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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/10/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.3196 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad OGGETTO: spettanze lavorative
T R A
, (c.f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 (NA), residente in [...], rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, anche disgiuntamente, dall'avv. Leopoldo Spedaliere (c.f.:
) e dall'avv. Luciano Spedaliere (c.f.: ) CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 dello (c.f. , con i quali elett.te domicilia, Controparte_1 P.IVA_1 in Portici, al Corso Garibaldi, n.85 RICORRENTE
C O N T R O
(p.IVA: ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 18.5.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva:
di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, dal 20/04/2022 al 3/03/2023, svolgendo mansioni promiscue: di addetta allo sportello, con conseguente maneggio denaro, presso l'ufficio postale sito in Sant'Agnello (NA), al Corso Marion Crawford n.67; di sportellista di ufficio postale, curando l'incasso di denaro per le operazioni postali, con l'utilizzo di procedure prestabilite, con l'annotazione scritta di ogni operazione eseguita;
di gestione, organizzazione e sovrintendenza di tutti gli altri dipendenti dell'ufficio, mansioni riferibili al livello quarto del CCNL Recapito Telegrammi, in luogo del quinto livello riconosciuto;
che, per l'intero periodo di lavoro, aveva lavorato per 5 gg. alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 18.00; per l'intero periodo aveva lavorato anche un sabato di ogni mese, dalle ore 8.30 alle ore 15.00; che aveva percepito la retribuzione mensile, di cui ai fogli paga, erogatale mensilmente, a mezzo bonifici, come da estratto conto, inferiore a quella effettivamente spettante;
che, quanto al mese di novembre 2022, la ricorrente aveva percepito la somma di € 1.198,00, in tre tranche con bonifici del 13/01/2023-08/02/2023 e del 7/03/2023 (all'uopo v. causale bonifici);
1 che nulla percepiva per i mesi di dicembre 2022 e febbraio 2023; che percepiva i ratei di 13^ e 14^ mensilità come da fogli paga allegati, comunque nella misura inadeguata, in quanto rapportati alla paga di fatto percepita;
di aver goduto di ferie nella misura di 3 giorni nel mese di agosto 2022 e di non aver mai goduto di permessi, né ricevuto le relative indennità per ferie e permessi non goduti;
che il rapporto di lavoro era cessato in data 3/3/2023, allorquando la ricorrente rassegnava le proprie dimissioni, stante il mancato pagamento delle mensilità di novembre 2022 e febbraio 2023, nonché l'errato livello di classificazione contrattuale;
che la palese giusta causa sottesa alla risoluzione del rapporto, legittimava la richiesta della ricorrente di riconoscimento, in suo favore, del diritto all'indennità di preavviso, ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c.; che, alla risoluzione del rapporto, nulla percepiva per TFR. Tanto premesso, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la società convenuta è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata ed a tempo indeterminato, continuativamente per il periodo di cui al capo 1) della premessa;
2)-per l'effetto e per le ragioni di cui in premessa, condannare la convenuta società al pagamento, in favore del ricorrente, di Euro 15.809,40, di cui Euro 1.658,20 per T.F.R., giusti conteggi analitici allegati al presente atto ovvero di quelle diverse ed anche maggiori somme che si riterranno, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Ritualmente notificato il ricorso introduttivo, rimaneva contumace la parte convenuta. Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale. Con provvedimento Presidenziale del 21.7.2025, la controversia veniva assegnata alla scrivente per la sola trattazione dell'udienza del 7.10.2025, stante il trasferimento del giudice titolare. Letto l'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
***************** In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, la quale, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la natura subordinata del rapporto, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata. Il suddetto onere probatorio è, tuttavia, destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto
– ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione – sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002). L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non
2 essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema (cfr sul punto, cass. 14623 del 2009). Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio. La ricorrente ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ed ha chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento delle differenze retributive indicate in ricorso. Il rapporto in esame risulta formalizzato con contratto part time ed orario di 20 ore settimanali, come da buste paga, modello Unilav ed estratto previdenziale in atti, con inquadramento nel 6° livello, CCNL settore recapiti e telegrammi, come da annotazione contenuta nel contratto di lavoro. Ciò posto, devono essere riprodotte le dichiarazioni testimoniali raccolte in atti. E' stato in primo luogo escusso il teste , padre della ricorrente, il Testimone_1 quale ha così deposto: Ho lavorato alle dipendenze della dal Controparte_2 marzo/aprile 2022 a tutto dicembre 2022. Ho causa pendente contro la società. La società convenuta è in Sant'Agnello e si occupa di smistamento di posta, prevalentemente della TIM. Ora non c'è più in quella sede. Mia figlia ha lavorato negli uffici a Cava dei Tirreni per due o tre mesi se ben ricordo e poi è venuta a S. Agnello e si occupava della gestione dell'ufficio. Non ricordo quando ha iniziato. Lavorava dalle 8.30 fino alle 13.30 e poi dalle 16,00 alle 18,00 e capitava spesso che non rientrava per pranzo quando vi erano giornate con molto lavoro. Mia figlia lavorava dal lunedì al venerdì e spesso anche il sabato. A volte due sabato al mese, a volte tre non ricordo di preciso. Io andavo un poco prima a lavorare cominciavo alle 8.00 perché portavo la posta e avevo più autonomia di orari. A volte io lavoravo anche il sabato fino a sera e a volte ho lavorato anche di domenica mattina. Mia figlia gestiva la parte amministrativa, lavorava al PC, sistemava i pacchi della posta dei vari comuni. Stava in ufficio e non so se maneggiava denaro. Io sono andato via al 31.12.2022 perché non venivo pagato. Mia figlia ha continuato un paio di mesi ancora circa ma non veniva pagata. A me non hanno pagato gli ultimi due mesi. Più o meno anche per lei hanno ritardato i pagamenti contemporaneamente a me. I titolari erano CP_3 e .
[...] Controparte_4 E' stato, poi, escusso il teste , il quale ha così deposto: “conosco la Testimone_2 ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro alle dipendenze di Non Controparte_2 lavoro più presso la società e ho promosso causa terminata circa un anno addietro. La ricorrente ha iniziato prima di me e lavorava dalle 8 alle 13.30 e poi dalle 16 alle 18.30. La ricorrente si occupava di mettere in ordine le lettere, apriva l'ufficio perché arrivava prima di noi. Riassegnava le lettere che al nostro ritorno non avevamo consegnato e spesso non faceva la pausa pranzo perché c'era tanto lavoro da fare e spesso restava più del suo orario: alle 19,00 o anche le 20,00 la trovavamo in sede al nostro rientro. Io facevo consegne. Il lavoro era dal lunedì al venerdì ma spesso capitava anche il sabato, non ogni settimana ma almeno due volte al mese. Io ho cominciato a luglio in prova e sono andato via la prima settimana di ottobre perché mi pagavano in ritardo o a rate. Ad agosto abbiamo lavorato tutto il mese. La sede era a Sant'Agnello non ricordo il nome della strada. Non ricordo se la ricorrente maneggiava denaro o gestiva la cassa. Ricordo che qualche volta ci ha anticipato i soldi per la benzina. La mia causa è finita bene per me”. Infine, è stata escussa la quale ha dichiarato: “conosco la Testimone_3 ricorrente, perché eravamo colleghe di lavoro presso l'ufficio postale di Sant'Agnello nel 2022/2023. Confermo che la ricorrente ha lavorato presso l'ufficio postale dall'aprile 2022 fino al 2023, in particolare io sono andata via a gennaio 2023, mentre lei è rimasta un
3 altro paio di mesi. Le direttive di lavoro le dava , era lei che smistava la posta e Parte_1 ci dava gli incarichi giornalieri. Ferie e permessi autorizzava il proprietario CP_3
. La ricorrente aveva un ruolo diverso dal mio. Lei stava in ufficio, io facevo
[...] consegne. Le mansioni della ricorrente si svolgevano in ufficio, organizzava il lavoro anche nostro, maneggiava denaro, se arrivava un cliente provvedeva a servirlo. Era anche lei a fornire soldi per il carburante ai ragazzi che uscivano con lo scooter. Il lavoro era dal lunedì al venerdì dalle 8.30.13.30 e dalle 16.00 alle 18.00, qualche volta anche il sabato mezza giornata fino alle 13.30/14.00, più o meno una volta al mese. Sono rimasta a volte ad affiancare la ricorrente per aiutarla. Non abbiamo percepito 13ma e 14ma e ci davano solo tre gg di ferie a ferragosto. Ho saputo dalla ricorrente che ha dato le dimissioni, perché non le venivano pagate alcune mensilità Io sono andata via per lo stesso motivo. Non abbiamo percepito TFR. Ho fatto anche io causa contro ormai Controparte_2 definita”. Ebbene, dalle dichiarazioni raccolte è risultata confermata la durata del rapporto di lavoro, nei termini di cui al ricorso;
è emerso, inoltre, che la ricorrente ha lavorato in misura eccedente a quella prevista dal contratto part time. Tutti i testi hanno confermato che la ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì, dalle 8.30.13.30 e dalle 16.00 alle 18.00, non sono emersi sufficienti elementi di prova in ordine alla entità della prestazione lavorativa nella giornata di sabato. E' emersa, inoltre, la inadeguatezza dell'inquadramento come da contratto, atteso che le mansioni svolte dalla ricorrente sono pienamente riconducibili al 4° livello in cui si trovano:“i lavoratori che operano su terminali e/o elaboratori con la semplice immissione di dati ed abbiano una conoscenza generica delle procedure”-“addetto al terminale. Ciò posto, una volta provata la sussistenza del rapporto, nei termini innanzi precisati, in virtù del principio di persistenza delle situazioni giuridiche sarebbe stato onere della convenuta provare l'assolvimento delle obbligazioni a proprio carico. Invero, per quanto concerne il regime del riparto dell'onere probatorio tra le parti in causa nei giudizi aventi ad oggetto l'inadempimento o l'inesatto adempimento di una determinata obbligazione, conformemente all'orientamento giurisprudenziale ormai costante al riguardo, l'attore, una volta assolto il proprio onere probatorio relativo all'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, possa limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento dello stesso, mentre ricade sul convenuto l'onere tanto di allegare quanto di provare la circostanza contraria dell'adempimento o, a seconda dei casi, dell'esatto adempimento. Ebbene, nessuna prova è stata offerta nella ipotesi in esame, atteso che la parte convenuta è rimasta contumace. Ciò posto, deve essere riconosciuto alla ricorrente quanto dovuto per differenze orarie nel periodo innanzi detto, nonché la tredicesima mensilità e quattordicesima, tenuto conto della prova della applicabilità diretta del CCNL (cfr. contratto di lavoro), nonché il tfr ed indennità di mancato preavviso, stante le dimissioni per giusta causa (in ragione del mancato pagamento della giusta retribuzione e delle mensilità non pagate), le mensilità ordinarie non pagate e le differenze per mansioni superiori e per ferie e permessi non goduti. Ai fini della quantificazione del credito, possono essere condivisi, nei limiti della prova raggiunta i calcoli di parte istante, in quanto contabilmente corretti ed aderenti alle previsioni contrattuali: € 8.807,96, per differenze orarie e per mansioni nel periodo innanzi detto, € 1.955,94 per tredicesima e quattordicesima mensilità, € 1.556,87 per indennità di mancato preavviso, € 1.600 per tfr, infine, € 719,61 per ferie e permessi non goduti, con esclusioni delle altre voci (indennità maneggio danaro, premio e trasferta), non essendo stati
4 allegati e provati, con sufficiente margine di certezza e concretezza, tutti i presupposti contrattuali. Le somme innanzi indicate sono da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992). Sulle singole componenti del credito sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., interessi al saggio legale, dalla maturazione al saldo. Il principio della soccombenza governa le spese, liquidate come da dispositivo.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 14.640,38, al lordo delle ritenute di legge, per la causali di cui motivazione, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2.540, oltre spese generali, iva e c.p.a., come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Torre Annunziata, 21.10.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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