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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/11/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6671/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20.10.2025, assunto in decisione in data 10.11.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
LE CH ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Muggiò, Via I Maggio n. 12;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
ON GN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nova Milanese, Via Grandi n. 32;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
• Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 del matrimonio concordatario contratto in Cinisello Balsamo l'11.5.2013, iscritto nei Registri dello stato civile di detto Comune nell'anno 2013 al n. 7, Parte II, Serie A;
• Autorizzare quindi i coniugi a vivere separati.
• Ordinare al Comune di Cinisello Balsamo nonché ai comuni di rispettiva residenza delle parti di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
Conclusioni
1. La casa coniugale sita in 20834 Nova Milanese Via Garibaldi n. 4 di proprietà di entrambi i coniugi, su cui grava mutuo, sarà assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda, salvo i beni che le parti Parte_1 converranno di dividere. Il signor potrà lasciare la casa familiare ed asportare tutti i suoi Parte_2 beni personali;
quindi, restituire tutte le chiavi di accesso all'immobile, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2. A far data dal mese successivo al rilascio dell'immobile da parte del signor tutte le spese Parte_2 ordinarie condominiali comprese le utenze (Enel, gas, acqua, ecc.) inerenti all'immobile, resteranno a carico della signora la quale provvederà ad intestarsi tutte le utenze. Parte_1
3. Le spese straordinarie relative all'immobile resteranno divise al 50% tra le parti in relazione al diritto di proprietà.
4. I signori e si faranno carico del 50% ciascuno del pagamento della rata del Parte_2 Parte_1 mutuo gravante sulla casa familiare. Per_
5. Le figlie e resteranno affidate in via condivisa e paritetica ad entrambi i genitori che Persona_2 ne cureranno la salute, l'istruzione e l'educazione. Per_
6. e rimarranno a vivere con la madre in Nova Milanese, Via Garibaldi n. 4 dove manterranno Per_2 la residenza e avranno collocazione prevalente.
7. Il sig. trascorrerà con le figlie due fine settimana alternati dalle ore 18.30 - 19.00 del venerdì sino Pt_2 al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola, salvo diversi accordi tra i genitori in relazione all'orario e compatibilmente con le esigenze degli stessi e delle figlie;
tutte le settimane starà con le figlie il martedì dalle ore 18.30 - 19.00, quando le andrà a prendere presso la casa materna, sino al giovedì mattina quando le Per_ accompagnerà a scuola;
durante il periodo scolastico, dal lunedì al venerdì andrà a prendere le figlie e presso la casa materna alle ore 7.15 e le accompagnerà a scuola. Resta inteso che per ragioni legate Per_2
Per_ agli orari lavorativi del signor i pomeriggi del martedì e del mercoledì e staranno con Pt_2 Per_2 la madre che si impegna ad andare a prenderle a scuola. pagina 2 di 6 8. A far data dall'estate 2026 il signor trascorrerà con le figlie due settimane, anche non consecutive, Pt_2 previo accordo sulle date da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi periodi e luoghi di villeggiatura in cui soggiorneranno con le figlie.
9. Le figlie trascorreranno con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
10. Natale: alternato tra i genitori, per l'anno 2025 dalla mattina del 25.12 al 1.1 con il padre e dal 1.1 al 6.1 con la madre, per l'anno 2026 dalla mattina del 25.12 al 1.1 con la mamma e dal 1.1 al 6.1 con il padre e così Per_ via. In ogni caso il giorno della Vigilia di Natale e lo trascorreranno con il genitore con cui non Per_2 trascorreranno il primo periodo (l'anno 2025 con la madre e l'anno 2026 con il padre). Sempre salvo diversi e migliori accordi che dovessero intervenire tra i genitori.
11. Le parti sosterranno nella misura pari al 50% tutte le spese relative all'abbigliamento (scarpe e capi spalla) Per_ per il cambio di stagione necessarie a e , inoltre, si faranno carico sempre in misura pari al 50% Per_2 ciascuno di tutte le spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Monza, e quindi:
a) Spese erogabili senza preventivo accordo - Spese mediche 1) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate. 2) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato. 3) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia). 4) Spese mediche urgenti. - Spese scolastiche e di istruzione 5) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica. 6) Libri d testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata.
7) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno. 8) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza. 9) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento. 10) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori). b) Spese per le quali è necessario il preventivo a accordo: Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è, invece, soggetta a consenso dell'altro genitore. Spese mediche 11)
Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze. 12) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato. 13) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato. 14) Farmaci omeopatici, di medesima alternativa o sperimentali. Altre spese: 15) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento. 16) Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati. 17) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla pagina 3 di 6 scuola secondaria superiore. 18) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria. 19) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature sportive. 20) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori. 21) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (e-mail, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro 7 giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine di 7 giorni, ove lo ritenga, il genitore che avrà manifestato il proprio dissenso potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (e-mail, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza per il versamento del mantenimento ordinario e, in tal caso, il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a €. 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e versare prima dell'erogazione
– i relativi costi per la quota di sua spettanza. Per_ 12. L'assegno Unico INPS per le figlie minori e verrà percepito integralmente dalla signora Per_2
Parte_1
Per_ 13. Alla luce della reciproca collaborazione nella gestione delle figlie e e delle modalità paritetiche Per_2 di visita stabilite nulla il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento per le minori, posto che i genitori provvederanno direttamente al loro mantenimento.
14. I ricorrenti stabiliscono che le detrazioni fiscali a favore delle minori sono stabilite nella misura del 50% tra i genitori.
pagina 4 di 6 15. L'autovettura Hyundai Tucson immatricolata nell'anno 2012, targa GL334GC, intestata al signor resterà assegnata allo stesso proprietario. Parte_2
16. L'autovettura Dacia Sandero immatricolata nell'anno 2024, targa GV053GE, intestata alla signora Pt_1 resterà assegnata alla stessa proprietaria.
[...]
17. Il finanziamento contratto dalle parti per l'estinzione di debiti comuni la cui rata mensile ammonta ad euro 315,00 verrà integralmente pagato dal signor mediante la cessione del 1/5 sulla sua Parte_2 busta paga.
18. Le parti si danno reciprocamente atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale, con esclusione delle questioni di cui ai punti precedenti riferibili alle figlie e di non avere altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro dichiarandosi economicamente indipendenti.
19. I coniugi si concedono reciproco assenso/consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o degli altri documenti equipollenti per se stessi e per le figli minori.
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 11.5.2013 a Cinisello Parte_1 Parte_2
Balsamo;
Per_
- Dall'unione sono nate in data 26.1.2015 e in data 30.11.2018. Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
10.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli ( , 26.1.2015 e 30.11.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 20.10.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Cinisello Balsamo in data 11.5.2013 (Atto n. 7, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.11.2025
Il Presidente est.
CL BO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL BO Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20.10.2025, assunto in decisione in data 10.11.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
LE CH ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Muggiò, Via I Maggio n. 12;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
ON GN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nova Milanese, Via Grandi n. 32;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
• Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 del matrimonio concordatario contratto in Cinisello Balsamo l'11.5.2013, iscritto nei Registri dello stato civile di detto Comune nell'anno 2013 al n. 7, Parte II, Serie A;
• Autorizzare quindi i coniugi a vivere separati.
• Ordinare al Comune di Cinisello Balsamo nonché ai comuni di rispettiva residenza delle parti di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
Conclusioni
1. La casa coniugale sita in 20834 Nova Milanese Via Garibaldi n. 4 di proprietà di entrambi i coniugi, su cui grava mutuo, sarà assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda, salvo i beni che le parti Parte_1 converranno di dividere. Il signor potrà lasciare la casa familiare ed asportare tutti i suoi Parte_2 beni personali;
quindi, restituire tutte le chiavi di accesso all'immobile, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
2. A far data dal mese successivo al rilascio dell'immobile da parte del signor tutte le spese Parte_2 ordinarie condominiali comprese le utenze (Enel, gas, acqua, ecc.) inerenti all'immobile, resteranno a carico della signora la quale provvederà ad intestarsi tutte le utenze. Parte_1
3. Le spese straordinarie relative all'immobile resteranno divise al 50% tra le parti in relazione al diritto di proprietà.
4. I signori e si faranno carico del 50% ciascuno del pagamento della rata del Parte_2 Parte_1 mutuo gravante sulla casa familiare. Per_
5. Le figlie e resteranno affidate in via condivisa e paritetica ad entrambi i genitori che Persona_2 ne cureranno la salute, l'istruzione e l'educazione. Per_
6. e rimarranno a vivere con la madre in Nova Milanese, Via Garibaldi n. 4 dove manterranno Per_2 la residenza e avranno collocazione prevalente.
7. Il sig. trascorrerà con le figlie due fine settimana alternati dalle ore 18.30 - 19.00 del venerdì sino Pt_2 al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola, salvo diversi accordi tra i genitori in relazione all'orario e compatibilmente con le esigenze degli stessi e delle figlie;
tutte le settimane starà con le figlie il martedì dalle ore 18.30 - 19.00, quando le andrà a prendere presso la casa materna, sino al giovedì mattina quando le Per_ accompagnerà a scuola;
durante il periodo scolastico, dal lunedì al venerdì andrà a prendere le figlie e presso la casa materna alle ore 7.15 e le accompagnerà a scuola. Resta inteso che per ragioni legate Per_2
Per_ agli orari lavorativi del signor i pomeriggi del martedì e del mercoledì e staranno con Pt_2 Per_2 la madre che si impegna ad andare a prenderle a scuola. pagina 2 di 6 8. A far data dall'estate 2026 il signor trascorrerà con le figlie due settimane, anche non consecutive, Pt_2 previo accordo sulle date da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi periodi e luoghi di villeggiatura in cui soggiorneranno con le figlie.
9. Le figlie trascorreranno con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
10. Natale: alternato tra i genitori, per l'anno 2025 dalla mattina del 25.12 al 1.1 con il padre e dal 1.1 al 6.1 con la madre, per l'anno 2026 dalla mattina del 25.12 al 1.1 con la mamma e dal 1.1 al 6.1 con il padre e così Per_ via. In ogni caso il giorno della Vigilia di Natale e lo trascorreranno con il genitore con cui non Per_2 trascorreranno il primo periodo (l'anno 2025 con la madre e l'anno 2026 con il padre). Sempre salvo diversi e migliori accordi che dovessero intervenire tra i genitori.
11. Le parti sosterranno nella misura pari al 50% tutte le spese relative all'abbigliamento (scarpe e capi spalla) Per_ per il cambio di stagione necessarie a e , inoltre, si faranno carico sempre in misura pari al 50% Per_2 ciascuno di tutte le spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Monza, e quindi:
a) Spese erogabili senza preventivo accordo - Spese mediche 1) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate. 2) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato. 3) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia). 4) Spese mediche urgenti. - Spese scolastiche e di istruzione 5) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica. 6) Libri d testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata.
7) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno. 8) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza. 9) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento. 10) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori). b) Spese per le quali è necessario il preventivo a accordo: Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è, invece, soggetta a consenso dell'altro genitore. Spese mediche 11)
Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze. 12) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato. 13) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato. 14) Farmaci omeopatici, di medesima alternativa o sperimentali. Altre spese: 15) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento. 16) Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati. 17) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla pagina 3 di 6 scuola secondaria superiore. 18) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria. 19) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature sportive. 20) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori. 21) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (e-mail, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro 7 giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine di 7 giorni, ove lo ritenga, il genitore che avrà manifestato il proprio dissenso potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (e-mail, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza per il versamento del mantenimento ordinario e, in tal caso, il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a €. 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e versare prima dell'erogazione
– i relativi costi per la quota di sua spettanza. Per_ 12. L'assegno Unico INPS per le figlie minori e verrà percepito integralmente dalla signora Per_2
Parte_1
Per_ 13. Alla luce della reciproca collaborazione nella gestione delle figlie e e delle modalità paritetiche Per_2 di visita stabilite nulla il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento per le minori, posto che i genitori provvederanno direttamente al loro mantenimento.
14. I ricorrenti stabiliscono che le detrazioni fiscali a favore delle minori sono stabilite nella misura del 50% tra i genitori.
pagina 4 di 6 15. L'autovettura Hyundai Tucson immatricolata nell'anno 2012, targa GL334GC, intestata al signor resterà assegnata allo stesso proprietario. Parte_2
16. L'autovettura Dacia Sandero immatricolata nell'anno 2024, targa GV053GE, intestata alla signora Pt_1 resterà assegnata alla stessa proprietaria.
[...]
17. Il finanziamento contratto dalle parti per l'estinzione di debiti comuni la cui rata mensile ammonta ad euro 315,00 verrà integralmente pagato dal signor mediante la cessione del 1/5 sulla sua Parte_2 busta paga.
18. Le parti si danno reciprocamente atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale, con esclusione delle questioni di cui ai punti precedenti riferibili alle figlie e di non avere altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro dichiarandosi economicamente indipendenti.
19. I coniugi si concedono reciproco assenso/consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o degli altri documenti equipollenti per se stessi e per le figli minori.
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 11.5.2013 a Cinisello Parte_1 Parte_2
Balsamo;
Per_
- Dall'unione sono nate in data 26.1.2015 e in data 30.11.2018. Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
10.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli ( , 26.1.2015 e 30.11.2018) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 20.10.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Cinisello Balsamo in data 11.5.2013 (Atto n. 7, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.11.2025
Il Presidente est.
CL BO
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