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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10183/24 RG iscritta in data 28.12.24, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
OT IP (C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Achiropita Falco, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Giffoni Sei Casali alla via Malche n. 65;
RICORRENTE
E
UO AR (CF: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Carla Santarsiere, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla via V. Dono n. 8-16;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza dell'1.4.25, all'esito della discussione delle parti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.12.24 IP ZO, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario con AU AR in data 19.9.77 in Olevano sul Tusciano e che dalla loro unione erano nati i figli NA (26.6.88), SI (20.12.89) e LI (8.1.93), tutti autonomi ed economicamente autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando altresì che con sentenza n. 3778/16, era stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, con previsione di un assegno di mantenimento di € 300,00 in favore della resistente a titolo di mantenimento.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio, concludendo anche per la riduzione di un mantenimento ad € 100,00.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente la resistente che non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, spiegando domanda di assegno divorzile per la somma di € 300,00.
All'esito dell'audizione delle parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, previa discussione delle parti, la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va poi esaminata la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente e contestata dal ricorrente limitatamente al quantum.
Ebbene, ritiene il Tribunale che essa sia fondata e come tale vada accolta, in considerazione delle caratteristiche dell'assegno divorzile come emergenti dalla recente elaborazione giurisprudenziale, condivisi da questo Tribunale.
In particolare, con sentenza n. 18287/2018 le SS.UU., premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità , considerando che tale contributo e frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed e espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e
29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacita del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte.
Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Va logicamente rimarcato che colui che agisce per l'assegno divorzile deve provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale emolumento.
Nel caso di specie, come ammesso dalla stessa resistente, ella percepisce sussidi economici per la somma di € 780,00 mensili comprensivi anche del bonus affitti, oltre all'assegno di mantenimento che il ricorrente che le versa mensilmente.
Ella vive in un'abitazione in locazione con un canone di € 280,00 mensili (come documentato in atti)
e non è proprietaria di beni immobili o di auto. Ha sempre svolto attività di casalinga, occupandosi della crescita delle figlie.
Il ricorrente, invece, svolge attività da lavoro retribuita con una busta paga mensile di € 1500,00 circa
(si vedano buste paga in atti). Ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito imponibile di €
19792,00, per l'anno di imposta 2021 di € 19533,00 e per quello 2022 di € 20117,00 (come da dichiarazioni dei redditi prodotte) e per l'anno 2023 di € 24557,00.
Ha acquistato unitamente alla sua attuale compagna un immobile per il quale corrisponde una rata di mutuo di € 412,79 mensili, da suddividersi per i due coobbligati.
È proprietario di un'auto Fiat e di tre cani di grossa taglia (si vedano fatture prodotte in atti).
Questa la situazione attuale con riferimento alla quale, considerando la situazione reddituale delle parti, può essere riconosciuto a titolo di assegno divorzile, limitatamente alla componente assistenziale, la somma di € 200,00 mensili che il ricorrente dovrà corrispondere alla resistente a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, considerando che la resistente usufruisce di sussidi pubblici e che il ricorrente è riuscito ad acquistare altra abitazione, avendo trasferito la sua metà unitamente alla resistente alle figlie come da sentenza di separazione. Nessuna somma, invece, può essere riconosciuta per la componente perequativa, non essendovi prova per la resistente di aver rinunciato ad occasioni di lavoro in costanza di matrimonio per l'accudimento familiare.
Logicamente tale somma sarà dovuta fino a quando non muteranno le condizioni economiche delle parti, non potendo limitarsi la corresponsione dell'assegno ad un determinato termine (fino al pensionamento come chiesto dal ricorrente).
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra IP ZO, nato ad
Olevano sul Tusciano il 15.3.61, e AR AU, nata ad [...] il
6.11.61, celebrato nel Comune di Olevano sul Tusciano in data 19.9.87 e trascritto nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune;
2) Determina in € 200,00 l'assegno di divorzio che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
3) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7.4.25 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi