Sentenza 15 giugno 1982
Massime • 2
L'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 deve essere interpretato - secondo il senso fatto palese dall'elemento letterale e l'intenzione del legislatore (art. 12 delle preleggi) - nel senso che l'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, sicché l'adempimento dell'imprenditore all'ordine di reintegrazione disposto dal pretore non dà luogo (a differenza della riassunzione effettuata, ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966) ad un rapporto di lavoro nuovo, bensì ripristina quello già esistente, annullando gli effetti del recesso illegittimamente esercitato, con l'ulteriore conseguenza che nel giudizio di appello il riconoscimento della legittimità del recesso del datore di lavoro esonera il giudice dall'esaminare i motivi di un licenziamento intimato per sopravvenuta giusta causa o giustificato motivo successivamente alla reintegrazione nel posto di lavoro avvenuta in esecuzione della decisione di primo grado. ( V 1927/76, mass n 380723; ( V 1618/75, mass n 375215).*
Il licenziamento cosiddetto disciplinare soggiace alle prescrizioni dettate dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 soltanto nel caso in cui, per previsione di legge o di contratto collettivo o di atto proveniente dal datore di lavoro, risulti non soltanto incluso tra le sanzioni disciplinari, ma anche sottoposto espressamente alla normativa stabilita dalla norma suddetta o da altra fonte equipollente, sicché emerga inequivocabilmente l'intento di apprestare ai lavoratori una tutela più incisiva ed efficace rispetto a quella del codice civile e della legge 17 luglio 1966 n. 604. ( Conf 1781/81, mass n 412466).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/1982, n. 3648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3648 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1982 |
Testo completo
L'art. 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 deve essere interpretato - secondo il senso fatto palese dall'elemento letterale e l'intenzione del legislatore (art. 12 delle preleggi) - nel senso che l'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, sicché l'adempimento dell'imprenditore all'ordine di reintegrazione disposto dal pretore non dà luogo (a differenza della riassunzione effettuata, ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966) ad un rapporto di lavoro nuovo, bensì ripristina quello già esistente, annullando gli effetti del recesso illegittimamente esercitato, con l'ulteriore conseguenza che nel giudizio di appello il riconoscimento della legittimità del recesso del datore di lavoro esonera il giudice dall'esaminare i motivi di un licenziamento intimato per sopravvenuta giusta causa o giustificato motivo successivamente alla reintegrazione nel posto di lavoro avvenuta in esecuzione della decisione di primo grado. ( V 1927/76, mass n 380723; ( V 1618/75, mass n 375215).*