifiche richieste dall'attore sono intervenute prima della conclusione del contratto ( e non come ritenuto da parte convenuta addirittura all'esito della esecuzione dei lampadari: v doc. da n 2 a n 9 fasc att. e ctu pag.7); esse sono state accettate da quest'ultima: tanto i disegni quanto le specifiche indicazioni risulta fossero state ben comprese e conosciute da eraltro operatore specializzato nel settore – , tanto che infatti la stessa diede CP_2
non solo l'avallo ma confermò ed emise l'ordine poi confermandone la avvenuta realizzazione e consegna e richiedendone il pagamento anticipato.-
Contr Nè risulta che abbia mai comunicato o precisato, nel momento rilevante e cioè prima della conclusione del contratto e del pagamento del corrispettivo da parte dell'attore, né prima della consegna, di non poter dar seguito alla realizzazione dei lampadari come espressamente voluti e richiesti dall'acquirente (e cioè come da specifiche e disegni dell'arch. o di poterli Pt_2 realizzare in maniera difforme;
non v'è traccia in tutta la corposa fase delle trattative, né durante la fase di realizzazione prima della consegna e neppure nell'immediatezza della stessa, di quelle ritenute difficoltà di esecuzioni ( o mancanze nei disegni e progetto inviati dall' acquirente), le quali invece sono state poi evidenziate solo successivamente ed a distanza di tempo, allorchè sono insorte contestazioni e nel momento patologico del contratto (ad esecuzione dei prodotti già avvenuta e consegna tentata).-
Se in definitiva come sostenuto dalla convenuta (anche in sede di ricorso per atp) delle modifiche si sono rese necessarie in quanto era impossibile fare i lampadari come da disegni inoltrati, di ciò
andava previamente informato l'acquirente (tra l'altro come evidente dalle trattative particolarmente interessato alla esecuzione in un certo modo degli stessi;
e ciò prima della conclusione del contratto e di dar corso all'ordine richiedendo il saldo del corrispettivo).-
Quanto sopra quindi non solo non elimina né attenua il verificatosi inadempimento, ma neppure può
configurare l'ipotesi di una impossibilità anche parziale della prestazione che, per essere giuridicamente rilevante escludendo l'inadempimento, deve derivare da causa al debitore non imputabile (art 1218 cc), il che non è nel caso in esame, posto quanto sopra visto , ovvero che non solo mai RDV ha, alle specifiche richieste attoree, evidenziato difficoltà o impossibilità nella esecuzione, ma ne ha a più riprese confermato la fattibilità, accettandole e dando corso ad un contratto il cui corrispettivo risulta interamente pagato, e senza che mai in alcun momento delle trattative protrattasi per mesi sia emersa tale circostanza.-
Ed è evidente che il creditore (in questo caso il sig. ) ha diritto all'esatto adempimento del Pt_1
contratto, talchè non può ritenersi pretestuosa , come ritenuto dalla convenuta, la richiesta svolta di restituire poco dopo la parziale consegna del 5.8.20 (come poi verificatosi) i due lampadari difformi consegnati;
né può ritenersi pretestuosa (o configurare inadempimento che peraltro non viene eccepito) la mancata accettazione da parte del creditore (che tra l'altro come nel caso in esame abbia correttamente adempiuto la propria obbligazione di pagamento) di soluzioni o prestazioni diverse o modificate o parziali (ciò che invece è pienamente legittimato a fare: v. artt. 1181, 1197, 1218), peraltro eventualmente intervenute a distanza di tempo dall'ordine , dal termine fissato e dal pagamento (in tal senso si pongono le missive di RDV del 22.10.20 -sub doc. 19- , del 16.6.21 -
sub doc 23 fasc att.-, e del 14.9.2022 sub doc. 25 fasc conv.).-
Del tutto legittimamente il sig ha poi inoltrato in data 23.09.22, a mezzo pec ritualmente Pt_1
ricevuta (v doc. 34 fasc att) ed all'esito della proc. ex art 696 bis cpc, la diffida ad adempiere, che non può ritenersi strumentale, posto che è facoltà del creditore avvalersi di tale rimedio e diritto potestativo previsto dalla legge e concesso alla sola parte adempiente (unica legittimata a ciò: v.
Cass 8910/98), la quale peraltro può sempre agire ex art 1453 cc. (domanda infatti svolta in via subordinata da parte attrice), mentre con la diffida il creditore ha la possibilità di provocare immediatamente ed unilateralmente una modifica del rapporto introducendo un termine per l'adempimento in aggiunta a quello eventualmente previsto originariamente. Essa presuppone solo un inadempimento imputabile al debitore e non di scarsa importanza ex art 1455 cc, ciò che per le ragioni sopra viste risulta nel caso in questione.
Deve infatti nuovamente rilevarsi: che in ogni caso alcuna consegna è avvenuta, a fronte di un termine iniziale pattuito al 20.7.20 (v doc 1 fasc att); che risultano accertati e provate le difformità
e difetti degli oggetti principali della fornitura (i n 4 lampadari); che l'attore ha in momento precedente la prevista consegna risalente al 5.8.20 integralmente corrisposto il prezzo pattuito così
adempiendo alla propria obbligazione, talchè è evidente l'inadempimento della convenuta alla fondamentali obbligazioni (di consegna e di prodotti conformi e non difettosi) derivanti dal contratto.- Nè è, per le stesse ragioni, sostenibile la tesi di un inadempimento di scarsa importanza
(valutazione che deve porsi anche con rifermento alla diffida ad adempiere), che non può
configurarsi nel caso in esame, sia in considerazione delle obbligazioni in sé considerate rimaste inadempiute (che come detto sono le principali derivanti dal contratto), sia indubbiamente anche tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente all'esatta e tempestiva prestazione.-
Parte attrice era quindi legittimata alla diffida ad adempiere essendo sussistenti tutti i presupposti della stessa, presupposti che parimenti rendono fondata anche la domanda – svolta in via subordinata- di risoluzione del contratto in via ordinaria ex art 1453 cc per grave inadempimento della parte convenuta. Diffida che, ai sensi dell'art. 1454 cc, ha determinato, a seguito dell'avvenuto decorso del termine e della mancata consegna, la conseguente risoluzione di diritto del contratto.-
Il contratto deve quindi intendersi risolto di diritto, decorsi 15 giorni dalla suddetta diffida e quindi al 4.10.22, per inadempimento della convenuta, sicché risulta fondato e provato il diritto alla restituzione del prezzo già versato pari ad € 24.674,11; attesa la natura di debito di valuta dell'obbligazione di restituzione del prezzo, su di esso devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo.-
Va infine aggiunto, in merito alle deduzioni della convenuta circa una asserita e “colpevole”
interruzione nelle trattative anche in sede di atp che secondo la medesima sarebbe da ascriversi a parte attrice (che avrebbe frapposto ostacoli anche in merito alle spese tecniche e legali), che ciò,
da un lato è irrilevante nel giudizio poi incardinatosi, al fine di escludere ed attenuare un inadempimento contrattuale nei suoi presupposti già verificatosi e protratto (trattandosi di risoluzione di contratto risalente al 2020 e con pagamento del corrispettivo già da tempo integralmente avvenuto), e dall'altro quanto emerso in sede di ctu evidenzia solo la impossibilità di soluzioni conciliative, e non solo per la divergenza in merito alle spese (v ctu pagg. 3), e senza che da ciò possa trarsi alcuna valutazione in merito a quale delle due parti fosse imputabile il fallimento delle possibilità transattive, peraltro irrilevante ai fini del contestato inadempimento contrattuale.-
(v ctu pagg 3: “ Si svolge il sopralluogo presso lo stabilimento, con verifica di tutti i lampadari montati
e/o modificati. Le modifiche non incontrano l'approvazione del Cliente e viene deciso di concretizzare una
nuova proposta mediante sovrapposizione delle nuove componenti prescelte su disegni in scala 1:1 che
l'Arch. consegna alla RdV (Verbale 03). Viene concordata una nuova proroga di 90 gg. 23.03.2022 Pt_2
La RdV trasmette una serie di foto a riproduzione delle singole componenti dei quattro lampadari, alcune
delle quali sono sostituite da sagome in carta (all. C) 11.04.2022 La CTP Arch. chiede le venga Pt_2
confermata l'esatta realizzazione degli elementi in carta e, contestualmente, avanza sostanzialmente
richiesta di un rimborso per le spese tecniche e legali dell'ATP 06.06.2022 La mail dell'avvocato Galasso Con segnala l'indisponibilità della parte della alle richieste di controparte con conseguente definivo
accantonamento della possibilità di conciliazione”. )
Inoltre si rileva che anche la lettera del 14.9.22 (v doc. 25 fasc conv) valorizzata da parte convenuta quale offerta ad adempiere, non possa definirsi tale, posto che appare più come una interpretazione delle emergenze peritali sulle difformità e difetti che secondo la convenuta sarebbero state esigue e tali da escludere una risoluzione contrattuale, e contenente la disponibilità senza alcuna indicazione di termine ad effettuare parziali modifiche e/o rimborsi parziali, che il creditore adempiente ha il diritto di rifiutare.
Né rileva l'offerta banco judicis formalizzata con la costituzione in giudizio dalla convenuta, che, a prescindere da ogni valutazione nel merito della stessa, rimane comunque superata ex art. 1453 c.3
cpc dalla domanda risolutoria avanzata con la citazione, né può precludere una già intervenuta risoluzione di diritto del contratto.-
Quanto alla domanda risarcitoria svolta da parte attrice, essa pur essendo in linea astratta ammissibile, va respinta non risultando nel caso in esame provati i danni risarcibili, cosicchè è
impossibile anche una liquidazione in via equitativa.-
Le spese di lite, incluse le spese in sede di proc. ex art 696 bis cpc, seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i parametri di cui al DM 2.4.14, come in dispositivo.
Spese e costi di ctu in sede di proc. ex art 696 bis cpc rimangono ad esclusivo carico di parte convenuta.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,
domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto (di cui all'ordine dell'8.6.20) intercorso tra le parti, avente ad oggetto la fornitura meglio descritta in premessa, per inadempimento della convenuta, e per l'effetto dichiara tenuta e condanna quest'ultima alla restituzione in favore dell'attore dell'importo versato pari ad € 24.674,11 =, oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti al saldo. Condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida: per la procedura ex art
696 bis cpc in € 2.337,00 quale compenso professionale oltre spese gen. 15%, IVA e C.P.A, come per legge;
per il presente giudizio in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale oltre spese gen. 15%, IVA e C.P.A, come per legge.-
Respinge ogni ulteriore domanda.-
Genova, 03.12.2025 Il Gop
Dott. Stefania Cozzani