Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5724 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 26596/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26596 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione in data 17.2.2025, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, elettivamente docimiliato in Napoli alla Via G. C.F._1
Tomasi di Lampedusa 38 presso lo studio dell'Avv. Annalessio Pellegrino
C.F. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
- ATTORE –
E
P. IVA , in p. del l.r.p.t. dott. Controparte_1 P.IVA_1
poteri conferitigli dal CdA il 15.11.2018 (vidimata dal CP_2
Notaio di Roma depositata c/o il Registro delle Imprese di Roma), Per_1 difesa dall'Avv. Dario Martorano (C.F. ) con studio CodiceFiscale_3
a Napoli, Via Monteoliveto n. 5, giusta procura in atti;
CONVENUTA –
CP_3 CodiceFiscale_4
CONVENUTA
CONTUMACE
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 14.2.2025 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_2
Tribunale di Napoli, la e al fine di Controparte_1 CP_3
vederli condannare al risarcimento dei danni subiti in data 2.9.2018 alle ore
4.25 circa in Casoria alla Via Nazionale delle Puglie.
In particolare esso attore deduceva che nelle predette circostanze di luogo e di tempo viaggiava in qualità di trasportato sul motociclo HONDA SH 150, tg.
EL45626 di proprietà di ed assicurato per la rca con la CP_4 [...]
, allorquando il conducente dello stesso perdeva il controllo Controparte_1
del mezzo, facendolo rovinare al suolo.
Deduceva altresì che per effetto della caduta riportava lesioni personali e che senza esito restavano le richieste di risarcimento dei danni inoltrate alla compagnia.
Si costituiva la che eccepiva la nullità della citazione, Controparte_1 la improcedibilità e l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto. invece non si costituiva nonostante la regolarità della notifica. CP_3
Assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., escusso il teste ed espletata
CTU, la causa ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 17.2.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di genericità dell'atto di citazione proposta dalla compagnia, essendo stata la domanda compiutamente descritta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, co. 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente i convenuti in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
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Va, poi, dichiarata la procedibilità della domanda attorea, ex artt. 143, 145 e
148 del D. Lgs. n. 209/2005, risultante dalla lettera di messa in mora inoltrata il 23.11.2018 alla . Controparte_1
Agli atti è stato inoltre depositato l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita del 25.9.2019.
Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
Nel caso di specie, la fattispecie va ricondotta nell'ambito della cornice normativa di cui all'art. 144 cod ass. e non dell'art. 141 codice asicurazioni.
La Suprema Corte con una recentissima pronuncia ha chiarito che: "nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all'art. 2054 comma 1 cod. civ., ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209…. l'ascrizione dell'ipotesi del sinistro con il solo vettore del trasportato all'art. 144 comporta, come evidente, che nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno, da identificare con il proprietario del veicolo…..Da tempo questa corte ha chiarito che l'art. 2054 c.c. esprime in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione ricevono danni, e quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, con la conseguenza che il trasportato indipendentemente dal titolo del trasporto può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario. (Cass. 25033/2019). In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità nei confronti dei
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conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da indentificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 codice assicurazioni che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1 c.c. con onere probatorio a proprio carico. ( Cfr Cass. 17963 del 23.06.2021).
Orbene, qualificata la fattispecie, si osserva che non risulta provato che l'attore fosse trasportato sul motociclo di proprietà di CP_3
Si ritiene piuttosto che fosse lui alla guida del mezzo.
Invero sia nelle lettere di messa in mora sia nell'atto di citazione non veniva mai inidcato il nominativo del conducente il quala veniva individuato in solo nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. a Persona_2
seguito dei rilievi e delle eccezioni sollevate dalla compagnia.
Tale circostanza già rappresenta un'anomalia.
Inoltre, dal file audio depositato dalla compagnia ed ascoltato nel contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto la telefonata intercorsa tra
(che chiamava i soccorsi) e la centrale operativa del 118, è Controparte_5 emerso chiaramente che l'attore fosse solo al momento del sinistro.
Non si comprende poi come sia possibile che il conducente del motociclo non abbia riportato nessuna lesione a differenza del Pt_1
Ne consegue quindi anche l'inattendibilità dell'unico teste escusso
[...] il quale dichiarava “Era il 2018, inizio di settembre verso le ore Tes_1
4.15-4:30 di notte. Io ero fuori a un pub con degli amici. Il pub si chiama
“Cecerotto” in via Nazionale delle Puglie. Ho visto che c'era un motorino SH di colore nero con a bordo due ragazzi. Il conducente stava parlando con il
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ragazzo trasportato quando si è distratto, si è accorto che stava per sbattere sul marciapiede a destra e quindi ha sterzato improvvisamente a sinistra e sono caduti lui ed il trasportato. Il motorino stava percorrendo Via Nazionale dele Puglie andando verso Casoria. Il motorino è caduto sul lato sinistro. Il ragazzo trasportato stava male e quindi è stata chiamata l'autombulanza dal ragazzo che conduceva il motorino. Il conducente non si era fatto quasi niente. Il trasportato stava male, si era spezzato una gamba. Poi è arrivata
l'autombulanza. Io l'ho vista arrivare. Si era spezzato la gamba sinistra. Ho lasciato le mie generalità al conducente. Ricordo che il nome del trasportato
è ed è il ragazzo che ho visto fuori l'aula di udienza. Il Parte_1 conducente se non ricordo male si chiama . Per_3
Orbene, il teste, per avvalorare la presenza di sul luogo del Persona_2 sinistro, riferiva che l'ambulanza veniva chiamata da quest'ultimo laddove invece è emerso che l'intervento dei sanitari veniva sollecitato da CP_5
che chiamava il 118 e forniva all'operatrice le indicazioni sulle
[...] lesioni riportate dal ragazzo coinvolto nell'incidente.
Si dubita pertanto dell'effettiva presenza del sul luogo del sinistro. Tes_1
La domanda va pertanto rigettata in quanto a condurre il motociclo era lo stesso attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/14, così come modificato con D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 (valore della controversia fino a
52.000,00).
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
Si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per le eventuali determinazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
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- dichiara la contumacia di CP_3
Par
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna , al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dell' che si liquidano in euro 7.616,00 Controparte_1
per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 331 cpc per le determinazioni eventualmente di competenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 9.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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