CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1153/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaele Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 10/03/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1153/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato in atti Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Giudo Prota
APPELLANTE E
, in persona del direttore Controparte_1
pro tempore, e la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Elberti
APPELLATI
OGGETTO: Opposizione avviso di addebito, contributi gestione autonoma commercianti. Socio accomandatario. Società di mero godimento. Società di intermediazione immobiliare.
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli n. 60/2024, resa in data 05/01/2024, che aveva parzialmente accolto l'opposizione – limitatamente all'eccezione di prescrizione dei contributi richiesti a titolo di IV rata per l'anno 2014 - spiegata avverso l'avviso di addebito n. 371 2022
0024137875 avente ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi della
Gestione Commercianti relativi al periodo IV rata del 2014 fino alla III rata del 2021; a fondamento della domanda ha dedotto l'insussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti e la estinzione di parte del credito per sopravvenuta prescrizione.
L'appellante impugna odiernamente la sentenza gravata, nella parte a sé sfavorevole deducendo l'error in judicando in cui sarebbe incorso il primo
Giudice nel valutare i presupposti che devono ricorrere ai fini dell'iscrizione alla gestione Commerciante, concludendo per la non debenza dei contributi non prescritti e la conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza
L'Istituto appellato si è costituito nel presente grado resistendo all'avverso dedotto e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c. preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato
2 È circostanza pacifica che l'appellante è amministratore e socio della società
. CP_3
Ritiene il Collegio che il primo motivo di gravame è infondato per le ragioni che si passano ad esporre.
Come noto, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale.
Come precisato dalla Suprema Corte la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass. n.
3145 dell'11 febbraio 2013).
Ebbene lo stesso ricorrente deduce, che “in effetti tale società ha la veste di mero intermediario”, e che oltre ad “ad incassare i canoni di fitto di azienda” versa “il canone di locazione” (cfr. pag.3 atto di appello), il che, evidentemente, comporta che la stessa non abbia natura di società di mero godimento, ma commerciale, ai fini previdenziali.
Del pari infondato è il secondo motivo di appello relativo alla Parte_2
atteso che, contrariamente a quanto laconicamente dedotto dalla
[...]
Difesa del ricorrente, il sequestro che colpisce la titolarità e la disponibilità delle quote, non incide direttamente sull'operatività della società stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3 Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' che liquida in complessivi euro 3497,20 oltre rimborso CP_1
spese generali al 15%, Iva e c.p.a come per legge, se dovuti contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, il 10 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaele Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 10/03/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1153/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato in atti Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Giudo Prota
APPELLANTE E
, in persona del direttore Controparte_1
pro tempore, e la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Elberti
APPELLATI
OGGETTO: Opposizione avviso di addebito, contributi gestione autonoma commercianti. Socio accomandatario. Società di mero godimento. Società di intermediazione immobiliare.
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante nel presente giudizio ha proposto gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli n. 60/2024, resa in data 05/01/2024, che aveva parzialmente accolto l'opposizione – limitatamente all'eccezione di prescrizione dei contributi richiesti a titolo di IV rata per l'anno 2014 - spiegata avverso l'avviso di addebito n. 371 2022
0024137875 avente ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi della
Gestione Commercianti relativi al periodo IV rata del 2014 fino alla III rata del 2021; a fondamento della domanda ha dedotto l'insussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'iscrizione alla Gestione Commercianti e la estinzione di parte del credito per sopravvenuta prescrizione.
L'appellante impugna odiernamente la sentenza gravata, nella parte a sé sfavorevole deducendo l'error in judicando in cui sarebbe incorso il primo
Giudice nel valutare i presupposti che devono ricorrere ai fini dell'iscrizione alla gestione Commerciante, concludendo per la non debenza dei contributi non prescritti e la conseguente parziale riforma dell'impugnata sentenza
L'Istituto appellato si è costituito nel presente grado resistendo all'avverso dedotto e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c. preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato
2 È circostanza pacifica che l'appellante è amministratore e socio della società
. CP_3
Ritiene il Collegio che il primo motivo di gravame è infondato per le ragioni che si passano ad esporre.
Come noto, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale.
Come precisato dalla Suprema Corte la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass. n.
3145 dell'11 febbraio 2013).
Ebbene lo stesso ricorrente deduce, che “in effetti tale società ha la veste di mero intermediario”, e che oltre ad “ad incassare i canoni di fitto di azienda” versa “il canone di locazione” (cfr. pag.3 atto di appello), il che, evidentemente, comporta che la stessa non abbia natura di società di mero godimento, ma commerciale, ai fini previdenziali.
Del pari infondato è il secondo motivo di appello relativo alla Parte_2
atteso che, contrariamente a quanto laconicamente dedotto dalla
[...]
Difesa del ricorrente, il sequestro che colpisce la titolarità e la disponibilità delle quote, non incide direttamente sull'operatività della società stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3 Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' che liquida in complessivi euro 3497,20 oltre rimborso CP_1
spese generali al 15%, Iva e c.p.a come per legge, se dovuti contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, il 10 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
4