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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 218/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 128/25, est. dott.ssa Eleonora De Carlo, posta in decisione all'udienza collegiale del 16/9/25 e promossa
DA
(P. Iva e c.f. , con sede legale in Milano - Parte_1 P.IVA_1
Via Lorenteggio, 55, in persona dell'Amministratore Unico, signor Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Carlini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano – Via Baracchini, 1 in forza di procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Melegnano, Via Oberdan 4 presso lo studio degli Avv.ti Michele Bersani del Foro di Lodi e Alessandro Reggio del Foro di Milano, che lo rappresentano e difendono congiuntamente - ma anche con poteri disgiunti - in forza di procura ex artt. 83 c.p.c. e 10 DPR 123/2001
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“In via principale: rigettare tutte le domande proposte dal signor con il Controparte_1 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
In subordine: accertare i fatti come dedotti in atto e conseguentemente ridurre la condanna a carico dell'appellante alla somme eventualmente accertate come dovute o ritenute di giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi prova testimoniale sui capitoli di prova articolati nei punti da n. 8 a n. 24 da intendere tutti preceduti dalle parole “vero che”. Si indicano a testi su tutti i capitoli, anche a prova contraria, i signori: - omissis – “
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“1.in via principale, respingere perché infondato e/o inammissibile l'appello proposto da
[...] e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
Parte_1
2.in via subordinata al capo che precede e salvo gravame, in parziale riforma dell'appellata sentenza, ridurre la portata della condanna entro i limiti che dovessero essere ritenuti di giustizia;
3.con vittoria di spese e compenso difensivo ex DM 147/22 per entrambi i gradi di giudizio;
4.con sentenza immediatamente esecutiva.
IN VIA ISTRUTTORIA
A) Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie, in quanto tardivamente proposte (essendo la società rimasta contumace nel primo grado di giudizio), miranti alla dimostrazione di fatti nuovi (in quanto allegati per la prima volta in grado di appello), irrilevanti (essendo insuscettibili di colmare sia la genericità della contestazione disciplinare, sia il difetto di allegazione circa la sede lavorativa assegnata all'appellato al tempo della contestazione), attinenti a circostanze per cui l'ordinamento vieta la prova testimoniale (come il pagamento ex adverso dedotto al punto 19 del ricorso in appello), nonché inerenti a circostanze generiche e non articolate in capitoli separati;
B) ci si oppone all'acquisizione dei documenti ex adverso depositati unitamente al ricorso in appello, trattandosi di produzioni tardive e comunque volte a dimostrare circostanze tardivamente dedotte solo in grado di appello, ed essendo comunque irrilevanti ai fini del decidere (per le ragioni già esposte nel presente atto);
C) si ripropongono le seguenti istanze istruttorie già formulate nel primo grado di giudizio: omissis “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, nella contumacia di parte convenuta, con la sentenza n. 128/25, in accoglimento del ricorso proposto da - assunto da il 15/3/24 Controparte_1 Parte_1 in forza di un contratto a termine avente scadenza al 30/9/24, con la qualifica di operaio edile - manovale ed inquadramento nel^ 1 livello del CCNL Edilizia Industria e licenziato per (asserita) giusta causa con raccomandata datata 12/8/24 per l'addebito di cui alla comunicazione datata 25/7/24 (assenza ingiustificata dal 22/7/24), che aveva agito in giudizio per ottenere a titolo risarcitorio, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del recesso ante tempus, le retribuzioni perse dalla cessazione anticipata del rapporto alla scadenza del termine ed altresì le somme maturate per i 19 gg. lavorati del mese di luglio, per il t.f.r. e per l'omesso versamento alla Parte_3 ex art. 18 CCNL - 1) condannava al pagamento delle somme Parte_1 seguenti:
▪ € 1.300,33 quale retribuzione per il periodo 1/7/24- 22/7/24;
▪ € 633,69 a titolo di t.f.r.;
▪ € 1.095,02 quale retribuzione per il periodo 23/7/24-12/8/24:
▪ € 443,13 a titolo di omesso versamento alla ex art. 18 C.C.N.L., Parte_3 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo per ciascuno dei predetti importi;
2) condannava altresì al pagamento della somma di € Parte_1
2.780,32 a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) poneva le spese di lite, determinate in € 2.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato, se dovuto e pagato, a carico della soccombente.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria, il giudice a quo osservava che era onere del datore di lavoro dimostrare il grave inadempimento posto alla base del recesso, che il lavoratore aveva contestato sulla base della seguente prospettazione (“intorno alle ore 11:00 il sig. (Amministratore unico della Parte_2 [...]
) ha ordinato al ricorrente di andare via dal cantiere, proferendo le seguenti parole: Pt_1
“vattene via, sei licenziato!” )
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto le differenze retributive, il t.f.r. e l'omesso versamento alla richiamava il consolidato Parte_3 orientamento di legittimità per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010)”. ha proposto appello, affidandosi a due ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo - “errata interpretazione delle prove” (pag.9 e seg.) - impugna la sentenza n. 128/25 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto privo di giusta causa il recesso per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Ricorda che “differentemente da quanto affermato dal Tribunale, l'onere di provare l'imputabilità dell'assenza a fattori estranei alla volontà del lavoratore, ovvero, nel caso di specie, secondo le avverse prospettazioni, a parte datoriale - che l'avrebbe allontanata dal posto di lavoro (circostanza inveritiera) -, grava interamente sul lavoratore”; che “l'assenza ingiustificata del lavoratore per più di tre giorni consecutivi è pacifica, poiché ammessa dal dalla stessa controparte nel ricorso introduttivo”, ma che “non una prova è stata dedotta e tantomeno acquisita in giudizio a dimostrazione della liceità del comportamento del signor , il quale, anzi: Controparte_1
• non avendo fornito giustificazione alcuna in sede di procedimento disciplinare;
• non presentandosi più al lavoro, nemmeno successivamente alla ricezione della contestazione disciplinare;
ha confermato la volontarietà delle assenze”; infine che “ i fatti dedotti dalla parte ricorrente non si possono assumere come provati solamente perché è rimasta Parte_1 contumace nel processo di primo grado”. Con il secondo motivo - “carenza di legittimazione attiva per le somme dovute alla Pt_3
“ (pag. 14 e seg.) - impugna la sentenza 128/25 nella parte in cui il
[...]
Tribunale di Milano la ha condannata al pagamento della somma di € 443,13 a titolo di omessa contribuzione alla . Parte_3
Deduce che solo la è legittimata ad agire in giudizio per il recupero di Parte_3 dette somme, a maggior ragione nel caso di specie nel quale tutto quanto dovuto alla è stato pagato, come si evince dal DURC prodotto (doc. 11 appellante). Pt_3
Formula poi istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 14, comma III, DPR n. 115/2002, poiché non è stato al momento del deposito del ricorso in appello (28/2/25) contestualmente pagato il contributo unificato - versato il 3/3/25 ovvero il primo giorno utile (lunedì) - a causa del pignoramento del conto corrente effettuato dall'attuale appellante;
e istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
resiste in giudizio per la conferma della sentenza Controparte_1 gravata.
Preliminarmente eccepisce la improcedibilità/inammissibilità dell'appello per tardività, essendo stato depositato il 3/3/25 ovvero il 33^ giorno decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado (29/1/25).
Ne eccepisce comunque la infondatezza nel merito, replicando in ogni caso puntualmente alle doglianze avversarie.
Si oppone alla prova testimoniale dedotta ed alle produzioni, essendosi verificata la decadenza di legge.
Escusso un teste, all'udienza del 16/9/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Inammissibilità del gravame e istanza di rimessione in termini
L'eccezione preliminare sollevata dalla difesa di va Controparte_1 disattesa.
La impugnata sentenza è stata notificata a - alla parte Parte_1 personalmente e non al procuratore costituito, essendo rimasta contumace in primo grado - in copia conforme all'originale in data 29/1/25
Risulta dall'allegato A quanto segue:
“ESITI DEPOSITO Accettazione 28/02/2025 22:34:00
Ricevuta di avvenuta consegna 28/02/2025 22:34:00
Esito controlli automatici 28/02/2025 22:35:00 Codice esito:
1. Descrizione esito: -- IDBUSTA: 206013194 Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione. Si prega di non replicare a questo messaggio automatico. Per ulteriori informazioni: http://pst.giustizia.it/
Esito di cancelleria 03/03/2025 10:17:00 Codice esito: -1. Descrizione esito: -- IDBUSTA: 206013194 Altro. Come previsto dalla Legge di bilancio 2025, dal 1° gennaio 2025, le iscrizioni che risultano prive del versamento minimo di 43 euro (o dell'importo minore complessivamente dovuto), saranno rifiutate dalla cancelleria, ma Il rifiuto non preclude all'Avvocato la possibilità di ridepositare l'atto integrandolo con l'eventuale domanda di rimessione nei termini che verrà valutata dal giudice.. Atti rifiutati il 03/03/2025. Si prega di non replicare a questo messaggio automatico. Per ulteriori informazioni: http://pst.giustizia.it/”
Il ricorso in appello è stato dunque depositato il 29/2/25, ma è stato iscritto a ruolo il 3/3/25 (ovvero quando parte appellante ha versato contributo unificato). L'art. 14, comma 3.1 del testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/02) prevede invero che “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinati ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a) o il minor contributo dovuto per legge”.
Il Collegio ritiene che il mancato versamento del contributo unificato contestualmente al deposito del ricorso in appello non ne determini la inammissibilità, trattandosi di una mera irregolarità fiscale che è stata sanata il primo giorno utile.
E' stato quindi rispettato da il termine breve di 30 giorni con Parte_1 conseguente ammissibilità del presente gravame.
Sempre in via preliminare il Collegio osserva che si è formato giudicato sul capo della sentenza n. 128/25 del Tribunale di Milano che ha riconosciuto al lavoratore le differenze retributive per il periodo 1/7/25-22/7/25 (ovvero fino alla contestata assenza ingiustificata) e per la incidenza sul t.f.r. - nel dettaglio
€ 1.300,33 (9,89*173/25 ex art. 61 CCNL*19 giorni lavorati dall'1.7 al 22.7.24) a titolo di ordinaria retribuzione per il mese di luglio 2024 ed € 633,69 (9,89*173*5 mesi da marzo a luglio/13,5) a titolo di t.f.r. - che non è stato impugnato da
Parte_1
Infine, alcun importo asseritamente pagato può essere detratto in questa sede, essendo tardive e inammissibili le prove richieste ora da (“In Parte_1 data 14 agosto 2024 in persona del signor ha pagato signor Parte_1 Parte_2
, consegnando a mani denaro contante, la somma di € 500,00”), Controparte_1 rimasta contumace in primo grado.
* Illegittimità del licenziamento (I motivo)
Il rilievo sulla inversione dell'onere probatorio compiuto dal Tribunale di Milano è condivisibile.
L'addebito che ha giustificato il recesso ante tempus è la assenza ingiustificata.
Va al riguardo rammentato che “Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.” (così Cass. n. 2988/11; conf. Cass. n. 16597/18; conf. Cass. n. 24698/22).
Nel caso concreto è pacifica la assenza di dal cantiere a Controparte_1 decorrere dal 22/7/24 e pertanto si poneva a carico di questo ultimo dimostrare che la mancata prestazione non fosse dipesa dalla sua volontà.
Per questa ragione è stato dato ingresso all'istruttoria, avendo l'attuale appellato aveva offerto prova sul punto - “9.1 il 22.7.2024 il ricorrente si è regolarmente recato presso la sua sede di lavoro (ubicata in un cantiere di Peschiera Borromeo, via Giacomo Leopardi 5);
9.2 presso tale cantiere il ricorrente ha regolarmente eseguito la sua attività lavorativa sino alle ore 11:00 circa;
9.3 intorno alle ore 11:00 il sig. (Amministratore unico della Parte_2 [...]
) ha ordinato al ricorrente di andare via dal cantiere, proferendo le seguenti parole: Pt_1
“vattene via, sei licenziato!”;
9.4 il ricorrente ha pertanto lasciato il luogo di lavoro” - che è stata reiterata in appello.
Il teste escusso – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, essendo, tra l'altro, tuttora in forza ad – ha confermato per conoscenza Parte_1 diretta la prospettazione attorea.
Ne consegue che la sentenza di primo grado va confermata con diversa motivazione, avendo dimostrato di essere stato Controparte_1 allontanato dal cantiere per volontà del datore di lavoro che lo ha oralmente licenziato.
*Carenza di legittimazione sulla contribuzione (II motivo) Parte_3
Il Durc offerto da – a prescindere alla sua idoneità a Parte_1 dimostrare il regolare versamento contributivo - non può essere acquisito, trattandosi di documentazione che doveva essere prodotta tempestivamente con la costituzione ex art. 416 c.p.c., mentre la attuale appellante ha preferito non costituirsi in giudizio.
Ciò chiarito, la doglianza è priva di pregio.
E' principio di diritto consolidato quello per cui “La legittimazione ad agire in giudizio per far valere un credito previdenziale spetta esclusivamente al lavoratore, e non alla cassa edile o all'ente previdenziale, salvo il caso in cui quest'ultimo agisca in via surrogatoria per l'inerzia del lavoratore. Infatti, il lavoratore è l'unico soggetto titolare del rapporto previdenziale e, pertanto, l'unico legittimato a far valere direttamente nei confronti dell'ente previdenziale il credito per i contributi omessi dal datore di lavoro. La cassa edile, pur avendo un interesse all'adempimento degli obblighi contributivi, non può sostituirsi al lavoratore nell'esercizio di tale diritto, essendo priva della titolarità del rapporto previdenziale. Diversamente, l'ente previdenziale può agire in via surrogatoria per l'inadempimento del datore di lavoro, qualora il lavoratore non abbia provveduto a far valere il proprio credito. In tal caso, l'ente previdenziale subentra nella posizione del lavoratore, essendo titolare di un autonomo diritto di credito nei confronti del datore di lavoro inadempiente. La legittimazione della cassa edile è, pertanto, limitata agli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, in quanto trattasi di crediti di natura retributiva di cui essa è direttamente titolare in virtù della sua funzione di ente bilaterale. Diversamente, il credito per i contributi previdenziali omessi, pur rientrando nell'ambito della sua attività istituzionale, non le appartiene direttamente, essendo riferibile al singolo lavoratore.” (così Cass. n. 33360/18).
Per queste considerazioni, ogni altra questione assorbita, l'appello va rigettato.
Le spese del grado, liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 147/22 - tenuto conto del valore della controversia (€ 5.201- 26.000), del sub procedimento per la istanza di inibitoria e della fase istruttoria - seguono la soccombenza
L' attuale appellante è inoltre tenuta a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 128/25 del Tribunale di Milano, che conferma. Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.800,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 16/9/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 128/25, est. dott.ssa Eleonora De Carlo, posta in decisione all'udienza collegiale del 16/9/25 e promossa
DA
(P. Iva e c.f. , con sede legale in Milano - Parte_1 P.IVA_1
Via Lorenteggio, 55, in persona dell'Amministratore Unico, signor Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Carlini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano – Via Baracchini, 1 in forza di procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Melegnano, Via Oberdan 4 presso lo studio degli Avv.ti Michele Bersani del Foro di Lodi e Alessandro Reggio del Foro di Milano, che lo rappresentano e difendono congiuntamente - ma anche con poteri disgiunti - in forza di procura ex artt. 83 c.p.c. e 10 DPR 123/2001
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“In via principale: rigettare tutte le domande proposte dal signor con il Controparte_1 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
In subordine: accertare i fatti come dedotti in atto e conseguentemente ridurre la condanna a carico dell'appellante alla somme eventualmente accertate come dovute o ritenute di giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede ammettersi prova testimoniale sui capitoli di prova articolati nei punti da n. 8 a n. 24 da intendere tutti preceduti dalle parole “vero che”. Si indicano a testi su tutti i capitoli, anche a prova contraria, i signori: - omissis – “
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
“1.in via principale, respingere perché infondato e/o inammissibile l'appello proposto da
[...] e per l'effetto confermare la sentenza appellata;
Parte_1
2.in via subordinata al capo che precede e salvo gravame, in parziale riforma dell'appellata sentenza, ridurre la portata della condanna entro i limiti che dovessero essere ritenuti di giustizia;
3.con vittoria di spese e compenso difensivo ex DM 147/22 per entrambi i gradi di giudizio;
4.con sentenza immediatamente esecutiva.
IN VIA ISTRUTTORIA
A) Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie, in quanto tardivamente proposte (essendo la società rimasta contumace nel primo grado di giudizio), miranti alla dimostrazione di fatti nuovi (in quanto allegati per la prima volta in grado di appello), irrilevanti (essendo insuscettibili di colmare sia la genericità della contestazione disciplinare, sia il difetto di allegazione circa la sede lavorativa assegnata all'appellato al tempo della contestazione), attinenti a circostanze per cui l'ordinamento vieta la prova testimoniale (come il pagamento ex adverso dedotto al punto 19 del ricorso in appello), nonché inerenti a circostanze generiche e non articolate in capitoli separati;
B) ci si oppone all'acquisizione dei documenti ex adverso depositati unitamente al ricorso in appello, trattandosi di produzioni tardive e comunque volte a dimostrare circostanze tardivamente dedotte solo in grado di appello, ed essendo comunque irrilevanti ai fini del decidere (per le ragioni già esposte nel presente atto);
C) si ripropongono le seguenti istanze istruttorie già formulate nel primo grado di giudizio: omissis “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, nella contumacia di parte convenuta, con la sentenza n. 128/25, in accoglimento del ricorso proposto da - assunto da il 15/3/24 Controparte_1 Parte_1 in forza di un contratto a termine avente scadenza al 30/9/24, con la qualifica di operaio edile - manovale ed inquadramento nel^ 1 livello del CCNL Edilizia Industria e licenziato per (asserita) giusta causa con raccomandata datata 12/8/24 per l'addebito di cui alla comunicazione datata 25/7/24 (assenza ingiustificata dal 22/7/24), che aveva agito in giudizio per ottenere a titolo risarcitorio, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del recesso ante tempus, le retribuzioni perse dalla cessazione anticipata del rapporto alla scadenza del termine ed altresì le somme maturate per i 19 gg. lavorati del mese di luglio, per il t.f.r. e per l'omesso versamento alla Parte_3 ex art. 18 CCNL - 1) condannava al pagamento delle somme Parte_1 seguenti:
▪ € 1.300,33 quale retribuzione per il periodo 1/7/24- 22/7/24;
▪ € 633,69 a titolo di t.f.r.;
▪ € 1.095,02 quale retribuzione per il periodo 23/7/24-12/8/24:
▪ € 443,13 a titolo di omesso versamento alla ex art. 18 C.C.N.L., Parte_3 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo per ciascuno dei predetti importi;
2) condannava altresì al pagamento della somma di € Parte_1
2.780,32 a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3) poneva le spese di lite, determinate in € 2.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato, se dovuto e pagato, a carico della soccombente.
Per quanto concerne la domanda risarcitoria, il giudice a quo osservava che era onere del datore di lavoro dimostrare il grave inadempimento posto alla base del recesso, che il lavoratore aveva contestato sulla base della seguente prospettazione (“intorno alle ore 11:00 il sig. (Amministratore unico della Parte_2 [...]
) ha ordinato al ricorrente di andare via dal cantiere, proferendo le seguenti parole: Pt_1
“vattene via, sei licenziato!” )
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto le differenze retributive, il t.f.r. e l'omesso versamento alla richiamava il consolidato Parte_3 orientamento di legittimità per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010)”. ha proposto appello, affidandosi a due ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo - “errata interpretazione delle prove” (pag.9 e seg.) - impugna la sentenza n. 128/25 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto privo di giusta causa il recesso per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Ricorda che “differentemente da quanto affermato dal Tribunale, l'onere di provare l'imputabilità dell'assenza a fattori estranei alla volontà del lavoratore, ovvero, nel caso di specie, secondo le avverse prospettazioni, a parte datoriale - che l'avrebbe allontanata dal posto di lavoro (circostanza inveritiera) -, grava interamente sul lavoratore”; che “l'assenza ingiustificata del lavoratore per più di tre giorni consecutivi è pacifica, poiché ammessa dal dalla stessa controparte nel ricorso introduttivo”, ma che “non una prova è stata dedotta e tantomeno acquisita in giudizio a dimostrazione della liceità del comportamento del signor , il quale, anzi: Controparte_1
• non avendo fornito giustificazione alcuna in sede di procedimento disciplinare;
• non presentandosi più al lavoro, nemmeno successivamente alla ricezione della contestazione disciplinare;
ha confermato la volontarietà delle assenze”; infine che “ i fatti dedotti dalla parte ricorrente non si possono assumere come provati solamente perché è rimasta Parte_1 contumace nel processo di primo grado”. Con il secondo motivo - “carenza di legittimazione attiva per le somme dovute alla Pt_3
“ (pag. 14 e seg.) - impugna la sentenza 128/25 nella parte in cui il
[...]
Tribunale di Milano la ha condannata al pagamento della somma di € 443,13 a titolo di omessa contribuzione alla . Parte_3
Deduce che solo la è legittimata ad agire in giudizio per il recupero di Parte_3 dette somme, a maggior ragione nel caso di specie nel quale tutto quanto dovuto alla è stato pagato, come si evince dal DURC prodotto (doc. 11 appellante). Pt_3
Formula poi istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 14, comma III, DPR n. 115/2002, poiché non è stato al momento del deposito del ricorso in appello (28/2/25) contestualmente pagato il contributo unificato - versato il 3/3/25 ovvero il primo giorno utile (lunedì) - a causa del pignoramento del conto corrente effettuato dall'attuale appellante;
e istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
resiste in giudizio per la conferma della sentenza Controparte_1 gravata.
Preliminarmente eccepisce la improcedibilità/inammissibilità dell'appello per tardività, essendo stato depositato il 3/3/25 ovvero il 33^ giorno decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado (29/1/25).
Ne eccepisce comunque la infondatezza nel merito, replicando in ogni caso puntualmente alle doglianze avversarie.
Si oppone alla prova testimoniale dedotta ed alle produzioni, essendosi verificata la decadenza di legge.
Escusso un teste, all'udienza del 16/9/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Inammissibilità del gravame e istanza di rimessione in termini
L'eccezione preliminare sollevata dalla difesa di va Controparte_1 disattesa.
La impugnata sentenza è stata notificata a - alla parte Parte_1 personalmente e non al procuratore costituito, essendo rimasta contumace in primo grado - in copia conforme all'originale in data 29/1/25
Risulta dall'allegato A quanto segue:
“ESITI DEPOSITO Accettazione 28/02/2025 22:34:00
Ricevuta di avvenuta consegna 28/02/2025 22:34:00
Esito controlli automatici 28/02/2025 22:35:00 Codice esito:
1. Descrizione esito: -- IDBUSTA: 206013194 Controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione. Si prega di non replicare a questo messaggio automatico. Per ulteriori informazioni: http://pst.giustizia.it/
Esito di cancelleria 03/03/2025 10:17:00 Codice esito: -1. Descrizione esito: -- IDBUSTA: 206013194 Altro. Come previsto dalla Legge di bilancio 2025, dal 1° gennaio 2025, le iscrizioni che risultano prive del versamento minimo di 43 euro (o dell'importo minore complessivamente dovuto), saranno rifiutate dalla cancelleria, ma Il rifiuto non preclude all'Avvocato la possibilità di ridepositare l'atto integrandolo con l'eventuale domanda di rimessione nei termini che verrà valutata dal giudice.. Atti rifiutati il 03/03/2025. Si prega di non replicare a questo messaggio automatico. Per ulteriori informazioni: http://pst.giustizia.it/”
Il ricorso in appello è stato dunque depositato il 29/2/25, ma è stato iscritto a ruolo il 3/3/25 (ovvero quando parte appellante ha versato contributo unificato). L'art. 14, comma 3.1 del testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/02) prevede invero che “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinati ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a) o il minor contributo dovuto per legge”.
Il Collegio ritiene che il mancato versamento del contributo unificato contestualmente al deposito del ricorso in appello non ne determini la inammissibilità, trattandosi di una mera irregolarità fiscale che è stata sanata il primo giorno utile.
E' stato quindi rispettato da il termine breve di 30 giorni con Parte_1 conseguente ammissibilità del presente gravame.
Sempre in via preliminare il Collegio osserva che si è formato giudicato sul capo della sentenza n. 128/25 del Tribunale di Milano che ha riconosciuto al lavoratore le differenze retributive per il periodo 1/7/25-22/7/25 (ovvero fino alla contestata assenza ingiustificata) e per la incidenza sul t.f.r. - nel dettaglio
€ 1.300,33 (9,89*173/25 ex art. 61 CCNL*19 giorni lavorati dall'1.7 al 22.7.24) a titolo di ordinaria retribuzione per il mese di luglio 2024 ed € 633,69 (9,89*173*5 mesi da marzo a luglio/13,5) a titolo di t.f.r. - che non è stato impugnato da
Parte_1
Infine, alcun importo asseritamente pagato può essere detratto in questa sede, essendo tardive e inammissibili le prove richieste ora da (“In Parte_1 data 14 agosto 2024 in persona del signor ha pagato signor Parte_1 Parte_2
, consegnando a mani denaro contante, la somma di € 500,00”), Controparte_1 rimasta contumace in primo grado.
* Illegittimità del licenziamento (I motivo)
Il rilievo sulla inversione dell'onere probatorio compiuto dal Tribunale di Milano è condivisibile.
L'addebito che ha giustificato il recesso ante tempus è la assenza ingiustificata.
Va al riguardo rammentato che “Il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.” (così Cass. n. 2988/11; conf. Cass. n. 16597/18; conf. Cass. n. 24698/22).
Nel caso concreto è pacifica la assenza di dal cantiere a Controparte_1 decorrere dal 22/7/24 e pertanto si poneva a carico di questo ultimo dimostrare che la mancata prestazione non fosse dipesa dalla sua volontà.
Per questa ragione è stato dato ingresso all'istruttoria, avendo l'attuale appellato aveva offerto prova sul punto - “9.1 il 22.7.2024 il ricorrente si è regolarmente recato presso la sua sede di lavoro (ubicata in un cantiere di Peschiera Borromeo, via Giacomo Leopardi 5);
9.2 presso tale cantiere il ricorrente ha regolarmente eseguito la sua attività lavorativa sino alle ore 11:00 circa;
9.3 intorno alle ore 11:00 il sig. (Amministratore unico della Parte_2 [...]
) ha ordinato al ricorrente di andare via dal cantiere, proferendo le seguenti parole: Pt_1
“vattene via, sei licenziato!”;
9.4 il ricorrente ha pertanto lasciato il luogo di lavoro” - che è stata reiterata in appello.
Il teste escusso – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, essendo, tra l'altro, tuttora in forza ad – ha confermato per conoscenza Parte_1 diretta la prospettazione attorea.
Ne consegue che la sentenza di primo grado va confermata con diversa motivazione, avendo dimostrato di essere stato Controparte_1 allontanato dal cantiere per volontà del datore di lavoro che lo ha oralmente licenziato.
*Carenza di legittimazione sulla contribuzione (II motivo) Parte_3
Il Durc offerto da – a prescindere alla sua idoneità a Parte_1 dimostrare il regolare versamento contributivo - non può essere acquisito, trattandosi di documentazione che doveva essere prodotta tempestivamente con la costituzione ex art. 416 c.p.c., mentre la attuale appellante ha preferito non costituirsi in giudizio.
Ciò chiarito, la doglianza è priva di pregio.
E' principio di diritto consolidato quello per cui “La legittimazione ad agire in giudizio per far valere un credito previdenziale spetta esclusivamente al lavoratore, e non alla cassa edile o all'ente previdenziale, salvo il caso in cui quest'ultimo agisca in via surrogatoria per l'inerzia del lavoratore. Infatti, il lavoratore è l'unico soggetto titolare del rapporto previdenziale e, pertanto, l'unico legittimato a far valere direttamente nei confronti dell'ente previdenziale il credito per i contributi omessi dal datore di lavoro. La cassa edile, pur avendo un interesse all'adempimento degli obblighi contributivi, non può sostituirsi al lavoratore nell'esercizio di tale diritto, essendo priva della titolarità del rapporto previdenziale. Diversamente, l'ente previdenziale può agire in via surrogatoria per l'inadempimento del datore di lavoro, qualora il lavoratore non abbia provveduto a far valere il proprio credito. In tal caso, l'ente previdenziale subentra nella posizione del lavoratore, essendo titolare di un autonomo diritto di credito nei confronti del datore di lavoro inadempiente. La legittimazione della cassa edile è, pertanto, limitata agli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, in quanto trattasi di crediti di natura retributiva di cui essa è direttamente titolare in virtù della sua funzione di ente bilaterale. Diversamente, il credito per i contributi previdenziali omessi, pur rientrando nell'ambito della sua attività istituzionale, non le appartiene direttamente, essendo riferibile al singolo lavoratore.” (così Cass. n. 33360/18).
Per queste considerazioni, ogni altra questione assorbita, l'appello va rigettato.
Le spese del grado, liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 147/22 - tenuto conto del valore della controversia (€ 5.201- 26.000), del sub procedimento per la istanza di inibitoria e della fase istruttoria - seguono la soccombenza
L' attuale appellante è inoltre tenuta a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 128/25 del Tribunale di Milano, che conferma. Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.800,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza a carico dell'attuale appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.
Milano, 16/9/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni