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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 949/2025 promossa da:
- - ass. avv. CANTILE (parte Parte_1 C.F._1
ricorrente) contro
-13756881002 - ass. avv. CASTELLI e Controparte_1
– - ass. avv. BORLA e PARISI (parti convenute) CP_2 P.IVA_1 all'udienza del 10/06/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 3.2.2025 la signora si è rivolta al tribunale Pt_1 chiedendo di “annullare e/o dichiarare inefficace” l'intimazione di pagamento n.
11020259000637101000, notificata in data 21.1.2025, e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076202400012864000, notificata in data 3.12.2024, limitatamente agli avvisi di addebito
1) n. 41020130000258240000 del 26/03/2013 per euro 12.708,90;
2)n. 41020160004739266000 del 17/05/2016 per euro 1.444,69;
3) n. 41020160012763146000 del 2/12/2016 per euro 1.402,08;
4) n. 41020170007282189000 del 03/11/2017 per euro 3.571,95;
5) n. 41020180007115681000 del 21/08/2018 per euro 2.445,57;
6) 41020180015076279000 del 14/2/2019 , per euro 1.599,97;
7) n. 41020190004881543000 del 23/8/2019 per euro 1.578,69;
8) n. 41020190012018481000 del 11/01/2020 per euro 1.537,01, tutti “relativi a contributi, somme aggiuntive, IVS, asseritamente spettanti ad CP_3 per un importo complessivamente pari ad euro 26.288,86”.
Questi i motivi dell'opposizione:
(I) “la notifica dell'intimazione di pagamento opposta, effettuata a mezzo pec dall' , è da qualificarsi inesistente in quanto proveniente da Controparte_4
indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi. La notifica deve quindi ritenersi inesistente o, comunque, insanabilmente nulla, considerando che la notificazione con modalità telematica deve essere eseguita ricorrendo ad indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi”;
(II) “l'odierna ricorrente non ha ricevuto alcuna notifica di atti interruttivi relativi ai sopra elencati avvisi di addebito” ed è noto che “l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”;
(III) “l'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione deve essere qualificata illegittima in quanto posta in essere con riferimento a crediti già estinti per prescrizione. A tale riguardo, infatti, premesso che non risulta, a parte ricorrente,
l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito indicati in fatto, deve, altresì, osservarsi che, anche laddove essi fossero stati notificati nelle date indicate nell'intimazione di pagamento la prescrizione estintiva quinquennale, in mancanza di atti interruttivi intermedi, risulterebbe nondimeno maturata”;
2. L' si è costituito in giudizio depositando documentazione attestante l'avvenuta CP_2
notifica degli avvisi di addebito, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande relative ad atti della fase della riscossione, rimessa al
Concessionario e contestando che i propri crediti siano prescritti, tenuto conto della sospensione disposta dalla normativa emergenziale per il periodo 2020-2021 e dell'efficacia interruttiva delle dilazioni di pagamento richieste dalla ricorrente e dei successivi pagamenti parziali.
ha chiesto la reiezione delle domande Controparte_1
avversarie in quanto fondate su doglianze generiche e pretestuose, specie tenuto conto dell'efficacia interruttiva dell'istanza di definizione agevolata proposta dalla ricorrente e dei successivi pagamenti parziali.
3. Il primo motivo di opposizione, così come formulato, appare infondato, in quanto la parte ricorrente non ha dedotto di aver avuto incertezze sull'effettivo mittente degli atti ricevuti a mezzo pec o di esser stata pregiudicata in qualche modo nel proprio diritto di difesa.
La Suprema Corte ha infatti chiarito, in tema di notificazione a mezzo pec, che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec “non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (così Sez, V, sentenza n. 18684/2023, si veda anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 15979/2022, con la quale è stato chiarito che la pec inviata da un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi “non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
4. E' manifestamente infondato il secondo motivo di opposizione, riferito alla asserita mancata notificazione degli avvisi di addebito.
L' ha infatti documentato (v. doc. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16) di aver regolarmente CP_2 notificato tali avvisi presso l'indirizzo di residenza della ricorrente, la quale all'odierna udienza ha limitato ogni doglianza alla notifica del solo avviso n.
41020160012763146000 (sopra indicato sub n. 3), asserendo che mancherebbe la sottoscrizione del destinatario.
La contestazione appare infondata in quanto dal documento prodotto dall' sub CP_2 doc. 6 emerge che in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata sono state apposte, in data 2/12/2016, due sottoscrizioni, una del ricevente e una del destinatario.
Peraltro, l'avvenuta notificazione è dimostrata anche dal fatto che tale avviso è stato indicato nella richiesta di definizione agevolata presentata dalla stessa ricorrente in data
26.4.2019.
5. Tenuto conto della rituale notifica degli avvisi addebito, è inammissibile l'eccezione di decadenza formulata dalla parte ricorrente all'odierna udienza ex art. 25 l. n. 46/1999, deducendo la tardiva iscrizione a ruolo dei crediti oggetto degli avvisi di addebito (v. verbale udienza). Tale preteso vizio avrebbe infatti potuto esser fatto valere solo proponendo tempestiva opposizione avverso gli avvisi di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, l'opposizione tardiva è possibile solo con finalità recuperatoria, quando il contribuente attraverso un estratto di ruolo apprenda per la prima volta dell'esistenza di iscrizioni a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione del titolo esecutivo nei suoi confronti (Cass. SS.UU. sentenza
1974/2015), circostanza che nel caso di specie, come si è visto, non ricorre.
6. L'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata, essendo stato documentato dalle parti convenute il compimento di plurimi atti interruttivi della prescrizione dei crediti dell ad opera sia di (v. CP_2 Controparte_1
intimazione di pagamento notificata il 14.3.2016: v. doc. 4 ) che della stessa CP_5 ricorrente, la quale ha presentato un'istanza di definizione agevolata in data 26.4.2019 ed ha anche effettuato ripetuti pagamenti tra il 2017 ed 2024 (v. docc. 5 e 6 ). CP_5
In proposito è necessario solo precisare che:
- la Cassazione ha ripetutamente affermato che la domanda di rateizzazione del versamento dei contributi ed i pagamenti ad essa successivi configurano un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (si vedano, tra le altre,
Cass. Sez. L sentenza n. 10327/2017 e 26013/2015, si veda anche la sentenza della
Corte d'Appello di Torino 137/2024);
- era onere della parte ricorrente, la quale ha eccepito l'estinzione per prescrizione del debito contributivo, dimostrare di aver effettuato pagamenti ulteriori o successivi rispetto a quelli indicati da nel prospetto da questa Controparte_1 prodotto sub 5, e l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata all'odierna udienza appare inammissibile in quanto esplorativa, in quanto la parte ricorrente ben avrebbe potuto produrre documentazione attestante la data di tali pagamenti, trattandosi di documentazione che nella sua piena disponibilità;
- anche non tenendo conto degli intervenuti (e riconosciuti) pagamenti posti in essere dal 2019 al 2024, la prescrizione alla data di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria (3.12.2024) non risulterebbe comunque maturata, posto che nel periodo in esame, decorrente dall'istanza di rateizzazione formulata in data 26/4/2019, trovano applicazione i termini di sospensione previsti dalla dall'articolo 37, comma 2, decreto- legge n. 18/2020 e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni
+ 182 giorni);
- contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice all'odierna udienza, il riconoscimento di debito interrompe (come previsto dall'art. 2944 c.c.) e non sospende il decorso del termine di prescrizione (che nella specie, è pacifico, è quinquennale); - non può essere ammessa la prova per testi sui motivi per i quali la ricorrente avrebbe richiesto la dilazione di pagamento, sia perché tale circostanza è irrilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione, sia perché dal documento prodotto in atti risulta che tale istanza non è stata proposta con riserva di ripetizione né è corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esercizio del diritto di contestazione delle pretese contributive e dunque non è ammissibile la prova per testi su una volontà non rappresentata nel documento sottoscritto dalla stessa ricorrente (come previsto dall'art. 1722 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c.).
7. Per i motivi dianzi esposti l'opposizione deve essere respinta, restando assorbite tutte le altre questioni dedotte dalle parti convenute.
8. Le spese vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal d.m.
55/2014 tenuto conto della soccombenza della ricorrente e della manifesta infondatezza dei motivi di opposizione.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, respinge le domande della parte ricorrente, dichiara tenuta e condanna la parte ricorrente a rimborsare alle controparti le spese di lite, liquidate in complessivi € 9273,00 oltre spese forfetarie in misura del 15% per ciascuna parte convenuta, ed oltre I.V.A., C.P.A. in favore della sola
[...]
. Controparte_1
la giudice
Roberta PASTORE