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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile,
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel.
dott.ssa Sabrina CICERO Giudice
dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 1830/24 R.G. ed iniziato con ricorso depositato in data
11/04/24
da , con avv. M. LUZZATTO Parte_1
- parte ricorrente -
contro contumace Controparte_1
- parte resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: scioglimento matrimonio.
Conclusioni della parte ricorrente:
pagina 1 di 3 che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti in Trieste il 30.4.2012 in
Trieste, risultante nei registri dello Stato Civile di quel Comune (Anno 2012 parte I n. 76) e nel contempo ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi della legge 898/70, modificata dalla legge 74/87.
Nulla sulle statuizioni economiche, dandosi atto che con la pronuncia dello scioglimento del matrimonio le statuizioni economiche pronunciate in sede di separazione vengono a decadere ex lege.
Con vittoria di spese di lite in caso di opposizione avversaria.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
In data 30.4.2012 le parti del presente giudizio si sono sposate con rito civile in Trieste, senza nascita di figli.
All'esito di ricorso dd. 10.6.2014, le parti sono comparse il 22.9.2014 innanzi al Presidente del Tribunale
di Trieste, che le ha autorizzate a vivere separate con ordinanza dd.
6.10.2014. Il giudizio di separazione è
stato definito con sentenza del Tribunale di Trieste n. 605/2017 pubblicata il 7.9.2017, impugnata relativamente alle statuizioni economiche e confermata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 118/2018,
pubblicata il 20.3.2018 e passata in giudicato.
I coniugi hanno vissuto separati e non è intervenuta riconciliazione alcuna.
Pertanto, il ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
All'udienza di comparizione personale fissata ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c., si è presentata la sola parte ricorrente e il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica, nel rispetto dei termini a comparire,
Alla nuova udienza fissata, essendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze in atti, senza necessità di istruttoria, visto l'art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c., il Giudice delegato ha acquisito le conclusioni del ricorrente e ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
Nulla osta effettivamente all'accoglimento delle richieste dello . Parte_1
pagina 2 di 3 Ed invero, posto che la separazione personale tra i coniugi dura ininterrottamente dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione giudiziale, cui ha fatto seguito la relativa pronuncia già nel 2017-2018, è senz'altro trascorso il periodo di mesi 12 previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15.
E' evidente, del resto, anche alla luce del comportamento di totale disinteresse della resistente (qui rimasta contumace, oltre che del tutto inerte sul piano difensivo, essendo stata comunque ritualmente notiziata, col rito degli irreperibili), che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non vi sono ulteriori provvedimenti da adottare, in assenza di figli minori o non autonomi e di richieste economiche di sorta, né d'altronde essendo dato rinvenire elementi tali da giustificare una conferma delle statuizioni di separazione in punto mantenimento (stante anche la differenza ontologica tra assegno di separazione e divorzile, postulante comunque la domanda di parte).
Infine, la natura della controversia e la mancata resistenza giustificano la compensazione delle spese di lite
(come anche richiesto).
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/04/12, a Trieste, tra
[...]
e , trascritto nei registri dello stato civile del comune di Controparte_1 Parte_1
Trieste al n. 76 parte I anno 2012; con revoca di assegni.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra menzionato di procedere all'annotazione della sentenza.
Nulla per le spese.
Trieste, 20/02/25
il Presidente relatore
dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI TRIESTE, sezione civile,
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel.
dott.ssa Sabrina CICERO Giudice
dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 1830/24 R.G. ed iniziato con ricorso depositato in data
11/04/24
da , con avv. M. LUZZATTO Parte_1
- parte ricorrente -
contro contumace Controparte_1
- parte resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: scioglimento matrimonio.
Conclusioni della parte ricorrente:
pagina 1 di 3 che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti in Trieste il 30.4.2012 in
Trieste, risultante nei registri dello Stato Civile di quel Comune (Anno 2012 parte I n. 76) e nel contempo ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi della legge 898/70, modificata dalla legge 74/87.
Nulla sulle statuizioni economiche, dandosi atto che con la pronuncia dello scioglimento del matrimonio le statuizioni economiche pronunciate in sede di separazione vengono a decadere ex lege.
Con vittoria di spese di lite in caso di opposizione avversaria.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
In data 30.4.2012 le parti del presente giudizio si sono sposate con rito civile in Trieste, senza nascita di figli.
All'esito di ricorso dd. 10.6.2014, le parti sono comparse il 22.9.2014 innanzi al Presidente del Tribunale
di Trieste, che le ha autorizzate a vivere separate con ordinanza dd.
6.10.2014. Il giudizio di separazione è
stato definito con sentenza del Tribunale di Trieste n. 605/2017 pubblicata il 7.9.2017, impugnata relativamente alle statuizioni economiche e confermata dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 118/2018,
pubblicata il 20.3.2018 e passata in giudicato.
I coniugi hanno vissuto separati e non è intervenuta riconciliazione alcuna.
Pertanto, il ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
All'udienza di comparizione personale fissata ai sensi dell'art. 473 bis 14 c.p.c., si è presentata la sola parte ricorrente e il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica, nel rispetto dei termini a comparire,
Alla nuova udienza fissata, essendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze in atti, senza necessità di istruttoria, visto l'art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c., il Giudice delegato ha acquisito le conclusioni del ricorrente e ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
Nulla osta effettivamente all'accoglimento delle richieste dello . Parte_1
pagina 2 di 3 Ed invero, posto che la separazione personale tra i coniugi dura ininterrottamente dalla data della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Trieste in sede di separazione giudiziale, cui ha fatto seguito la relativa pronuncia già nel 2017-2018, è senz'altro trascorso il periodo di mesi 12 previsto dall'art. 3 L. n. 898/1970, come modificato dalla L. n. 74/1987 e dalla successiva L. 55/15.
E' evidente, del resto, anche alla luce del comportamento di totale disinteresse della resistente (qui rimasta contumace, oltre che del tutto inerte sul piano difensivo, essendo stata comunque ritualmente notiziata, col rito degli irreperibili), che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Non vi sono ulteriori provvedimenti da adottare, in assenza di figli minori o non autonomi e di richieste economiche di sorta, né d'altronde essendo dato rinvenire elementi tali da giustificare una conferma delle statuizioni di separazione in punto mantenimento (stante anche la differenza ontologica tra assegno di separazione e divorzile, postulante comunque la domanda di parte).
Infine, la natura della controversia e la mancata resistenza giustificano la compensazione delle spese di lite
(come anche richiesto).
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30/04/12, a Trieste, tra
[...]
e , trascritto nei registri dello stato civile del comune di Controparte_1 Parte_1
Trieste al n. 76 parte I anno 2012; con revoca di assegni.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune sopra menzionato di procedere all'annotazione della sentenza.
Nulla per le spese.
Trieste, 20/02/25
il Presidente relatore
dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 3 di 3