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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5417/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.05.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in Torino, Corso G. Matteotti n. 51 con l'Avv. Monica Gargantini del Foro di Milano, con studio in ZZ AN (MI), Via C.
Battisti n. 10, presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Monica Gargantini del Foro di Milano, con studio in ZZ AN (MI), Via C.
Battisti n. 10, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 14/09/2015 a ZZ d'AD (MI) (anno
2015, atto n. 9 reg. matrimoni, Parte I serie), trascritto nel comune di AN NZ (anno 2015, atto n. 11, Parte II, Serie C)
separati consensualmente con sentenza n. 924/24 pubblicata in data 05.07.2024 del Tribunale di
Milano e passata in giudicato in pari data (v. documenti in atti) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“I coniugi hanno definito tra loro ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, sono economicamente indipendenti avendo entrambi adeguato reddito e nulla hanno a pretendere
l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 03.07.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ZZ d'AD (MI), il 14/09/2015 tra i signori e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ d'AD (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di AN NZ (MB) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.05.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in Torino, Corso G. Matteotti n. 51 con l'Avv. Monica Gargantini del Foro di Milano, con studio in ZZ AN (MI), Via C.
Battisti n. 10, presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Monica Gargantini del Foro di Milano, con studio in ZZ AN (MI), Via C.
Battisti n. 10, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 14/09/2015 a ZZ d'AD (MI) (anno
2015, atto n. 9 reg. matrimoni, Parte I serie), trascritto nel comune di AN NZ (anno 2015, atto n. 11, Parte II, Serie C)
separati consensualmente con sentenza n. 924/24 pubblicata in data 05.07.2024 del Tribunale di
Milano e passata in giudicato in pari data (v. documenti in atti) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.05.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“I coniugi hanno definito tra loro ogni rapporto di natura economico-patrimoniale, sono economicamente indipendenti avendo entrambi adeguato reddito e nulla hanno a pretendere
l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 03.07.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ZZ d'AD (MI), il 14/09/2015 tra i signori e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ d'AD (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di AN NZ (MB) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 29.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG