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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/01/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3236 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
nata in [...] il [...] residente a [...]Parte_1
Maggiore via Val Caussa n. 3, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariarosa MAINO
contro nato in [...] il [...], ultima residenza nota in Artena (Roma) CP_1
contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
Chiede che il Tribunale dichiari la separazione e fissi udienza per la prosecuzione del giudizio in ordine al divorzio.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.7.2024 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con n Artena il 2.8.2008; che dall'unione non CP_1
erano nati figli;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile crisi e che la convivenza era cessata già nell'anno 2012; che pur formalmente CP_1
residente ad Artena nella ex casa coniugale condotta in locazione, di fatto si era reso irreperibile;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
formulava altresì ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. domanda di scioglimento del matrimonio.
Benché ritualmente citato, il convenuto non si costituiva in giudizio e neppure compariva all'udienza del 9.1.2025 fissata avanti il Giudice Relatore per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tale udienza, presente la sola ricorrente, veniva dichiarata la contumacia di
[...]
CP_1
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva discussa oralmente e rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero
intervenuto nel giudizio.
2 La domanda di separazione avanzata da va accolta in conformità Parte_1
anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151
c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni della ricorrente in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale .
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale Parte_1
domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di un anno indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, per la prosecuzione del giudizio in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1
in matrimonio civile in Artena il 2.8.2008, con atto trascritto al n. 9, parte I, anno 2008;
b)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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