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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/11/2025, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 01/03/2023 al n. 439/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), rappresentata e difesa in Parte_1 CodiceFiscale_1
causa dall'avv. Anna Maria Giovannetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NE Veneto (TV), Galleria Vittorio Emanuele II n. 31,
come da procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
pagina 1 di 19 (TV) il 25.3.1961, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Pasquale Crea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in viale Cairoli n. 127, Treviso,
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc),
rimessa al LEgio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
29/05/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa e/o contraria domanda o istanza disattesa, in riforma della sentenza n. 1938/2022 di data 24.11.2022 resa nel procedimento R.G. 6029/2018 dal Tribunale di Treviso In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
Nel merito in via principale: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1938/2022 emessa dal Tribunale di Treviso, Giudice Dott. Lucio Munaro, nell'ambito del giudizio
R.G. 6029/2018, depositata in cancelleria in data 24.11.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
-Dichiararsi nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 1857/2018 (R.G. n.
2257/2018) del 08.06.2018 dal Tribunale di Treviso- Giudice dott. Susanna
EG e, per l'effetto, accertata anche l'illegittima applicazione al rapporto in oggetto degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002, revocarlo e pagina 2 di 19 conseguentemente, previo ogni necessario accertamento, dichiarare che nulla è
dovuto dalla signora alla ditta;
Parte_1 Controparte_1
-In ogni caso revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 1857/2018 (R.G. n.
2257/2018) del 08.06.2018 dal Tribunale di Treviso- Giudice dott. Susanna
EG e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla signora alla ditta , per tutti i motivi esposti in atti, Parte_1 Controparte_1
in particolare perché il ricorso non è basato su prova certa e, in ogni caso, è
infondato in fatto e in diritto, mentre la presente opposizione è fondata.
In via riconvenzionale: Accertata l'esistenza di vizi e difetti riscontrati sui lavori fatti sull'immobile della sig.ra di Via Pittoni n. 47, e la responsabilità Pt_1
della ditta in ordine a tali vizi e difetti, condannare la Controparte_1
stessa al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla sig.ra che si Pt_1
quantificano in € 8.956,14, o nella somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia oltre quanto dovuto per danni ulteriori che si quantificano prudenzialmente in € 3.000,00, o nella somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, nonché spese di CTU per € 2.157,00 e di CTP per € 4.042,00. In Via
subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma, anche parziale,
del decreto ingiuntivo opposto, disporsi la compensazione tra le somme richieste dalla ditta e i danni patiti e patiendi dall'attrice- Controparte_1
opponente a causa dei vizi e difetti delle opere eseguite dall'impresa , CP_1
nonché tutti gli ulteriori danni patiti dall'opponente e riconducibili alla responsabilità della convenuta-opposta e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In ogni caso con vittoria di spese e pagina 3 di 19 compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutti i motivi dedotti nel presente appello e, nello specifico:
1. “Vero che la signora ha commissionato a novembre del 2017 Parte_1
alla ditta la realizzazione di lavori aventi ad oggetto Controparte_1
“sostituzione della caldaia, nuova linea gas metano, sostituzione sanitari bagni e adeguamento impianti idro-termo sanitari” da eseguirsi presso l'immobile di proprietà della signora sito in Via Pittoni n. 47 a NE (TV);
2. “Vero che, per tutti i lavori commissionati dalla sig.ra la ditta Pt_1
aveva preventivato una spesa totale massima di Controparte_1
€20.000,00”;
3. “Vero che la signora ha interamente versato all'impresa la Pt_1 CP_1
somma di € 20.000,20, come da fattura n. 33 del 06.12.2017 (doc.2)”
4. “Vero che il sig. dichiarava che l'importo preventivato di € Parte_2
20.000,00 doveva intendersi a cantiere finito”;
5. “Vero che la signora mai ha richiesto e autorizzato alla Pt_1 [...]
lavori aggiuntivi oltre a quelli indicati nel capitolo n.1”; Parte_3
6. “Vero che in data 15.01.2018 l'impresa consegnava alla sig.ra CP_1
una seconda fattura, la n. 1 di € 30.030,00;” Pt_1
7. “Vero che la fattura n. 1 del 15.01.2018 riportava la medesima dicitura della fattura n. 33 del 06.12.2017”;
8. “Vero che la signora contestava, al momento della consegna, la Pt_1
fattura n. 1 del 15.01.2018 e il relativo importo”;
pagina 4 di 19 9. “Vero che la signora alla ricezione della fattura n. 1 del 15.01.2018, Pt_1
contestava anche l'esecuzione da parte della di lavori diversi da Parte_3
quelli commissionati di cui al capitolo n.1”;
10. “Vero che la effettuava la fornitura e posa di un macchinario Parte_3
di climatizzazione usato, che era stato rinvenuto dal sig. presso altri CP_1
clienti”;
11. “Vero che l'impresa ha ricoperto la caldaia, con materiale CP_1
infiammabile”;
12. “Vero che durante l'esecuzione dei lavori presso l'abitazione della sig.ra gli operai della ditta si fermavano per ore in cantiere senza Pt_1 CP_1
procedere con i lavori”;
13. “Vero che durante la pausa pranzo gli operai della si Parte_3
allontanavano per più di un'ora”;
14. Vero che i vicini di casa facevano presente alla signora le assenze Pt_1
degli operai della ditta dal cantiere”; CP_1
15. “Vero che alcuni vicini, nello specifico il sig. , riferiva Persona_1
alla signora che la ditta stava dilungando volontariamente i Pt_1 CP_1
tempi di esecuzione dei lavori”;
16. “Vero che la ditta eseguiva i lavori di scavo necessari Controparte_1
per la sostituzione del tubo dell'acqua fredda a mano invece che con un escavatore come preventivato alla sig.ra ; Pt_1
17. “Vero che la ometteva l'esecuzione della pulizia della Parte_3
soffitta”;
pagina 5 di 19 18. “Vero che la pulizia della soffitta è stata eseguita personalmente dalla sig.ra
; Pt_1
19. “Vero che la rubinetteria della cucina è stata installata dalla ditta che ha montato successivamente la cucina”;
20. “Vero che la signora ha versato all'impresa un acconto Pt_1 CP_1
di € 400,00 per l'acquisto di un mobile-bagno”;
21. “Vero che la ha omesso la consegna del mobile del bagno di Parte_3
cui al capitolo precedente”;
22. “Vero che la pompeiana presente nell'immobile di Via Pittoni, prima dell'inizio dei lavori da parte dell'impresa , era coperta con un telo CP_1
mobile”;
23. “Vero che la doveva provvedere alla sostituzione del telo di Parte_3
copertura di cui al capitolo precedente, con un nuovo telo acquistato dalla signora;
Pt_1
24. “Vero che l'impresa , ha coperto la pompeiana con lastra fissa in CP_1
policarbonato, come da foto che si rammostrano (doc. 12)”;
25. “Vero che la copertura della pompeiana installata dalla ditta di CP_1
cui al capitolo precedente, è fissa”;
26. “Vero che la signora ha smaltito a sue spese il telo non utilizzato”; Pt_1
27. “Vero che la ditta ha lasciato il cantiere come da foto che si CP_1
rammostrano (doc. 13)
28. “Vero che nel cantiere, vi erano accumuli di calcinacci sopra lo scavo, terra e betonelle, come da foto che si rammostrano (doc. 13)”;
pagina 6 di 19 29. “Vero che le circostanze di cui al capitolo precedente avvenivano durante l'esecuzione dei lavori”;
30. “Vero che sull'immobile della sig.ra sono presenti colature Pt_1
dell'impregnante sull'intonaco del fabbricato, come da foto che si rammostrano
(doc. 14 a e b)”;
31. “Vero che sull'immobile della sig.ra nelle parti di muratura Pt_1
demolita e ricostruita e dove sono state eseguite delle forature, è presente una mancanza di finiture nelle parti di muratura, come da foto che si rammostra
(doc. 14 c e d)”;
32. “Vero che l'impresa ha omesso di compilare il libretto di CP_1
impianto e di provvedere all'invio telematico al Circe Regione Veneto”;
33. “Vero che la caldaia installata dall'impresa è di modello CP_1
obsoleto”;
34. “Vero che i pezzi di ricambio della caldaia sono irreperibili”;
35. “Vero che, in caso di rottura di un pezzo della caldaia, la sig.ra Pt_1
deve sostituire l'intera caldaia”;
36. “Vero che i vasi di espansione della raccolta R2009 installati vanno sostituiti”;
37. “Vero che la ha omesso di consegnare alla sig.ra il Parte_3 Pt_1
certificato di conformità della centrale termica”;
38. “Vero che l'impianto di condizionamento installato dall'impresa CP_1
ha dimostrato un malfunzionamento”;
39. “Vero che l'impianto di condizionamento di cui al capitolo precedente è
stato oggetto di manutenzione da parte di altra ditta specializzata”;
pagina 7 di 19 Si indicano quali testimoni: Sig. di NE (TV), Testimone_1 Per_1
di NE (TV), l'Ing. di NE (TV) e
[...] Testimone_2
titolare dell'omonima ditta di LE BE (TV) Controparte_2
limitatamente quest'ultimo ai capitoli da n. 32 al n. 37
Ci si oppone alle istanze istruttorie tutte richieste dalla controparte e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria sugli eventuali capitoli avversari ammessi, con i testimoni suindicati.
-Qualora l'Ecc.ma Corte lo ritenesse opportuno, si chiede venga disposta CTU
volta all'accertamento solamente degli ulteriori vizi e difetti rilevati dall'Ing.
nelle “osservazioni alla bozza di relazione di consulenza tecnica di Tes_2
ufficio” e riportati nel foglio di deduzioni a verbale all'udienza del 24.01.2019,
nonché nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1 a pag. 8 dal n.1 al n. 6. -
Si insiste per l'acquisizione del fascicolo di causa del procedimento per ATP ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. R.G. n. 2024/18 dr. D. Ronzani.
In ogni caso Competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse, oltre IVA 22%, CPA 4% e rimborso forfettario
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
In via preliminare:
• dichiarare inammissibile l'appello proposto DA ex art.348 bis Parte_1
c.p.c.
In principalità:
• rigettarsi l'appello proposto e, conseguentemente, confermarsi la sentenza n.1938/2022 emessa dal Tribunale di Treviso in data 24.11.2022;
pagina 8 di 19 • con vittoria di spese ed onorari.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui codesta aEcc.ma Corte ritenesse fondate le censure di cui al punto 1 dell'atto di appello, si chiede l'ammissione della prova per testi non ammessa dal giudice di I grado con i seguenti testimoni:
1) , dipendente della ditta;
2) Parte_2 Controparte_1 Tes_3
dipendente della ditta;
3) ,
[...] Controparte_1 Parte_4
titolare dell'omonima ditta F individuale corrente in Treviso, Piazza Donatori di
Sangue n.10, sulle circostanze di seguito capitolate:
1. Vero che lei ha lavorato, per conto della ditta , nel Controparte_1
cantiere sito in NE Veneto, via Pittoni n.47, residenza di Pt_1
;
[...]
2. Vero che aveva richiesto l'esecuzione delle seguenti opere: Parte_1
sostituzione della caldaia, sostituzione dei sanitari dei bagni, la trasformazione di una vasca da bagno in box doccia, il rivestimento interno della canna fumaria della stufa a pellet;
3. Vero che, in corso d'opera, la signora ha commissionato Parte_1
anche le seguenti ulteriori opere:
✓ Lo spostamento della caldaia all'esterno dell'abitazione a cause delle dimensioni della nuova cucina ordinata;
✓ L'installazione di una nuova canna fumaria per la caldaia, secondo le normative vigenti;
✓ La realizzazione di un armadio esterno a copertura della caldaia stessa;
pagina 9 di 19 ✓ La carteggiatura e l'applicazione di impregnante sulle traverse orizzontali della pompeiana esterna;
✓ L'installazione di un addolcitore per l'acqua;
✓ L'adeguamento dell'impianto termico necessario per l'installazione della nuova caldaia a camera stagna a condensazione;
✓ La copertura della tettoia con policarbonato da 20 mm x 10 x6 mt completo di profili, giunture, scossaline in lamiera preverniciata testa di moro, converse,
bracciali, calotte, fascette e fissaggi;
✓ L'installazione di una nuova linea del gas metano completa di tutta la documentazione, consegnata al tecnico di per poter provvedere Parte_5
all'allacciamento ed apertura del gas;
✓ L'installazione di una bacinella per esterno 50x40x20 in poliestere con linea dell'acqua fredda e conseguenti allacciamenti;
✓ L'esecuzione dello scavo necessario per la sostituzione del tubo di alimentazione dell'acqua fredda dal contatore esistente dell'acquedotto all'ingresso dell'abitazione;
✓ La sostituzione ed il rifacimento di tutti gli attacchi dell'acqua con lo spostamento degli scarichi per il lavello e la lavastoviglie della nuova cucina installata dalla signora Pt_1
✓ L'installazione di nuova rubinetteria per la cucina;
✓ La realizzazione dei fori di sfiato da 130 in cucina per la sicurezza dell'impianto a gas, nonché realizzazione di un foro di sfiato per la cappa aspirante da100 ed altro da 130 in salotto per la stufa a pellet;
pagina 10 di 19 ✓ La sostituzione di 2 collettori di riscaldamento al piano terra ed al piano primo per perdite d'acqua;
✓ Lo smontaggio di 9 radiatori lamellari per consentire la dipintura del muro e la sistemazione delle mensole di sostegno;
✓ L'esecuzione della saldatura di tutte le tubazioni dei radiatori a causa di perdite d'acqua; ✓ La sostituzione di 9 valvole e 9 detentori per i radiatori;
✓ L'installazione di 9 testine termostatiche. Far per le valvole dei radiatori;
✓ La realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione con scanalature ed a vista per Daikin trial;
✓ La pulizia della soffitta per il passaggio delle tubazioni dell'impianto di climatizzazione;
✓ La sostituzione di tutte le rubinetterie dei due bagni, la sostituzione della cassetta del wc del bagno al piano terra, con conseguenti opere murarie necessarie, l'acquisto e l'installazione di un lavabo doppio per il bagno piano primo, mentre inizialmente era stato richiesto un lavandino singolo, nonché
l'acquisto del mobile sospeso su misura da installare sempre nel bagno situato al piano primo;
4. Vero che tutte le opere descritte al capitolo precedente sono state eseguite dalla o da eventuali soggetti incaricati dallo stesso;
Parte_3
5. Vero che lei ha lavorato presso il cantiere sito in NE Veneto, via
Pittoni n.47, residenza di , dal 28.11.2017 al 29.12.2017 e dal Parte_1
02.01.2018 al 19.01.2018, come da prospetto ore che si rammostra al teste (Doc.
8);
pagina 11 di 19 6. Vero che la signora ha rappresentato in più occasioni la Parte_1
necessità che i lavori venissero terminati con urgenza in quanto la stessa voleva andare a vivere rapidamente nell'abitazione ove venivano svolti i lavori;
7. Vero che la signora era stata informata che l'utilizzo di uno Parte_1
scavatore per eseguire lo scavo necessario per la sostituzione del tubo di alimentazione dell'acqua fredda dal contatore esistente dell'acquedotto all'ingresso dell'abitazione avrebbe comportato l'interruzione delle opere che,
contemporaneamente, l'elettricista ed il pavimentista stavano eseguendo;
8. Vero che ha autorizzato che lo scavo di cui al capitolo Parte_1
precedente fosse eseguito manualmente;
9. Vero che ha indicato che il posizionamento della betonella Parte_1
tolta per eseguire lo scavo di cui al capitolo 6 doveva essere eseguito in un secondo momento, ossia in seguito alla sistemazione dell'intero giardino ed alla realizzazione del piazzale antistante e che per tali lavori avrebbe officiato una ditta specializzata con l'arrivo della primavera;
10. Vero che ha espressamente chiesto che gli scarti di Parte_1
policarbonato ed il pannello dello stesso materiale avanzato venissero lasciati presso l'abitazione in quanto sarebbero serviti per la copertura della parte adiacente la pompeiana ove era posizionato il lavatoio;
11. Vero che aveva dichiarato che la rasatura interna ed Parte_1
esterna della muratura riscostruita avrebbe dovuto essere eseguita in un momento successivo, ossia quando l'operaio officiato avrebbe eseguito la medesima operazione anche sui muri del vicino;
pagina 12 di 19 12. Vero che , dopo il 25.01.2018, ha impedito alla ditta Parte_1
ed ai suoi collaboratori di entrare nel cantiere;
CP_1
13. Vero che la ed i suoi collaboratori al 25.01.2018 non Parte_3
avevano ancora terminato tutte le lavorazioni previste, quali la pulizia del cantiere ed il ritocco di alcune opere come la sistemazione della colatura dell'impregnante sull'intonaco del fabbricato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26.08.2018 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo nr. 1857/2018, emesso dal Tribunale di Treviso il
08.06.2018, richiesto da per il pagamento del saldo (Euro Controparte_1
32.656,80 in linea capitale) dei lavori di rifacimento/ammodernamento degli impianti (sanitari e termo-idraulici), della sua abitazione.
L'attrice osservava che i lavori erano stati pattuiti a corpo per la cifra, già
saldata, di Euro 20.000,00 e che comunque le quantificazioni operate dalla parte ricorrente erano erronee attesi gli esiti della consulenza tecnica espletata nel procedimento per A.T.P. svoltosi ante causam su sua iniziativa.
Il Tribunale, respinte le istanze di prova orale dell'opponente e ritenuta non esaustiva la consulenza tecnica espletata ante causam per le considerazioni esposte con l'ordinanza del 27.2.2020, disponeva nuova consulenza tecnica, così
accogliendo l'istanza di , con incarico affidato al geom. CP_1 CP_3
, per l'indicazione delle opere fornite, l'accertamento dei vizi contestati
[...]
dalla committente e la quantificazione del compenso spettante all'appaltatore.
Depositato l'elaborato peritale, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 1838/22 che, facendo propri gli esiti della consulenza tecnica espletata in pagina 13 di 19 corso di causa, quantificava il valore complessivo delle opere, detratti i costi di ripristino per i vizi accertati, in Euro 33.806,98 e, tenuto conto del pagamento pacificamente effettuato dall'opponente, revocato il decreto opposto, condannava la committente al pagamento della residua somma di Euro 13.806,78 oltre interessi legali. Infine, compensava le spese di lite e suddivideva in via paritaria le spese delle CC.TT.UU. in ragione della soccombenza reciproca.
*****
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidato a Parte_1
cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo ha lamentato violazione e/o falsa applicazione degli artt.
112 e 2697 c.c. per avere il Tribunale disposto, così sollevando la parte convenuta dall'onere di provare il proprio credito, una consulenza tecnica di cui non vi era bisogno in assenza di allegazioni delle parti che rendessero necessario un accertamento ulteriore rispetto a quello compiuto nel procedimento ex artt.
696/696 bis c.p.c.
Ha, inoltre, evidenziato che il consulente nominato nel giudizio di merito ha quantificato in Euro 37,88 i costi orari di lavoro (sulla base del prezziario regionale) senza considerare il costo – Euro 25,00 - indicato nella stessa contabilità a mano di , correttamente recepito in sede di A.T.P. in CP_1
quanto pattuizione intercorsa tra le parti e comunque ritenuto congruo dal consulente nominato in quel sub-procedimento (ing. . Per_2
2.2. Con il secondo motivo ha criticato la decisione del Tribunale di disporre nuova consulenza tecnica senza motivare tale scelta e senza confrontarsi con i rilievi, formulati in corso di causa, in ordine al costo orario applicato.
pagina 14 di 19 2.3. Con il terzo motivo ha criticato la mancata ammissione delle prove orali richieste.
2.4. Con il quarto motivo ha criticato l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale risarcitoria, avente ad oggetto pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli considerati nella consulenza tecnica.
2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la natura meramente apparente della motivazione in ordine alle spese di lite e di c.t.u., chiedendo una statuizione ad ella più favorevole in quanto il credito dell'appaltatore è stato ritenuto inesistente per due terzi e la seconda consulenza tecnica è stata chiesta da . CP_1
3. Si è costituito anche in appello , chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
4.1 Respinta l'istanza di inibitoria, con ordinanza collegiale del 19.07.2023 è
stato disposto tentativo di conciliazione, fissando udienza del 21.9.2023 avanti il
Consigliere Relatore, che ha proposto alle parti di definire la controversia riconoscendo a la somma di Euro 11.000,00 pagabili in 11 rate. CP_1
ha accettato la proposta, mentre l'appellante ha proposto il CP_1 Pt_1
versamento di un importo inferiore (Euro 5.000,00).
4.2 Ammesse parzialmente le prove testimoniali dedotte dall'appellante ed escussi i testi e alle udienze del Persona_1 Testimone_2
21.3.2024 e 12.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
29.05.2025, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza pronunciata all'udienza del 12.9.2024 del Consigliere Relatore.
*****
pagina 15 di 19 5.1 I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante con essi si duole innanzitutto della decisione del primo Giudice di disporre una nuova consulenza tecnica. Osserva il LEgio che si tratta di decisione insindacabile, posto che la C.T.U. è un mezzo istruttorio rimesso nella disponibilità dell'organo giudicante, il quale nel caso di specie ha comunque dato conto delle ragioni per le quali riteneva necessario l'incombente (i quesiti posti in sede di A.T.P. non erano “puntuali e congruenti” e “l'analisi tecnica deve tenere conto di quanto allegato dalle parti fino alla fissazione del tema cognitivo ovviamente arricchitosi rispetto alla prospettazione fatta nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c.”).
Altra questione è quella che concerne la correttezza delle conclusioni cui è
giunto il secondo ausiliario. L'appellante non ha al riguardo svolto specifiche critiche fatta salva la quantificazione del compenso orario spettante a CP_1
che risulta fondata in quanto l'appaltatore nel doc. 4, dallo stesso redatto, aveva indicato i costi della manodopera in Euro 25,00. È a tale quantificazione, e non già al prezziario delle opere impiantistiche/termo-idrauliche della Regione
Veneto, che occorre fare riferimento per il calcolo del dovuto relativamente alla voce “opere edili e assistenze varie” (fermi rimanendo i costi del materiale e dei componenti stimati dall'ausiliario) in quanto su tale cifra si è formato l'accordo delle parti e comunque in quanto la stessa costituisce un'indicazione proveniente dall'appaltatore sull'idoneità di quell'importo a remunerare adeguatamente l'attività svolta e, quindi, in ultima analisi sulla sua congruità ai fini della quantificazione del corrispettivo secondo i criteri di cui all'art. 1657
cod. civ.
pagina 16 di 19 5.2. Il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente.
Le doglianze dell'appellante risultano superate a seguito dell'ammissione dei capitoli di prova volti a verificare:
i) l'avvenuto versamento da parte della della somma di Euro 400,00 per Pt_1
l'acquisto di un mobile bagno non consegnato da;
CP_1
ii) la copertura della pompeiana con una lastra fissa in policarbonato avvenuta in violazione degli accordi con la committente in base ai quali l'impresa avrebbe dovuto limitarsi a sostituire il vecchio telo di nylon con un nuovo telo acquistato dalla Pt_1
Con riferimento al mobile del bagno, ha dichiarato di non Persona_1
sapere nulla e di essere a conoscenza delle circostanze Testimone_2
capitolate solo per averle apprese dall'appellante. Trattasi, quindi, di conoscenza de relato actoris che non costituisce prova dei fatti allegati.
Per quanto riguarda l'altra questione, nessuno dei testi escussi ha visto il telo di nylon che sarebbe stato acquistato dall'appellante. Inoltre, nessuno è stato in grado di riferire per conoscenza diretta sugli accordi intercorsi tra le parti e,
quindi, sull'inadempimento dell'impresa appellata ( ha solo Per_1
confermato la presenza del “vecchio” telo di copertura montato prima dei lavori).
Consegue che la domanda risarcitoria di va respinta, non avendo Pt_1
l'appellante provato che l'impresa abbia cagionato danni ulteriori rispetto ai costi di ripristino per i vizi accertati dal C.T.U.
5.3. Il quinto motivo risulta assorbito dall'accoglimento parziale del gravame che impone una nuova regolamentazione ex art. 91 e ss. c.p.c.
*****
pagina 17 di 19 6.1 Riconoscendo all'appaltatore Euro 25,00 per ciascuna delle ore (complessive
186) quantificate nella consulenza espletata in corso di causa per lo svolgimento delle lavorazioni indicate alle pagg. 15 e 16 dell'elaborato, i rapporti di dare/avere tra le parti vengono così definitivamente accertati:
- TOTALE MATERIALE E COMPONENTI Euro 30.078,42
POSTI IN OPERA (comprensivi di IVA)
- TOTALE MANODOPERA Euro 5.115,00
(comprensivo di IVA)
- TOTALE COSTI RIPRISTINI - Euro 4.021,68
-TOTALE COMPLESSIVO Euro 31.171,74
(compresa IVA)
- ACCONTI VERSATI Euro 20.000,00
- CREDITO RESIDUO Euro 11.171,74
è, pertanto, tenuta a pagare tale minor somma oltre ad interessi ex art. Pt_1
1284, comma 1, cod. civ. dalla domanda al saldo.
6.2 Il complessivo esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e la suddivisione paritaria delle spese delle due consulenze espletate.
Premesso che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi della soccombenza reciproca, giacché la domanda riconvenzionale della è stata rigettata, la Pt_1
compensazione tiene adeguato conto da un lato del riconoscimento di un credito dell'appaltatore, esistente al contrario di quanto sostenuto con l'opposizione al decreto emesso ma inferiore di circa due terzi rispetto all'importo ingiunto, e del parziale accoglimento del gravame e dall'altro lato della condotta processuale di pagina 18 di 19 , disponibile in appello a chiudere la lite a condizioni in linea con le CP_1
quantificazioni testé operate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 1398/2022 emessa il Controparte_1
24.11.2022 dal Tribunale di Treviso, lo accoglie per quanto di ragione e per l'effetto:
- condanna l'appellante a pagare all'appellato la minor somma di Euro
11.171,74 oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla domanda al saldo;
- dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone le spese delle consulenze tecniche espletate nel sub-
procedimento per A.T.P. ed in corso di causa in via definitiva per metà a carico di ciascuna delle parti.
Venezia, 22 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 01/03/2023 al n. 439/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), rappresentata e difesa in Parte_1 CodiceFiscale_1
causa dall'avv. Anna Maria Giovannetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in NE Veneto (TV), Galleria Vittorio Emanuele II n. 31,
come da procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._2
pagina 1 di 19 (TV) il 25.3.1961, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Pasquale Crea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in viale Cairoli n. 127, Treviso,
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc),
rimessa al LEgio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
29/05/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa e/o contraria domanda o istanza disattesa, in riforma della sentenza n. 1938/2022 di data 24.11.2022 resa nel procedimento R.G. 6029/2018 dal Tribunale di Treviso In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
Nel merito in via principale: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1938/2022 emessa dal Tribunale di Treviso, Giudice Dott. Lucio Munaro, nell'ambito del giudizio
R.G. 6029/2018, depositata in cancelleria in data 24.11.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
-Dichiararsi nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 1857/2018 (R.G. n.
2257/2018) del 08.06.2018 dal Tribunale di Treviso- Giudice dott. Susanna
EG e, per l'effetto, accertata anche l'illegittima applicazione al rapporto in oggetto degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002, revocarlo e pagina 2 di 19 conseguentemente, previo ogni necessario accertamento, dichiarare che nulla è
dovuto dalla signora alla ditta;
Parte_1 Controparte_1
-In ogni caso revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 1857/2018 (R.G. n.
2257/2018) del 08.06.2018 dal Tribunale di Treviso- Giudice dott. Susanna
EG e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla signora alla ditta , per tutti i motivi esposti in atti, Parte_1 Controparte_1
in particolare perché il ricorso non è basato su prova certa e, in ogni caso, è
infondato in fatto e in diritto, mentre la presente opposizione è fondata.
In via riconvenzionale: Accertata l'esistenza di vizi e difetti riscontrati sui lavori fatti sull'immobile della sig.ra di Via Pittoni n. 47, e la responsabilità Pt_1
della ditta in ordine a tali vizi e difetti, condannare la Controparte_1
stessa al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla sig.ra che si Pt_1
quantificano in € 8.956,14, o nella somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia oltre quanto dovuto per danni ulteriori che si quantificano prudenzialmente in € 3.000,00, o nella somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, nonché spese di CTU per € 2.157,00 e di CTP per € 4.042,00. In Via
subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di conferma, anche parziale,
del decreto ingiuntivo opposto, disporsi la compensazione tra le somme richieste dalla ditta e i danni patiti e patiendi dall'attrice- Controparte_1
opponente a causa dei vizi e difetti delle opere eseguite dall'impresa , CP_1
nonché tutti gli ulteriori danni patiti dall'opponente e riconducibili alla responsabilità della convenuta-opposta e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In ogni caso con vittoria di spese e pagina 3 di 19 compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutti i motivi dedotti nel presente appello e, nello specifico:
1. “Vero che la signora ha commissionato a novembre del 2017 Parte_1
alla ditta la realizzazione di lavori aventi ad oggetto Controparte_1
“sostituzione della caldaia, nuova linea gas metano, sostituzione sanitari bagni e adeguamento impianti idro-termo sanitari” da eseguirsi presso l'immobile di proprietà della signora sito in Via Pittoni n. 47 a NE (TV);
2. “Vero che, per tutti i lavori commissionati dalla sig.ra la ditta Pt_1
aveva preventivato una spesa totale massima di Controparte_1
€20.000,00”;
3. “Vero che la signora ha interamente versato all'impresa la Pt_1 CP_1
somma di € 20.000,20, come da fattura n. 33 del 06.12.2017 (doc.2)”
4. “Vero che il sig. dichiarava che l'importo preventivato di € Parte_2
20.000,00 doveva intendersi a cantiere finito”;
5. “Vero che la signora mai ha richiesto e autorizzato alla Pt_1 [...]
lavori aggiuntivi oltre a quelli indicati nel capitolo n.1”; Parte_3
6. “Vero che in data 15.01.2018 l'impresa consegnava alla sig.ra CP_1
una seconda fattura, la n. 1 di € 30.030,00;” Pt_1
7. “Vero che la fattura n. 1 del 15.01.2018 riportava la medesima dicitura della fattura n. 33 del 06.12.2017”;
8. “Vero che la signora contestava, al momento della consegna, la Pt_1
fattura n. 1 del 15.01.2018 e il relativo importo”;
pagina 4 di 19 9. “Vero che la signora alla ricezione della fattura n. 1 del 15.01.2018, Pt_1
contestava anche l'esecuzione da parte della di lavori diversi da Parte_3
quelli commissionati di cui al capitolo n.1”;
10. “Vero che la effettuava la fornitura e posa di un macchinario Parte_3
di climatizzazione usato, che era stato rinvenuto dal sig. presso altri CP_1
clienti”;
11. “Vero che l'impresa ha ricoperto la caldaia, con materiale CP_1
infiammabile”;
12. “Vero che durante l'esecuzione dei lavori presso l'abitazione della sig.ra gli operai della ditta si fermavano per ore in cantiere senza Pt_1 CP_1
procedere con i lavori”;
13. “Vero che durante la pausa pranzo gli operai della si Parte_3
allontanavano per più di un'ora”;
14. Vero che i vicini di casa facevano presente alla signora le assenze Pt_1
degli operai della ditta dal cantiere”; CP_1
15. “Vero che alcuni vicini, nello specifico il sig. , riferiva Persona_1
alla signora che la ditta stava dilungando volontariamente i Pt_1 CP_1
tempi di esecuzione dei lavori”;
16. “Vero che la ditta eseguiva i lavori di scavo necessari Controparte_1
per la sostituzione del tubo dell'acqua fredda a mano invece che con un escavatore come preventivato alla sig.ra ; Pt_1
17. “Vero che la ometteva l'esecuzione della pulizia della Parte_3
soffitta”;
pagina 5 di 19 18. “Vero che la pulizia della soffitta è stata eseguita personalmente dalla sig.ra
; Pt_1
19. “Vero che la rubinetteria della cucina è stata installata dalla ditta che ha montato successivamente la cucina”;
20. “Vero che la signora ha versato all'impresa un acconto Pt_1 CP_1
di € 400,00 per l'acquisto di un mobile-bagno”;
21. “Vero che la ha omesso la consegna del mobile del bagno di Parte_3
cui al capitolo precedente”;
22. “Vero che la pompeiana presente nell'immobile di Via Pittoni, prima dell'inizio dei lavori da parte dell'impresa , era coperta con un telo CP_1
mobile”;
23. “Vero che la doveva provvedere alla sostituzione del telo di Parte_3
copertura di cui al capitolo precedente, con un nuovo telo acquistato dalla signora;
Pt_1
24. “Vero che l'impresa , ha coperto la pompeiana con lastra fissa in CP_1
policarbonato, come da foto che si rammostrano (doc. 12)”;
25. “Vero che la copertura della pompeiana installata dalla ditta di CP_1
cui al capitolo precedente, è fissa”;
26. “Vero che la signora ha smaltito a sue spese il telo non utilizzato”; Pt_1
27. “Vero che la ditta ha lasciato il cantiere come da foto che si CP_1
rammostrano (doc. 13)
28. “Vero che nel cantiere, vi erano accumuli di calcinacci sopra lo scavo, terra e betonelle, come da foto che si rammostrano (doc. 13)”;
pagina 6 di 19 29. “Vero che le circostanze di cui al capitolo precedente avvenivano durante l'esecuzione dei lavori”;
30. “Vero che sull'immobile della sig.ra sono presenti colature Pt_1
dell'impregnante sull'intonaco del fabbricato, come da foto che si rammostrano
(doc. 14 a e b)”;
31. “Vero che sull'immobile della sig.ra nelle parti di muratura Pt_1
demolita e ricostruita e dove sono state eseguite delle forature, è presente una mancanza di finiture nelle parti di muratura, come da foto che si rammostra
(doc. 14 c e d)”;
32. “Vero che l'impresa ha omesso di compilare il libretto di CP_1
impianto e di provvedere all'invio telematico al Circe Regione Veneto”;
33. “Vero che la caldaia installata dall'impresa è di modello CP_1
obsoleto”;
34. “Vero che i pezzi di ricambio della caldaia sono irreperibili”;
35. “Vero che, in caso di rottura di un pezzo della caldaia, la sig.ra Pt_1
deve sostituire l'intera caldaia”;
36. “Vero che i vasi di espansione della raccolta R2009 installati vanno sostituiti”;
37. “Vero che la ha omesso di consegnare alla sig.ra il Parte_3 Pt_1
certificato di conformità della centrale termica”;
38. “Vero che l'impianto di condizionamento installato dall'impresa CP_1
ha dimostrato un malfunzionamento”;
39. “Vero che l'impianto di condizionamento di cui al capitolo precedente è
stato oggetto di manutenzione da parte di altra ditta specializzata”;
pagina 7 di 19 Si indicano quali testimoni: Sig. di NE (TV), Testimone_1 Per_1
di NE (TV), l'Ing. di NE (TV) e
[...] Testimone_2
titolare dell'omonima ditta di LE BE (TV) Controparte_2
limitatamente quest'ultimo ai capitoli da n. 32 al n. 37
Ci si oppone alle istanze istruttorie tutte richieste dalla controparte e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria sugli eventuali capitoli avversari ammessi, con i testimoni suindicati.
-Qualora l'Ecc.ma Corte lo ritenesse opportuno, si chiede venga disposta CTU
volta all'accertamento solamente degli ulteriori vizi e difetti rilevati dall'Ing.
nelle “osservazioni alla bozza di relazione di consulenza tecnica di Tes_2
ufficio” e riportati nel foglio di deduzioni a verbale all'udienza del 24.01.2019,
nonché nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1 a pag. 8 dal n.1 al n. 6. -
Si insiste per l'acquisizione del fascicolo di causa del procedimento per ATP ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. R.G. n. 2024/18 dr. D. Ronzani.
In ogni caso Competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse, oltre IVA 22%, CPA 4% e rimborso forfettario
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
In via preliminare:
• dichiarare inammissibile l'appello proposto DA ex art.348 bis Parte_1
c.p.c.
In principalità:
• rigettarsi l'appello proposto e, conseguentemente, confermarsi la sentenza n.1938/2022 emessa dal Tribunale di Treviso in data 24.11.2022;
pagina 8 di 19 • con vittoria di spese ed onorari.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui codesta aEcc.ma Corte ritenesse fondate le censure di cui al punto 1 dell'atto di appello, si chiede l'ammissione della prova per testi non ammessa dal giudice di I grado con i seguenti testimoni:
1) , dipendente della ditta;
2) Parte_2 Controparte_1 Tes_3
dipendente della ditta;
3) ,
[...] Controparte_1 Parte_4
titolare dell'omonima ditta F individuale corrente in Treviso, Piazza Donatori di
Sangue n.10, sulle circostanze di seguito capitolate:
1. Vero che lei ha lavorato, per conto della ditta , nel Controparte_1
cantiere sito in NE Veneto, via Pittoni n.47, residenza di Pt_1
;
[...]
2. Vero che aveva richiesto l'esecuzione delle seguenti opere: Parte_1
sostituzione della caldaia, sostituzione dei sanitari dei bagni, la trasformazione di una vasca da bagno in box doccia, il rivestimento interno della canna fumaria della stufa a pellet;
3. Vero che, in corso d'opera, la signora ha commissionato Parte_1
anche le seguenti ulteriori opere:
✓ Lo spostamento della caldaia all'esterno dell'abitazione a cause delle dimensioni della nuova cucina ordinata;
✓ L'installazione di una nuova canna fumaria per la caldaia, secondo le normative vigenti;
✓ La realizzazione di un armadio esterno a copertura della caldaia stessa;
pagina 9 di 19 ✓ La carteggiatura e l'applicazione di impregnante sulle traverse orizzontali della pompeiana esterna;
✓ L'installazione di un addolcitore per l'acqua;
✓ L'adeguamento dell'impianto termico necessario per l'installazione della nuova caldaia a camera stagna a condensazione;
✓ La copertura della tettoia con policarbonato da 20 mm x 10 x6 mt completo di profili, giunture, scossaline in lamiera preverniciata testa di moro, converse,
bracciali, calotte, fascette e fissaggi;
✓ L'installazione di una nuova linea del gas metano completa di tutta la documentazione, consegnata al tecnico di per poter provvedere Parte_5
all'allacciamento ed apertura del gas;
✓ L'installazione di una bacinella per esterno 50x40x20 in poliestere con linea dell'acqua fredda e conseguenti allacciamenti;
✓ L'esecuzione dello scavo necessario per la sostituzione del tubo di alimentazione dell'acqua fredda dal contatore esistente dell'acquedotto all'ingresso dell'abitazione;
✓ La sostituzione ed il rifacimento di tutti gli attacchi dell'acqua con lo spostamento degli scarichi per il lavello e la lavastoviglie della nuova cucina installata dalla signora Pt_1
✓ L'installazione di nuova rubinetteria per la cucina;
✓ La realizzazione dei fori di sfiato da 130 in cucina per la sicurezza dell'impianto a gas, nonché realizzazione di un foro di sfiato per la cappa aspirante da100 ed altro da 130 in salotto per la stufa a pellet;
pagina 10 di 19 ✓ La sostituzione di 2 collettori di riscaldamento al piano terra ed al piano primo per perdite d'acqua;
✓ Lo smontaggio di 9 radiatori lamellari per consentire la dipintura del muro e la sistemazione delle mensole di sostegno;
✓ L'esecuzione della saldatura di tutte le tubazioni dei radiatori a causa di perdite d'acqua; ✓ La sostituzione di 9 valvole e 9 detentori per i radiatori;
✓ L'installazione di 9 testine termostatiche. Far per le valvole dei radiatori;
✓ La realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione con scanalature ed a vista per Daikin trial;
✓ La pulizia della soffitta per il passaggio delle tubazioni dell'impianto di climatizzazione;
✓ La sostituzione di tutte le rubinetterie dei due bagni, la sostituzione della cassetta del wc del bagno al piano terra, con conseguenti opere murarie necessarie, l'acquisto e l'installazione di un lavabo doppio per il bagno piano primo, mentre inizialmente era stato richiesto un lavandino singolo, nonché
l'acquisto del mobile sospeso su misura da installare sempre nel bagno situato al piano primo;
4. Vero che tutte le opere descritte al capitolo precedente sono state eseguite dalla o da eventuali soggetti incaricati dallo stesso;
Parte_3
5. Vero che lei ha lavorato presso il cantiere sito in NE Veneto, via
Pittoni n.47, residenza di , dal 28.11.2017 al 29.12.2017 e dal Parte_1
02.01.2018 al 19.01.2018, come da prospetto ore che si rammostra al teste (Doc.
8);
pagina 11 di 19 6. Vero che la signora ha rappresentato in più occasioni la Parte_1
necessità che i lavori venissero terminati con urgenza in quanto la stessa voleva andare a vivere rapidamente nell'abitazione ove venivano svolti i lavori;
7. Vero che la signora era stata informata che l'utilizzo di uno Parte_1
scavatore per eseguire lo scavo necessario per la sostituzione del tubo di alimentazione dell'acqua fredda dal contatore esistente dell'acquedotto all'ingresso dell'abitazione avrebbe comportato l'interruzione delle opere che,
contemporaneamente, l'elettricista ed il pavimentista stavano eseguendo;
8. Vero che ha autorizzato che lo scavo di cui al capitolo Parte_1
precedente fosse eseguito manualmente;
9. Vero che ha indicato che il posizionamento della betonella Parte_1
tolta per eseguire lo scavo di cui al capitolo 6 doveva essere eseguito in un secondo momento, ossia in seguito alla sistemazione dell'intero giardino ed alla realizzazione del piazzale antistante e che per tali lavori avrebbe officiato una ditta specializzata con l'arrivo della primavera;
10. Vero che ha espressamente chiesto che gli scarti di Parte_1
policarbonato ed il pannello dello stesso materiale avanzato venissero lasciati presso l'abitazione in quanto sarebbero serviti per la copertura della parte adiacente la pompeiana ove era posizionato il lavatoio;
11. Vero che aveva dichiarato che la rasatura interna ed Parte_1
esterna della muratura riscostruita avrebbe dovuto essere eseguita in un momento successivo, ossia quando l'operaio officiato avrebbe eseguito la medesima operazione anche sui muri del vicino;
pagina 12 di 19 12. Vero che , dopo il 25.01.2018, ha impedito alla ditta Parte_1
ed ai suoi collaboratori di entrare nel cantiere;
CP_1
13. Vero che la ed i suoi collaboratori al 25.01.2018 non Parte_3
avevano ancora terminato tutte le lavorazioni previste, quali la pulizia del cantiere ed il ritocco di alcune opere come la sistemazione della colatura dell'impregnante sull'intonaco del fabbricato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 26.08.2018 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo nr. 1857/2018, emesso dal Tribunale di Treviso il
08.06.2018, richiesto da per il pagamento del saldo (Euro Controparte_1
32.656,80 in linea capitale) dei lavori di rifacimento/ammodernamento degli impianti (sanitari e termo-idraulici), della sua abitazione.
L'attrice osservava che i lavori erano stati pattuiti a corpo per la cifra, già
saldata, di Euro 20.000,00 e che comunque le quantificazioni operate dalla parte ricorrente erano erronee attesi gli esiti della consulenza tecnica espletata nel procedimento per A.T.P. svoltosi ante causam su sua iniziativa.
Il Tribunale, respinte le istanze di prova orale dell'opponente e ritenuta non esaustiva la consulenza tecnica espletata ante causam per le considerazioni esposte con l'ordinanza del 27.2.2020, disponeva nuova consulenza tecnica, così
accogliendo l'istanza di , con incarico affidato al geom. CP_1 CP_3
, per l'indicazione delle opere fornite, l'accertamento dei vizi contestati
[...]
dalla committente e la quantificazione del compenso spettante all'appaltatore.
Depositato l'elaborato peritale, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza n. 1838/22 che, facendo propri gli esiti della consulenza tecnica espletata in pagina 13 di 19 corso di causa, quantificava il valore complessivo delle opere, detratti i costi di ripristino per i vizi accertati, in Euro 33.806,98 e, tenuto conto del pagamento pacificamente effettuato dall'opponente, revocato il decreto opposto, condannava la committente al pagamento della residua somma di Euro 13.806,78 oltre interessi legali. Infine, compensava le spese di lite e suddivideva in via paritaria le spese delle CC.TT.UU. in ragione della soccombenza reciproca.
*****
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidato a Parte_1
cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo ha lamentato violazione e/o falsa applicazione degli artt.
112 e 2697 c.c. per avere il Tribunale disposto, così sollevando la parte convenuta dall'onere di provare il proprio credito, una consulenza tecnica di cui non vi era bisogno in assenza di allegazioni delle parti che rendessero necessario un accertamento ulteriore rispetto a quello compiuto nel procedimento ex artt.
696/696 bis c.p.c.
Ha, inoltre, evidenziato che il consulente nominato nel giudizio di merito ha quantificato in Euro 37,88 i costi orari di lavoro (sulla base del prezziario regionale) senza considerare il costo – Euro 25,00 - indicato nella stessa contabilità a mano di , correttamente recepito in sede di A.T.P. in CP_1
quanto pattuizione intercorsa tra le parti e comunque ritenuto congruo dal consulente nominato in quel sub-procedimento (ing. . Per_2
2.2. Con il secondo motivo ha criticato la decisione del Tribunale di disporre nuova consulenza tecnica senza motivare tale scelta e senza confrontarsi con i rilievi, formulati in corso di causa, in ordine al costo orario applicato.
pagina 14 di 19 2.3. Con il terzo motivo ha criticato la mancata ammissione delle prove orali richieste.
2.4. Con il quarto motivo ha criticato l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale risarcitoria, avente ad oggetto pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli considerati nella consulenza tecnica.
2.5. Con il quinto motivo ha dedotto la natura meramente apparente della motivazione in ordine alle spese di lite e di c.t.u., chiedendo una statuizione ad ella più favorevole in quanto il credito dell'appaltatore è stato ritenuto inesistente per due terzi e la seconda consulenza tecnica è stata chiesta da . CP_1
3. Si è costituito anche in appello , chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
4.1 Respinta l'istanza di inibitoria, con ordinanza collegiale del 19.07.2023 è
stato disposto tentativo di conciliazione, fissando udienza del 21.9.2023 avanti il
Consigliere Relatore, che ha proposto alle parti di definire la controversia riconoscendo a la somma di Euro 11.000,00 pagabili in 11 rate. CP_1
ha accettato la proposta, mentre l'appellante ha proposto il CP_1 Pt_1
versamento di un importo inferiore (Euro 5.000,00).
4.2 Ammesse parzialmente le prove testimoniali dedotte dall'appellante ed escussi i testi e alle udienze del Persona_1 Testimone_2
21.3.2024 e 12.9.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
29.05.2025, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza pronunciata all'udienza del 12.9.2024 del Consigliere Relatore.
*****
pagina 15 di 19 5.1 I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante con essi si duole innanzitutto della decisione del primo Giudice di disporre una nuova consulenza tecnica. Osserva il LEgio che si tratta di decisione insindacabile, posto che la C.T.U. è un mezzo istruttorio rimesso nella disponibilità dell'organo giudicante, il quale nel caso di specie ha comunque dato conto delle ragioni per le quali riteneva necessario l'incombente (i quesiti posti in sede di A.T.P. non erano “puntuali e congruenti” e “l'analisi tecnica deve tenere conto di quanto allegato dalle parti fino alla fissazione del tema cognitivo ovviamente arricchitosi rispetto alla prospettazione fatta nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c.”).
Altra questione è quella che concerne la correttezza delle conclusioni cui è
giunto il secondo ausiliario. L'appellante non ha al riguardo svolto specifiche critiche fatta salva la quantificazione del compenso orario spettante a CP_1
che risulta fondata in quanto l'appaltatore nel doc. 4, dallo stesso redatto, aveva indicato i costi della manodopera in Euro 25,00. È a tale quantificazione, e non già al prezziario delle opere impiantistiche/termo-idrauliche della Regione
Veneto, che occorre fare riferimento per il calcolo del dovuto relativamente alla voce “opere edili e assistenze varie” (fermi rimanendo i costi del materiale e dei componenti stimati dall'ausiliario) in quanto su tale cifra si è formato l'accordo delle parti e comunque in quanto la stessa costituisce un'indicazione proveniente dall'appaltatore sull'idoneità di quell'importo a remunerare adeguatamente l'attività svolta e, quindi, in ultima analisi sulla sua congruità ai fini della quantificazione del corrispettivo secondo i criteri di cui all'art. 1657
cod. civ.
pagina 16 di 19 5.2. Il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente.
Le doglianze dell'appellante risultano superate a seguito dell'ammissione dei capitoli di prova volti a verificare:
i) l'avvenuto versamento da parte della della somma di Euro 400,00 per Pt_1
l'acquisto di un mobile bagno non consegnato da;
CP_1
ii) la copertura della pompeiana con una lastra fissa in policarbonato avvenuta in violazione degli accordi con la committente in base ai quali l'impresa avrebbe dovuto limitarsi a sostituire il vecchio telo di nylon con un nuovo telo acquistato dalla Pt_1
Con riferimento al mobile del bagno, ha dichiarato di non Persona_1
sapere nulla e di essere a conoscenza delle circostanze Testimone_2
capitolate solo per averle apprese dall'appellante. Trattasi, quindi, di conoscenza de relato actoris che non costituisce prova dei fatti allegati.
Per quanto riguarda l'altra questione, nessuno dei testi escussi ha visto il telo di nylon che sarebbe stato acquistato dall'appellante. Inoltre, nessuno è stato in grado di riferire per conoscenza diretta sugli accordi intercorsi tra le parti e,
quindi, sull'inadempimento dell'impresa appellata ( ha solo Per_1
confermato la presenza del “vecchio” telo di copertura montato prima dei lavori).
Consegue che la domanda risarcitoria di va respinta, non avendo Pt_1
l'appellante provato che l'impresa abbia cagionato danni ulteriori rispetto ai costi di ripristino per i vizi accertati dal C.T.U.
5.3. Il quinto motivo risulta assorbito dall'accoglimento parziale del gravame che impone una nuova regolamentazione ex art. 91 e ss. c.p.c.
*****
pagina 17 di 19 6.1 Riconoscendo all'appaltatore Euro 25,00 per ciascuna delle ore (complessive
186) quantificate nella consulenza espletata in corso di causa per lo svolgimento delle lavorazioni indicate alle pagg. 15 e 16 dell'elaborato, i rapporti di dare/avere tra le parti vengono così definitivamente accertati:
- TOTALE MATERIALE E COMPONENTI Euro 30.078,42
POSTI IN OPERA (comprensivi di IVA)
- TOTALE MANODOPERA Euro 5.115,00
(comprensivo di IVA)
- TOTALE COSTI RIPRISTINI - Euro 4.021,68
-TOTALE COMPLESSIVO Euro 31.171,74
(compresa IVA)
- ACCONTI VERSATI Euro 20.000,00
- CREDITO RESIDUO Euro 11.171,74
è, pertanto, tenuta a pagare tale minor somma oltre ad interessi ex art. Pt_1
1284, comma 1, cod. civ. dalla domanda al saldo.
6.2 Il complessivo esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e la suddivisione paritaria delle spese delle due consulenze espletate.
Premesso che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi della soccombenza reciproca, giacché la domanda riconvenzionale della è stata rigettata, la Pt_1
compensazione tiene adeguato conto da un lato del riconoscimento di un credito dell'appaltatore, esistente al contrario di quanto sostenuto con l'opposizione al decreto emesso ma inferiore di circa due terzi rispetto all'importo ingiunto, e del parziale accoglimento del gravame e dall'altro lato della condotta processuale di pagina 18 di 19 , disponibile in appello a chiudere la lite a condizioni in linea con le CP_1
quantificazioni testé operate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 1398/2022 emessa il Controparte_1
24.11.2022 dal Tribunale di Treviso, lo accoglie per quanto di ragione e per l'effetto:
- condanna l'appellante a pagare all'appellato la minor somma di Euro
11.171,74 oltre ad interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ. dalla domanda al saldo;
- dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone le spese delle consulenze tecniche espletate nel sub-
procedimento per A.T.P. ed in corso di causa in via definitiva per metà a carico di ciascuna delle parti.
Venezia, 22 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
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