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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/08/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5326/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5326/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Richard Ostiante, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opponente
Contro quale mandataria della società Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, elettivamente PartitaIVA_1 domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
“In via principale e nel merito:
- revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. 1518/2022 del 26/05/2022 – R.G. n. 3196/2022, opposto, nei confronti del Sig. Parte_1
- accertare che nessuna somma è dovuta a a titolo di capitale con Controparte_2 riferimento ai rapporti di cui al conto corrente n. 1846 / 13010;
- accertare la nullità delle clausole relative agli interessi e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere somme a tale titolo e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto ad
[...]
Controparte_2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre ad IVA e c.p.a, come per Legge e rimborso 15 % per spese liquidate in via forfetaria. In via istruttoria: Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e indicare testi, produrre documenti e di ogni ulteriore istanza istruttoria, ivi compresa ammissione a prova contraria sui capitoli dedotti da controparte. Salvo ogni altro diritto, ivi compreso quello di modificare le eccezioni e conclusioni, richiedere nuovi mezzi di prova, integrare e precisare i predetti capitoli e di indicare la lista testi, entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c., alla luce delle eventuali difese formulate ex adverso.”
Conclusioni per parte opposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di Euro 32.490,78, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_2 legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria, la quale si è svolta nelle forme del 'processo civile telematico'.”
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Il procedimento monitorio. La società quale mandataria della società Controparte_1
con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. ha chiesto e ottenuto che Controparte_2 il Tribunale di Bergamo ingiungesse al signor di pagare l'importo di € 32.490,78 Parte_1 oltre interessi, pari al saldo debitore maturato in relazione al contratto di apertura di credito su conto corrente n. 01784736001 stipulato con la cedente Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.
2. Accoglimento dell'opposizione. L'opposizione proposta dal signor è fondata e Parte_1 pertanto deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1518/2022 emesso dal Tribunale di Bergamo il 26 maggio 2022. 2.1. Come già rilevato nell'ordinanza di rigetto ex art. 648 c.p.c. del 1 febbraio 2023 (resa a verbale), parte opposta per provare la sussistenza del credito vantato e per la cui tutela ha intrapreso il procedimento monitorio ha prodotto:
- il contratto di conto corrente sottoscritto dall'opponente (doc. 3 fasc. mon.);
- l'atto di cessione del credito e la relativa comunicazione (docc. 4, 5 fasc. mon.);
- l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. (doc. 7 fasc.mon.).
Parte opposta, come correttamente eccepito da parte opponente, e come evidenziato nella suddetta ordinanza, non ha invece prodotto il contratto di apertura di credito che pure la stessa società
[...]
quale mandataria della società ha posto quale titolo Controparte_1 Controparte_2 della propria pretesa creditoria.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, dunque il titolo contrattuale dedotto quale causa petendi; sull'opponente, quale parte convenuta in senso sostanziale, incombe invece l'onere di provare l' inefficacia del titolo di o fornire la prova dell'esistenza di cause modificative o estintive dello stesso.
Erra pertanto parte opposta allorquando deduce che “spetta al debitore (e non al creditore) fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione”1. Come chiarito dalla ormai costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001; v. anche, ex multis, Cass.n. CP 826/2015), in conformità al già richiamato art. 2697 cod.civ., chi agisce in giudizio (la società , nella presente vicenda processuale) deve fornire la prova della fonte del proprio credito – il dedotto contratto di apertura di credito – e deve allegare l'inadempimento del convenuto (il signor Pt_1 nel presente giudizio).
Parte opposta non ha prodotto il contratto di apertura di credito ma solo il contratto di conto corrente e pertanto deve dirsi che l'onere della prova posto a suo carico è rimasto inadempiuto.
Tanto è sufficiente per fondare il rigetto della domanda, null'altro dovendo essere aggiunto a fondamento e completezza della presente motivazione. Ogni ulteriore disquisizione risulterebbe infatti superflua.
3. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Visto il valore della causa (individuato con riferimento al petitum), applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 5.261,00, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento dell'opposizione,
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1518/2022 emesso dal Tribunale di Bergamo il 26 maggio
2022.
2. Condanna la società quale mandataria della società Controparte_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € Controparte_2 Parte_1
5.261,00 per compenso professionale, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA.
Bergamo, 19 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Comparsa conclusionale, pag. 2.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5326/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Richard Ostiante, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte opponente
Contro quale mandataria della società Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, elettivamente PartitaIVA_1 domiciliata come da procura in atti
Parte opposta
Conclusioni
Conclusioni per parte opponente
“In via principale e nel merito:
- revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. 1518/2022 del 26/05/2022 – R.G. n. 3196/2022, opposto, nei confronti del Sig. Parte_1
- accertare che nessuna somma è dovuta a a titolo di capitale con Controparte_2 riferimento ai rapporti di cui al conto corrente n. 1846 / 13010;
- accertare la nullità delle clausole relative agli interessi e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto a richiedere somme a tale titolo e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto ad
[...]
Controparte_2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre ad IVA e c.p.a, come per Legge e rimborso 15 % per spese liquidate in via forfetaria. In via istruttoria: Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e indicare testi, produrre documenti e di ogni ulteriore istanza istruttoria, ivi compresa ammissione a prova contraria sui capitoli dedotti da controparte. Salvo ogni altro diritto, ivi compreso quello di modificare le eccezioni e conclusioni, richiedere nuovi mezzi di prova, integrare e precisare i predetti capitoli e di indicare la lista testi, entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c., alla luce delle eventuali difese formulate ex adverso.”
Conclusioni per parte opposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di Euro 32.490,78, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_2 legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria:
- con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014. Si chiede sin d'ora l'acquisizione del fascicolo della procedura monitoria, la quale si è svolta nelle forme del 'processo civile telematico'.”
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Il procedimento monitorio. La società quale mandataria della società Controparte_1
con ricorso proposto ai sensi dell'art. 638 c.p.c. ha chiesto e ottenuto che Controparte_2 il Tribunale di Bergamo ingiungesse al signor di pagare l'importo di € 32.490,78 Parte_1 oltre interessi, pari al saldo debitore maturato in relazione al contratto di apertura di credito su conto corrente n. 01784736001 stipulato con la cedente Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.
2. Accoglimento dell'opposizione. L'opposizione proposta dal signor è fondata e Parte_1 pertanto deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1518/2022 emesso dal Tribunale di Bergamo il 26 maggio 2022. 2.1. Come già rilevato nell'ordinanza di rigetto ex art. 648 c.p.c. del 1 febbraio 2023 (resa a verbale), parte opposta per provare la sussistenza del credito vantato e per la cui tutela ha intrapreso il procedimento monitorio ha prodotto:
- il contratto di conto corrente sottoscritto dall'opponente (doc. 3 fasc. mon.);
- l'atto di cessione del credito e la relativa comunicazione (docc. 4, 5 fasc. mon.);
- l'estratto conto ex art. 50 T.U.B. (doc. 7 fasc.mon.).
Parte opposta, come correttamente eccepito da parte opponente, e come evidenziato nella suddetta ordinanza, non ha invece prodotto il contratto di apertura di credito che pure la stessa società
[...]
quale mandataria della società ha posto quale titolo Controparte_1 Controparte_2 della propria pretesa creditoria.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, dunque il titolo contrattuale dedotto quale causa petendi; sull'opponente, quale parte convenuta in senso sostanziale, incombe invece l'onere di provare l' inefficacia del titolo di o fornire la prova dell'esistenza di cause modificative o estintive dello stesso.
Erra pertanto parte opposta allorquando deduce che “spetta al debitore (e non al creditore) fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione”1. Come chiarito dalla ormai costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001; v. anche, ex multis, Cass.n. CP 826/2015), in conformità al già richiamato art. 2697 cod.civ., chi agisce in giudizio (la società , nella presente vicenda processuale) deve fornire la prova della fonte del proprio credito – il dedotto contratto di apertura di credito – e deve allegare l'inadempimento del convenuto (il signor Pt_1 nel presente giudizio).
Parte opposta non ha prodotto il contratto di apertura di credito ma solo il contratto di conto corrente e pertanto deve dirsi che l'onere della prova posto a suo carico è rimasto inadempiuto.
Tanto è sufficiente per fondare il rigetto della domanda, null'altro dovendo essere aggiunto a fondamento e completezza della presente motivazione. Ogni ulteriore disquisizione risulterebbe infatti superflua.
3. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta e sono liquidate come da D.M.
55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Visto il valore della causa (individuato con riferimento al petitum), applicati i valori medi per la fase di studio e per la fase introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 5.261,00, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In accoglimento dell'opposizione,
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1518/2022 emesso dal Tribunale di Bergamo il 26 maggio
2022.
2. Condanna la società quale mandataria della società Controparte_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € Controparte_2 Parte_1
5.261,00 per compenso professionale, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA.
Bergamo, 19 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Comparsa conclusionale, pag. 2.