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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr.sa Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter cpc;
lette le note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.41/2025 r. g. sez. lav., vertente
TRA
La società (codice fiscale con sede legale a RA MA Parte_1 P.IVA_1
(AN), 60015, Via Marconi n. 55 A in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.
[...]
nato in [...] il [...] (codice fiscale ), residente a Parte_2 C.F._1
RA MA (AN) in via Spagnoli n. 16, elettivamente domiciliata in NA, Piazza Roma
n. 13, presso lo studio dell'avv. Gabriele Galeazzi, (codice fiscale ) – (fax n. C.F._2
071/2079244- mail indirizzo pec Email_1
per le comunicazioni di cancelleria ex artt. 133 Email_2 comma 3°, 134 comma 3° e 176 comma 2° c.p.c.)
- appellante-
Contro
P. Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 con sede legale locale in NA Via L. Ruggeri n. 3 rappresentato dagli Avv.ti Valeria Salvati e Susanna
Mazzaferri del Foro di NA
- appellata-
P. Iva Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Piazzale P.IVA_3 Pastore n. 6, e con domicilio presso la Direzione Provinciale di NA, in Piazza Santa Maria n. 5 rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Ciccola del Foro di NA
- appellata -
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025 la società ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.29/2025, depositata il 20.01.2025, con la quale il Tribunale di NA in funzione di Giudice del Lavoro aveva parzialmente accolto l'opposizione dalla stessa spiegata all'Avviso di Addebito 30320240000007075000 notificato in data 15.01.2024, emesso a CP_1 seguito del VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE ITL N. 2023-AN-
0000450 PROTOCOLLO DEL 31/07/2023
La pretesa contributiva avanzata dagli enti previdenziali era relativa al maggior orario di lavoro e, in via marginale, all'inquadramento e alle indennità di trasferta, riferito a 451 dipendenti, assunti con 691 contratti di lavoro, per la quasi totalità a tempo determinato e parziale, impiegati in attività di pulizia e pitturazione presso diversi committenti nel periodo gennaio 2018 – dicembre
2022.
L'opposizione della società era tesa a sentir dichiarare nulla, illegittima o invalida Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione e, conseguentemente, l'inesistenza dell'obbligazione civile;
in via subordinata, a sentir rigettare le pretese dell'ente opposto perché infondate. In via ulteriormente subordinata, l'opponente chiedeva applicarsi la sanzione solo nella misura ritenuta equa, con rideterminazione del quantum secondo giustizia.
Il Tribunale di NA dichiarava dovute le somme di cui all'avviso di addebito opposto e al
Verbale di accertamento ITL N. 2023-AN-0000450 PROTOCOLLO DEL 31/07/2023, con esclusione di quanto relativo e\o conseguente:• all'inquadramento di al sesto Parte_3 livello invece che al quinto;
• alla contribuzione sulla indennità di trasferta, per tutti i rapporti di lavoro per i quali viene qui riconosciuta la «conversione» del contratto a tempo pieno, o ad una percentuale superiore di part-time • alla «conversione a tempo pieno» dei rapporti di cui al paragrafo 6.5.4 del Verbale (e cioè al paragrafo 13 della presente motivazione); • alla contribuzione sulle ore non risultanti dai «tabulati API», relativamente ai rapporti ricondotti al
«CASO 2» del verbale;
• al «riproporzionamento degli istituti contrattuali in base alla percentuale di part-time accertata» nei rapporti di cui al CASO 3 riferiti alle pagina 26 di 26 lavoratrici,
[...]
e (salvo assoggettamento della maggiorazione per l'accertato lavoro Per_1 Persona_2 supplementare) ; • alle ore di lavoro non registrate relativamente al rapporto di Persona_3 lavoro di di cui al CASO 3. Ha quindi condannato la al pagamento del Persona_4 Parte_1
70% delle spese di lite, che liquida per l'intero e per ciascuno dei due Istituti in complessivi €
10.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
La società odierna appellante ha censurato la sentenza del primo Giudice evidenziando il mal governo delle norme procedurali del rito del lavoro in violazione del rispetto sul contraddittorio, nonché la violazione della disciplina in tema di riparto degli oneri probatori e di valenza probatoria del Verbale Unico di accertamento, dei verbali ispettivi oltre che della produzione documentale offerta. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
In via preliminare:
Dichiarare la nullità della sentenza n. 29/2025 del Tribunale di NA per violazione degli artt. 420, 274 e 101 c.p.c., con rinvio per rinnovazione del procedimento nel rispetto del contraddittorio e fissazione dell'udienza di comparizione.
Disporre la separazione dei procedimenti riuniti (n. 184/2024 R.G. Lav. e n. 194/2024 R.G.
Lav.), ordinando la trattazione autonoma delle cause relative all'opposizione avverso l'avviso di addebito e al ricorso in accertamento negativo avverso la pretesa . CP_1 CP_2
Nel merito, in via principale:
Sospendere gli effetti dell'avviso di addebito n. 30320240000007075000 e dichiarare CP_1
l'insussistenza di qualsiasi obbligo contributivo, assicurativo o sanzionatorio, annullando l'avviso
e tutti gli atti presupposti (verbali unici ITL, , e relative diffide). CP_2 CP_1
In via subordinata:
Rigettare le pretese degli enti opposti perché infondate.
In via ulteriormente subordinata:
Dichiarare dovuti i contributi solo per il periodo di lavoro effettivamente prestato, rideterminando l'imponibile e il quantum secondo giustizia.per l'integrale riforma della sentenza ed il rigetto delle domande avversarie formulate in primo grado.
Nel giudizio di appello e si sono costituiti resistendo al gravame e chiedendone CP_2 CP_1
l'integrale rigetto.
Alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127-ter cpc per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per violazione degli artt. 420
e 101 c.p.c., in quanto infondata.
La compatibilità dell'art. 127-ter c.p.c. con il processo del lavoro è stata risolta dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 17603 del 30 giugno 2025, che ha chiarito come tale disposizione non determini l'abrogazione del principio di oralità, ma costituisca un completamento di disciplina limitato al segmento decisorio.
Già in precedenza, la Sezione Lavoro della Suprema Corte (Cass. n. 15311 del 31 maggio
2023) aveva evidenziato che la trattazione scritta non pregiudica la natura dialogica del processo, poiché l'attività di udienza implica interlocuzione tra le parti e il giudice, anche attraverso lo scambio di note.
Inoltre, è sempre garantita alle parti la facoltà di opporsi alla sostituzione dell'udienza, come ribadito da Cass. n. 11898 del 3 maggio 2024, che ha qualificato tale possibilità come garanzia essenziale del contraddittorio.
Nel caso di specie, la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta è avvenuta nel rispetto di tali principi, senza che alcuna opposizione sia stata formulata dalle parti. Peraltro, il decreto di fissazione udienza del 10 febbraio 2024 evidenziava che non vi fosse necessità di procedere all'interrogatorio libero delle parti, sicché è stato concesso termine per il deposito delle note di trattazione scritta. La controparte non ha formulato alcuna richiesta di trattazione orale o in presenza, pur potendo farlo con apposita istanza.
Pertanto, il Giudicante ha correttamente emesso il provvedimento decisorio nel rispetto delle norme processuali e del principio del contraddittorio, sicché il motivo deve essere rigettato.
Va inoltre disattesa la doglianza dell'appellante in ordine alla riunione dei procedimenti, poiché il provvedimento del giudice risulta conforme alla disciplina di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c.
La riunione è consentita quando le cause pendono davanti allo stesso giudice e presentano identità di oggetto o connessione tale da rendere opportuna la trattazione congiunta, al fine di evitare contrasto di giudicati e favorire l'economia processuale.
Nel caso di specie, i procedimenti riguardano rapporti giuridici strettamente collegati e questioni comuni di fatto e di diritto, sicché la trattazione separata avrebbe comportato duplicazione di attività istruttoria e rischio di decisioni incompatibili.
La riunione, pertanto, è stata correttamente disposta, in esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice dall'art. 274 c.p.c., senza pregiudicare il diritto di difesa delle parti, che hanno potuto svolgere le proprie deduzioni e istanze nel contraddittorio.
Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto superflua l'istruttoria richiesta, attribuendo al verbale di accertamento valore probatorio assoluto e sufficiente a fondare la decisione. Deduce la violazione del diritto di difesa e dei principi di specificità e proporzionalità, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di considerare le circostanze puntualmente indicate nel ricorso introduttivo e di ammettere le prove testimoniali ivi dedotte, asseritamente idonee a confutare le risultanze ispettive. L'appellante evidenzia, inoltre, che il verbale si fonda su dichiarazioni rese da lavoratori stranieri senza garanzie linguistiche e su dati parziali estesi arbitrariamente all'intero periodo, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 26326/2016; n. 1243/2018; n. 9565/2019).
Le doglianze sollevate dall'appellante non sono fondate.
Anzitutto la Corte osserva che, in sede di appello, non è sufficiente limitarsi a dedurre che l'ente accertatore non abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa contributiva. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che:
“Nel giudizio di opposizione a verbale ispettivo, l'onere probatorio grava sull'ente previdenziale per i fatti costitutivi della pretesa, ma l'opponente non può limitarsi a contestare genericamente: deve fornire elementi concreti idonei a contrastare la ricostruzione ispettiva”
(Cass. civ., sez. lav., n. 17288/2021; n. 4182/2021).
Inoltre, “In sede di appello, la parte non può limitarsi a riproporre doglianze generiche, ma deve indicare specificamente le prove e le ragioni per cui la decisione di primo grado sarebbe errata” (Cass. n. 36573/2022).
In altri termini, la società appellante nel contestare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado ha l'onere di dimostrare concretamente perché è errato, indicando quali prove sono state ignorate o mal valutate;
quali elementi probatori dimostrano la genuinità dei contratti part-time e la corretta gestione delle ore di lavoro;
quali documenti contabili smentiscono il quantum richiesto.
Nel caso di specie, il Tribunale anconetano ha ritenuto assolto l'onere probatorio a carico dell' mediante l'offerta di indizi gravi, precisi e concordanti, costituiti dalle risultanze CP_3 ispettive e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori, nonché ricavabili dall'esame della produzione documentale, valutabili nel loro complesso come attendibili.
Peraltro, la società appellante nel contestare il decisum si è limitata a deduzioni generiche che sono inidonee a costituire motivate censure in sede di appello.
Nello specifico, in punto all'eccezione di carenza di garanzia linguistica nei confronti dei lavoratori stranieri si evidenzia come sui verbali sia espressamente riportata e debitamente sottoscritta la dichiarazione di “comprendere bene l'italiano e di avere compreso le domande delle ispettrici nonché il contenuto del verbale che è stato riletto e che corrisponde a quanto dichiarato dal lavoratore”. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il verbale ispettivo redatto dai funzionari dell' fa piena prova, fino a querela di falso, ai sensi Controparte_4 dell'art. 2700 c.c., della provenienza dell'atto e dell'avvenuta raccolta delle dichiarazioni rese dai lavoratori, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La fede privilegiata non si estende alla veridicità sostanziale del contenuto delle dichiarazioni, che resta oggetto di libero apprezzamento del giudice ai sensi degli artt. 115 e 116
c.p.c. (Cass. n. 4182/2021; Cass. n. 5144/2021). Tuttavia, la Suprema Corte ha altresì precisato che tali dichiarazioni, se non smentite da elementi contrari, possono costituire prova sufficiente della sussistenza dell'illecito (Cass. ord. n. 7801/2024; Cass. ord. n. 19982/2020).
Nel caso in esame la società appellante non indica nel presente giudizio di devoluzione gli elementi probatori da cui si possa evincere una lettura differente da quella fornita dal primo
Giudice, né i capitoli di prova formulati in primo grado riguardano l'accertamento della carenza linguistica dei lavoratori interessati. Pertanto il motivo va rigettato.
Per le medesime ragioni risulta infondato il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante contesta l'erronea estensione delle dichiarazioni rese da un campione di 91 lavoratori, su un totale di 451, all'intera manovalanza. Deduce che il Giudice di primo grado abbia generalizzato indebitamente elementi raccolti in un contesto privo di garanzie procedurali, senza verificare la rappresentatività del campione né l'omogeneità delle condizioni operative. Tale impostazione violerebbe i principi di specificità e proporzionalità, nonché il diritto di difesa, in quanto le dichiarazioni erano, a dire dell'appellante, generiche, prive di riscontri documentali e riferite a circostanze non direttamente conosciute dai lavoratori. Richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20286/2017; n. 10993/2021) e la Corte di Appello di NA (sent. n.
794/2024), che escludono la possibilità di estendere irregolarità accertate su base limitata a gruppi non verificati come rappresentativi.
Come sopra precisato, in sede di appello non è sufficiente dedurre genericamente che il campione non fosse rappresentativo: l'appellante deve indicare specificamente le prove che dimostrano la diversità delle condizioni operative (Cass. n. 36573/2022). Nel caso di specie, la società appellante non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare differenze sostanziali tra i lavoratori intervistati e gli altri dipendenti, né ha fornito elementi concreti per confutare la presunzione di omogeneità.
Ad avviso di questo Collegio non risultano elementi ulteriori e diversi che consentano di valutare differentemente dal Tribunale di NA, il quale ha ritenuto che le dichiarazioni rese da un campione significativo di lavoratori, valutate unitamente alle altre risultanze ispettive, costituissero indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la presunzione di omogeneità delle condizioni lavorative. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20286/2017; n. 10993/2021) ammette, infatti, che le presunzioni possano essere utilizzate quando basate su elementi concordanti e non contraddetti da prove contrarie. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erronea valutazione della condotta di
Fincantieri, l'attribuzione di valore probatorio ai tabulati orari forniti in formato Excel editabile e l'indebita estensione temporale delle risultanze ispettive. Si contesta che il Giudice abbia ritenuto evasiva la condotta della committente sulla sola base della mancata consegna di dati, senza prova concreta, e abbia attribuito valore decisivo a documenti privi di certificazione di autenticità e facilmente alterabili, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Inoltre, censura l'estensione arbitraria di dati riferiti a soli tre mesi all'intero periodo di cinque anni, in assenza di verifica sulla rappresentatività del campione, in contrasto con i principi di proporzionalità e con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27312/2018; n. 4561/2019; n. 22146/2020) e con la Corte di Appello di
NA (sent. n. 794/2024).
Il motivo è infondato. Ritiene il Collegio che il primo giudice ha fornito una motivazione completa e logica sull'esame del compendio probatorio, valorizzando correttamente la condotta omissiva di Fincantieri, tenendo conto della giustificazione inverosimile (“prassi di cancellazione dopo 13 giorni”), smentita dagli stessi accertamenti del consulente tecnico della Procura. Tale omissione, unitamente alla responsabilità della committente per due anni dalla cessazione dell'appalto, è stata legittimamente apprezzata quale indice di consapevolezza di irregolarità, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese agli ispettori, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il verbale ispettivo gode di fede privilegiata per i fatti compiuti dal pubblico ufficiale e, quanto alle dichiarazioni raccolte, fa fede fino a prova contraria se vi è indicazione delle fonti (Cass. 28060/2017; Cass. 33249/2022). È, inoltre, legittimo attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese nell'immediatezza agli ispettori rispetto a quelle rese in giudizio (Cass. 17774/2015), potendo il giudice fondare il proprio convincimento su tali risultanze in assenza di prova contraria (Cass. 3525/2005; Cass. 9919/2006).
L'estensione temporale delle condotte è stata inoltre correttamente desunta non solo dalle dichiarazioni di 91 lavoratori su 451, ma anche dai tabulati acquisiti e dalla concordanza delle dichiarazioni, spesso riferite non solo alla posizione personale ma anche a quella di altri lavoratori, confermando un orario medio di circa 45 ore settimanali. L'appellante, di contro, non ha offerto elementi idonei a infirmare le risultanze ispettive, sicché correttamente il primo giudice ha attribuito prevalente attendibilità alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori. Ne consegue il rigetto del motivo.
Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di appello possono essere congiuntamente trattati, stante la connessione tra gli stessi e in quanto implicanti la risoluzione delle medesime questioni giuridiche già affrontate nei precedenti motivi di appello. Con il quarto motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., censurando l'errata inversione dell'onere della prova operata dal Giudice di primo grado. Si contesta che la sentenza abbia attribuito alle dichiarazioni ispettive valore probatorio pieno, elevandole a presunzione idonea a trasferire sulla società opponente l'onere di dimostrare l'inesistenza delle omissioni contributive. Tale impostazione sarebbe contraria ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio e alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
19843/2017; n. 10993/2021; n. 34292/2019; n. 26842/2018), secondo cui le dichiarazioni rese in sede ispettiva possono costituire mero indizio, ma non prova sufficiente né presunzione assoluta. Si evidenzia, inoltre, la mancanza di garanzie procedurali nella raccolta delle dichiarazioni, rese da lavoratori stranieri senza interprete e senza contraddittorio, nonché l'assenza di riscontri documentali.
Con il quinto motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., censurando l'errata valutazione probatoria e l'insufficienza della motivazione in ordine alla rilevanza contributiva delle assenze dei dipendenti. Si contesta che il Giudice abbia illegittimamente invertito l'onere della prova, ritenendo che spettasse alla società dimostrare che le assenze fossero volontarie e non retribuite, in contrasto con l'art. 2697 c.c. e con la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 9565/2019; n. 13229/2021). Si evidenzia, inoltre, la svalutazione arbitraria della documentazione prodotta (contestazioni disciplinari e richieste di aspettativa), senza adeguata motivazione e senza disporre verifiche tecniche, nonostante la regola secondo cui le scritture private fanno piena prova fino a querela di falso (art. 2702 c.c.).
Con il sesto motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., censurando la totale insufficienza della motivazione sul rigetto della documentazione prodotta
(contestazioni disciplinari e richieste di aspettativa). Si evidenzia che la sentenza impugnata non spiega le ragioni per cui tali prove siano state considerate non genuine, limitandosi a richiamare le osservazioni dei verbalizzanti senza fornire un percorso logico-argomentativo. Tale omissione integrerebbe un vizio di nullità, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
23940/2017).
Con il settimo motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., censurando l'erronea estensione delle risultanze ispettive ai lavoratori impiegati nelle pulizie di uffici e condomini. Contesta che il Giudice abbia generalizzato in modo automatico le conclusioni raggiunte per il personale operante presso Fincantieri, senza verificare le differenze tra i due contesti lavorativi e senza fornire una motivazione adeguata. Tale impostazione si fonda esclusivamente su dichiarazioni ispettive, prive di riscontri oggettivi, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8426/2019; n. 34292/2019), che esclude la possibilità di estendere accertamenti da un settore all'altro senza elementi concreti e verificabili.
Alla luce delle considerazioni già svolte, anche il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di appello sopra riassunti sono da ritenersi infondati in quanto consistenti in deduzioni del tutto generiche non idonee a circostanziare e specificare le prove e le ragioni per cui la decisione di primo grado sarebbe errata. Si richiamano inoltre le argomentazioni sopra espresse che escludono che nel caso in esame si sia verificata alcuna inversione dell'onere della prova, ma piuttosto una corretta applicazione dei principi di ripartizione probatoria.
Con l'ottavo motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., nonché l'errata applicazione del D.Lgs. 81/2015, censurando la qualificazione dei contratti di lavoro a tempo parziale come simulati e la conseguente conversione automatica in rapporti a tempo pieno ai fini contributivi. Contesta che il Giudice abbia fondato tale conclusione su mere presunzioni e dichiarazioni ispettive, senza riscontri documentali o accertamenti concreti, in contrasto con la giurisprudenza (Cass. n. 14797/2019; n. 11231/2020). Evidenzia, inoltre, che la mancata indicazione della distribuzione dell'orario non comporta automaticamente la trasformazione del rapporto in full-time, e che le clausole elastiche sono legittime ai sensi del D.Lgs. 81/2015. La sentenza sarebbe altresì viziata da insufficienza di motivazione sul rigetto delle prove documentali offerte dalla società opponente.
Sul punto la Corte osserva che in relazione ai contratti di lavoro a tempo parziale, il Tribunale ha correttamente ritenuto la loro natura simulata, sulla base dell'esame dei contratti di assunzione e dei prospetti paga, che confermano l'operato degli ispettori. Questi ultimi hanno sottoposto a contribuzione le differenze retributive derivanti dal disconoscimento del meccanismo di pagamento denominato 'paga globale', adottato informalmente e in violazione delle previsioni di legge e del
CCNL. Tale sistema, come accertato, consisteva nel corrispondere ai lavoratori una tariffa oraria per le sole ore di effettiva presenza e mascherando la retribuzione complessiva mediante l'inserimento di voci fittizie nelle buste paga.
La simulazione dei contratti part-time è ulteriormente comprovata dalla mancata indicazione della distribuzione dell'orario di lavoro, obbligatoria ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 81/2015, omissione che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1430/2012; Cass. n. 14797/2019), giustifica la conversione del rapporto in tempo pieno almeno sotto il profilo contributivo. Né vale la difesa attorea che ha invocato la turnazione, non dimostrata e comunque irrilevante, poiché anche in tal caso l'orario avrebbe dovuto essere specificato (Cass. n. 11333/2024).
Ulteriori indici di simulazione emergono dalla facoltà incondizionata riservata al datore di lavoro di aumentare e variare l'orario senza limiti e con preavvisi minimi, nonché dalla discordanza tra la percentuale di part-time indicata nei contratti e quella riportata nelle buste paga. Tali elementi, unitamente alle anomalie riscontrate nei prospetti retributivi (anticipi irregolari di ratei, annotazioni fittizie di ferie e permessi, erogazioni di premi aziendali privi di criteri), delineano un quadro complessivo di elusione contributiva, correttamente sanzionato dagli ispettori e confermato dal giudice di prime cure. Tale ricostruzione, in assenza di elementi concreti di senso contrario forniti dall'appellante, merita di essere confermata
Con il nono motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., nonché
l'errata interpretazione dell'art. 1 della Legge n. 389/1989, censurando l'erronea applicazione della normativa previdenziale in materia di obbligo contributivo per le assenze dal lavoro. Contesta che il
Giudice abbia ritenuto non frazionabile la contribuzione giornaliera, imponendo il pagamento dei contributi anche per ore di assenza non retribuite, in contrasto con la disciplina vigente sul lavoro a tempo parziale e con la giurisprudenza (Cass. n. 18735/2023; n. 17288/2021; n. 21554/2020). Si evidenzia, inoltre, l'inversione dell'onere della prova e la motivazione insufficiente sul rigetto della documentazione prodotta dalla società opponente.
Il motivo è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il principio del minimale contributivo, introdotto dall'art. 1 D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989, è espressione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva, che non può essere derogata dall'autonomia negoziale collettiva o individuale (Cass. ord. 25730/2021). Ne consegue che la base imponibile non può essere inferiore alla retribuzione prevista dalle fonti normative o convenzionali riferibili al rapporto di lavoro, indipendentemente dall'effettiva applicazione del contratto collettivo da parte dell'azienda (Cass. 3110/2001; Cass. 19772/2015).
Le ipotesi di esclusione della regola del minimale sono tassative e, in caso di invocata deroga, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la ricorrenza della causa di sospensione e la disposizione che la prevede (Cass. 16873/2005; Cass. 29324/2008). Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna prova in tal senso, limitandosi a generiche contestazioni. Sicché il motivo deve essere rigettato.
Il tenore delle argomentazioni esposte comporta il conseguente rigetto di ogni ulteriore motivo di appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore degli enti costituiti, in complessivi euro 4.000,00, ciascuno oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
NA, 4 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Giada Di Gaspare, assegnata all'UPP di questa Corte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.sa Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr.sa Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter cpc;
lette le note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.41/2025 r. g. sez. lav., vertente
TRA
La società (codice fiscale con sede legale a RA MA Parte_1 P.IVA_1
(AN), 60015, Via Marconi n. 55 A in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.
[...]
nato in [...] il [...] (codice fiscale ), residente a Parte_2 C.F._1
RA MA (AN) in via Spagnoli n. 16, elettivamente domiciliata in NA, Piazza Roma
n. 13, presso lo studio dell'avv. Gabriele Galeazzi, (codice fiscale ) – (fax n. C.F._2
071/2079244- mail indirizzo pec Email_1
per le comunicazioni di cancelleria ex artt. 133 Email_2 comma 3°, 134 comma 3° e 176 comma 2° c.p.c.)
- appellante-
Contro
P. Iva in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 con sede legale locale in NA Via L. Ruggeri n. 3 rappresentato dagli Avv.ti Valeria Salvati e Susanna
Mazzaferri del Foro di NA
- appellata-
P. Iva Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Piazzale P.IVA_3 Pastore n. 6, e con domicilio presso la Direzione Provinciale di NA, in Piazza Santa Maria n. 5 rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Ciccola del Foro di NA
- appellata -
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025 la società ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.29/2025, depositata il 20.01.2025, con la quale il Tribunale di NA in funzione di Giudice del Lavoro aveva parzialmente accolto l'opposizione dalla stessa spiegata all'Avviso di Addebito 30320240000007075000 notificato in data 15.01.2024, emesso a CP_1 seguito del VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE ITL N. 2023-AN-
0000450 PROTOCOLLO DEL 31/07/2023
La pretesa contributiva avanzata dagli enti previdenziali era relativa al maggior orario di lavoro e, in via marginale, all'inquadramento e alle indennità di trasferta, riferito a 451 dipendenti, assunti con 691 contratti di lavoro, per la quasi totalità a tempo determinato e parziale, impiegati in attività di pulizia e pitturazione presso diversi committenti nel periodo gennaio 2018 – dicembre
2022.
L'opposizione della società era tesa a sentir dichiarare nulla, illegittima o invalida Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione e, conseguentemente, l'inesistenza dell'obbligazione civile;
in via subordinata, a sentir rigettare le pretese dell'ente opposto perché infondate. In via ulteriormente subordinata, l'opponente chiedeva applicarsi la sanzione solo nella misura ritenuta equa, con rideterminazione del quantum secondo giustizia.
Il Tribunale di NA dichiarava dovute le somme di cui all'avviso di addebito opposto e al
Verbale di accertamento ITL N. 2023-AN-0000450 PROTOCOLLO DEL 31/07/2023, con esclusione di quanto relativo e\o conseguente:• all'inquadramento di al sesto Parte_3 livello invece che al quinto;
• alla contribuzione sulla indennità di trasferta, per tutti i rapporti di lavoro per i quali viene qui riconosciuta la «conversione» del contratto a tempo pieno, o ad una percentuale superiore di part-time • alla «conversione a tempo pieno» dei rapporti di cui al paragrafo 6.5.4 del Verbale (e cioè al paragrafo 13 della presente motivazione); • alla contribuzione sulle ore non risultanti dai «tabulati API», relativamente ai rapporti ricondotti al
«CASO 2» del verbale;
• al «riproporzionamento degli istituti contrattuali in base alla percentuale di part-time accertata» nei rapporti di cui al CASO 3 riferiti alle pagina 26 di 26 lavoratrici,
[...]
e (salvo assoggettamento della maggiorazione per l'accertato lavoro Per_1 Persona_2 supplementare) ; • alle ore di lavoro non registrate relativamente al rapporto di Persona_3 lavoro di di cui al CASO 3. Ha quindi condannato la al pagamento del Persona_4 Parte_1
70% delle spese di lite, che liquida per l'intero e per ciascuno dei due Istituti in complessivi €
10.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
La società odierna appellante ha censurato la sentenza del primo Giudice evidenziando il mal governo delle norme procedurali del rito del lavoro in violazione del rispetto sul contraddittorio, nonché la violazione della disciplina in tema di riparto degli oneri probatori e di valenza probatoria del Verbale Unico di accertamento, dei verbali ispettivi oltre che della produzione documentale offerta. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
In via preliminare:
Dichiarare la nullità della sentenza n. 29/2025 del Tribunale di NA per violazione degli artt. 420, 274 e 101 c.p.c., con rinvio per rinnovazione del procedimento nel rispetto del contraddittorio e fissazione dell'udienza di comparizione.
Disporre la separazione dei procedimenti riuniti (n. 184/2024 R.G. Lav. e n. 194/2024 R.G.
Lav.), ordinando la trattazione autonoma delle cause relative all'opposizione avverso l'avviso di addebito e al ricorso in accertamento negativo avverso la pretesa . CP_1 CP_2
Nel merito, in via principale:
Sospendere gli effetti dell'avviso di addebito n. 30320240000007075000 e dichiarare CP_1
l'insussistenza di qualsiasi obbligo contributivo, assicurativo o sanzionatorio, annullando l'avviso
e tutti gli atti presupposti (verbali unici ITL, , e relative diffide). CP_2 CP_1
In via subordinata:
Rigettare le pretese degli enti opposti perché infondate.
In via ulteriormente subordinata:
Dichiarare dovuti i contributi solo per il periodo di lavoro effettivamente prestato, rideterminando l'imponibile e il quantum secondo giustizia.per l'integrale riforma della sentenza ed il rigetto delle domande avversarie formulate in primo grado.
Nel giudizio di appello e si sono costituiti resistendo al gravame e chiedendone CP_2 CP_1
l'integrale rigetto.
Alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127-ter cpc per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per violazione degli artt. 420
e 101 c.p.c., in quanto infondata.
La compatibilità dell'art. 127-ter c.p.c. con il processo del lavoro è stata risolta dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 17603 del 30 giugno 2025, che ha chiarito come tale disposizione non determini l'abrogazione del principio di oralità, ma costituisca un completamento di disciplina limitato al segmento decisorio.
Già in precedenza, la Sezione Lavoro della Suprema Corte (Cass. n. 15311 del 31 maggio
2023) aveva evidenziato che la trattazione scritta non pregiudica la natura dialogica del processo, poiché l'attività di udienza implica interlocuzione tra le parti e il giudice, anche attraverso lo scambio di note.
Inoltre, è sempre garantita alle parti la facoltà di opporsi alla sostituzione dell'udienza, come ribadito da Cass. n. 11898 del 3 maggio 2024, che ha qualificato tale possibilità come garanzia essenziale del contraddittorio.
Nel caso di specie, la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta è avvenuta nel rispetto di tali principi, senza che alcuna opposizione sia stata formulata dalle parti. Peraltro, il decreto di fissazione udienza del 10 febbraio 2024 evidenziava che non vi fosse necessità di procedere all'interrogatorio libero delle parti, sicché è stato concesso termine per il deposito delle note di trattazione scritta. La controparte non ha formulato alcuna richiesta di trattazione orale o in presenza, pur potendo farlo con apposita istanza.
Pertanto, il Giudicante ha correttamente emesso il provvedimento decisorio nel rispetto delle norme processuali e del principio del contraddittorio, sicché il motivo deve essere rigettato.
Va inoltre disattesa la doglianza dell'appellante in ordine alla riunione dei procedimenti, poiché il provvedimento del giudice risulta conforme alla disciplina di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c.
La riunione è consentita quando le cause pendono davanti allo stesso giudice e presentano identità di oggetto o connessione tale da rendere opportuna la trattazione congiunta, al fine di evitare contrasto di giudicati e favorire l'economia processuale.
Nel caso di specie, i procedimenti riguardano rapporti giuridici strettamente collegati e questioni comuni di fatto e di diritto, sicché la trattazione separata avrebbe comportato duplicazione di attività istruttoria e rischio di decisioni incompatibili.
La riunione, pertanto, è stata correttamente disposta, in esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice dall'art. 274 c.p.c., senza pregiudicare il diritto di difesa delle parti, che hanno potuto svolgere le proprie deduzioni e istanze nel contraddittorio.
Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto superflua l'istruttoria richiesta, attribuendo al verbale di accertamento valore probatorio assoluto e sufficiente a fondare la decisione. Deduce la violazione del diritto di difesa e dei principi di specificità e proporzionalità, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di considerare le circostanze puntualmente indicate nel ricorso introduttivo e di ammettere le prove testimoniali ivi dedotte, asseritamente idonee a confutare le risultanze ispettive. L'appellante evidenzia, inoltre, che il verbale si fonda su dichiarazioni rese da lavoratori stranieri senza garanzie linguistiche e su dati parziali estesi arbitrariamente all'intero periodo, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 26326/2016; n. 1243/2018; n. 9565/2019).
Le doglianze sollevate dall'appellante non sono fondate.
Anzitutto la Corte osserva che, in sede di appello, non è sufficiente limitarsi a dedurre che l'ente accertatore non abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa contributiva. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che:
“Nel giudizio di opposizione a verbale ispettivo, l'onere probatorio grava sull'ente previdenziale per i fatti costitutivi della pretesa, ma l'opponente non può limitarsi a contestare genericamente: deve fornire elementi concreti idonei a contrastare la ricostruzione ispettiva”
(Cass. civ., sez. lav., n. 17288/2021; n. 4182/2021).
Inoltre, “In sede di appello, la parte non può limitarsi a riproporre doglianze generiche, ma deve indicare specificamente le prove e le ragioni per cui la decisione di primo grado sarebbe errata” (Cass. n. 36573/2022).
In altri termini, la società appellante nel contestare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado ha l'onere di dimostrare concretamente perché è errato, indicando quali prove sono state ignorate o mal valutate;
quali elementi probatori dimostrano la genuinità dei contratti part-time e la corretta gestione delle ore di lavoro;
quali documenti contabili smentiscono il quantum richiesto.
Nel caso di specie, il Tribunale anconetano ha ritenuto assolto l'onere probatorio a carico dell' mediante l'offerta di indizi gravi, precisi e concordanti, costituiti dalle risultanze CP_3 ispettive e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori, nonché ricavabili dall'esame della produzione documentale, valutabili nel loro complesso come attendibili.
Peraltro, la società appellante nel contestare il decisum si è limitata a deduzioni generiche che sono inidonee a costituire motivate censure in sede di appello.
Nello specifico, in punto all'eccezione di carenza di garanzia linguistica nei confronti dei lavoratori stranieri si evidenzia come sui verbali sia espressamente riportata e debitamente sottoscritta la dichiarazione di “comprendere bene l'italiano e di avere compreso le domande delle ispettrici nonché il contenuto del verbale che è stato riletto e che corrisponde a quanto dichiarato dal lavoratore”. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il verbale ispettivo redatto dai funzionari dell' fa piena prova, fino a querela di falso, ai sensi Controparte_4 dell'art. 2700 c.c., della provenienza dell'atto e dell'avvenuta raccolta delle dichiarazioni rese dai lavoratori, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La fede privilegiata non si estende alla veridicità sostanziale del contenuto delle dichiarazioni, che resta oggetto di libero apprezzamento del giudice ai sensi degli artt. 115 e 116
c.p.c. (Cass. n. 4182/2021; Cass. n. 5144/2021). Tuttavia, la Suprema Corte ha altresì precisato che tali dichiarazioni, se non smentite da elementi contrari, possono costituire prova sufficiente della sussistenza dell'illecito (Cass. ord. n. 7801/2024; Cass. ord. n. 19982/2020).
Nel caso in esame la società appellante non indica nel presente giudizio di devoluzione gli elementi probatori da cui si possa evincere una lettura differente da quella fornita dal primo
Giudice, né i capitoli di prova formulati in primo grado riguardano l'accertamento della carenza linguistica dei lavoratori interessati. Pertanto il motivo va rigettato.
Per le medesime ragioni risulta infondato il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante contesta l'erronea estensione delle dichiarazioni rese da un campione di 91 lavoratori, su un totale di 451, all'intera manovalanza. Deduce che il Giudice di primo grado abbia generalizzato indebitamente elementi raccolti in un contesto privo di garanzie procedurali, senza verificare la rappresentatività del campione né l'omogeneità delle condizioni operative. Tale impostazione violerebbe i principi di specificità e proporzionalità, nonché il diritto di difesa, in quanto le dichiarazioni erano, a dire dell'appellante, generiche, prive di riscontri documentali e riferite a circostanze non direttamente conosciute dai lavoratori. Richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20286/2017; n. 10993/2021) e la Corte di Appello di NA (sent. n.
794/2024), che escludono la possibilità di estendere irregolarità accertate su base limitata a gruppi non verificati come rappresentativi.
Come sopra precisato, in sede di appello non è sufficiente dedurre genericamente che il campione non fosse rappresentativo: l'appellante deve indicare specificamente le prove che dimostrano la diversità delle condizioni operative (Cass. n. 36573/2022). Nel caso di specie, la società appellante non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare differenze sostanziali tra i lavoratori intervistati e gli altri dipendenti, né ha fornito elementi concreti per confutare la presunzione di omogeneità.
Ad avviso di questo Collegio non risultano elementi ulteriori e diversi che consentano di valutare differentemente dal Tribunale di NA, il quale ha ritenuto che le dichiarazioni rese da un campione significativo di lavoratori, valutate unitamente alle altre risultanze ispettive, costituissero indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la presunzione di omogeneità delle condizioni lavorative. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20286/2017; n. 10993/2021) ammette, infatti, che le presunzioni possano essere utilizzate quando basate su elementi concordanti e non contraddetti da prove contrarie. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erronea valutazione della condotta di
Fincantieri, l'attribuzione di valore probatorio ai tabulati orari forniti in formato Excel editabile e l'indebita estensione temporale delle risultanze ispettive. Si contesta che il Giudice abbia ritenuto evasiva la condotta della committente sulla sola base della mancata consegna di dati, senza prova concreta, e abbia attribuito valore decisivo a documenti privi di certificazione di autenticità e facilmente alterabili, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Inoltre, censura l'estensione arbitraria di dati riferiti a soli tre mesi all'intero periodo di cinque anni, in assenza di verifica sulla rappresentatività del campione, in contrasto con i principi di proporzionalità e con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27312/2018; n. 4561/2019; n. 22146/2020) e con la Corte di Appello di
NA (sent. n. 794/2024).
Il motivo è infondato. Ritiene il Collegio che il primo giudice ha fornito una motivazione completa e logica sull'esame del compendio probatorio, valorizzando correttamente la condotta omissiva di Fincantieri, tenendo conto della giustificazione inverosimile (“prassi di cancellazione dopo 13 giorni”), smentita dagli stessi accertamenti del consulente tecnico della Procura. Tale omissione, unitamente alla responsabilità della committente per due anni dalla cessazione dell'appalto, è stata legittimamente apprezzata quale indice di consapevolezza di irregolarità, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese agli ispettori, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il verbale ispettivo gode di fede privilegiata per i fatti compiuti dal pubblico ufficiale e, quanto alle dichiarazioni raccolte, fa fede fino a prova contraria se vi è indicazione delle fonti (Cass. 28060/2017; Cass. 33249/2022). È, inoltre, legittimo attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese nell'immediatezza agli ispettori rispetto a quelle rese in giudizio (Cass. 17774/2015), potendo il giudice fondare il proprio convincimento su tali risultanze in assenza di prova contraria (Cass. 3525/2005; Cass. 9919/2006).
L'estensione temporale delle condotte è stata inoltre correttamente desunta non solo dalle dichiarazioni di 91 lavoratori su 451, ma anche dai tabulati acquisiti e dalla concordanza delle dichiarazioni, spesso riferite non solo alla posizione personale ma anche a quella di altri lavoratori, confermando un orario medio di circa 45 ore settimanali. L'appellante, di contro, non ha offerto elementi idonei a infirmare le risultanze ispettive, sicché correttamente il primo giudice ha attribuito prevalente attendibilità alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori. Ne consegue il rigetto del motivo.
Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di appello possono essere congiuntamente trattati, stante la connessione tra gli stessi e in quanto implicanti la risoluzione delle medesime questioni giuridiche già affrontate nei precedenti motivi di appello. Con il quarto motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., censurando l'errata inversione dell'onere della prova operata dal Giudice di primo grado. Si contesta che la sentenza abbia attribuito alle dichiarazioni ispettive valore probatorio pieno, elevandole a presunzione idonea a trasferire sulla società opponente l'onere di dimostrare l'inesistenza delle omissioni contributive. Tale impostazione sarebbe contraria ai principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio e alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
19843/2017; n. 10993/2021; n. 34292/2019; n. 26842/2018), secondo cui le dichiarazioni rese in sede ispettiva possono costituire mero indizio, ma non prova sufficiente né presunzione assoluta. Si evidenzia, inoltre, la mancanza di garanzie procedurali nella raccolta delle dichiarazioni, rese da lavoratori stranieri senza interprete e senza contraddittorio, nonché l'assenza di riscontri documentali.
Con il quinto motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., censurando l'errata valutazione probatoria e l'insufficienza della motivazione in ordine alla rilevanza contributiva delle assenze dei dipendenti. Si contesta che il Giudice abbia illegittimamente invertito l'onere della prova, ritenendo che spettasse alla società dimostrare che le assenze fossero volontarie e non retribuite, in contrasto con l'art. 2697 c.c. e con la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 9565/2019; n. 13229/2021). Si evidenzia, inoltre, la svalutazione arbitraria della documentazione prodotta (contestazioni disciplinari e richieste di aspettativa), senza adeguata motivazione e senza disporre verifiche tecniche, nonostante la regola secondo cui le scritture private fanno piena prova fino a querela di falso (art. 2702 c.c.).
Con il sesto motivo, l'appellante deduce la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., censurando la totale insufficienza della motivazione sul rigetto della documentazione prodotta
(contestazioni disciplinari e richieste di aspettativa). Si evidenzia che la sentenza impugnata non spiega le ragioni per cui tali prove siano state considerate non genuine, limitandosi a richiamare le osservazioni dei verbalizzanti senza fornire un percorso logico-argomentativo. Tale omissione integrerebbe un vizio di nullità, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
23940/2017).
Con il settimo motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., censurando l'erronea estensione delle risultanze ispettive ai lavoratori impiegati nelle pulizie di uffici e condomini. Contesta che il Giudice abbia generalizzato in modo automatico le conclusioni raggiunte per il personale operante presso Fincantieri, senza verificare le differenze tra i due contesti lavorativi e senza fornire una motivazione adeguata. Tale impostazione si fonda esclusivamente su dichiarazioni ispettive, prive di riscontri oggettivi, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8426/2019; n. 34292/2019), che esclude la possibilità di estendere accertamenti da un settore all'altro senza elementi concreti e verificabili.
Alla luce delle considerazioni già svolte, anche il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo di appello sopra riassunti sono da ritenersi infondati in quanto consistenti in deduzioni del tutto generiche non idonee a circostanziare e specificare le prove e le ragioni per cui la decisione di primo grado sarebbe errata. Si richiamano inoltre le argomentazioni sopra espresse che escludono che nel caso in esame si sia verificata alcuna inversione dell'onere della prova, ma piuttosto una corretta applicazione dei principi di ripartizione probatoria.
Con l'ottavo motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., nonché l'errata applicazione del D.Lgs. 81/2015, censurando la qualificazione dei contratti di lavoro a tempo parziale come simulati e la conseguente conversione automatica in rapporti a tempo pieno ai fini contributivi. Contesta che il Giudice abbia fondato tale conclusione su mere presunzioni e dichiarazioni ispettive, senza riscontri documentali o accertamenti concreti, in contrasto con la giurisprudenza (Cass. n. 14797/2019; n. 11231/2020). Evidenzia, inoltre, che la mancata indicazione della distribuzione dell'orario non comporta automaticamente la trasformazione del rapporto in full-time, e che le clausole elastiche sono legittime ai sensi del D.Lgs. 81/2015. La sentenza sarebbe altresì viziata da insufficienza di motivazione sul rigetto delle prove documentali offerte dalla società opponente.
Sul punto la Corte osserva che in relazione ai contratti di lavoro a tempo parziale, il Tribunale ha correttamente ritenuto la loro natura simulata, sulla base dell'esame dei contratti di assunzione e dei prospetti paga, che confermano l'operato degli ispettori. Questi ultimi hanno sottoposto a contribuzione le differenze retributive derivanti dal disconoscimento del meccanismo di pagamento denominato 'paga globale', adottato informalmente e in violazione delle previsioni di legge e del
CCNL. Tale sistema, come accertato, consisteva nel corrispondere ai lavoratori una tariffa oraria per le sole ore di effettiva presenza e mascherando la retribuzione complessiva mediante l'inserimento di voci fittizie nelle buste paga.
La simulazione dei contratti part-time è ulteriormente comprovata dalla mancata indicazione della distribuzione dell'orario di lavoro, obbligatoria ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 81/2015, omissione che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1430/2012; Cass. n. 14797/2019), giustifica la conversione del rapporto in tempo pieno almeno sotto il profilo contributivo. Né vale la difesa attorea che ha invocato la turnazione, non dimostrata e comunque irrilevante, poiché anche in tal caso l'orario avrebbe dovuto essere specificato (Cass. n. 11333/2024).
Ulteriori indici di simulazione emergono dalla facoltà incondizionata riservata al datore di lavoro di aumentare e variare l'orario senza limiti e con preavvisi minimi, nonché dalla discordanza tra la percentuale di part-time indicata nei contratti e quella riportata nelle buste paga. Tali elementi, unitamente alle anomalie riscontrate nei prospetti retributivi (anticipi irregolari di ratei, annotazioni fittizie di ferie e permessi, erogazioni di premi aziendali privi di criteri), delineano un quadro complessivo di elusione contributiva, correttamente sanzionato dagli ispettori e confermato dal giudice di prime cure. Tale ricostruzione, in assenza di elementi concreti di senso contrario forniti dall'appellante, merita di essere confermata
Con il nono motivo, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., nonché
l'errata interpretazione dell'art. 1 della Legge n. 389/1989, censurando l'erronea applicazione della normativa previdenziale in materia di obbligo contributivo per le assenze dal lavoro. Contesta che il
Giudice abbia ritenuto non frazionabile la contribuzione giornaliera, imponendo il pagamento dei contributi anche per ore di assenza non retribuite, in contrasto con la disciplina vigente sul lavoro a tempo parziale e con la giurisprudenza (Cass. n. 18735/2023; n. 17288/2021; n. 21554/2020). Si evidenzia, inoltre, l'inversione dell'onere della prova e la motivazione insufficiente sul rigetto della documentazione prodotta dalla società opponente.
Il motivo è infondato. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il principio del minimale contributivo, introdotto dall'art. 1 D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989, è espressione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva, che non può essere derogata dall'autonomia negoziale collettiva o individuale (Cass. ord. 25730/2021). Ne consegue che la base imponibile non può essere inferiore alla retribuzione prevista dalle fonti normative o convenzionali riferibili al rapporto di lavoro, indipendentemente dall'effettiva applicazione del contratto collettivo da parte dell'azienda (Cass. 3110/2001; Cass. 19772/2015).
Le ipotesi di esclusione della regola del minimale sono tassative e, in caso di invocata deroga, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la ricorrenza della causa di sospensione e la disposizione che la prevede (Cass. 16873/2005; Cass. 29324/2008). Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna prova in tal senso, limitandosi a generiche contestazioni. Sicché il motivo deve essere rigettato.
Il tenore delle argomentazioni esposte comporta il conseguente rigetto di ogni ulteriore motivo di appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore degli enti costituiti, in complessivi euro 4.000,00, ciascuno oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
NA, 4 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Giada Di Gaspare, assegnata all'UPP di questa Corte