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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/07/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 881/2025
promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LIZZI DANIELA, con elezione di domicilio in PIAZZA
INDIPENDENZA n. 40, 33053 LATISANA (UD), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. PICCOLO VILLI, con elezione di domicilio in BORGO
SANT'AGNESE n. 53, 30026 PORTOGRUARO (VE), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio civile in Venzone (UD), in data 13/08/2001,
in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con la seguente FI: , nata a [...] il Persona_1
1 03/05/1997, maggiorenne e parzialmente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati di tetto e di mensa e liberi di stabilire ciascuno la residenza ove ritengano opportuno;
2) il SI. trasferisce a favore della SI.ra , la Controparte_1 Parte_1
quale accetta, la quota di sua proprietà relativa alla casa coniugale sita in
PO , Loc. Giussago, Via Portelle n. 1 catastalmente distinta al F.66
part. 262 sub 2-3-4 Catasto Fabbricati - Comune di PO;
3) la SI.ra a fronte della cessione di detta quota, si impegna Parte_1
a corrispondere al SI. la somma di €. 50.000,00 Controparte_1
(cinquantamila) con le seguenti modalità: €. 35.000,00 (trentacinquemila) entro l'udienza e i restanti €. 15.000,00 (quindicimila) a rate mensili di €. 150,00
(centocinquanta) e così ogni mese successivo fino alla scadenza del debito, con la possibilità di aumentare l'importo dei ratei mensili;
4) le spese tutte relative alla cessione dell'immobile saranno a carico della
SI.ra ; Parte_1
5) la SI.ra provvederà al mantenimento della FI , Parte_1 Per_1
maggiorenne, studente universitaria e parzialmente indipendente sia in via ordinaria che straordinaria;
6) i coniugi dichiarano di non pretendere nulla l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento;
7) i coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza di separazione all'ufficio dello stato civile del Comune di Venzone (Ud) , affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
Spese legali compensate […]
*****
2 Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Giudice, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M., per acquisirne il parere
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
1. i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento.
2. la SI.ra provvederà al mantenimento della FI , Parte_1 Per_1
maggiorenne, studente universitaria e parzialmente indipendente sia in via ordinaria che straordinaria.
3. i ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza di divorzio all'ufficio dello stato civile del Comune di Venzone (Ud), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
All'udienza di comparazione del 26/05/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle
3 condizioni sopra riportate e, pertanto, il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla FI non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
dunque, dalla data di dell'udienza di comparizione nella fase della separazione – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con il deposito di note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad
4 uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Venzone (UD), Controparte_1
in data 13/08/2001;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di VENZONE (UD) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2001, atto n. 5, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 04/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 881/2025
promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LIZZI DANIELA, con elezione di domicilio in PIAZZA
INDIPENDENZA n. 40, 33053 LATISANA (UD), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. PICCOLO VILLI, con elezione di domicilio in BORGO
SANT'AGNESE n. 53, 30026 PORTOGRUARO (VE), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio civile in Venzone (UD), in data 13/08/2001,
in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con la seguente FI: , nata a [...] il Persona_1
1 03/05/1997, maggiorenne e parzialmente autosufficiente;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati di tetto e di mensa e liberi di stabilire ciascuno la residenza ove ritengano opportuno;
2) il SI. trasferisce a favore della SI.ra , la Controparte_1 Parte_1
quale accetta, la quota di sua proprietà relativa alla casa coniugale sita in
PO , Loc. Giussago, Via Portelle n. 1 catastalmente distinta al F.66
part. 262 sub 2-3-4 Catasto Fabbricati - Comune di PO;
3) la SI.ra a fronte della cessione di detta quota, si impegna Parte_1
a corrispondere al SI. la somma di €. 50.000,00 Controparte_1
(cinquantamila) con le seguenti modalità: €. 35.000,00 (trentacinquemila) entro l'udienza e i restanti €. 15.000,00 (quindicimila) a rate mensili di €. 150,00
(centocinquanta) e così ogni mese successivo fino alla scadenza del debito, con la possibilità di aumentare l'importo dei ratei mensili;
4) le spese tutte relative alla cessione dell'immobile saranno a carico della
SI.ra ; Parte_1
5) la SI.ra provvederà al mantenimento della FI , Parte_1 Per_1
maggiorenne, studente universitaria e parzialmente indipendente sia in via ordinaria che straordinaria;
6) i coniugi dichiarano di non pretendere nulla l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento;
7) i coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza di separazione all'ufficio dello stato civile del Comune di Venzone (Ud) , affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
Spese legali compensate […]
*****
2 Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Giudice, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M., per acquisirne il parere
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
1. i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento.
2. la SI.ra provvederà al mantenimento della FI , Parte_1 Per_1
maggiorenne, studente universitaria e parzialmente indipendente sia in via ordinaria che straordinaria.
3. i ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza di divorzio all'ufficio dello stato civile del Comune di Venzone (Ud), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
All'udienza di comparazione del 26/05/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle
3 condizioni sopra riportate e, pertanto, il Giudice ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla FI non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
dunque, dalla data di dell'udienza di comparizione nella fase della separazione – provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con il deposito di note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad
4 uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Venzone (UD), Controparte_1
in data 13/08/2001;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di VENZONE (UD) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2001, atto n. 5, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 04/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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