Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
N. R.G. 590-1//2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente rel. dott. Gianluigi Canali - Giudice dott. Angelina Augusta Baldissera - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da:
(C.F. ), rappresentata da (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), difesa dall'avv. dall'Avv. Sarina Davide e dall'Avv. Giulia Galati ed elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ferrari Valentina, sito in Castiglione delle Stiviere (BS) P. le Resistenza n° 12; ricorrente contro
C.F./P. I.V.A. ), nella Controparte_1 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Provaglio d'Iseo (BS), Via Cave
n. 8; resistente
***
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
1
1986, n. 131.
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
osserva quanto segue:
- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Provaglio d'Iseo (BS), Via Cave n. 8;
- il creditore risulta legittimato a proporre ricorso per l'apertura della Liquidazione giudiziale, avendo prodotto sia l'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sia l'elenco dei crediti ceduti, sia infine la dichiarazione del cedente;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
- il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII;
- il creditore risulta legittimato a proporre ricorso per l'apertura della Liquidazione giudiziale, avendo prodotto sia a cessione dei crediti in blocco sia dichiarazione del cedente;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00;
- ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile, a prescindere dal credito verso l'istante supportato da decreto ingiuntivo nonché da sentenza, oggetto di impugnazione, da:
- notevole indebitamento nei confronti dell'Erario;
- pignoramento immobiliare con esito parzialmente capiente;
- mancato deposito dei bilanci dall'anno 2014.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 49 CCII,
a) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di
[...]
(C.F./P. I.V.A. ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in Provaglio d'Iseo (BS), Via Cave n. 8;
b) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Simonetta Bruno;
c) NOMINA curatore l'avv. VALENTINA MERIGO, con studio in Via Brozzoni, 9 - 25121 -
BRESCIA (BS), soggetto che ha i requisiti di cui all'articolo 358 CCII;
2 Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 30.9.2025 ore 12,30 davanti al giudice< delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste di dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 20/03/2025
Il Presidente estensore
Simonetta Bruno
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