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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 32428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 32428/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
CAPOVILLA, elettivamente domiciliato in Milano, via Guastalla n.7, presso lo studio del suo difensore.
RICORRENTE
ALESSANDRO CP_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue: piaccia all'Ill.mo Organo Giudicante adito, contrariis rejectis, così provvedere:
Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. a percepire le spese, anche generali, e i compensi Parte_1 professionali, oltre agli oneri fiscali, per l'attività difensiva svolta nell'interesse del resistente, signore
[...]
, avanti al Tribunale di Milano, Sezione del Lavoro, nel processo n. RG 3851/2020, conclusosi con CP_2 la sentenza n. 628/2022, così come accertato, riconosciuto e determinato dalla Corte di Appello di Milano,
Sezione del Lavoro, con la sentenza n. 849/2022 resa nel processo di appello n. RGL. 635/2022 e per l'effetto, condannare il signore al pagamento a favore dell'Avv. della minore Controparte_2 Parte_1 somma, come richiesta nella pro forma allegata (v.doc.5), di euro 4.000,00 oltre spese generali forfettarie ed oneri fiscali, per l'attività svolta in primo grado per il resistente e riconosciuta nella sentenza di riforma dalla
Corte di Appello di Milano.
Vittoria di spese e compensi di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L'Avv. propone ricorso avverso per chiedere che sia Parte_1 Controparte_2 accertato il diritto del primo a percepire le spese, i compensi e gli oneri fiscali per l'attività difensiva svolta nell'interesse del secondo, come riconosciuto dalla Corte di Appello di Milano. Per l'effetto, chiede di condannare il resistente al pagamento in favore del ricorrente per la somma di € 4.000,00 come richiesto nella nota pro forma allegata al doc.
5. Con vittoria di spese.
Rappresenta di aver ricevuto l'incarico professionale da di assistenza e difesa in sede civile Controparte_2 avanti al Tribunale del Lavoro di Milano. Il giudizio, avente per oggetto: “Retribuzione, inquadramento in livello superiore, responsabilità della committente ex art. 1976 C.C.” si concludeva in data 09.03.2022 con la sentenza n.628/2022 che respingeva il ricorso e compensava le spese di lite tra le parti (doc.
1- sentenza
628/2022). Successivamente, il ricorrente riceveva la missiva dal collega Avv. Antonio Lo Giudice, che lo informava di avere assunto l'incarico da di impugnare la sentenza, informandolo che, in caso Controparte_2 di esito positivo e liquidazione delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, gli avrebbe fatto avere quelle di primo grado (doc.2). La Corte di Appello di Milano riformava la sentenza e condannava parte avversa: “a rifondere a i due terzi delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella quota di Controparte_2 complessivi euro 8.000,00, oltre oneri di legge e rimborso forfettario, distratte in favore del Difensore antistatario, con compensazione del residuo” (doc.
4- sentenza 849/2022). Con lettera raccomandata del
14.11.2023, l'Avv. invitava a pagare € 5.836,48 oltre spese forfettarie e Parte_1 Controparte_2 oneri di legge, come da pro forma allegata del 26.05.2022; lettera consegnata al debitore in data 17.11.2023 e rimasta priva di riscontro (doc.
5- diffida di pagamento e pro forma). Il ricorrente ha quindi cercato di risolvere la controversia in via conciliativa, ma la proposta rimaneva priva di riscontro.
è rimasto contumace. Controparte_2
Il Tribunale osserva
L'Avv. ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dei compensi per l'attività legale Parte_1 svolta nei confronti di controparte.
In particolare, al documento n. 5 del ricorrente è riportata la nota pro forma emessa nei confronti di CP_2
[...]
Per la liquidazione dei compensi, considerata l'assenza di un accordo sulla entità degli stessi, deve applicarsi l'art. 2233 c.c. e dunque, in relazione allo specifico rapporto in oggetto, il DM 55/14. Va inoltre precisato che:
“La misura del compenso dovuta dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti, in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio.”
(Cassazione civile sez. II - 04/02/2021, n. 2631).
Pertanto, la valutazione dell'attività prestata e la liquidazione del compenso professionale dovuto deve essere effettuata tenuto conto delle produzioni effettuate in questo giudizio. Al di là della sentenza nr 628/22 (e della sentenza della Corte d'Appello la cui causa non è stata però patrocinata dal ricorrente) non è stato depositato alcun altro documento dal quale desumere l'attività professionale prestata;
dalla sentenza di primo grado emerge che le conclusioni sono state formulate dall'avv.to ma in Parte_1 assenza anche della procura non è possibile determinare la data in cui ha avuto inizio l'attività professionale e, per inferenza, ritenere raggiunta la prova dell'attività professionale prestata. Deve ritenersi che la precisazione delle conclusioni abbia necessariamente comportato lo studio della causa e la presenza all'udienza di precisazione delle conclusioni deve essere valutata in relazione alla fase decisoria;
non vi è prova però dell'attività relativa alla fase introduttiva e istruttoria
Per quanto concerne la fase decisoria, la sentenza di primo grado, come detto, costituisce prova di aver assistito il cliente, ma non appare alcun riferimento alla comparsa conclusionale, motivo per cui deve essere liquidata, in base allo scaglione di riferimento, ai parametri minimi.
Si ritiene, in base alle prove fornite nel presente giudizio, che il ricorrente sia creditore nei confronti di
[...]
della somma di € 919,00 per la fase di studio ed euro 851,00 per la fase conclusionale (questa CP_2 ai valori minimi tenuto conto dell'omesso deposito delle comparse conclusionali), il tutto facendo riferimento allo scaglione sino ad euro 26.000,00 e tenuto conto del fatto che il valore della causa n.r.g. 3851/2020 del
Tribunale di Milano sezione Lavoro era pari ad € 13.861,59.
Le spese questa causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore di causa e quindi dell'applicazione dello scaglione da € 1.101,00 ad euro 5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)accoglie la domanda formulata dal ricorrente nei confronti del resistente e, per l'effetto, condanna CP_2 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1770,00 oltre iva cpa e spese
[...] Parte_1 generali al 15% e interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna a rifondere a favore di le spese di lite, che si liquidano in Controparte_2 Parte_1 complessivi € 2552,00 oltre iva e cpa e spese generali al 15% e spese vive (contributo unificato e spese di notifica).
Milano, il 09/04/2025 il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 32428/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
CAPOVILLA, elettivamente domiciliato in Milano, via Guastalla n.7, presso lo studio del suo difensore.
RICORRENTE
ALESSANDRO CP_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue: piaccia all'Ill.mo Organo Giudicante adito, contrariis rejectis, così provvedere:
Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. a percepire le spese, anche generali, e i compensi Parte_1 professionali, oltre agli oneri fiscali, per l'attività difensiva svolta nell'interesse del resistente, signore
[...]
, avanti al Tribunale di Milano, Sezione del Lavoro, nel processo n. RG 3851/2020, conclusosi con CP_2 la sentenza n. 628/2022, così come accertato, riconosciuto e determinato dalla Corte di Appello di Milano,
Sezione del Lavoro, con la sentenza n. 849/2022 resa nel processo di appello n. RGL. 635/2022 e per l'effetto, condannare il signore al pagamento a favore dell'Avv. della minore Controparte_2 Parte_1 somma, come richiesta nella pro forma allegata (v.doc.5), di euro 4.000,00 oltre spese generali forfettarie ed oneri fiscali, per l'attività svolta in primo grado per il resistente e riconosciuta nella sentenza di riforma dalla
Corte di Appello di Milano.
Vittoria di spese e compensi di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L'Avv. propone ricorso avverso per chiedere che sia Parte_1 Controparte_2 accertato il diritto del primo a percepire le spese, i compensi e gli oneri fiscali per l'attività difensiva svolta nell'interesse del secondo, come riconosciuto dalla Corte di Appello di Milano. Per l'effetto, chiede di condannare il resistente al pagamento in favore del ricorrente per la somma di € 4.000,00 come richiesto nella nota pro forma allegata al doc.
5. Con vittoria di spese.
Rappresenta di aver ricevuto l'incarico professionale da di assistenza e difesa in sede civile Controparte_2 avanti al Tribunale del Lavoro di Milano. Il giudizio, avente per oggetto: “Retribuzione, inquadramento in livello superiore, responsabilità della committente ex art. 1976 C.C.” si concludeva in data 09.03.2022 con la sentenza n.628/2022 che respingeva il ricorso e compensava le spese di lite tra le parti (doc.
1- sentenza
628/2022). Successivamente, il ricorrente riceveva la missiva dal collega Avv. Antonio Lo Giudice, che lo informava di avere assunto l'incarico da di impugnare la sentenza, informandolo che, in caso Controparte_2 di esito positivo e liquidazione delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, gli avrebbe fatto avere quelle di primo grado (doc.2). La Corte di Appello di Milano riformava la sentenza e condannava parte avversa: “a rifondere a i due terzi delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella quota di Controparte_2 complessivi euro 8.000,00, oltre oneri di legge e rimborso forfettario, distratte in favore del Difensore antistatario, con compensazione del residuo” (doc.
4- sentenza 849/2022). Con lettera raccomandata del
14.11.2023, l'Avv. invitava a pagare € 5.836,48 oltre spese forfettarie e Parte_1 Controparte_2 oneri di legge, come da pro forma allegata del 26.05.2022; lettera consegnata al debitore in data 17.11.2023 e rimasta priva di riscontro (doc.
5- diffida di pagamento e pro forma). Il ricorrente ha quindi cercato di risolvere la controversia in via conciliativa, ma la proposta rimaneva priva di riscontro.
è rimasto contumace. Controparte_2
Il Tribunale osserva
L'Avv. ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dei compensi per l'attività legale Parte_1 svolta nei confronti di controparte.
In particolare, al documento n. 5 del ricorrente è riportata la nota pro forma emessa nei confronti di CP_2
[...]
Per la liquidazione dei compensi, considerata l'assenza di un accordo sulla entità degli stessi, deve applicarsi l'art. 2233 c.c. e dunque, in relazione allo specifico rapporto in oggetto, il DM 55/14. Va inoltre precisato che:
“La misura del compenso dovuta dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti, in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio.”
(Cassazione civile sez. II - 04/02/2021, n. 2631).
Pertanto, la valutazione dell'attività prestata e la liquidazione del compenso professionale dovuto deve essere effettuata tenuto conto delle produzioni effettuate in questo giudizio. Al di là della sentenza nr 628/22 (e della sentenza della Corte d'Appello la cui causa non è stata però patrocinata dal ricorrente) non è stato depositato alcun altro documento dal quale desumere l'attività professionale prestata;
dalla sentenza di primo grado emerge che le conclusioni sono state formulate dall'avv.to ma in Parte_1 assenza anche della procura non è possibile determinare la data in cui ha avuto inizio l'attività professionale e, per inferenza, ritenere raggiunta la prova dell'attività professionale prestata. Deve ritenersi che la precisazione delle conclusioni abbia necessariamente comportato lo studio della causa e la presenza all'udienza di precisazione delle conclusioni deve essere valutata in relazione alla fase decisoria;
non vi è prova però dell'attività relativa alla fase introduttiva e istruttoria
Per quanto concerne la fase decisoria, la sentenza di primo grado, come detto, costituisce prova di aver assistito il cliente, ma non appare alcun riferimento alla comparsa conclusionale, motivo per cui deve essere liquidata, in base allo scaglione di riferimento, ai parametri minimi.
Si ritiene, in base alle prove fornite nel presente giudizio, che il ricorrente sia creditore nei confronti di
[...]
della somma di € 919,00 per la fase di studio ed euro 851,00 per la fase conclusionale (questa CP_2 ai valori minimi tenuto conto dell'omesso deposito delle comparse conclusionali), il tutto facendo riferimento allo scaglione sino ad euro 26.000,00 e tenuto conto del fatto che il valore della causa n.r.g. 3851/2020 del
Tribunale di Milano sezione Lavoro era pari ad € 13.861,59.
Le spese questa causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore di causa e quindi dell'applicazione dello scaglione da € 1.101,00 ad euro 5.200,00
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1)accoglie la domanda formulata dal ricorrente nei confronti del resistente e, per l'effetto, condanna CP_2 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1770,00 oltre iva cpa e spese
[...] Parte_1 generali al 15% e interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna a rifondere a favore di le spese di lite, che si liquidano in Controparte_2 Parte_1 complessivi € 2552,00 oltre iva e cpa e spese generali al 15% e spese vive (contributo unificato e spese di notifica).
Milano, il 09/04/2025 il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo