Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/04/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 463/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.M., dott.ssa
Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 463/2024 del R.G. avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
,elettivamente domiciliata elettivamente Parte 1 domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Salvatore di Giacomo n. 20 presso lo studio dell'avvocato Emanuele Giordano che lo rappresenta e lo difende in virtù giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Milano alla Via Anfossi n. 32, presso lo studio dell'avvocato Luigi Acanfora, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbale di causa del 21.03.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE proponeva1. Con rituale atto di citazione, il Parte 1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1440/2023, emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 11.12.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della complessiva somma di Controparte_1 euro 156.226,05, oltre interessi e spese di procedura, quale importo dovuto a titolo di corrispettivo per la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione stradale e fornitura di energia elettrica in virtù delle fatture n.
811/2023, 1333/2023, 1796/2023 e 1812/2023.
30.06.2011 veniva stipulata da CO SP e TE SA, quale mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese formato con XI SP e AM s.p.a., un'apposita convenzione per l'affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 L. 23.12.99 n. 488 e dell'art. 58 L. 23.12.2000 n. 388 Lotto 6-CIG 0377143C3C; nello specifico il Lotto 6, aggiudicato al RTI di cui TE era mandataria, a seguito di apposita procedura aperta, comprendeva le regioni Campania e Molise;
in ossequio a detta convenzione, in data 24/3/2014, veniva emesso un ordine di acquisto, della durata di nove anni fra il e la TE avente ad Parte 1 oggetto la conduzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, comprensivo della fornitura dell'energia elettrica per un importo totale di euro 1.854.181.40; in data 15/12/2021 la società Controparte_2
[...] succedeva a TE sa a seguito di conferimento di ramo d'azienda; dal giorno 1/10/2022 la Controparte_2 cambiava il proprio nome in [...] vanta un credito nei Controparte 1Controparte_1 pertanto, di euro 156.226,05 quale somma confronti del Parte 1 delle fattura allegate.
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva la nullità del contratto per difetto di forma scritta ad substantiam;
sollevava inoltre eccezione di pagamento relativamente alla fattura n. 1796/2023; contestava la debenza delle ulteriori fatture azionate deducendo l'illegittimità della revisione dei prezzi operata. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e lite.
Controparte_1Si costituiva in giudizio la contestando i motivi di opposizione ed istando per il relativo rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
2. Ciò posto in fatto, in diritto, va preliminarmente osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe, pertanto, su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio
-
dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c. In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
30/10/2001, n. 13533).
Nel caso di specie, parte opposta, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto la convenzione stipulata con CO per l'affidamento del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
le fatture nn. 811/2023, 1333/2023,
1796/2023 e 1812/2023; l'estratto autentico notarile del Registro Iva Vendite e l'ordine d'acquisto n. 1257676 del 24.03.2014.
Orbene, gli artt. 3 e 4 della convenzione sottoscritta tra la società opposta e la
CO prevedono che i contratti attuativi della convenzione sono stipulati mediante ordinativi di fornitura aventi durata di cinque ovvero nove anni, pertanto, la documentazione depositata dalla società creditrice appare sufficiente a fornire la prova del fatto costituivo del credito, soddisfacendo il requisito della forma scritta ad substantiam prescritto per i contratti conclusi con la pubblica amministrazione.
L'eccezione di nullità del contratto per mancanza della forma scritta va pertanto rigettata.
Fornita la prova del fatto costitutivo del credito, spettava al Comune debitore dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria.
Ora, con riferimento alla fattura n. 1796/2023 il Pt 1 ha dimostrato
l'avvenuto pagamento mediante bonifico effettuato in data 15.05.2024, sicché dal credito vantato deve essere sottratto l'importo di euro 28.155,56.
Quanto, invece, alle fatture n. 811/2023, 1333/2023, 1796/2023 e 1812/2023, il Pt 1 ha contestato il qauntum debeatur, lamentando l'eccessivo rincaro dei prezzi.
In particolare, l'opponente ha messo in evidenza come, sebbene l'art. 10.3 del
Capitolato Tecnico preveda espressamente la clausola di revisione dei prezzi del servizio Luce e del Servizio di Gestione degli Impianti Semaforici, individuando altresì le modalità di calcolo della revisione, la determinazione del corrispettivo di revisione sia stata effettuata dalla Controparte 1 in contrasto con le previsioni di cui all'art. 115 d. lgs 163/2006 che impongono lo svolgimento di una concreta attività istruttoria affidata all'Osservatorio dei contratti pubblici, nella specie non effettuata. L'ente, tuttavia, si è limitato a contestare l'onerosità dell'aumento dei prezzi determinato dalla società creditrice in attuazione della clausola di revisione contrattualizzata, senza però evidenziare quale sarebbe stata la corretta rideterminazione delle tariffe.
Parte opposta al contrario ha dimostrato di aver utilizzato per la ridefinizione dei prezzi gli indici di revisione prezzi pubblicati da CO seguendo il calcolo matematico espressamente contrattualizzato all'art. 10.3 del Capitolato.
Ne deriva dunque la regolarità della quantificazione operata dalla
[...]
Controparte 1
Viceversa, eventuali doglianze inerenti alla legittimità del procedimento di revisione dei prezzi eseguita da CO in applicazione degli indici ricavati alle tabelle ARERA in violazione dell'art. 115, d.lgs. n. 163/2006 spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giusta il disposto dell'art. 133, comma 1, lett. e) n.
2. c.p.a.
Per le ragioni esposte, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo n. 1440/2023 va revocato e il Parte 1 va condannato al pagamento dell'importo di euro 128.070,49, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura complessiva indicata in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, sul valore dell'accolto e tenuto conto del taglio eminentemente documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1440/2023; in persona del CP_3 p.t., al B) condanna il Parte 1 in persona del legale pagamento, in favore di Controparte 1 rappresentante p.t., della somma di euro 128.070,49, oltre interessi ex d.lgs.
231/2002; C) condanna il Parte 1 in persona del CP 3 p.t., al
Controparte_1 inpagamento delle spese processuali in favore di persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge, se dovuti.
Torre Annunziata, 30 aprile 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)