Articolo 7 vicies della Legge 30 aprile 1999, n. 130
Articolo 7 undeviciesArticolo 7 vicies semel
Versione
1 dicembre 2021
Art. 7-vicies. (( (Collaborazione tra autorita'). )) ((1. Per l'esercizio dei poteri previsti dal presente Titolo, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 7 del testo unico bancario, la Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' degli altri Stati membri designate ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 e, ove previsto, con l'amministratore speciale indicato all'articolo 20 della medesima direttiva nei casi ivi specificati.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
Entrata in vigore il 1 dicembre 2021