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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/12/2024, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 643/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio proposta
DA
nata il [...] in [...]_1
(Repubblica Dominicana) e residente alla Spezia
c.f. C.F._1
Avv. BALLONI FABRIZIO -RICORRENTE-
CONTRO
, nato il [...] in [...]_1
e residente alla Spezia
c.f. C.F._2
1 Avv. BONANNI DAVIDE -CONVENUTO-
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 3.5.2024 a margine del decreto di fissazione d'udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 28.11.2024:
“a) disporre l'affidamento congiunto del minore , con Persona_1 residenza del minore presso l'abitazione della madre;
b) per la frequentazione e il regime di visita disporre per il minore possa passare tre pomeriggi con il padre (o mattine fino a quando il bambino non andrà all'asilo a seconda dei turni di lavoro del padre) alla settimana dalle ore
09,00 alle ore 12,00 ovvero dalle 15,00 alle ore 19.00,con giorni da stabilire tra i genitori;
c) disporre che il convenuto contribuisca, stante l'età del bimbo e i notevoli costi per la crescita al mantenimento del figlio minore , con la corresponsione di una somma mensile pari ad € 300,00 da corrispondersi entro il giorno 15 del mese di riferimento, con pagamento a mezzo bonifico bancario o equipollente;
l'assegno di mantenimento sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT
d) disporre che il signor concorra alle spese Controparte_1
straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la madre signora spese che Parte_1
dovranno essere concordate tra i genitori , tranne che per urgenti e improcrastinabili esigenze mediche, che dovranno comunque essere, appena possibile, comunicate all'altro genitore e) il regime di visita di cui al punto b) prevederà che il padre prelevi e riporti il minore presso l'abitazione della signora , con una pattuizione da Parte_1
2 intendersi indicativa e modificabile previo tempestivo accordo dei genitori per il miglior benessere del minore , visto anche il futuro probabile inserimento del bambino all'asilo. Il padre dovrà comunicare i propri turni di lavoro alla madre con un preavviso di giorni sette per la migliore programmazione della vita del bambino. Sempre per l'età del minore le festività potranno essere passate dal padre, sempre con le modalità di orario sopra indicate, in deroga e sostituzione ai giorni stabiliti. I genitori si impegnano ad agevolare il paritario rapporto genitoriale nell'interesse dello sviluppo psicologico del bimbo f) Con il compimento dei due anni da parte del minore i genitori valuteranno altre ed ulteriori modalità di visita e frequentazione del padre, più inclusivi per la paternità, non da ultimo eventuali pernottamenti o periodi continuativi per le festività o vacanze.
F) autorizzare l'iscrizione del minore sul passaporto di entrambi i genitori g) disporre che le eventuali detrazioni fiscali per i minori siano a favore della ricorrente, così come l'assegno unico per il figlio h) spese e competenze di giudizio integralmente compensate tra le parti”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso ex artt. 337 bis e segg. c.c., deducendo di Parte_1
aver intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla Controparte_1
quale in data 8.8.2023 è nato , regolarmente riconosciuto Persona_1
da entrambi i genitori, e di aver cessato tale relazione, ha chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituito , insistendo per l'accoglimento delle Controparte_1
condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
3 All'udienza del 24.9.2024, sentite le parti, il Giudice ha formulato motivata proposta conciliativa e, su richiesta delle stesse, ha rinviato l'udienza per consentire alle stesse di valutare l'ipotesi transattiva.
All'udienza del 19.11.2024 i procuratori delle parti hanno dichiarato che è stato raggiunto un accordo, ed alla successiva udienza del 28.11.2024, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come nei rispettivi fogli di p.c. già depositati, rinunciando ai termini ex art. 473- bis.28 c.p.c.
Preliminarmente, va rilevata la sussistenza della competenza giurisdizionale e per territorio del Giudice adito (essendo le parti e il minore residenti alla
Spezia): quanto alla domanda sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alla stregua del Reg. UE n. 1111/2019 (artt. 7-16),
c.d. Bruxelles II ter, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori;
quanto alla domanda relativa al mantenimento del minore alla stregua del
Regolamento CE n. 4/2009 (artt. 3-14), relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.
Va altresì rilevata la applicabilità della normativa italiana, sia in base alla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, in relazione alla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, sia in base al
Protocollo dell'Aia del 23.11.2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (art. 15 Regolamento n. 4/2009) in relazione alle questioni sul mantenimento del minore.
Tutte le normative soprarichiamate hanno valenza erga omnes ovvero anche nei confronti di cittadini di Paesi terzi, residenti in uno Stato membro.
4 Nel merito, le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse del figlio minore d'età, tenuto conto della sua tenera età, in quanto idonee a garantire un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori e congrue sotto il profilo economico, e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Alla stregua dell'art. 473 bis. 4., data l'età del minore, non si può procedere all'ascolto dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
preso atto degli accordi intervenuti fra le parti, dispone nei seguenti termini:
“a) dispone l'affidamento congiunto del minore , con Persona_1 residenza del minore presso l'abitazione della madre;
b) per la frequentazione e il regime di visita disporre per il minore possa passare tre pomeriggi con il padre (o mattine fino a quando il bambino non andrà all'asilo a seconda dei turni di lavoro del padre) alla settimana dalle ore
09,00 alle ore 12,00 ovvero dalle 15,00 alle ore 19.00,con giorni da stabilire tra i genitori;
c) dispone che il convenuto contribuisca, stante l'età del bimbo e i notevoli costi per la crescita al mantenimento del figlio minore , con la corresponsione di una somma mensile pari ad € 300,00 da corrispondersi entro il giorno 15 del mese di riferimento, con pagamento a mezzo bonifico bancario o equipollente;
l'assegno di mantenimento sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT
d) dispone che il signor concorra alle spese Controparte_1
straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive)
5 in ragione del 50% con la madre signora spese che Parte_1
dovranno essere concordate tra i genitori, tranne che per urgenti e improcrastinabili esigenze mediche, che dovranno comunque essere, appena possibile, comunicate all'altro genitore e) il regime di visita di cui al punto b) prevederà che il padre prelevi e riporti il minore presso l'abitazione della signora , con una pattuizione da Parte_1
intendersi indicativa e modificabile previo tempestivo accordo dei genitori per il miglior benessere del minore , visto anche il futuro probabile inserimento del bambino all'asilo. Il padre dovrà comunicare i propri turni di lavoro alla madre con un preavviso di giorni sette per la migliore programmazione della vita del bambino. Sempre per l'età del minore le festività potranno essere passate dal padre, sempre con le modalità di orario sopra indicate, in deroga e sostituzione ai giorni stabiliti. I genitori si impegnano ad agevolare il paritario rapporto genitoriale nell'interesse dello sviluppo psicologico del bimbo f) Con il compimento dei due anni da parte del minore i genitori valuteranno altre ed ulteriori modalità di visita e frequentazione del padre, più inclusivi per la paternità, non da ultimo eventuali pernottamenti o periodi continuativi per le festività o vacanze.
F) autorizza l'iscrizione del minore sul passaporto di entrambi i genitori g) dispone che le eventuali detrazioni fiscali per i minori siano a favore della ricorrente, così come l'assegno unico per il figlio h) spese e competenze di giudizio integralmente compensate tra le parti”
Così deciso alla Spezia, nella camera di consiglio del 28.11.2024
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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