TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/09/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Orazio Maria Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1499/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. De Parte_1 C.F._1
Crescenzo Teresa
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Frate Roberto CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 18/03/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 14/05/2013 in Monopoli (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monopoli al n. 24, parte 2, serie A, anno
2013; Per_ nel corso del rapporto matrimoniale i coniugi adottavano le minori ed Per_2 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
Monopoli (BA) e , nato il [...] in [...] che hanno celebrato matrimonio CP_1 con rito concordatario in data 14/05/2013 in Monopoli (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monopoli al n. 24, parte 2, serie A, anno 2013 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici il 18/03/2025 iscritto al n. r.g. 1499/2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 23/09/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo