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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2892/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2892/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MANESSI CRISTINA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, in Concesio, via Carrobbio n. 14
e
(c.f. ), con l'avv. MANESSI CRISTINA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, in Concesio, via Carrobbio, n. 14
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 21.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita a Castel Mella (BS) in via in via Gilles Villeneuve n. 67, di proprietà della sig.ra , resterà assegnata, con i beni e gli arredi ivi contenuti, alla stessa, che continuerà Parte_1 ad abitarla con i due figli. Il marito si trasferirà in altra già reperita dimora.
3) Il figlio minore resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative all'istruzione, pagina 1 di 4 all'educazione e alla salute. Il figlio risiederà presso la madre, che resta delegata a tutti gli atti di ordinaria gestione.
4) Il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere e Persona_2 risiedere con la madre.
5) Il padre potrà vedere e/o tenere con sé il figlio , ormai quindicenne, secondo le più ampie Per_1 modalità da concordarsi fra i genitori, nel pieno rispetto della sua volontà ed in conformità alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso, e comunque, salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario:
a) due sere infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il giovedì) con pernottamento e, a week end alterni, dal venerdì sera al lunedì mattina.
b) fino a sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno. Quando il figlio passerà il Natale con la madre, trascorrerà il giorno della vigilia e quello di Santo Stefano con il padre e viceversa.
c) per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra la chiusura delle scuole e la riapertura delle stesse, da concordarsi ogni anno.
6) Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli , minorenne, e Parte_2 Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 800,00= (euro Per_2
400,00= per ciascuno di essi), somma che sarà versata, tramite accredito in c/c, alla Sig.ra Parte_1
anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli
[...] indici Istat;
e ciò sino a che gli stessi avranno raggiunto l'indipendenza economica.
7) Le spese straordinarie extra assegno sostenende nell'interesse dei figli - per la cui individuazione e regolamentazione si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Brescia
- sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
8) I coniugi espressamente concordano che l'assegno unico universale per i figli a carico venga attribuito al 100% alla madre, con la quale i figli convivono, e che quindi il contributo venga interamente erogato a favore della sola sig.ra (c.f. ). Parte_1 C.F._1
9) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
10) I ricorrenti danno atto di aver già regolato tutti i rapporti patrimoniali e di non avere nulla reciprocamente a pretendere.
11) Si concedono il reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti o di qualsiasi pagina 2 di 4 altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore.
12) I ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 10.2.2025, , premesso di Parte_3 avere contratto matrimonio concordatario a Flero (BS) in data 4.11.2000, dalla cui unione erano nati i figli il 17.12.2006 e il 19.6.2009, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai Per_2 Per_1 divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Flero (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2000, parte II^, serie A,
n.28;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2892/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MANESSI CRISTINA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, in Concesio, via Carrobbio n. 14
e
(c.f. ), con l'avv. MANESSI CRISTINA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, in Concesio, via Carrobbio, n. 14
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 21.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita a Castel Mella (BS) in via in via Gilles Villeneuve n. 67, di proprietà della sig.ra , resterà assegnata, con i beni e gli arredi ivi contenuti, alla stessa, che continuerà Parte_1 ad abitarla con i due figli. Il marito si trasferirà in altra già reperita dimora.
3) Il figlio minore resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per lo stesso relative all'istruzione, pagina 1 di 4 all'educazione e alla salute. Il figlio risiederà presso la madre, che resta delegata a tutti gli atti di ordinaria gestione.
4) Il figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere e Persona_2 risiedere con la madre.
5) Il padre potrà vedere e/o tenere con sé il figlio , ormai quindicenne, secondo le più ampie Per_1 modalità da concordarsi fra i genitori, nel pieno rispetto della sua volontà ed in conformità alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso, e comunque, salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario:
a) due sere infrasettimanali (indicativamente il martedì ed il giovedì) con pernottamento e, a week end alterni, dal venerdì sera al lunedì mattina.
b) fino a sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno. Quando il figlio passerà il Natale con la madre, trascorrerà il giorno della vigilia e quello di Santo Stefano con il padre e viceversa.
c) per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, nel periodo compreso tra la chiusura delle scuole e la riapertura delle stesse, da concordarsi ogni anno.
6) Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli , minorenne, e Parte_2 Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 800,00= (euro Per_2
400,00= per ciascuno di essi), somma che sarà versata, tramite accredito in c/c, alla Sig.ra Parte_1
anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli
[...] indici Istat;
e ciò sino a che gli stessi avranno raggiunto l'indipendenza economica.
7) Le spese straordinarie extra assegno sostenende nell'interesse dei figli - per la cui individuazione e regolamentazione si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Brescia
- sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
8) I coniugi espressamente concordano che l'assegno unico universale per i figli a carico venga attribuito al 100% alla madre, con la quale i figli convivono, e che quindi il contributo venga interamente erogato a favore della sola sig.ra (c.f. ). Parte_1 C.F._1
9) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
10) I ricorrenti danno atto di aver già regolato tutti i rapporti patrimoniali e di non avere nulla reciprocamente a pretendere.
11) Si concedono il reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti o di qualsiasi pagina 2 di 4 altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore.
12) I ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 10.2.2025, , premesso di Parte_3 avere contratto matrimonio concordatario a Flero (BS) in data 4.11.2000, dalla cui unione erano nati i figli il 17.12.2006 e il 19.6.2009, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai Per_2 Per_1 divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Flero (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2000, parte II^, serie A,
n.28;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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