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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, AR
GALIOTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 15727/2024 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da
, rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA V.MONTI 8 20123 MILANO,
- attore -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. CASERTANO STEFANO e dall'avv. CP_1
CASERTANO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso i difensori,
- convenuto –
All'udienza del 15 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:
CONCLUSIONI PER L'ATTORE (si intendono richiamate le conclusioni di cui alla prima memoria)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: in via preliminare
1 che sia dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice adito, perché competente il Tribunale di Siena;
in via principale:
disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n.7376/2023;
Dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
1) Rigettare la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della Sentenza n.
7376/2023 indicata in premessa, per le ragioni innanzi esposte;
2) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante a procedere con l'esecuzione della
Sentenza n. 7376/2023 indicata in premessa;
3) Vittoria di spese e competenze di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'avv. ha proposto opposizione al precetto notificatogli dal dott. Parte_1 con il quale gli è stato intimato il pagamento di oltre 83.000,00 euro in CP_1 forza della sentenza emessa dal Tribunale di Milano (n. 7376/2023 pubblicata il
28/09/2023).
L'opponente si duole del fatto che:
- nel precetto si afferma che la sentenza è divenuta definitiva, sebbene, per converso, sia stato proposto appello e sia stata formulata domanda di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 283 cpc;
- la decisione è manifestamente ingiusta, e ricorre il rischio di corrispondere alla parte avversa somme che non potrebbero essere poi recuperate;
- avanti al Tribunale di Siena pende dal 2016 procedura di sovraindebitamento
(liquidazione del patrimonio) in capo allo stesso opponente, sicché, ai sensi dell'art. 14-quinques, comma 2, lettera b), dal decreto di apertura sino al momento in cui il
2 provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati motivi di prelazione.
Ciò premesso, ha chiesto di sospendere l'efficacia del titolo esecutivo e di dichiarare che il dott. non ha diritto di procedere a esecuzione forzata. CP_2
Si è costituito in giudizio il convenuto, che ha esposto come la Corte d'appello di
Milano abbia rigettato la richiesta ex art. 283 cpc e che ciò escluderebbe la manifesta fondatezza del gravame;
nessuna argomentazione sarebbe poi svolta in citazione sul periculum in mora, aggiungendo poi che il titolo esecutivo è successivo all'apertura della liquidazione;
che quest'ultima può concernere solo i crediti anteriori, e che dalla liquidazione è espressamente escluso l'importo di € 120.000,00 all'anno.
Il giudice ha fissato la prima udienza ex art. 171bis cpc anche per la decisione sulla sospensione.
Con la prima memoria l'attore ha eccepito l'incompetenza territoriale, che sarebbe di carattere funzionale e rilevabile d'ufficio, esponendo d'essere residente a [...]in provincia di Siena;
si è poi soffermato sui presupposti della sospensione ex art. 283 cpc, ed ha insistito nell'eccezione secondo cui la procedura ex lege 3/2012 inibisce le procedure esecutive, a nulla rilevando l'esclusione dal concorso della somma indicata dal giudice delegato nel decreto di apertura.
La parte convenuta ha obiettato che l'avv. ha domicilio professionale a Milano Pt_1
e che comunque l'eccezione di incompetenza è tardiva.
La prima udienza è stata sostituita con note scritte ex art. 127ter cpc.
I motivi che hanno portato al rigetto della domanda di sospensione vanno confermati.
L'eccezione di incompetenza territoriale, che può essere sollevata fino alla prima udienza di comparizione, va respinta. La competenza per l'opposizione a precetto spetta al giudice del luogo dell'esecuzione (art. 27 cpc). Lo stesso attore, nell'intestazione della citazione, espone di avere studio professionale a Milano in via
Vincenzo Monti e tale domicilio è anche indicato sul sito del Consiglio nazionale
3 forense (v. doc. 1 della seconda memoria del convenuto). Appare dunque lecito presumere che in tale luogo vi siano beni dell'attore suscettibili d'essere sottoposti a pignoramento. Si noti che lo stesso convenuto, nel precetto, ha eletto domicilio in
Milano.
Non ricorrono poi i presupposti della deroga prevista dall'art. 480, terzo comma, cpc.
Nel merito, l'attore sostiene che l'opposizione debba essere accolta in ragione dell'appello proposto averso la sentenza posta a base dell'intimazione, che a suo dire sarebbe manifestamente fondato.
La tesi non può essere condivisa.
L'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione ex art. 615, primo comma,
c.p.c. la tesi dell'ingiustizia della decisione adottata con la sentenza su cui si basa il precetto, richiamando l'atto d'appello allegato alla citazione che in tesi sarebbe manifestamente accoglibile. Tali doglianze sono relative alla decisione racchiusa nel titolo esecutivo e sono inammissibili nell'ambito di procedimento ex art. 615 c.p.c.
Secondo costante giurisprudenza che merita d'essere avallata “nel caso di titolo esecutivo giudiziale, con l'opposizione a precetto - al pari di quella all'esecuzione già iniziata - non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente con gli specifici mezzi di impugnazione del titolo previsti dall'ordinamento” (Cass. 26285/2019).
“Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni
o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo
4 medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione.” (Cass. 3667/2013).
Sicché, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.” (Cass. 3277/2015).
Se in sede di cognizione - con i rimedi impugnatori, come nel caso di decisioni di primo grado - la parte può dolersi della legittimità della pronuncia giudiziale, con l'opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c., invece, la pretesa esecutiva può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento oppure di pretese ragioni di ingiustizia della decisione.
Tale conclusione deriva dal principio del giudicato (che copre il dedotto e il deducibile) e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame, per cui al giudice dell'opposizione all'esecuzione è precluso ogni controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne – in tutto o in parte - l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio all'esito o nel cui corso è stato pronunciato il provvedimento-titolo esecutivo.
Nel caso di specie, l'opponente avv. ha del resto promosso procedimento di Pt_1 appello, affidando così all'impugnazione ogni questione di dedotta ingiustizia della decisione contenuta nella sentenza di primo grado.
Neppure la procedura di liquidazione ex artt. 14 ter e ss l. 3/2012, a cui è stato assoggettato l'attore con provvedimento del Tribunale di Siena del 2016, pare ostativa all'efficacia del titolo esecutivo.
5 La procedura è stata infatti aperta nel 2016, ed è dunque soggetta alla disciplina previgente all'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
(CCII). L'art. 390 CCII dispone che le procedure introdotte prima dell'entrata in vigore del dlgs 14/2019 sono regolate dalla l. 3/2012.
Non possono pertanto trovare applicazione nel caso di specie le nuove norme del
CCII.
Il credito accertato nella sentenza del 2023, posta a base del precetto, ha certamente causa successiva all'apertura della liquidazione del patrimonio dell'avv. , Pt_1 poiché l'accordo da cui è scaturito il credito del dott. è stato stipulato nel CP_2
2020. Trattandosi di credito avente causa posteriore all'apertura della procedura, per dare soluzione alla questione della proponibilità, o meno, dell'azione esecutiva deve aversi riguardo alla disposizione di cui all'art. 14duodecies, primo comma, l.
3/2012, secondo cui “i creditori con causa o titolo posteriore al momento della pubblicità di cui all'art. 14 quinquies, comma 2, lett. c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto della liquidazione” (la pubblicità a cui si riferisce la norma è quella del decreto di apertura della liquidazione). Non si rinviene alcuna norma, nella l. 3/2012, per i crediti sorti posteriormente al decreto di apertura, che pone l'obbligo di accertamento o di partecipazione al riparto in sede endoconcorsuale. Quanto all'accertamento del credito, non si rinviene, infatti, nella l. 3/2012 alcuna norma analoga a quella dell'art. 151, secondo comma, CCII: tale ultima disposizione non può applicarsi in via analogica stante la disciplina transitoria ora ricordata (art. 390 CCII); quanto alla soddisfazione coattiva, la l.
3/2012 prevede solamente che i beni acquisiti alla liquidazione sono destinati alla soddisfazione dei crediti anteriori. L'art. 14quinquies, secondo comma, lett. b) prevede infatti il divieto di azioni esecutive per i creditori aventi causa o titolo anteriore al decreto di apertura. Il credito del dott. , che, come si è detto, ha CP_2 causa posteriore all'apertura della liquidazione, ben può essere pertanto soddisfatto sui beni pervenuti successivamente all'attore (essendo del resto già decorso il quadriennio dall'instaurazione della procedura: v. art. 14undecies). La tesi dell'attore
6 comporterebbe la conseguenza inaccettabile dell'esenzione dalla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cc per i debiti insorti successivamente alla liquidazione del patrimonio.
Alla luce dei motivi illustrati deve concludersi che l'opposizione è infondata e deve conseguentemente essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e alla natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, AR GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione; condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compenso d'avvocato oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Milano, 15 gennaio 2025.
Il Giudice AR Galioto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, AR
GALIOTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 15727/2024 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da
, rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA V.MONTI 8 20123 MILANO,
- attore -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. CASERTANO STEFANO e dall'avv. CP_1
CASERTANO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso i difensori,
- convenuto –
All'udienza del 15 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:
CONCLUSIONI PER L'ATTORE (si intendono richiamate le conclusioni di cui alla prima memoria)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: in via preliminare
1 che sia dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice adito, perché competente il Tribunale di Siena;
in via principale:
disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n.7376/2023;
Dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
1) Rigettare la richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della Sentenza n.
7376/2023 indicata in premessa, per le ragioni innanzi esposte;
2) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante a procedere con l'esecuzione della
Sentenza n. 7376/2023 indicata in premessa;
3) Vittoria di spese e competenze di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'avv. ha proposto opposizione al precetto notificatogli dal dott. Parte_1 con il quale gli è stato intimato il pagamento di oltre 83.000,00 euro in CP_1 forza della sentenza emessa dal Tribunale di Milano (n. 7376/2023 pubblicata il
28/09/2023).
L'opponente si duole del fatto che:
- nel precetto si afferma che la sentenza è divenuta definitiva, sebbene, per converso, sia stato proposto appello e sia stata formulata domanda di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 283 cpc;
- la decisione è manifestamente ingiusta, e ricorre il rischio di corrispondere alla parte avversa somme che non potrebbero essere poi recuperate;
- avanti al Tribunale di Siena pende dal 2016 procedura di sovraindebitamento
(liquidazione del patrimonio) in capo allo stesso opponente, sicché, ai sensi dell'art. 14-quinques, comma 2, lettera b), dal decreto di apertura sino al momento in cui il
2 provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati motivi di prelazione.
Ciò premesso, ha chiesto di sospendere l'efficacia del titolo esecutivo e di dichiarare che il dott. non ha diritto di procedere a esecuzione forzata. CP_2
Si è costituito in giudizio il convenuto, che ha esposto come la Corte d'appello di
Milano abbia rigettato la richiesta ex art. 283 cpc e che ciò escluderebbe la manifesta fondatezza del gravame;
nessuna argomentazione sarebbe poi svolta in citazione sul periculum in mora, aggiungendo poi che il titolo esecutivo è successivo all'apertura della liquidazione;
che quest'ultima può concernere solo i crediti anteriori, e che dalla liquidazione è espressamente escluso l'importo di € 120.000,00 all'anno.
Il giudice ha fissato la prima udienza ex art. 171bis cpc anche per la decisione sulla sospensione.
Con la prima memoria l'attore ha eccepito l'incompetenza territoriale, che sarebbe di carattere funzionale e rilevabile d'ufficio, esponendo d'essere residente a [...]in provincia di Siena;
si è poi soffermato sui presupposti della sospensione ex art. 283 cpc, ed ha insistito nell'eccezione secondo cui la procedura ex lege 3/2012 inibisce le procedure esecutive, a nulla rilevando l'esclusione dal concorso della somma indicata dal giudice delegato nel decreto di apertura.
La parte convenuta ha obiettato che l'avv. ha domicilio professionale a Milano Pt_1
e che comunque l'eccezione di incompetenza è tardiva.
La prima udienza è stata sostituita con note scritte ex art. 127ter cpc.
I motivi che hanno portato al rigetto della domanda di sospensione vanno confermati.
L'eccezione di incompetenza territoriale, che può essere sollevata fino alla prima udienza di comparizione, va respinta. La competenza per l'opposizione a precetto spetta al giudice del luogo dell'esecuzione (art. 27 cpc). Lo stesso attore, nell'intestazione della citazione, espone di avere studio professionale a Milano in via
Vincenzo Monti e tale domicilio è anche indicato sul sito del Consiglio nazionale
3 forense (v. doc. 1 della seconda memoria del convenuto). Appare dunque lecito presumere che in tale luogo vi siano beni dell'attore suscettibili d'essere sottoposti a pignoramento. Si noti che lo stesso convenuto, nel precetto, ha eletto domicilio in
Milano.
Non ricorrono poi i presupposti della deroga prevista dall'art. 480, terzo comma, cpc.
Nel merito, l'attore sostiene che l'opposizione debba essere accolta in ragione dell'appello proposto averso la sentenza posta a base dell'intimazione, che a suo dire sarebbe manifestamente fondato.
La tesi non può essere condivisa.
L'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione ex art. 615, primo comma,
c.p.c. la tesi dell'ingiustizia della decisione adottata con la sentenza su cui si basa il precetto, richiamando l'atto d'appello allegato alla citazione che in tesi sarebbe manifestamente accoglibile. Tali doglianze sono relative alla decisione racchiusa nel titolo esecutivo e sono inammissibili nell'ambito di procedimento ex art. 615 c.p.c.
Secondo costante giurisprudenza che merita d'essere avallata “nel caso di titolo esecutivo giudiziale, con l'opposizione a precetto - al pari di quella all'esecuzione già iniziata - non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente con gli specifici mezzi di impugnazione del titolo previsti dall'ordinamento” (Cass. 26285/2019).
“Il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni
o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo
4 medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione.” (Cass. 3667/2013).
Sicché, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.” (Cass. 3277/2015).
Se in sede di cognizione - con i rimedi impugnatori, come nel caso di decisioni di primo grado - la parte può dolersi della legittimità della pronuncia giudiziale, con l'opposizione ad esecuzione ex art. 615 c.p.c., invece, la pretesa esecutiva può essere neutralizzata solo con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento oppure di pretese ragioni di ingiustizia della decisione.
Tale conclusione deriva dal principio del giudicato (che copre il dedotto e il deducibile) e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame, per cui al giudice dell'opposizione all'esecuzione è precluso ogni controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne – in tutto o in parte - l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio all'esito o nel cui corso è stato pronunciato il provvedimento-titolo esecutivo.
Nel caso di specie, l'opponente avv. ha del resto promosso procedimento di Pt_1 appello, affidando così all'impugnazione ogni questione di dedotta ingiustizia della decisione contenuta nella sentenza di primo grado.
Neppure la procedura di liquidazione ex artt. 14 ter e ss l. 3/2012, a cui è stato assoggettato l'attore con provvedimento del Tribunale di Siena del 2016, pare ostativa all'efficacia del titolo esecutivo.
5 La procedura è stata infatti aperta nel 2016, ed è dunque soggetta alla disciplina previgente all'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
(CCII). L'art. 390 CCII dispone che le procedure introdotte prima dell'entrata in vigore del dlgs 14/2019 sono regolate dalla l. 3/2012.
Non possono pertanto trovare applicazione nel caso di specie le nuove norme del
CCII.
Il credito accertato nella sentenza del 2023, posta a base del precetto, ha certamente causa successiva all'apertura della liquidazione del patrimonio dell'avv. , Pt_1 poiché l'accordo da cui è scaturito il credito del dott. è stato stipulato nel CP_2
2020. Trattandosi di credito avente causa posteriore all'apertura della procedura, per dare soluzione alla questione della proponibilità, o meno, dell'azione esecutiva deve aversi riguardo alla disposizione di cui all'art. 14duodecies, primo comma, l.
3/2012, secondo cui “i creditori con causa o titolo posteriore al momento della pubblicità di cui all'art. 14 quinquies, comma 2, lett. c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto della liquidazione” (la pubblicità a cui si riferisce la norma è quella del decreto di apertura della liquidazione). Non si rinviene alcuna norma, nella l. 3/2012, per i crediti sorti posteriormente al decreto di apertura, che pone l'obbligo di accertamento o di partecipazione al riparto in sede endoconcorsuale. Quanto all'accertamento del credito, non si rinviene, infatti, nella l. 3/2012 alcuna norma analoga a quella dell'art. 151, secondo comma, CCII: tale ultima disposizione non può applicarsi in via analogica stante la disciplina transitoria ora ricordata (art. 390 CCII); quanto alla soddisfazione coattiva, la l.
3/2012 prevede solamente che i beni acquisiti alla liquidazione sono destinati alla soddisfazione dei crediti anteriori. L'art. 14quinquies, secondo comma, lett. b) prevede infatti il divieto di azioni esecutive per i creditori aventi causa o titolo anteriore al decreto di apertura. Il credito del dott. , che, come si è detto, ha CP_2 causa posteriore all'apertura della liquidazione, ben può essere pertanto soddisfatto sui beni pervenuti successivamente all'attore (essendo del resto già decorso il quadriennio dall'instaurazione della procedura: v. art. 14undecies). La tesi dell'attore
6 comporterebbe la conseguenza inaccettabile dell'esenzione dalla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cc per i debiti insorti successivamente alla liquidazione del patrimonio.
Alla luce dei motivi illustrati deve concludersi che l'opposizione è infondata e deve conseguentemente essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e alla natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, AR GALIOTO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione; condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compenso d'avvocato oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Milano, 15 gennaio 2025.
Il Giudice AR Galioto
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