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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/07/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 378/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara De Munari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 378/2025 promossa da:
e on l'avv. ALESSIO GIUSEPPE Parte_1 Parte_2
ricorrenti contro e con avv. PEGORARO VLADIMIRO e _1 CP_2
FEDERICO GIUSEPPE CP_3
resistenti
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
“1. Ordinarsi ex art. 2668, primo comma, c.c. al Conservatore dei RR.II. di Padova di cancellare la trascrizione eseguita presso la detta Conservatoria l'11.2.2010 ai nn. 5444
RG e 3375 RP della domanda giudiziale formulata al Tribunale di Padova in relazione all'atto a ministero del Notaio del 5.5.2006 nn. 63337 Rep e 11078 Racc. ivi Per_1 trascritto il 19.5.2006 ai n. 14718 RP e n. 27110 RG.
2. Condannarsi all'adempimento delle attività dirette a condurre all'esecuzione dell'ordine di cancellare la sopraddetta trascrizione le parti convenute che ebbero a trascrivere la domanda che è stata poi rigettata con sentenza (n. 550/2020 della C.A. di
Venezia) passata in giudicato il 7.12.2020, sostenendo gli oneri conseguenti.
pagina 1 di 7 3. Fissarsi, all'uopo, un termine entro cui eseguire il predetto, emanando provvedimento nonché, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma di denaro, a carico delle parti convenute ed a favore di quelle ricorrenti, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato, somma che viene indicata in € 50,00 pro die ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia.
4. Autorizzarsi i ricorrenti, in caso di inerzia da parte delle convenute nell'adempimento delle attività oggetto di condanna, ad eseguire le stesse con addebito delle spese relative a carico di queste ultime.
5. condannarsi le parti convenute a rifondere le spese e competenze del presente giudizio in conformità alla nota di cui viene riservato il deposito, spese e competenze che, a mente dell'art. 93 c.p.c., il sottoscritto Avvocato, quale procuratore delle parti ricorrenti, chiede vengano distratte a suo favore, atteso che le prime sono state da lui anticipate e le seconde non sono state da lui riscosse.
Conclusioni di parte resistente
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito ordinare al conservatore la cancellazione della domanda di trascrizione dell'atto di citazione per quanto attiene l'immobile di
[...]
, con spese vive di conservatoria a carico delle resistenti. Per_2
Rigettare ogni e qualsiasi altra domanda di controparte.
In considerazione dell'inutilità del presente giudizio in quanto i suoi effetti potevano essere benissimo conseguiti tramite istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 e ss. c.p.c. si chiede che venga disposta la compensazione tra le parti delle spese legali del presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso depositato il 28.01.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione eseguita in data 11.2.2012 presso la Conservatoria
Immobiliare di Padova ai nn. 5444 RG e 3375 RP della domanda giudiziale proposta con atto di citazione notificato il 02.02.2010 da e nei confronti _1 Parte_3 di e avente ad oggetto l'atto del notaio datato 5.5.2006 nn. 63337 Controparte_4 Per_1 rep e 11078 racc.; condannarsi le parti convenute all'adempimento delle attività dirette a condurre alla esecuzione dell'ordine di cancellazione sostenendo gli oneri conseguenti;
fissarsi un termine entro cui le parti debbano eseguire detto adempimento e una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. da versare per ogni giorno di ritardo;
autorizzare i ricorrenti, in pagina 2 di 7 caso di inerzia, a eseguire gli adempimenti con addebito delle spese alle parti resistenti.
Allegano a sostegno che:
- i ricorrenti e in quanto marito e figlio di Parte_1 Pt_2 Controparte_4 sono suoi eredi legittimi e in quanto tali legittimati al presente procedimento;
- con atto di citazione notificato il 2.2.2010 e convenivano in CP_1 Parte_3 giudizio la sorella Controparte_4
- la causa aveva ad oggetto l'eredità materna e, in particolare, comprendeva anche le domande di simulazione e, in subordine, di nullità/annullamento della compravendita datata 12.12.1997 conclusa tra la de cuius e avente ad oggetto un Controparte_4 immobile sito in Villa Estense e dell'atto datato 5.5.2006 (a rogito del Notaio n. Per_3
63337 rep. e n. 11078) di costituzione di rendita vitalizia con contestuale cessione in favore di e del di lei coniuge di un immobile sito in Controparte_4 Parte_1 [...]
; Per_2
- le domande erano trascritte alle conservatorie di Este quanto alla domanda relativa alla compravendita del 12.12.1997 e alla conservatoria di Padova quanto alla domanda relativa all'atto di costituzione di rendita vitalizia con cessione di immobile datato 5.5.2006
(quest'ultimo giusta la nota di trascrizione eseguita l'11.2.2010 ai nn. 5444 RG e n. 3375
RP)
-la causa n. 1318/2010 RG originata dal predetto atto di citazione di LI e Pt_3 contro veniva decisa con sentenza n. 1662/2017 di accoglimento
[...] Controparte_4 della domanda relativa alla compravendita 12.12.1997 concernente il fabbricato di Villa
Estense e di rigetto della domanda relativa all'atto di costituzione di rendita vitalizia con contestuale cessione di immobile 05/05/2006 avente ad oggetto il fabbricato di
[...]
; Per_2
- avverso la sentenza n. 1662/2017 proponeva appello avanti la Corte Controparte_4
d'appello di Venezia avverso l'accoglimento della domanda avente ad oggetto la compravendita del 12.12.1997 e gli appellati e proponevano CP_1 Parte_3 appello incidentale avverso il rigetto della domanda avente ad oggetto l'atto di costituzione di rendita vitalizia del 05.05.2006;
- con sentenza 5.2.2020 la Corte d'appello di Venezia rigettava entrambi gli appelli;
- impugnava per cassazione la sentenza di rigetto avente ad oggetto la Controparte_4 compravendita 12.12.1997, mentre analoga iniziativa non era assunta dai signori e CP_1
i quali non impugnavano con ricorso incidentale la statuizione Parte_3
pagina 3 di 7 concernente l'immobile di che li aveva visti soccombenti;
Persona_2
- la statuizione concernente il rigetto della domanda formulata da e CP_1 Parte_3 in riferimento all'atto di costituzione di rendita vitalizia datato 05.05.2006 passava in tal modo in giudicato (doc. 27);
-a fronte di tale circostanza, da settembre 2020 la parte tramite il Controparte_4 procuratore, chiedeva più volte alle controparti e (e per esso alla CP_1 Parte_3 unica erede testamentaria ) la cancellazione della trascrizione della CP_2 domanda, richiesta fondata sul rilievo che trattavasi di incombente gravante sulla parte che aveva dato corso alla formalità;
-nonostante le ripetute rassicurazioni sul punto alcun seguito veniva dato alla reiterata richiesta di cancellazione.
Si costituivano in giudizio con atto depositato il 30.5.2025 le convenute e _1
(unica erede di ) nulla opponendo alla domanda di CP_2 Parte_3 cancellazione con spese a loro carico, ma chiedendo il rigetto di ogni altra domanda con compensazione delle spese di lite.
Allegano a sostegno che:
- non vi è contestazione circa il passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo all'atto di costituzione di rendita vitalizia datato 05.05.2066, mentre è ancora sub iudice la controversia relativa all'atto di compravendita 12.121997 sulla quale la Corte di cassazione non si è a tutt'oggi pronunciata;
- in questo contesto l'unica ragione che muove i ricorrenti alla cancellazione della domanda giudiziale è quella di procedere alla vendita dell'immobile di così Persona_2 spogliandosi di tutti i loro beni e per l'effetto frustrando eventuali richieste delle resistenti in ipotesi in cui la Cassazione dovesse pronunciarsi a loro favore;
-la difesa delle resistenti ha cercato un componimento della vicenda senza alcun esito;
-in ogni caso, pur consapevoli che in caso di vittoria in Cassazione le loro legittime aspettative verranno in ogni caso frustrate, le resistenti nulla oppongono alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione oggetto del presente giudizio con spese a loro carico;
-non vi è necessità di imporre la sanzione di cui all'art. 614 bis c.p.c., in quanto, ove le stesse non dovessero provvedere nel termine stabilito dal giudice, sarà piena facoltà dei ricorrenti procedere in loro sostituzione addebitando poi le relative spese.
Quanto alle spese di lite, rappresentano da un lato che le resistenti -in quanto aderenti alla pagina 4 di 7 domanda di controparte- non possono dirsi soccombenti e dall'altro che la cancellazione della trascrizione poteva essere ben richiesta tramite il meccanismo di correzione di errore materiale senza oneri processuali per le convenute.
All'udienza del 12.06.2025 le parti comparivano personalmente riportandosi ai propri atti e parte ricorrente contestava il contenuto della memoria di costituzione. All'esito il giudice riservava la decisione.
***
La domanda può essere accolta nei termini di seguito precisati.
Dai documenti prodotti, risulta conseguita la prova della correttezza di quanto dedotto dai ricorrenti e del conseguente loro diritto alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole ai sensi dell'articolo 2668 c.c.
In particolare, i ricorrenti hanno prodotto sub 27 l'attestazione del passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo alla domanda a suo tempo proposta in relazione all'atto di costituzione di rendita vitalizia datato 5.5.2006 e avente ad oggetto l'immobile di Arqua'
RC in cui si legge: “Consultato il registro della Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 124 disp. att. c.p.c., certifico che la suindicata sentenza è stata impugnata in
Cassazione ma non relativamente alla parte in cui ha respinto l'impugnazione incidentale proposta da e avverso la sentenza n. 1662/2017 del Tribunale di CP_1 Parte_3
Padova che aveva rigettato le loro domande relativamente all'immobile di RQ RC
(PD). Pertanto, la sentenza n. 550/2020 solo relativamente alla suesposta motivazione non impugnata in Cassazione e verso la quale non è stata proposta istanza di revocazione per i motivi di cui ai n. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. è passata in giudicato in data 7 dicembre 2020”.
Ne consegue, anche prendendosi atto della adesione di controparte sul punto, che la domanda deve essere accolta, disponendosi la cancellazione della trascrizione pregiudizievole suddetta secondo la regola di cui all'art. 2668 c.c.
Va poi preso atto anche dell'accordo tra le parti circa la fissazione di un termine per provvedere all'adempimento con oneri a carico di parti resistenti e della conseguente possibilità alla scadenza di attivazione da parte dei ricorrenti con addebito delle spese alla controparte.
Tale accordo rende superflua la previsione del pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. in ipotesi di mancata attivazione della parte resistente.
Quanto alla ripartizione delle spese si rileva quanto segue.
Risulta documentato, in primo luogo, che i ricorrenti abbiano più volte chiesto ai resistenti pagina 5 di 7 di attivarsi per la cancellazione della trascrizione, ottenendo un sostanziale rifiuto. Tale comportamento ha comportato la necessità per i ricorrenti di attivarsi giudizialmente e tale circostanza comporta, in base al principio di causalità, che le relative spese debbano essere poste a carico dei resistenti.
Quanto al rilievo svolto relativamente alla possibilità di ricorrere al meccanismo della correzione di errore materiale in luogo della promozione del giudizio ordinario nelle forme semplificate, va rilevato come la giurisprudenza di merito, con argomentazione che si condivide, ha chiarito che l'ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda può essere ottenuto sia in un autonomo giudizio di cognizione che mediante la procedura camerale prevista per la correzione dell'errore materiale di cui all'art. 287 c.p.c., rendendosi tuttavia necessario il rito ordinario laddove, come nel caso di specie, difetti l'accordo delle parti (Trib. Rieti, 23.10.2019)
Le spese vanno dunque poste a carico dei resistenti e liquidate come da dispositivo.
In particolare, tenuto conto della non speciale difficoltà delle questioni trattate e del valore contenuto dell'affare, le spese sono liquidate per le fasi di studio e introduttiva in base ai valori minimi delle cause di valore indeterminabile – complessità bassa indicati nelle tabelle di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari del Comune di Padova la cancellazione della trascrizione, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, della domanda giudiziale proposta da e nei confronti di in _1 Pt_3 Controparte_4 relazione all'atto a ministero del notaio del 5.5.200 n. 63337 rep e 11078 racc., Per_1 trascrizione eseguita presso la Conservatoria Immobiliare di Padova l'11.2.2010 ai n. 5444
RG e 3375 RP, con spese e oneri di cancellazione a carico di e _1 CP_2
[...]
2. su accordo delle parti dispone l'onere per le parti resistenti di attivarsi per la cancellazione entro 60 gg. dalla pubblicazione della sentenza e con facoltà delle parti ricorrenti, alla scadenza del termine, di attivarsi con addebito dei costi di cancellazione alle parti resistenti.
3. rigetta le ulteriori domande.
4. condanna le parti resistenti a rifondere alle parti ricorrenti con distrazione in favore del pagina 6 di 7 difensore avv. Giuseppe Alessio le spese di lite che si liquidano in €.
1.453 per onorari oltre IVA e cpa
PADOVA, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott. Barbara De Munari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara De Munari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 378/2025 promossa da:
e on l'avv. ALESSIO GIUSEPPE Parte_1 Parte_2
ricorrenti contro e con avv. PEGORARO VLADIMIRO e _1 CP_2
FEDERICO GIUSEPPE CP_3
resistenti
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
“1. Ordinarsi ex art. 2668, primo comma, c.c. al Conservatore dei RR.II. di Padova di cancellare la trascrizione eseguita presso la detta Conservatoria l'11.2.2010 ai nn. 5444
RG e 3375 RP della domanda giudiziale formulata al Tribunale di Padova in relazione all'atto a ministero del Notaio del 5.5.2006 nn. 63337 Rep e 11078 Racc. ivi Per_1 trascritto il 19.5.2006 ai n. 14718 RP e n. 27110 RG.
2. Condannarsi all'adempimento delle attività dirette a condurre all'esecuzione dell'ordine di cancellare la sopraddetta trascrizione le parti convenute che ebbero a trascrivere la domanda che è stata poi rigettata con sentenza (n. 550/2020 della C.A. di
Venezia) passata in giudicato il 7.12.2020, sostenendo gli oneri conseguenti.
pagina 1 di 7 3. Fissarsi, all'uopo, un termine entro cui eseguire il predetto, emanando provvedimento nonché, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma di denaro, a carico delle parti convenute ed a favore di quelle ricorrenti, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato, somma che viene indicata in € 50,00 pro die ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia.
4. Autorizzarsi i ricorrenti, in caso di inerzia da parte delle convenute nell'adempimento delle attività oggetto di condanna, ad eseguire le stesse con addebito delle spese relative a carico di queste ultime.
5. condannarsi le parti convenute a rifondere le spese e competenze del presente giudizio in conformità alla nota di cui viene riservato il deposito, spese e competenze che, a mente dell'art. 93 c.p.c., il sottoscritto Avvocato, quale procuratore delle parti ricorrenti, chiede vengano distratte a suo favore, atteso che le prime sono state da lui anticipate e le seconde non sono state da lui riscosse.
Conclusioni di parte resistente
Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito ordinare al conservatore la cancellazione della domanda di trascrizione dell'atto di citazione per quanto attiene l'immobile di
[...]
, con spese vive di conservatoria a carico delle resistenti. Per_2
Rigettare ogni e qualsiasi altra domanda di controparte.
In considerazione dell'inutilità del presente giudizio in quanto i suoi effetti potevano essere benissimo conseguiti tramite istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 e ss. c.p.c. si chiede che venga disposta la compensazione tra le parti delle spese legali del presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso depositato il 28.01.2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione eseguita in data 11.2.2012 presso la Conservatoria
Immobiliare di Padova ai nn. 5444 RG e 3375 RP della domanda giudiziale proposta con atto di citazione notificato il 02.02.2010 da e nei confronti _1 Parte_3 di e avente ad oggetto l'atto del notaio datato 5.5.2006 nn. 63337 Controparte_4 Per_1 rep e 11078 racc.; condannarsi le parti convenute all'adempimento delle attività dirette a condurre alla esecuzione dell'ordine di cancellazione sostenendo gli oneri conseguenti;
fissarsi un termine entro cui le parti debbano eseguire detto adempimento e una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. da versare per ogni giorno di ritardo;
autorizzare i ricorrenti, in pagina 2 di 7 caso di inerzia, a eseguire gli adempimenti con addebito delle spese alle parti resistenti.
Allegano a sostegno che:
- i ricorrenti e in quanto marito e figlio di Parte_1 Pt_2 Controparte_4 sono suoi eredi legittimi e in quanto tali legittimati al presente procedimento;
- con atto di citazione notificato il 2.2.2010 e convenivano in CP_1 Parte_3 giudizio la sorella Controparte_4
- la causa aveva ad oggetto l'eredità materna e, in particolare, comprendeva anche le domande di simulazione e, in subordine, di nullità/annullamento della compravendita datata 12.12.1997 conclusa tra la de cuius e avente ad oggetto un Controparte_4 immobile sito in Villa Estense e dell'atto datato 5.5.2006 (a rogito del Notaio n. Per_3
63337 rep. e n. 11078) di costituzione di rendita vitalizia con contestuale cessione in favore di e del di lei coniuge di un immobile sito in Controparte_4 Parte_1 [...]
; Per_2
- le domande erano trascritte alle conservatorie di Este quanto alla domanda relativa alla compravendita del 12.12.1997 e alla conservatoria di Padova quanto alla domanda relativa all'atto di costituzione di rendita vitalizia con cessione di immobile datato 5.5.2006
(quest'ultimo giusta la nota di trascrizione eseguita l'11.2.2010 ai nn. 5444 RG e n. 3375
RP)
-la causa n. 1318/2010 RG originata dal predetto atto di citazione di LI e Pt_3 contro veniva decisa con sentenza n. 1662/2017 di accoglimento
[...] Controparte_4 della domanda relativa alla compravendita 12.12.1997 concernente il fabbricato di Villa
Estense e di rigetto della domanda relativa all'atto di costituzione di rendita vitalizia con contestuale cessione di immobile 05/05/2006 avente ad oggetto il fabbricato di
[...]
; Per_2
- avverso la sentenza n. 1662/2017 proponeva appello avanti la Corte Controparte_4
d'appello di Venezia avverso l'accoglimento della domanda avente ad oggetto la compravendita del 12.12.1997 e gli appellati e proponevano CP_1 Parte_3 appello incidentale avverso il rigetto della domanda avente ad oggetto l'atto di costituzione di rendita vitalizia del 05.05.2006;
- con sentenza 5.2.2020 la Corte d'appello di Venezia rigettava entrambi gli appelli;
- impugnava per cassazione la sentenza di rigetto avente ad oggetto la Controparte_4 compravendita 12.12.1997, mentre analoga iniziativa non era assunta dai signori e CP_1
i quali non impugnavano con ricorso incidentale la statuizione Parte_3
pagina 3 di 7 concernente l'immobile di che li aveva visti soccombenti;
Persona_2
- la statuizione concernente il rigetto della domanda formulata da e CP_1 Parte_3 in riferimento all'atto di costituzione di rendita vitalizia datato 05.05.2006 passava in tal modo in giudicato (doc. 27);
-a fronte di tale circostanza, da settembre 2020 la parte tramite il Controparte_4 procuratore, chiedeva più volte alle controparti e (e per esso alla CP_1 Parte_3 unica erede testamentaria ) la cancellazione della trascrizione della CP_2 domanda, richiesta fondata sul rilievo che trattavasi di incombente gravante sulla parte che aveva dato corso alla formalità;
-nonostante le ripetute rassicurazioni sul punto alcun seguito veniva dato alla reiterata richiesta di cancellazione.
Si costituivano in giudizio con atto depositato il 30.5.2025 le convenute e _1
(unica erede di ) nulla opponendo alla domanda di CP_2 Parte_3 cancellazione con spese a loro carico, ma chiedendo il rigetto di ogni altra domanda con compensazione delle spese di lite.
Allegano a sostegno che:
- non vi è contestazione circa il passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo all'atto di costituzione di rendita vitalizia datato 05.05.2066, mentre è ancora sub iudice la controversia relativa all'atto di compravendita 12.121997 sulla quale la Corte di cassazione non si è a tutt'oggi pronunciata;
- in questo contesto l'unica ragione che muove i ricorrenti alla cancellazione della domanda giudiziale è quella di procedere alla vendita dell'immobile di così Persona_2 spogliandosi di tutti i loro beni e per l'effetto frustrando eventuali richieste delle resistenti in ipotesi in cui la Cassazione dovesse pronunciarsi a loro favore;
-la difesa delle resistenti ha cercato un componimento della vicenda senza alcun esito;
-in ogni caso, pur consapevoli che in caso di vittoria in Cassazione le loro legittime aspettative verranno in ogni caso frustrate, le resistenti nulla oppongono alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione oggetto del presente giudizio con spese a loro carico;
-non vi è necessità di imporre la sanzione di cui all'art. 614 bis c.p.c., in quanto, ove le stesse non dovessero provvedere nel termine stabilito dal giudice, sarà piena facoltà dei ricorrenti procedere in loro sostituzione addebitando poi le relative spese.
Quanto alle spese di lite, rappresentano da un lato che le resistenti -in quanto aderenti alla pagina 4 di 7 domanda di controparte- non possono dirsi soccombenti e dall'altro che la cancellazione della trascrizione poteva essere ben richiesta tramite il meccanismo di correzione di errore materiale senza oneri processuali per le convenute.
All'udienza del 12.06.2025 le parti comparivano personalmente riportandosi ai propri atti e parte ricorrente contestava il contenuto della memoria di costituzione. All'esito il giudice riservava la decisione.
***
La domanda può essere accolta nei termini di seguito precisati.
Dai documenti prodotti, risulta conseguita la prova della correttezza di quanto dedotto dai ricorrenti e del conseguente loro diritto alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole ai sensi dell'articolo 2668 c.c.
In particolare, i ricorrenti hanno prodotto sub 27 l'attestazione del passaggio in giudicato del capo di sentenza relativo alla domanda a suo tempo proposta in relazione all'atto di costituzione di rendita vitalizia datato 5.5.2006 e avente ad oggetto l'immobile di Arqua'
RC in cui si legge: “Consultato il registro della Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 124 disp. att. c.p.c., certifico che la suindicata sentenza è stata impugnata in
Cassazione ma non relativamente alla parte in cui ha respinto l'impugnazione incidentale proposta da e avverso la sentenza n. 1662/2017 del Tribunale di CP_1 Parte_3
Padova che aveva rigettato le loro domande relativamente all'immobile di RQ RC
(PD). Pertanto, la sentenza n. 550/2020 solo relativamente alla suesposta motivazione non impugnata in Cassazione e verso la quale non è stata proposta istanza di revocazione per i motivi di cui ai n. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. è passata in giudicato in data 7 dicembre 2020”.
Ne consegue, anche prendendosi atto della adesione di controparte sul punto, che la domanda deve essere accolta, disponendosi la cancellazione della trascrizione pregiudizievole suddetta secondo la regola di cui all'art. 2668 c.c.
Va poi preso atto anche dell'accordo tra le parti circa la fissazione di un termine per provvedere all'adempimento con oneri a carico di parti resistenti e della conseguente possibilità alla scadenza di attivazione da parte dei ricorrenti con addebito delle spese alla controparte.
Tale accordo rende superflua la previsione del pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. in ipotesi di mancata attivazione della parte resistente.
Quanto alla ripartizione delle spese si rileva quanto segue.
Risulta documentato, in primo luogo, che i ricorrenti abbiano più volte chiesto ai resistenti pagina 5 di 7 di attivarsi per la cancellazione della trascrizione, ottenendo un sostanziale rifiuto. Tale comportamento ha comportato la necessità per i ricorrenti di attivarsi giudizialmente e tale circostanza comporta, in base al principio di causalità, che le relative spese debbano essere poste a carico dei resistenti.
Quanto al rilievo svolto relativamente alla possibilità di ricorrere al meccanismo della correzione di errore materiale in luogo della promozione del giudizio ordinario nelle forme semplificate, va rilevato come la giurisprudenza di merito, con argomentazione che si condivide, ha chiarito che l'ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda può essere ottenuto sia in un autonomo giudizio di cognizione che mediante la procedura camerale prevista per la correzione dell'errore materiale di cui all'art. 287 c.p.c., rendendosi tuttavia necessario il rito ordinario laddove, come nel caso di specie, difetti l'accordo delle parti (Trib. Rieti, 23.10.2019)
Le spese vanno dunque poste a carico dei resistenti e liquidate come da dispositivo.
In particolare, tenuto conto della non speciale difficoltà delle questioni trattate e del valore contenuto dell'affare, le spese sono liquidate per le fasi di studio e introduttiva in base ai valori minimi delle cause di valore indeterminabile – complessità bassa indicati nelle tabelle di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 come aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari del Comune di Padova la cancellazione della trascrizione, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, della domanda giudiziale proposta da e nei confronti di in _1 Pt_3 Controparte_4 relazione all'atto a ministero del notaio del 5.5.200 n. 63337 rep e 11078 racc., Per_1 trascrizione eseguita presso la Conservatoria Immobiliare di Padova l'11.2.2010 ai n. 5444
RG e 3375 RP, con spese e oneri di cancellazione a carico di e _1 CP_2
[...]
2. su accordo delle parti dispone l'onere per le parti resistenti di attivarsi per la cancellazione entro 60 gg. dalla pubblicazione della sentenza e con facoltà delle parti ricorrenti, alla scadenza del termine, di attivarsi con addebito dei costi di cancellazione alle parti resistenti.
3. rigetta le ulteriori domande.
4. condanna le parti resistenti a rifondere alle parti ricorrenti con distrazione in favore del pagina 6 di 7 difensore avv. Giuseppe Alessio le spese di lite che si liquidano in €.
1.453 per onorari oltre IVA e cpa
PADOVA, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott. Barbara De Munari
pagina 7 di 7