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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1139\2023 RG, vertente
TRA
E
, elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), alla via Parte_1
Biblioteca Avallone, n. 55 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Gallo, che lo rappresenta e difende, come da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLANTE
conferitaria del ramo di azienda assicurativo Controparte_1 Controparte_2
[...
quale Impresa designata per la Regione Campania dal Fondo Controparte_3
Garanzie per le Vittime della Strada, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), in persona dei
1 legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata, in Campagna (SA), alla S.S. 91 per Eboli
n. 291 (SA), presso lo studio dell'avv. Luigi Tuccillo, che lo rappresenta e difende come da procura generale alle liti per notar Dott. di Milano del 26/07/2017 (Rep. N. Persona_1
3999, racc. n. 2141);
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 644/2023 del 10\03\2023 pubblicata in data
28\03\2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
lesione personale da circolazione stradale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 14\11\2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30\10\2023, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 644\2022 del 10\03\2024 (pubblicata in data
28\03\2023 e mai notificata), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava integralmente la domanda di risarcimento del danno proposta dall'odierno appellante,
condannandolo al pagamento delle spese processuali, comprese quelle di CTU.
In effetti, con l'atto di citazione di primo grado, notificato il 02\05\2017, Parte_1
conveniva in giudizio la quale impresa designata dal Fondo Garanzia Controparte_1
per le Vittime della Strada per la Regione Campania, riferendo che in data 28/03/2015, alle ore
18:45 circa, in Cava de' Tirreni, Località RE (altezza civico 13), mentre procedeva a piedi sul margine destro della carreggiata, precisamente da monte a valle in direzione centro città, dietro due amici in fila indiana, improvvisamente veniva investito da un'autovettura di colore bianco che lo faceva riversare al suolo, mentre il conducente dell'autovettura si allontanava dal luogo del sinistro senza prestare soccorso;
che a seguito dell'impatto riportava
2 gravi lesioni al punto da rendere necessario il suo repentino trasporto presso il Pronto Soccorso
dell'ospedale “AN Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno;
che, stante il veemente urto subito, non era stato in grado di identificare l'autovettura investitrice;
che, comunque, in data 15\05\2015 aveva sporto denuncia-querela presso il commissariato di polizia di Cava de'
Tirreni contro ignoti;
che la responsabilità dell'accaduto andava ascritta in via esclusiva al veicolo ignoto, ragion per cui la doveva essere condannata al Controparte_1
risarcimento, ex art. 283 lett. a) e 287 D. Lgs. N. 209/2005, dei danni subiti nella misura da determinarsi in corso di causa o di quella diversa ritenuta di Giustizia, oltre interessi dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo con rivalutazione monetaria, nonché vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
eccependo l'infondatezza della domanda attorea sia in relazione all'an che al quantum richiesto.
All'esito dell'istruttoria svolta mediante l'escussione dei testi (cfr. verbali di udienza del
20\03\2019 e del 25\09\2019) e CTU medico-legale (cfr. relazione della dott.ssa Persona_2
del 12\6\2020), il Giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del 18\05\2022,
concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Dunque, la causa veniva decisa con la sentenza qui gravata, con la quale il Tribunale di Nocera
Inferiore rigettava integralmente la domanda attorea e condannava l'istante al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice riteneva che l'attore non avesse fornito adeguata prova della concreta dinamica del sinistro e dell'effettivo coinvolgimento, con relativa responsabilità, del veicolo rimasto ignoto, apparendo poco attendibili le dichiarazioni rese dai testi escussi. Infatti,
per il giudice di prime cure non era verosimile il descritto impatto tra il lato destro dell'auto e la gamba destra del atteso che il danneggiato camminava in discesa esponendo il Pt_1
lato sinistro alla macchina che sopraggiungeva da dietro. Inoltre, il Tribunale affermava che la
3 CTU, la quale sosteneva la compatibilità dei danni accertati con la dinamica del sinistro, non poteva sollevare la parte dalla prova precisa dei fatti posti a fondamento della domanda.
Con l'impugnazione in oggetto, censurava la sentenza di primo grado per Parte_1
il seguente unico ed articolato motivo:
- il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio raccolto,
laddove aveva ritenuto ingiustamente inattendibili le dichiarazioni rese dai testimoni oculari e si era arbitrariamente discostato dalle conclusioni formulate dalla CTU medico-legale, il quale asseriva la piena compatibilità delle lesioni subite con la dinamica dell'incidente. A detta di parte appellante, di contro, i testimoni avevano compiutamente descritto la dinamica del sinistro, al quale erano stati presenti, indicando anche i danni subiti, giudicati perfettamente compatibili dal CTU. Peraltro, il primo giudice si era discostato ai risultati peritali senza una adeguata motivazione.
L'appellante, quindi, chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado, con il riconoscimento della responsabilità esclusiva del veicolo rimasto ignoto e la condanna della al risarcimento dei danni subiti, oltre le spese di lite. Controparte_1
Instauratosi il contraddittorio in appello, si costituiva la eccependo Controparte_1
l'infondatezza delle doglianze sollevate dall'appellante, atteso che il materiale probatorio a disposizione del giudice di prime cure non era sufficiente per dimostrare la dinamica come rappresentata dall'attore, odierno appellante, e il coinvolgimento di un veicolo pirata,
concludendo per il rigetto dell'appello.
Infine, la causa, concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14\11\2024, veniva riservata al
Collegio per la decisione con provvedimento del 21\11\2024.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e, pertanto, vada accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
4 A. Sull'erronea valutazione del materiale probatorio raccolto: dinamica e concorso
responsabilità del danneggiato.
Parte appellante osservava come il Giudice di prime cure avesse erroneamente valutato il materiale probatorio raccolto in primo grado, disattendendo completamente la versione fornita dai testimoni escussi, finendo per ritenerli inattendibili con motivazione insufficiente.
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
In via generale, giova ricordare che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisce nei confronti del Fondo di Garanzia, "l'intervento del Fondo di garanzia
per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di
assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da
assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide
sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne
consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non
identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso
alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in
secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr., ex multis, Cass.
19\9\1992 n. 10762; conf. Cass. 25\7\1995 n. 8086; Cass. 1\8\2001 n. 10484; Cass. 10\6\2005
n. 12304; Cass., Ordinanza n. 9873 del 15\4\21; Cass. n. 23434 del 04/11/2014).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da
"veicolo non identificato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a sostituire, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da
5 sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento"
sull'impresa assicurativa designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza e diligenza. Perciò potrà essere qualificato come "veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. a) L. 990/69, solo quello rimasto ignoto nonostante la condotta di usuale ed esigibile diligenza tenuta dalla vittima nel corso dell'intera vicenda.
In ordine alle modalità con cui il danneggiato può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui “la prova può essere fornita dal danneggiato anche
sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto
di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa
attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso
concreto", ma, in tale ottica, "al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la
verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le
lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare
a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue
"risorse", che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un
querelante" (Cass. 18 novembre 2005 n. 24449).
Orbene, ritiene la Corte che il primo giudice non abbia fatto un corretto uso dei principi testè
esposti, atteso che le dichiarazioni dei testi escussi hanno fornito precise e coincidenti dichiarazioni in merito alla dinamica del sinistro: entrambi i testimoni, infatti, hanno riferito con lucidità e chiarezza che, mentre percorrevano sul margine destro via RE in Cava de'
Tirreni - una strada priva di marciapiedi e con scarsa visibilità per chi proveniva nel medesimo senso di marcia in quanto formava ina curva a sinistra - sentivano un forte rumore di auto provenire alle loro spalle ad elevata velocità e, d'istinto, si giravano e vedevano l'auto colpire
6 il e scaraventarlo a terra (cfr. dichiarazioni di in verbale di Pt_1 Testimone_1
udienza del 20\3\2019 e di in verbale di udienza del 25\9\2019)1 . Testimone_2
Inoltre, la circostanza che i testi fossero incapaci di memorizzare il modello e la fisiognomia dell'investitore non inficia la loro attendibilità, essendo verosimile, secondo l'id quod
plerumque accidit, che a causa del suo repentino allontanamento e della concitazione del momento – i due hanno prontamente prestato soccorso all'amico investito – avessero distolto l'attenzione dall'autore del sinistro.
Ritiene, inoltre, la Corte che il primo giudice abbia errato nel considerare inattendibili le dichiarazioni del teste , quando questi riferiva che l'urto era avvenuto tra il lato destro Tes_2
dell'auto e la gamba destra del concludendo che tale descrizione fosse Pt_1 1 “era la fine del marzo 2015, eravamo in Cava de' Tirreni, percorrevamo a Persona_3 piedi la Via RE, erano circa le 18,45/19,00 e mi trovavo in compagnia del Sig. Pt_1 e del Sig. ricordo che all'improvviso abbiamo sentito uno stritolio di
[...] Testimone_3 un'auto che sopraggiungeva alle nostre spalle a velocità abbastanza sostenuta e quindi ci siamo girati ed è stato colpito il Sig. preciso che stavamo percorrendo la predetta strada sul margine Pt_2 destro… la strada era formata da una curva a sinistra;
noi ci trovavamo quasi alla fine della curva… dopo l'impatto il Sig. è caduto a terra ed io mi sono precipitato a soccorrerlo… ero interessato
Pt_1 a prestare i soccorsi al Sig. e secondo quanto riferitomi dal Sig. l'auto prima ha
Pt_1 Tes_2 rallentato e poi è andata via… l'auto era di colore bianco, non ne ricordo il modello, vista l'impossibilità di chiamare i soccorsi, sono andato a prendere l'auto, abbiamo sistemato il Sig. nell'autovettura e l'abbiamo accompagnato all'Ospedale di Cava de' Tirreni… ricordo che
Pt_1 il Sig. accusava dolori alla gamba destra e all'anca destra… ricordo che l'urto è avvenuto
Pt_1 tra la fiancata destra dell'autovettura e il Sig. ;
Pt_1 SENATORE Marcello: “era fine marzo dell'anno 2015, ero in Cava de' Tirreni, località RE, erano le 18,45 e stavamo procedendo a piedi in direzione Cava, da Monte verso Cava in compagnia del Sig. e di ad un certo punto abbiamo sentito un rumore di un'auto Parte_1 Persona_4 che procedeva a velocità sostenuta e ho avuto il tempo di girarmi e di vedere l'auto che investiva il Sig. scaraventandolo a terra… preciso che stavamo percorrendo la detta strada in fila Parte_1 indiana e ci trovavamo sul margine destro ed il Sig. procedeva dietro di me… dichiaro che
Pt_1 l'auto era di colore bianco non ricordo il modello, né il conducente, visto che individuammo solo una sagoma ed altresì preciso che dopo l'urto si è subito allontanata senza fermarsi… dichiaro che abbiamo prestato i soccorsi al Sig. che lamentava dolori alla parte destra inferiore del corpo e a quel
Pt_1 punto il Sig. è andato a prendere l'auto che era parcheggiata a circa cinque minuti di cammino, Tes_1 mentre io sono restato in compagnia di e poi lo abbiamo accompagnato in ospedale… i punti
Pt_1 d'urto sono stati tra il lato destro dell'auto e la gamba destra del Sig. e ricordo che aveva
Pt_1 dolori alla gamba destra e al braccio destro… preciso che la strada che percorrevamo non è dotata di marciapiedi e noi la percorrevamo in discesa verso Cava, marciando in fila indiana sul margine destro… la strada è dotata di illuminazione pubblica, ma ancora spenta visto l'orario… che il luogo in cui è avvenuto l'incidente è stato alla fine di una semicurva ad S sulla detta strada… preciso che io marciavo davanti a ed ero preceduto dal Sig. le condizioni meteo erano
Pt_1 Persona_4 buone”. 7 incompatibile con la situazione rappresentata, ossia tre pedoni che procedevano da monte verso valle, esponendo il loro lato sinistro all'auto che sopraggiungeva da tergo.
L'equivoco in cui è incorso il giudice di prime cure sta nel non aver considerato che l'appellante ed i testi dichiaravano di essersi voltati perché, per timore di non essere visti da chi proveniva dalla stessa direzione in una strada con semicurva ad “S”, data la scarsa visibilità e l'assenza di marciapiedi, venivano allertati dal rumore della macchina che viaggiava sul loro medesimo senso di marcia. In altri termini, i tre amici si giravano allarmati dal rumore dell'auto che arrivava alle loro spalle a forte velocità e, così facendo, esponevano il loro fianco destro all'auto pirata, che colpiva l'ultimo della fila, ossia il Pt_1
Va sottolineato, per inciso, che risulta in atti una formale denuncia\querela contro ignoti datata
15\\5\2015 – il procedimento penale veniva archiviato con decreto del 15\5\2017 per impossibilità di identificazione dell'ignoto – con l'indicazione della dinamica del sinistro e dei due testimoni, poi, escussi nel presente giudizio.
Tale denuncia\querela costituisce altro elemento a supporto dell'accertamento della dinamica del sinistro come ricostruita da questa Corte.
E' noto, infatti, che, benchè la presentazione della denuncia\querela non costituisca un presupposto di proponibilità dell'azione civile di risarcimento danni, la proposizione della stessa, con la precisa indicazione del luogo, della dinamica del sinistro e dei testimoni, consente il raggiungimento della prova liberatoria in ordine all'impossibilità di risalire al presunto responsabile del sinistro, atteso che l'onere probatorio gravante sul danneggiato in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto sconosciuto è maggiormente rigoroso (cfr. Cass.
13\7\2011 n. 15367; Cass., Ordinanza n. 9873 del 15\4\21; Cass. n. 23434 del 04/11/2014).
Una volta ritenuto che il sinistro de quo integra gli estremi di un investimento da parte di un veicolo rimasto ignoto, ai fini dell'accertamento della relativa responsabilità trova applicazione la presunzione a carico del conducente investitore ex art. 2054, primo comma, cc, il quale recita
…il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
8 persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno…>. In altri termini, nel caso di investimento di un pedone la legge prevede una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, la quale può essere esclusa quando l'investitore fornisca la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente. Il conducente dell'auto, infatti, deve costantemente adeguare la stessa velocità alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un'eventuale situazione di pericolo (cfr. Cass. 13\2\2013 n. 3542). In materia di responsabilità civile da sinistri stradali,
stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054,
comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. Cass. Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019; Cass.
Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023). Infatti, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (cfr. Cass., Ordinanza n. 842 del 17/01/2020).
Ciò posto, la Corte ritiene che sussista un concorso di colpa del danneggiato a causa della mancata osservanza di tutti gli oneri di precauzione del caso.
Nel caso di specie, infatti, la condotta assunta da non è esente da censure, Parte_1
in quanto al momento del sinistro egli camminava, al crepuscolo (considerato che l'investimento si verificava intorno alle 18.45 nel mese di marzo), su una strada extra-urbana,
priva di marciapiede e, dunque, già di per sé pericolosa, per di più caratterizzata da curve che
9 impedivano una piena visibilità senza, peraltro, indossare giubbotti riflettenti che avrebbero permesso a chi sopraggiungeva di avvedersi della sua presenza e di quella dei suoi due amici.
Ed invero, il codice della strada nell'art. 190, comma 1, sancisce che il pedone, se si ritrova a camminare in una strada senza marciapiede, è tenuto ad osservare alcune regole essenziali per evitare il riconoscimento della propria responsabilità o il concorso di responsabilità nel caso dovesse essere investito: fuori dai centri abitati se la strada è a doppio senso di circolazione, il pedone dovrà camminare sul lato sinistro, ossia quello contrario alle auto;
nel caso in cui vi sia un senso unico di circolazione, il pedone dovrà camminare sulla banchina del lato destro, tra la striscia continua al margine della strada e la fine della stessa. Inoltre, se il pedone si ritrova a camminare in una strada extra-urbana nelle ore tra il tramonto e l'alba è indispensabile che sia provvisto di giubbino a catarifrangenti.
Nel caso che qui ci occupa, emerge incontrovertibilmente che i tre pedoni non indossavano il giubbotto riflettente, né risulta l'uso di altro dispositivo luminoso (ad es. una torcia) per segnalare la loro presenza sul margine destro della strada.
Ne consegue, pertanto, che va riconosciuto un concorso, che si ritiene equo quantificare nel
20%, di responsabilità del nella causazione del sinistro, restando in capo al veicolo Pt_1
rimasto ignoto il restante 80%, stante l'accertata elevata velocità.
B. Quantificazione dei danni.
Passando alla liquidazione del danno, è necessario preliminarmente effettuare una precisazione di natura terminologica.
Il sistema tradizionale (cd. “tripolare”) prevedeva il riconoscimento di tre voci di danno alla persona: il danno alla salute o danno biologico, danno-evento del fatto lesivo della salute,
pregiudizio primario, immancabile e risarcibile ex art. 2043 cod. civ. e art. 32 Cost.; il danno morale, caratterizzato dal turbamento psicologico del soggetto leso, danno-conseguenza,
riconosciuto solamente ove vengano accertate la sussistenza e le condizioni di risarcibilità; il danno patrimoniale, a sua volta danno-conseguenza, che per essere risarcito esige la
10 dimostrazione della sua esistenza. A fianco di queste tre voci di danno, nel corso degli anni parte della dottrina e della giurisprudenza ha individuato una quarta voce, il c.d. danno esistenziale: danno derivato dalla forzosa lesione allo svolgimento di attività non remunerative,
fonte di compiacimento e benessere per il danneggiato, ma non causata da compromissione dell'integrità psicofisica.
Tuttavia, tale sistema risarcitorio è stato rivisitato da alcune importanti decisioni della Suprema
Corte di Cassazione (n. 8827 e 8828 del maggio 2003) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 233\2003), nonché dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 del
11\11\2008. Con tali sentenze si è passati, in pratica, ad una visione “bipolare” dal danno alla persona, ossia con la dicotomia danno patrimoniale e danno non patrimoniale. In tale ottica,
l'art. 2059 cod. civ. ricomprende ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima;
sia il danno biologico in senso stretto, quale lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psicofisica della persona, conseguente ad accertamento medico;
sia, infine, il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In particolare, con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059 cod. civ. La sentenza predetta ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.
11 civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie,
se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante. Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito
“esistenziale”, inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito,
costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 cod. civ., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 cod. civ. Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico;
come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di fornire gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
12 Il nuovo sistema risarcitorio, comunque, non ha modificato la nozione di danno biologico. Il
danno biologico, in pratica, consiste nella temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso e perciò collegata a tutte le attività di realizzazione della personalità (cfr. Cass.
n. 7977/1997; Cass. 7559/1007; Cass. n. 5635/1997; ed altre), così come le sue sottospecie del
“danno estetico” (Cass. 21\5\2001 n. 6895; Cass. 15\12\2000 n. 15859; Cass. 29\9\99 n. 10762)
e del “danno sessuale” (cfr. Cass. 11\2\98 n. 1421), nonché del danno alla “capacità lavorativa generica” (cfr. Cass. 10\7\98 n. 6736; Cass. 28\4\99 n. 4231; Cass. 24\5\2001 n. 7084).
Quello che è cambiato, quindi, è solo l'inquadramento giuridico del danno biologico - il quale trova la sua tutela nell'art. 2059 cod. civ. e non nell'art. 2043 cod. civ., che attiene esclusivamente alla tutela dei danni patrimoniali – ma non la nozione dello stesso, né tampoco i criteri liquidativi. La Giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ritiene che la liquidazione di tale danno non possa essere effettuata in base a criteri che tengano presente il parametro reddituale, quale quello del triplo della pensione sociale, trattandosi di un criterio legale che si riferisce al solo danno patrimoniale da lucro cessante (Cass. n. 8344/96; Cass. n. 477/96; Cass.
n. 9772/95). La determinazione dell'equivalente monetario del valore vitale leso, quindi, andrà
condotta con valutazione equitativa, in ragione di tutte le circostanze del caso concreto e specificamente della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età,
dell'attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato. In tale ambito può
essere adottato, come parametro di riferimento, il valore medio del punto di invalidità, purché
sia adeguato alle peculiarità del caso concreto.
A distanza di un decennio dalle celebri sentenze AN AR (Cass. civ. Sez. Un. 11 novembre
2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975) la Suprema Corte è tornata ad occuparsi del danno non patrimoniale e delle sue varie componenti. Negli ultimi tempi, infatti, con articolate argomentazioni la Cassazione, da un lato, ha affermato principi di diritto che, formalmente e
13 dichiaratamente, si pongono nel solco delle sentenze AN AR ma, dall'altro, in realtà, ne ha minato le fondamenta logiche e scientifiche.
Uno dei capisaldi della ricostruzione del 2008, elaborata dalle SS.UU., è l'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale cui si riferisce l'art. 2059 cod. civ. Si parla di categoria unitaria salvo, tuttavia, precisare che in questa entità, che dovrebbe essere compatta e omogenea, si distinguono più componenti. Le componenti rilevanti sono il danno biologico
(forse attualmente da denominare come danno dinamico-relazionale) e il danno morale (cui si aggiunge talvolta la qualifica di interiore).
La terza sezione della Cassazione ha, nei suoi ultimi orientamenti (cfr., ex multis, Cass., n.
7513/2018, 22969/2020), proprio certificato questa doppia anima del danno non patrimoniale.
Pertanto, la Cassazione proprio nel tentativo di fare chiarezza su cosa debba intendersi per danno dinamico-relazionale, giunge ad affermare che il danno alla salute non ricomprende il danno dinamico-relazione ma piuttosto “il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”.
Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile” (cfr. Cass.
7513/2018).
Ne consegue che il danno dinamico-relazionale non è affatto diverso dal danno biologico. Una
lesione alla salute, infatti, come afferma la terza sezione, può avere delle conseguenze dannose diverse ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che patiscono quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggior rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale. La liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità mentre la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non può fuoriuscire
14 da una delle due alternative esaminate: o è conseguenza normale del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica) ed allora si riterrà pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare ed allora dovrà essere risarcita adeguatamente aumentando la stima del danno biologico attraverso la c.d.
personalizzazione (in giurisprudenza v. Cass. civ. 29 luglio 2014 n. 17219). Secondo la Corte,
quindi, le conseguenze della menomazione sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali che sono generali ed evitabili, per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno patrimoniale. Al contrario le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili – rispetto a tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione – ma che sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità
del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ai fini della personalizzazione del risarcimento, quindi, non rileva quale aspetto della vita del danneggiato sia stato compromesso ma rilevano le conseguenze straordinarie in quanto solo in questi casi – non essendo tali circostanze ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità – è consentito al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (ex plurimis: Cass. civ. 21 settembre 2017 n. 21939; Cass. civ. 13 agosto
2015, n. 16788; Cass. civ. 7 novembre 2014, n. 23778). Date queste premesse e sulla base dei principi espressi, la Suprema Corte ha stabilito che “soltanto in presenza di circostanze
specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno
concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti
dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età è consentito al giudice con
motivazione autentica e non stereotipata di incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio
in sede di personalizzazione della liquidazione” (così anche in Cass. civ. 18 novembre 2014 n.
24471).
15 Orbene, nel caso di specie, la consulenza tecnica di ufficio (cfr. relazione della dott.ssa Per_2
, con valutazione medico-legale condotta secondo criteri rigorosamente scientifici ed
[...]
esente da vizi logici o contraddittorietà valutative, ha quantificato nella misura del 20% la percentuale di invalidità permanente di per cui in rapporto all'età del Parte_1
danneggiato, al coefficiente di demoltiplicazione ed al valore del punto di invalidità (Tabelle di
Milano aggiornate al 2024) l'importo che si ottiene è pari alla somma complessiva di Euro €
60.956,00 in favore dell'appellante, senza alcuna personalizzazione Parte_1
stante l'assenza di particolari condizioni dedotte né provate dall'attore, come sopra precisato.
Ma l'entità del danno sotto il profilo della lesione del diritto alla salute si coglie anche in relazione al tempo necessario al consolidamento dei postumi riduttivi della integrità e, dunque,
alla durata della malattia che comporta, di necessità, la temporanea sospensione (in tutto o in parte) delle pregresse facoltà realizzative del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali: la indispensabile completezza del risarcimento impone, pertanto, di liquidare altresì una somma per ogni giorno di effettiva inabilità temporanea. Ne consegue che, considerato che per ogni giorno di inabilità temporanea totale appare equa la liquidazione di € 115,00, deve liquidarsi in favore di a titolo di inabilità temporanea la somma complessiva di € Parte_1
5.750,00 (30 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50% e 20 giorni di ITP al 25%).
Quanto al danno patrimoniale tout court, tale danno designa la variazione peggiorativa del patrimonio materiale del danneggiato, apprezzabile sia in termini di riduzione della consistenza patrimoniale al momento del fatto (danno emergente), sia di perdita certa dei potenziali incrementi di reddito, oggetto di ragionevole aspettativa (lucro cessante).
Orbene, risultano documentate solo le spese mediche per € 61,00 oltre interessi legali dal
28\1\2016 (data dell'esborso) fino al soddisfo.
Per quanto riguarda, poi, il danno morale va ricordato che dal danno biologico tout court e relativa personalizzazione, la Suprema Corte mantiene nettamente distinto, sempre nell'ampia categoria del danno non patrimoniale, il danno morale, riconoscendogli un'autonomia
16 ontologica e funzionale (nei termini di quantificazione e risarcibilità), in relazione alla diversità
del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (cfr. ex multis Cass. n. 12\12\2008, n. 29191; Cass. n 379/2009;
Cass. SS.UU. 14\12009, n. 557; Cass. 13\5\2009, n. 11059 e in ultimo, Cass., 10/11/2020, n.
25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878).
Tuttavia, ai fini della autonoma liquidazione, il danno morale – vale ribadirlo, consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale – deve essere dedotto e provato (cfr. Cass. Ordinanza n. 9006 del
21/03/2022; Cass. n. 339 del 13/01/2016).
Quindi, il avrebbe dovuto allegare e dimostrare un ulteriore danno morale Pt_1
soggettivo.
Tuttavia, l'appellante non ha dedotto né in primo né in secondo grado, né tampoco dimostrato alcunché sulle sofferenze interiori derivanti dall'invalidità fisica determinata dal sinistro che qui ci occupa, che avrebbero legittimato una ulteriore liquidazione a titolo di danno morale.
In conclusione, per le argomentazioni sin qui esposte, la Corte ritiene che l'appello debba essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
riconosciuta la responsabilità del veicolo rimasto ignoto all'80% e di al Parte_1
20% nella causazione del sinistro, quantifica il danno complessivo non patrimoniale, in moneta attuale, in favore del in € 66.706,00, che, in ragione del concorso di colpa accertato Pt_1
al 20%, assurge alla minor somma di 53.364,80, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi e questioni sollevate dalle parti.
17 C. Spese processuali.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Tommaso Gallo per dichiarato anticipo.
Le spese di CTU, già liquidate in primo grado, vanno poste in via definitiva a carico della
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di conferitaria del Parte_1 Controparte_1
ramo di azienda assicurativo di quale Controparte_2 Controparte_3
Impresa designata per la Regione Campania dal Fondo Garanzie per le Vittime della Strada,
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 644\2023,
pubblicata in data 28/03/2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore
- ACCERTA la responsabilità nella causazione del sinistro del veicolo rimasto ignoto per l'80% e di per il 20%; Parte_1
- CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 53.365,80 all'attualità per danno non patrimoniale, oltre interessi al
[...]
tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 61,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dal 28\1\2026 al
[...]
soddisfo;
18 - CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00 per competenze
[...]
professioni ed € 540,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Tommaso Gallo per dichiarato anticipo;
- PONE in via definitiva a carico della le spese di CTU;
Controparte_1
2) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in Parte_1
€ 5.000,00 per competenze professioni ed € 804,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 19 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Elena Del Forno-
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1139\2023 RG, vertente
TRA
E
, elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA), alla via Parte_1
Biblioteca Avallone, n. 55 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Gallo, che lo rappresenta e difende, come da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLANTE
conferitaria del ramo di azienda assicurativo Controparte_1 Controparte_2
[...
quale Impresa designata per la Regione Campania dal Fondo Controparte_3
Garanzie per le Vittime della Strada, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), in persona dei
1 legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata, in Campagna (SA), alla S.S. 91 per Eboli
n. 291 (SA), presso lo studio dell'avv. Luigi Tuccillo, che lo rappresenta e difende come da procura generale alle liti per notar Dott. di Milano del 26/07/2017 (Rep. N. Persona_1
3999, racc. n. 2141);
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 644/2023 del 10\03\2023 pubblicata in data
28\03\2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
lesione personale da circolazione stradale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 14\11\2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30\10\2023, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 644\2022 del 10\03\2024 (pubblicata in data
28\03\2023 e mai notificata), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava integralmente la domanda di risarcimento del danno proposta dall'odierno appellante,
condannandolo al pagamento delle spese processuali, comprese quelle di CTU.
In effetti, con l'atto di citazione di primo grado, notificato il 02\05\2017, Parte_1
conveniva in giudizio la quale impresa designata dal Fondo Garanzia Controparte_1
per le Vittime della Strada per la Regione Campania, riferendo che in data 28/03/2015, alle ore
18:45 circa, in Cava de' Tirreni, Località RE (altezza civico 13), mentre procedeva a piedi sul margine destro della carreggiata, precisamente da monte a valle in direzione centro città, dietro due amici in fila indiana, improvvisamente veniva investito da un'autovettura di colore bianco che lo faceva riversare al suolo, mentre il conducente dell'autovettura si allontanava dal luogo del sinistro senza prestare soccorso;
che a seguito dell'impatto riportava
2 gravi lesioni al punto da rendere necessario il suo repentino trasporto presso il Pronto Soccorso
dell'ospedale “AN Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” di Salerno;
che, stante il veemente urto subito, non era stato in grado di identificare l'autovettura investitrice;
che, comunque, in data 15\05\2015 aveva sporto denuncia-querela presso il commissariato di polizia di Cava de'
Tirreni contro ignoti;
che la responsabilità dell'accaduto andava ascritta in via esclusiva al veicolo ignoto, ragion per cui la doveva essere condannata al Controparte_1
risarcimento, ex art. 283 lett. a) e 287 D. Lgs. N. 209/2005, dei danni subiti nella misura da determinarsi in corso di causa o di quella diversa ritenuta di Giustizia, oltre interessi dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo con rivalutazione monetaria, nonché vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale impresa Controparte_1
designata per la Regione Campania per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
eccependo l'infondatezza della domanda attorea sia in relazione all'an che al quantum richiesto.
All'esito dell'istruttoria svolta mediante l'escussione dei testi (cfr. verbali di udienza del
20\03\2019 e del 25\09\2019) e CTU medico-legale (cfr. relazione della dott.ssa Persona_2
del 12\6\2020), il Giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del 18\05\2022,
concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Dunque, la causa veniva decisa con la sentenza qui gravata, con la quale il Tribunale di Nocera
Inferiore rigettava integralmente la domanda attorea e condannava l'istante al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il primo giudice riteneva che l'attore non avesse fornito adeguata prova della concreta dinamica del sinistro e dell'effettivo coinvolgimento, con relativa responsabilità, del veicolo rimasto ignoto, apparendo poco attendibili le dichiarazioni rese dai testi escussi. Infatti,
per il giudice di prime cure non era verosimile il descritto impatto tra il lato destro dell'auto e la gamba destra del atteso che il danneggiato camminava in discesa esponendo il Pt_1
lato sinistro alla macchina che sopraggiungeva da dietro. Inoltre, il Tribunale affermava che la
3 CTU, la quale sosteneva la compatibilità dei danni accertati con la dinamica del sinistro, non poteva sollevare la parte dalla prova precisa dei fatti posti a fondamento della domanda.
Con l'impugnazione in oggetto, censurava la sentenza di primo grado per Parte_1
il seguente unico ed articolato motivo:
- il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio raccolto,
laddove aveva ritenuto ingiustamente inattendibili le dichiarazioni rese dai testimoni oculari e si era arbitrariamente discostato dalle conclusioni formulate dalla CTU medico-legale, il quale asseriva la piena compatibilità delle lesioni subite con la dinamica dell'incidente. A detta di parte appellante, di contro, i testimoni avevano compiutamente descritto la dinamica del sinistro, al quale erano stati presenti, indicando anche i danni subiti, giudicati perfettamente compatibili dal CTU. Peraltro, il primo giudice si era discostato ai risultati peritali senza una adeguata motivazione.
L'appellante, quindi, chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado, con il riconoscimento della responsabilità esclusiva del veicolo rimasto ignoto e la condanna della al risarcimento dei danni subiti, oltre le spese di lite. Controparte_1
Instauratosi il contraddittorio in appello, si costituiva la eccependo Controparte_1
l'infondatezza delle doglianze sollevate dall'appellante, atteso che il materiale probatorio a disposizione del giudice di prime cure non era sufficiente per dimostrare la dinamica come rappresentata dall'attore, odierno appellante, e il coinvolgimento di un veicolo pirata,
concludendo per il rigetto dell'appello.
Infine, la causa, concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14\11\2024, veniva riservata al
Collegio per la decisione con provvedimento del 21\11\2024.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e, pertanto, vada accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
4 A. Sull'erronea valutazione del materiale probatorio raccolto: dinamica e concorso
responsabilità del danneggiato.
Parte appellante osservava come il Giudice di prime cure avesse erroneamente valutato il materiale probatorio raccolto in primo grado, disattendendo completamente la versione fornita dai testimoni escussi, finendo per ritenerli inattendibili con motivazione insufficiente.
Ritiene la Corte che il motivo sia fondato.
In via generale, giova ricordare che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisce nei confronti del Fondo di Garanzia, "l'intervento del Fondo di garanzia
per le vittime della strada previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di
assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da
assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide
sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne
consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non
identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso
alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in
secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr., ex multis, Cass.
19\9\1992 n. 10762; conf. Cass. 25\7\1995 n. 8086; Cass. 1\8\2001 n. 10484; Cass. 10\6\2005
n. 12304; Cass., Ordinanza n. 9873 del 15\4\21; Cass. n. 23434 del 04/11/2014).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da
"veicolo non identificato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di Garanzia non vale a sostituire, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da
5 sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento"
sull'impresa assicurativa designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza e diligenza. Perciò potrà essere qualificato come "veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. a) L. 990/69, solo quello rimasto ignoto nonostante la condotta di usuale ed esigibile diligenza tenuta dalla vittima nel corso dell'intera vicenda.
In ordine alle modalità con cui il danneggiato può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui “la prova può essere fornita dal danneggiato anche
sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto
di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa
attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso
concreto", ma, in tale ottica, "al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la
verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le
lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare
a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue
"risorse", che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un
querelante" (Cass. 18 novembre 2005 n. 24449).
Orbene, ritiene la Corte che il primo giudice non abbia fatto un corretto uso dei principi testè
esposti, atteso che le dichiarazioni dei testi escussi hanno fornito precise e coincidenti dichiarazioni in merito alla dinamica del sinistro: entrambi i testimoni, infatti, hanno riferito con lucidità e chiarezza che, mentre percorrevano sul margine destro via RE in Cava de'
Tirreni - una strada priva di marciapiedi e con scarsa visibilità per chi proveniva nel medesimo senso di marcia in quanto formava ina curva a sinistra - sentivano un forte rumore di auto provenire alle loro spalle ad elevata velocità e, d'istinto, si giravano e vedevano l'auto colpire
6 il e scaraventarlo a terra (cfr. dichiarazioni di in verbale di Pt_1 Testimone_1
udienza del 20\3\2019 e di in verbale di udienza del 25\9\2019)1 . Testimone_2
Inoltre, la circostanza che i testi fossero incapaci di memorizzare il modello e la fisiognomia dell'investitore non inficia la loro attendibilità, essendo verosimile, secondo l'id quod
plerumque accidit, che a causa del suo repentino allontanamento e della concitazione del momento – i due hanno prontamente prestato soccorso all'amico investito – avessero distolto l'attenzione dall'autore del sinistro.
Ritiene, inoltre, la Corte che il primo giudice abbia errato nel considerare inattendibili le dichiarazioni del teste , quando questi riferiva che l'urto era avvenuto tra il lato destro Tes_2
dell'auto e la gamba destra del concludendo che tale descrizione fosse Pt_1 1 “era la fine del marzo 2015, eravamo in Cava de' Tirreni, percorrevamo a Persona_3 piedi la Via RE, erano circa le 18,45/19,00 e mi trovavo in compagnia del Sig. Pt_1 e del Sig. ricordo che all'improvviso abbiamo sentito uno stritolio di
[...] Testimone_3 un'auto che sopraggiungeva alle nostre spalle a velocità abbastanza sostenuta e quindi ci siamo girati ed è stato colpito il Sig. preciso che stavamo percorrendo la predetta strada sul margine Pt_2 destro… la strada era formata da una curva a sinistra;
noi ci trovavamo quasi alla fine della curva… dopo l'impatto il Sig. è caduto a terra ed io mi sono precipitato a soccorrerlo… ero interessato
Pt_1 a prestare i soccorsi al Sig. e secondo quanto riferitomi dal Sig. l'auto prima ha
Pt_1 Tes_2 rallentato e poi è andata via… l'auto era di colore bianco, non ne ricordo il modello, vista l'impossibilità di chiamare i soccorsi, sono andato a prendere l'auto, abbiamo sistemato il Sig. nell'autovettura e l'abbiamo accompagnato all'Ospedale di Cava de' Tirreni… ricordo che
Pt_1 il Sig. accusava dolori alla gamba destra e all'anca destra… ricordo che l'urto è avvenuto
Pt_1 tra la fiancata destra dell'autovettura e il Sig. ;
Pt_1 SENATORE Marcello: “era fine marzo dell'anno 2015, ero in Cava de' Tirreni, località RE, erano le 18,45 e stavamo procedendo a piedi in direzione Cava, da Monte verso Cava in compagnia del Sig. e di ad un certo punto abbiamo sentito un rumore di un'auto Parte_1 Persona_4 che procedeva a velocità sostenuta e ho avuto il tempo di girarmi e di vedere l'auto che investiva il Sig. scaraventandolo a terra… preciso che stavamo percorrendo la detta strada in fila Parte_1 indiana e ci trovavamo sul margine destro ed il Sig. procedeva dietro di me… dichiaro che
Pt_1 l'auto era di colore bianco non ricordo il modello, né il conducente, visto che individuammo solo una sagoma ed altresì preciso che dopo l'urto si è subito allontanata senza fermarsi… dichiaro che abbiamo prestato i soccorsi al Sig. che lamentava dolori alla parte destra inferiore del corpo e a quel
Pt_1 punto il Sig. è andato a prendere l'auto che era parcheggiata a circa cinque minuti di cammino, Tes_1 mentre io sono restato in compagnia di e poi lo abbiamo accompagnato in ospedale… i punti
Pt_1 d'urto sono stati tra il lato destro dell'auto e la gamba destra del Sig. e ricordo che aveva
Pt_1 dolori alla gamba destra e al braccio destro… preciso che la strada che percorrevamo non è dotata di marciapiedi e noi la percorrevamo in discesa verso Cava, marciando in fila indiana sul margine destro… la strada è dotata di illuminazione pubblica, ma ancora spenta visto l'orario… che il luogo in cui è avvenuto l'incidente è stato alla fine di una semicurva ad S sulla detta strada… preciso che io marciavo davanti a ed ero preceduto dal Sig. le condizioni meteo erano
Pt_1 Persona_4 buone”. 7 incompatibile con la situazione rappresentata, ossia tre pedoni che procedevano da monte verso valle, esponendo il loro lato sinistro all'auto che sopraggiungeva da tergo.
L'equivoco in cui è incorso il giudice di prime cure sta nel non aver considerato che l'appellante ed i testi dichiaravano di essersi voltati perché, per timore di non essere visti da chi proveniva dalla stessa direzione in una strada con semicurva ad “S”, data la scarsa visibilità e l'assenza di marciapiedi, venivano allertati dal rumore della macchina che viaggiava sul loro medesimo senso di marcia. In altri termini, i tre amici si giravano allarmati dal rumore dell'auto che arrivava alle loro spalle a forte velocità e, così facendo, esponevano il loro fianco destro all'auto pirata, che colpiva l'ultimo della fila, ossia il Pt_1
Va sottolineato, per inciso, che risulta in atti una formale denuncia\querela contro ignoti datata
15\\5\2015 – il procedimento penale veniva archiviato con decreto del 15\5\2017 per impossibilità di identificazione dell'ignoto – con l'indicazione della dinamica del sinistro e dei due testimoni, poi, escussi nel presente giudizio.
Tale denuncia\querela costituisce altro elemento a supporto dell'accertamento della dinamica del sinistro come ricostruita da questa Corte.
E' noto, infatti, che, benchè la presentazione della denuncia\querela non costituisca un presupposto di proponibilità dell'azione civile di risarcimento danni, la proposizione della stessa, con la precisa indicazione del luogo, della dinamica del sinistro e dei testimoni, consente il raggiungimento della prova liberatoria in ordine all'impossibilità di risalire al presunto responsabile del sinistro, atteso che l'onere probatorio gravante sul danneggiato in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto sconosciuto è maggiormente rigoroso (cfr. Cass.
13\7\2011 n. 15367; Cass., Ordinanza n. 9873 del 15\4\21; Cass. n. 23434 del 04/11/2014).
Una volta ritenuto che il sinistro de quo integra gli estremi di un investimento da parte di un veicolo rimasto ignoto, ai fini dell'accertamento della relativa responsabilità trova applicazione la presunzione a carico del conducente investitore ex art. 2054, primo comma, cc, il quale recita
…il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a
8 persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno…>. In altri termini, nel caso di investimento di un pedone la legge prevede una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, la quale può essere esclusa quando l'investitore fornisca la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente. Il conducente dell'auto, infatti, deve costantemente adeguare la stessa velocità alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un'eventuale situazione di pericolo (cfr. Cass. 13\2\2013 n. 3542). In materia di responsabilità civile da sinistri stradali,
stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054,
comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (cfr. Cass. Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019; Cass.
Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023). Infatti, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (cfr. Cass., Ordinanza n. 842 del 17/01/2020).
Ciò posto, la Corte ritiene che sussista un concorso di colpa del danneggiato a causa della mancata osservanza di tutti gli oneri di precauzione del caso.
Nel caso di specie, infatti, la condotta assunta da non è esente da censure, Parte_1
in quanto al momento del sinistro egli camminava, al crepuscolo (considerato che l'investimento si verificava intorno alle 18.45 nel mese di marzo), su una strada extra-urbana,
priva di marciapiede e, dunque, già di per sé pericolosa, per di più caratterizzata da curve che
9 impedivano una piena visibilità senza, peraltro, indossare giubbotti riflettenti che avrebbero permesso a chi sopraggiungeva di avvedersi della sua presenza e di quella dei suoi due amici.
Ed invero, il codice della strada nell'art. 190, comma 1, sancisce che il pedone, se si ritrova a camminare in una strada senza marciapiede, è tenuto ad osservare alcune regole essenziali per evitare il riconoscimento della propria responsabilità o il concorso di responsabilità nel caso dovesse essere investito: fuori dai centri abitati se la strada è a doppio senso di circolazione, il pedone dovrà camminare sul lato sinistro, ossia quello contrario alle auto;
nel caso in cui vi sia un senso unico di circolazione, il pedone dovrà camminare sulla banchina del lato destro, tra la striscia continua al margine della strada e la fine della stessa. Inoltre, se il pedone si ritrova a camminare in una strada extra-urbana nelle ore tra il tramonto e l'alba è indispensabile che sia provvisto di giubbino a catarifrangenti.
Nel caso che qui ci occupa, emerge incontrovertibilmente che i tre pedoni non indossavano il giubbotto riflettente, né risulta l'uso di altro dispositivo luminoso (ad es. una torcia) per segnalare la loro presenza sul margine destro della strada.
Ne consegue, pertanto, che va riconosciuto un concorso, che si ritiene equo quantificare nel
20%, di responsabilità del nella causazione del sinistro, restando in capo al veicolo Pt_1
rimasto ignoto il restante 80%, stante l'accertata elevata velocità.
B. Quantificazione dei danni.
Passando alla liquidazione del danno, è necessario preliminarmente effettuare una precisazione di natura terminologica.
Il sistema tradizionale (cd. “tripolare”) prevedeva il riconoscimento di tre voci di danno alla persona: il danno alla salute o danno biologico, danno-evento del fatto lesivo della salute,
pregiudizio primario, immancabile e risarcibile ex art. 2043 cod. civ. e art. 32 Cost.; il danno morale, caratterizzato dal turbamento psicologico del soggetto leso, danno-conseguenza,
riconosciuto solamente ove vengano accertate la sussistenza e le condizioni di risarcibilità; il danno patrimoniale, a sua volta danno-conseguenza, che per essere risarcito esige la
10 dimostrazione della sua esistenza. A fianco di queste tre voci di danno, nel corso degli anni parte della dottrina e della giurisprudenza ha individuato una quarta voce, il c.d. danno esistenziale: danno derivato dalla forzosa lesione allo svolgimento di attività non remunerative,
fonte di compiacimento e benessere per il danneggiato, ma non causata da compromissione dell'integrità psicofisica.
Tuttavia, tale sistema risarcitorio è stato rivisitato da alcune importanti decisioni della Suprema
Corte di Cassazione (n. 8827 e 8828 del maggio 2003) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 233\2003), nonché dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 del
11\11\2008. Con tali sentenze si è passati, in pratica, ad una visione “bipolare” dal danno alla persona, ossia con la dicotomia danno patrimoniale e danno non patrimoniale. In tale ottica,
l'art. 2059 cod. civ. ricomprende ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima;
sia il danno biologico in senso stretto, quale lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psicofisica della persona, conseguente ad accertamento medico;
sia, infine, il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
In particolare, con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all'art. 2059 cod. civ. La sentenza predetta ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod.
11 civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie,
se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante. Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito
“esistenziale”, inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito,
costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 cod. civ., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 cod. civ. Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico;
come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di fornire gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
12 Il nuovo sistema risarcitorio, comunque, non ha modificato la nozione di danno biologico. Il
danno biologico, in pratica, consiste nella temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso e perciò collegata a tutte le attività di realizzazione della personalità (cfr. Cass.
n. 7977/1997; Cass. 7559/1007; Cass. n. 5635/1997; ed altre), così come le sue sottospecie del
“danno estetico” (Cass. 21\5\2001 n. 6895; Cass. 15\12\2000 n. 15859; Cass. 29\9\99 n. 10762)
e del “danno sessuale” (cfr. Cass. 11\2\98 n. 1421), nonché del danno alla “capacità lavorativa generica” (cfr. Cass. 10\7\98 n. 6736; Cass. 28\4\99 n. 4231; Cass. 24\5\2001 n. 7084).
Quello che è cambiato, quindi, è solo l'inquadramento giuridico del danno biologico - il quale trova la sua tutela nell'art. 2059 cod. civ. e non nell'art. 2043 cod. civ., che attiene esclusivamente alla tutela dei danni patrimoniali – ma non la nozione dello stesso, né tampoco i criteri liquidativi. La Giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ritiene che la liquidazione di tale danno non possa essere effettuata in base a criteri che tengano presente il parametro reddituale, quale quello del triplo della pensione sociale, trattandosi di un criterio legale che si riferisce al solo danno patrimoniale da lucro cessante (Cass. n. 8344/96; Cass. n. 477/96; Cass.
n. 9772/95). La determinazione dell'equivalente monetario del valore vitale leso, quindi, andrà
condotta con valutazione equitativa, in ragione di tutte le circostanze del caso concreto e specificamente della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età,
dell'attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato. In tale ambito può
essere adottato, come parametro di riferimento, il valore medio del punto di invalidità, purché
sia adeguato alle peculiarità del caso concreto.
A distanza di un decennio dalle celebri sentenze AN AR (Cass. civ. Sez. Un. 11 novembre
2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975) la Suprema Corte è tornata ad occuparsi del danno non patrimoniale e delle sue varie componenti. Negli ultimi tempi, infatti, con articolate argomentazioni la Cassazione, da un lato, ha affermato principi di diritto che, formalmente e
13 dichiaratamente, si pongono nel solco delle sentenze AN AR ma, dall'altro, in realtà, ne ha minato le fondamenta logiche e scientifiche.
Uno dei capisaldi della ricostruzione del 2008, elaborata dalle SS.UU., è l'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale cui si riferisce l'art. 2059 cod. civ. Si parla di categoria unitaria salvo, tuttavia, precisare che in questa entità, che dovrebbe essere compatta e omogenea, si distinguono più componenti. Le componenti rilevanti sono il danno biologico
(forse attualmente da denominare come danno dinamico-relazionale) e il danno morale (cui si aggiunge talvolta la qualifica di interiore).
La terza sezione della Cassazione ha, nei suoi ultimi orientamenti (cfr., ex multis, Cass., n.
7513/2018, 22969/2020), proprio certificato questa doppia anima del danno non patrimoniale.
Pertanto, la Cassazione proprio nel tentativo di fare chiarezza su cosa debba intendersi per danno dinamico-relazionale, giunge ad affermare che il danno alla salute non ricomprende il danno dinamico-relazione ma piuttosto “il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”.
Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile” (cfr. Cass.
7513/2018).
Ne consegue che il danno dinamico-relazionale non è affatto diverso dal danno biologico. Una
lesione alla salute, infatti, come afferma la terza sezione, può avere delle conseguenze dannose diverse ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che patiscono quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggior rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale. La liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone una mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità mentre la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non può fuoriuscire
14 da una delle due alternative esaminate: o è conseguenza normale del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica) ed allora si riterrà pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare ed allora dovrà essere risarcita adeguatamente aumentando la stima del danno biologico attraverso la c.d.
personalizzazione (in giurisprudenza v. Cass. civ. 29 luglio 2014 n. 17219). Secondo la Corte,
quindi, le conseguenze della menomazione sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali che sono generali ed evitabili, per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno patrimoniale. Al contrario le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili – rispetto a tutti coloro che hanno patito quel tipo di lesione – ma che sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità
del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ai fini della personalizzazione del risarcimento, quindi, non rileva quale aspetto della vita del danneggiato sia stato compromesso ma rilevano le conseguenze straordinarie in quanto solo in questi casi – non essendo tali circostanze ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità – è consentito al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (ex plurimis: Cass. civ. 21 settembre 2017 n. 21939; Cass. civ. 13 agosto
2015, n. 16788; Cass. civ. 7 novembre 2014, n. 23778). Date queste premesse e sulla base dei principi espressi, la Suprema Corte ha stabilito che “soltanto in presenza di circostanze
specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno
concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti
dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età è consentito al giudice con
motivazione autentica e non stereotipata di incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio
in sede di personalizzazione della liquidazione” (così anche in Cass. civ. 18 novembre 2014 n.
24471).
15 Orbene, nel caso di specie, la consulenza tecnica di ufficio (cfr. relazione della dott.ssa Per_2
, con valutazione medico-legale condotta secondo criteri rigorosamente scientifici ed
[...]
esente da vizi logici o contraddittorietà valutative, ha quantificato nella misura del 20% la percentuale di invalidità permanente di per cui in rapporto all'età del Parte_1
danneggiato, al coefficiente di demoltiplicazione ed al valore del punto di invalidità (Tabelle di
Milano aggiornate al 2024) l'importo che si ottiene è pari alla somma complessiva di Euro €
60.956,00 in favore dell'appellante, senza alcuna personalizzazione Parte_1
stante l'assenza di particolari condizioni dedotte né provate dall'attore, come sopra precisato.
Ma l'entità del danno sotto il profilo della lesione del diritto alla salute si coglie anche in relazione al tempo necessario al consolidamento dei postumi riduttivi della integrità e, dunque,
alla durata della malattia che comporta, di necessità, la temporanea sospensione (in tutto o in parte) delle pregresse facoltà realizzative del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali: la indispensabile completezza del risarcimento impone, pertanto, di liquidare altresì una somma per ogni giorno di effettiva inabilità temporanea. Ne consegue che, considerato che per ogni giorno di inabilità temporanea totale appare equa la liquidazione di € 115,00, deve liquidarsi in favore di a titolo di inabilità temporanea la somma complessiva di € Parte_1
5.750,00 (30 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al 50% e 20 giorni di ITP al 25%).
Quanto al danno patrimoniale tout court, tale danno designa la variazione peggiorativa del patrimonio materiale del danneggiato, apprezzabile sia in termini di riduzione della consistenza patrimoniale al momento del fatto (danno emergente), sia di perdita certa dei potenziali incrementi di reddito, oggetto di ragionevole aspettativa (lucro cessante).
Orbene, risultano documentate solo le spese mediche per € 61,00 oltre interessi legali dal
28\1\2016 (data dell'esborso) fino al soddisfo.
Per quanto riguarda, poi, il danno morale va ricordato che dal danno biologico tout court e relativa personalizzazione, la Suprema Corte mantiene nettamente distinto, sempre nell'ampia categoria del danno non patrimoniale, il danno morale, riconoscendogli un'autonomia
16 ontologica e funzionale (nei termini di quantificazione e risarcibilità), in relazione alla diversità
del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (cfr. ex multis Cass. n. 12\12\2008, n. 29191; Cass. n 379/2009;
Cass. SS.UU. 14\12009, n. 557; Cass. 13\5\2009, n. 11059 e in ultimo, Cass., 10/11/2020, n.
25164; Cass., 19/2/2019, n. 4878).
Tuttavia, ai fini della autonoma liquidazione, il danno morale – vale ribadirlo, consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale – deve essere dedotto e provato (cfr. Cass. Ordinanza n. 9006 del
21/03/2022; Cass. n. 339 del 13/01/2016).
Quindi, il avrebbe dovuto allegare e dimostrare un ulteriore danno morale Pt_1
soggettivo.
Tuttavia, l'appellante non ha dedotto né in primo né in secondo grado, né tampoco dimostrato alcunché sulle sofferenze interiori derivanti dall'invalidità fisica determinata dal sinistro che qui ci occupa, che avrebbero legittimato una ulteriore liquidazione a titolo di danno morale.
In conclusione, per le argomentazioni sin qui esposte, la Corte ritiene che l'appello debba essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
riconosciuta la responsabilità del veicolo rimasto ignoto all'80% e di al Parte_1
20% nella causazione del sinistro, quantifica il danno complessivo non patrimoniale, in moneta attuale, in favore del in € 66.706,00, che, in ragione del concorso di colpa accertato Pt_1
al 20%, assurge alla minor somma di 53.364,80, oltre interessi al tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi e questioni sollevate dalle parti.
17 C. Spese processuali.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Tommaso Gallo per dichiarato anticipo.
Le spese di CTU, già liquidate in primo grado, vanno poste in via definitiva a carico della
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di conferitaria del Parte_1 Controparte_1
ramo di azienda assicurativo di quale Controparte_2 Controparte_3
Impresa designata per la Regione Campania dal Fondo Garanzie per le Vittime della Strada,
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 644\2023,
pubblicata in data 28/03/2023 dal Tribunale di Nocera Inferiore
- ACCERTA la responsabilità nella causazione del sinistro del veicolo rimasto ignoto per l'80% e di per il 20%; Parte_1
- CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 53.365,80 all'attualità per danno non patrimoniale, oltre interessi al
[...]
tasso legale sulla somma capitale devalutata al momento del sinistro e poi via via rivalutata fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 61,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dal 28\1\2026 al
[...]
soddisfo;
18 - CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00 per competenze
[...]
professioni ed € 540,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Tommaso Gallo per dichiarato anticipo;
- PONE in via definitiva a carico della le spese di CTU;
Controparte_1
2) CONDANNA l'appellata, al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in Parte_1
€ 5.000,00 per competenze professioni ed € 804,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 19 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Elena Del Forno-
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