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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 520/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 520/2024 promossa da:
, con Avv. Rimoldi e Miglio, OPPONENTE Parte_1 contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Salomone, OPPOSTO CP_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del 16.04.2025. Fatto e Diritto A seguito del deposito di ricorso per decreto ingiuntivo su istanza di in persona del l.r. p.t., CP_1 questo Tribunale aveva emesso in data 20.12.2023 il decreto ingiuntivo n. 1960/2023, con cui aveva ingiunto a il pagamento dell'importo di €10.370,00, oltre interessi e spese. A Parte_1 fondamento del proprio ricorso aveva dedotto di aver ricevuto in data 12.01.2023 mandato CP_1 da a seguito del decesso del fratello in un sinistro stradale, per Parte_1 Parte_2
l'assistenza stragiudiziale volta ad ottenere dalla Nobis s.p.a,, compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento, convenendo a favore di un compenso del 10% (oltre iva) dell'importo liquidato dall'assicurazione, di tal che, CP_1 all'esito delle trattative, la Compagnia aveva liquidato al la somma di €85.000,00, oltre onorario Pt_1
a favore di che al contempo aveva provveduto ad emettere fattura in favore del per CP_1 Pt_1
€8.500, oltre iva, per complessivi €10.370,00, che, nonostante i solleciti, il non aveva Pt_1 corrisposto. Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione avverso detto decreto Pt_1 ingiuntivo e ne chiedeva la revoca nonché il rigetto di ogni avversa pretesa in quanto infondata, e avanzava domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria. Riferiva l'opponente che aveva già ricevuto dalla compagnia assicuratrice in sede di transazione, CP_1 sottoscritta da tutte le parti, l'importo di €30.500,00 come onorario per l'attività stragiudiziale svolta, da ritenersi quale patto successivo e modificativo del rapporto di mandato. Eccepiva, altresì, la nullità dell'art.
2.3 del contratto, in quanto clausola non chiara (né tanto meno oggetto di trattativa individuale) e comunque non interpretabile nel senso di attribuire a un duplicato di compensi né nel senso CP_1 di escludere per il cliente danneggiato il diritto ad ottenere il ristoro del danno collegato al versamento del compenso spettante al professionista che l'aveva assistito, e, infine, l'interpretazione della clausola a favore del consumatore ai sensi dell'art. 35 D.Lgs.206/2005.
pagina 1 di 4 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio opposto, stante l'infondatezza degli avversi assunti e domande, in quanto la clausola oggetto di contestazione era chiara e non vessatoria (e comunque debitamente sottoscritta a mente dell'art. 1341 c.c.), non ravvisandosi situazioni di squilibrio nel regolamento contrattuale e in difetto di alcun accordo novativo successivo alla conclusione del contratto di mandato tra le parti. Trattata la causa, preso atto della pendenza di altra precedente opposizione a decreto ingiuntivo, di identico oggetto del contendere, promossa da padre dell'odierno opponente, il Parte_3 fascicolo era rimesso al Presidente per l'adozione del provvedimento di riunione, che non veniva adottato;
ritenuta comunque la causa matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 16.04.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. L'opposizione è fondata e va accolta;
conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
ricorrente in via monitoria e odierna opposta ma attrice in senso sostanziale, con la propria CP_1 domanda, come risulta dall'esposizione dei fatti narrati nel ricorso per decreto ingiuntivo e negli atti di causa, ha lamentato il mancato pagamento di €10.370,00, quale compenso convenuto tra le odierne parti per il mandato ricevuto da da parte del per l'assistenza stragiudiziale con la CP_1 Pt_1
Nobis s.p.a., compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del decesso di fratello Parte_2 dell'odierno opponente. dal canto suo, ha sostanzialmente impostato la propria difesa, deducendo che le Parte_1 competenze di per l'attività stragiudiziale svolta, erano già state pagate, per l'importo di CP_1
€30.500,00 complessivi (a definizione anche degli onorari dovuti dal padre , Parte_3 dalla compagnia assicuratrice in sede di transazione, sottoscritta da tutte le parti, da ritenersi quale patto successivo e modificativo del rapporto di mandato e comunque insistendo per la declaratoria di nullità dell'art.
2.3 del contratto (relativa appunto alla liquidazione dei compensi del mandato) per indeterminatezza e certamente non interpretabile nel senso di attribuire a un duplicato di CP_1 compensi o di escludere per il cliente danneggiato il diritto ad ottenere il ristoro del danno per il versamento dei compensi del professionista che l'aveva assistito. Ciò posto, all'esito dell'istruttoria processuale emerge, per quanto qui di interesse (e in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014), in modo incontestato e documentale:
- il contratto di mandato sottoscritto tra le parti che, oltre la pattuizione del compenso per in CP_1 misura percentuale della liquidazione ricevuta dal a seguito dell'attività stragiudiziale svolta, Pt_1 prevedeva la clausola 2.3 (“il compenso in tal modo determinato è ritenuto congruo e non è soggetto a modifiche anche nell'ipotesi in cui Controparte riconosca delle competenze a per l'attività da CP_1 quest'ultima svolta per l'ottenimento del risarcimento a favore dell'Assistito”) (v. doc.1 di entrambe le parti);
- l'atto di transazione con la Controparte compagnia di assicurazione del veicolo responsabile, firmato e accettato anche da entrambe le odierne parti, che prevedeva al punto 9 “gli onorari legali dello CP_2
(P.IVA , concordati in € 30.500,00 (lordo accessori), per tutta l'attività
[...] P.IVA_1 stragiudiziale, nonché per il perfezionamento del presente accordo, sono riconosciuti all'interno della presente liquidazione” (v. doc.2 di parte opponente e doc. 3 di parte opposta). Sicuramente la clausola 2.3 del contratto di mandato e il punto 9 appena citato della transazione pongono problemi di ordine interpretativo. pagina 2 di 4 Premesso come risulti indiscutibile e pacifico che debba senz'altro escludersi che gli onorari riconosciuti e versati dalla Controparte compagnia assicuratrice a possano collocarsi in una dimensione CP_1 estranea al rapporto tra quest'ultima e il (in quanto “Militano a favore di tale conclusione le ss. Pt_1 ragioni: 1) ove si trattasse di un rapporto autonomo non vi sarebbe stata ragione per farne menzione nel contratto di mandato tra le parti;
2) è proprio la clausola in esame a specificare espressamente che tale dazione rientra tra le “competenze“ spettanti (intendendo quindi un corrispettivo) e che queste CP_1 sono legate all'“attività da quest'ultima svolta per l'ottenimento del risarcimento a favore dell'Assistito“ (su incarico di quest'ultimo)”: così sentenza n. 312/2025 di questo Tribunale), la clausola del contratto di mandato in contestazione prevede, in via di ipotesi, di accordare a un duplice compenso: uno CP_1
a carico del (pari al 10% del ristoro ottenuto dall'assicurazione) e l'altro formalmente a carico Pt_1 dell'assicurazione (in quanto erogato da quest'ultima), ma nei fatti comunque gravante a carico del in quanto parte dell'importo complessivo dovuto dall'assicurazione a quest'ultimo (essendo unico Pt_1 il titolo, come si è detto) e, quindi, detratto da quanto erogato direttamente al medesimo. Pertanto, anche il corrispettivo ottenuto da dalla Controparte assicurazione andava, invero, attribuito al CP_1 perché le somme versate dalla Controparte assicurativa sono state corrisposte in ragione degli Pt_1 obblighi assicurativi gravanti esclusivamente nei riguardi di quest'ultimo (e non certo di . CP_1
Ebbene, tale clausola del contratto di mandato non chiarisce, né a tanto provvede su cui CP_1 incombeva l'onere, quali sarebbero state le condizioni che avrebbero legittimato quale CP_1 mandataria del a ottenere competenze dalla compagnia assicuratrice, che, si ribadisce, aveva Pt_1 obblighi esclusivamente nei confronti del Pt_1
Chiarito che tali competenze fanno parte del ristoro spettante esclusivamente al è evidente che Pt_1
l'assenso da parte di quest'ultimo al riconoscimento di tale compenso aggiuntivo in favore di terzi presupponga che nel contratto di mandato avrebbero dovuti essere già stati specificati (oltre alle condizioni di operatività della clausola) anche i criteri per la determinazione dell'ulteriore corrispettivo nonché sicuramente la manifestazione di un valido assenso da parte dello stesso alla distrazione Pt_1 di quanto a lui spettante a titolo risarcitorio in favore di In difetto di chiarezza sul punto ne CP_1 deriva la declaratoria di nullità della clausola per indeterminatezza e, di conseguenza, l'infondatezza dell'istanza avanzata da parte istante in via monitoria. E comunque, in considerazione dell'unicità del titolo da cui derivano i rapporti tra le parti (come si è detto) e preso atto del contenuto dell'atto transattivo concluso con l'assicurazione, il quale va interpretato in collegamento con il contratto di mandato (depurato ovviamente della clausola nulla), tale riscossione si pone come forma alternativa di pagamento “per tutta l'attività stragiudiziale” svolta e che ha CP_1 ricevuto anticipatamente dall'assicurazione a soddisfazione del credito dovuto dall'opponente. Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna dell'opposta per lite temeraria tenuto conto delle difficoltà interpretative della clausola de qua. Logico corollario di quanto sopra è che va accolta l'opposizione spiegata e, conseguentemente, va revocato il decreto monitorio opposto. Al contempo va rigettata anche la domanda per lite temeraria. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori domande, eccezioni, argomentazioni delle parti devono ritenersi assorbite o devono essere rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, computati sul complessivo importo portato dal decreto opposto e ridotte di ¼ stante il rigetto della domanda per lite temeraria.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. revoca il decreto ingiuntivo n.1960/23 emesso da questo Tribunale il 20.11.2023 e notificato il
2.1.2024, e conseguentemente,
3. rigetta ogni altra domanda avanzata;
4. condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di giudizio, che si liquidano, già ridotte, in complessivi €3.807,75, oltre anticipazioni e oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio il 16.04.2025
Il Giudice
A. D'Elia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 520/2024 promossa da:
, con Avv. Rimoldi e Miglio, OPPONENTE Parte_1 contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Salomone, OPPOSTO CP_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del 16.04.2025. Fatto e Diritto A seguito del deposito di ricorso per decreto ingiuntivo su istanza di in persona del l.r. p.t., CP_1 questo Tribunale aveva emesso in data 20.12.2023 il decreto ingiuntivo n. 1960/2023, con cui aveva ingiunto a il pagamento dell'importo di €10.370,00, oltre interessi e spese. A Parte_1 fondamento del proprio ricorso aveva dedotto di aver ricevuto in data 12.01.2023 mandato CP_1 da a seguito del decesso del fratello in un sinistro stradale, per Parte_1 Parte_2
l'assistenza stragiudiziale volta ad ottenere dalla Nobis s.p.a,, compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento, convenendo a favore di un compenso del 10% (oltre iva) dell'importo liquidato dall'assicurazione, di tal che, CP_1 all'esito delle trattative, la Compagnia aveva liquidato al la somma di €85.000,00, oltre onorario Pt_1
a favore di che al contempo aveva provveduto ad emettere fattura in favore del per CP_1 Pt_1
€8.500, oltre iva, per complessivi €10.370,00, che, nonostante i solleciti, il non aveva Pt_1 corrisposto. Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione avverso detto decreto Pt_1 ingiuntivo e ne chiedeva la revoca nonché il rigetto di ogni avversa pretesa in quanto infondata, e avanzava domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria. Riferiva l'opponente che aveva già ricevuto dalla compagnia assicuratrice in sede di transazione, CP_1 sottoscritta da tutte le parti, l'importo di €30.500,00 come onorario per l'attività stragiudiziale svolta, da ritenersi quale patto successivo e modificativo del rapporto di mandato. Eccepiva, altresì, la nullità dell'art.
2.3 del contratto, in quanto clausola non chiara (né tanto meno oggetto di trattativa individuale) e comunque non interpretabile nel senso di attribuire a un duplicato di compensi né nel senso CP_1 di escludere per il cliente danneggiato il diritto ad ottenere il ristoro del danno collegato al versamento del compenso spettante al professionista che l'aveva assistito, e, infine, l'interpretazione della clausola a favore del consumatore ai sensi dell'art. 35 D.Lgs.206/2005.
pagina 1 di 4 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio opposto, stante l'infondatezza degli avversi assunti e domande, in quanto la clausola oggetto di contestazione era chiara e non vessatoria (e comunque debitamente sottoscritta a mente dell'art. 1341 c.c.), non ravvisandosi situazioni di squilibrio nel regolamento contrattuale e in difetto di alcun accordo novativo successivo alla conclusione del contratto di mandato tra le parti. Trattata la causa, preso atto della pendenza di altra precedente opposizione a decreto ingiuntivo, di identico oggetto del contendere, promossa da padre dell'odierno opponente, il Parte_3 fascicolo era rimesso al Presidente per l'adozione del provvedimento di riunione, che non veniva adottato;
ritenuta comunque la causa matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 16.04.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. L'opposizione è fondata e va accolta;
conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
ricorrente in via monitoria e odierna opposta ma attrice in senso sostanziale, con la propria CP_1 domanda, come risulta dall'esposizione dei fatti narrati nel ricorso per decreto ingiuntivo e negli atti di causa, ha lamentato il mancato pagamento di €10.370,00, quale compenso convenuto tra le odierne parti per il mandato ricevuto da da parte del per l'assistenza stragiudiziale con la CP_1 Pt_1
Nobis s.p.a., compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del decesso di fratello Parte_2 dell'odierno opponente. dal canto suo, ha sostanzialmente impostato la propria difesa, deducendo che le Parte_1 competenze di per l'attività stragiudiziale svolta, erano già state pagate, per l'importo di CP_1
€30.500,00 complessivi (a definizione anche degli onorari dovuti dal padre , Parte_3 dalla compagnia assicuratrice in sede di transazione, sottoscritta da tutte le parti, da ritenersi quale patto successivo e modificativo del rapporto di mandato e comunque insistendo per la declaratoria di nullità dell'art.
2.3 del contratto (relativa appunto alla liquidazione dei compensi del mandato) per indeterminatezza e certamente non interpretabile nel senso di attribuire a un duplicato di CP_1 compensi o di escludere per il cliente danneggiato il diritto ad ottenere il ristoro del danno per il versamento dei compensi del professionista che l'aveva assistito. Ciò posto, all'esito dell'istruttoria processuale emerge, per quanto qui di interesse (e in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014), in modo incontestato e documentale:
- il contratto di mandato sottoscritto tra le parti che, oltre la pattuizione del compenso per in CP_1 misura percentuale della liquidazione ricevuta dal a seguito dell'attività stragiudiziale svolta, Pt_1 prevedeva la clausola 2.3 (“il compenso in tal modo determinato è ritenuto congruo e non è soggetto a modifiche anche nell'ipotesi in cui Controparte riconosca delle competenze a per l'attività da CP_1 quest'ultima svolta per l'ottenimento del risarcimento a favore dell'Assistito”) (v. doc.1 di entrambe le parti);
- l'atto di transazione con la Controparte compagnia di assicurazione del veicolo responsabile, firmato e accettato anche da entrambe le odierne parti, che prevedeva al punto 9 “gli onorari legali dello CP_2
(P.IVA , concordati in € 30.500,00 (lordo accessori), per tutta l'attività
[...] P.IVA_1 stragiudiziale, nonché per il perfezionamento del presente accordo, sono riconosciuti all'interno della presente liquidazione” (v. doc.2 di parte opponente e doc. 3 di parte opposta). Sicuramente la clausola 2.3 del contratto di mandato e il punto 9 appena citato della transazione pongono problemi di ordine interpretativo. pagina 2 di 4 Premesso come risulti indiscutibile e pacifico che debba senz'altro escludersi che gli onorari riconosciuti e versati dalla Controparte compagnia assicuratrice a possano collocarsi in una dimensione CP_1 estranea al rapporto tra quest'ultima e il (in quanto “Militano a favore di tale conclusione le ss. Pt_1 ragioni: 1) ove si trattasse di un rapporto autonomo non vi sarebbe stata ragione per farne menzione nel contratto di mandato tra le parti;
2) è proprio la clausola in esame a specificare espressamente che tale dazione rientra tra le “competenze“ spettanti (intendendo quindi un corrispettivo) e che queste CP_1 sono legate all'“attività da quest'ultima svolta per l'ottenimento del risarcimento a favore dell'Assistito“ (su incarico di quest'ultimo)”: così sentenza n. 312/2025 di questo Tribunale), la clausola del contratto di mandato in contestazione prevede, in via di ipotesi, di accordare a un duplice compenso: uno CP_1
a carico del (pari al 10% del ristoro ottenuto dall'assicurazione) e l'altro formalmente a carico Pt_1 dell'assicurazione (in quanto erogato da quest'ultima), ma nei fatti comunque gravante a carico del in quanto parte dell'importo complessivo dovuto dall'assicurazione a quest'ultimo (essendo unico Pt_1 il titolo, come si è detto) e, quindi, detratto da quanto erogato direttamente al medesimo. Pertanto, anche il corrispettivo ottenuto da dalla Controparte assicurazione andava, invero, attribuito al CP_1 perché le somme versate dalla Controparte assicurativa sono state corrisposte in ragione degli Pt_1 obblighi assicurativi gravanti esclusivamente nei riguardi di quest'ultimo (e non certo di . CP_1
Ebbene, tale clausola del contratto di mandato non chiarisce, né a tanto provvede su cui CP_1 incombeva l'onere, quali sarebbero state le condizioni che avrebbero legittimato quale CP_1 mandataria del a ottenere competenze dalla compagnia assicuratrice, che, si ribadisce, aveva Pt_1 obblighi esclusivamente nei confronti del Pt_1
Chiarito che tali competenze fanno parte del ristoro spettante esclusivamente al è evidente che Pt_1
l'assenso da parte di quest'ultimo al riconoscimento di tale compenso aggiuntivo in favore di terzi presupponga che nel contratto di mandato avrebbero dovuti essere già stati specificati (oltre alle condizioni di operatività della clausola) anche i criteri per la determinazione dell'ulteriore corrispettivo nonché sicuramente la manifestazione di un valido assenso da parte dello stesso alla distrazione Pt_1 di quanto a lui spettante a titolo risarcitorio in favore di In difetto di chiarezza sul punto ne CP_1 deriva la declaratoria di nullità della clausola per indeterminatezza e, di conseguenza, l'infondatezza dell'istanza avanzata da parte istante in via monitoria. E comunque, in considerazione dell'unicità del titolo da cui derivano i rapporti tra le parti (come si è detto) e preso atto del contenuto dell'atto transattivo concluso con l'assicurazione, il quale va interpretato in collegamento con il contratto di mandato (depurato ovviamente della clausola nulla), tale riscossione si pone come forma alternativa di pagamento “per tutta l'attività stragiudiziale” svolta e che ha CP_1 ricevuto anticipatamente dall'assicurazione a soddisfazione del credito dovuto dall'opponente. Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna dell'opposta per lite temeraria tenuto conto delle difficoltà interpretative della clausola de qua. Logico corollario di quanto sopra è che va accolta l'opposizione spiegata e, conseguentemente, va revocato il decreto monitorio opposto. Al contempo va rigettata anche la domanda per lite temeraria. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori domande, eccezioni, argomentazioni delle parti devono ritenersi assorbite o devono essere rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, computati sul complessivo importo portato dal decreto opposto e ridotte di ¼ stante il rigetto della domanda per lite temeraria.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. revoca il decreto ingiuntivo n.1960/23 emesso da questo Tribunale il 20.11.2023 e notificato il
2.1.2024, e conseguentemente,
3. rigetta ogni altra domanda avanzata;
4. condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di giudizio, che si liquidano, già ridotte, in complessivi €3.807,75, oltre anticipazioni e oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio il 16.04.2025
Il Giudice
A. D'Elia
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