Ordinanza collegiale 22 luglio 2021
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 25/06/2025, n. 12566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12566 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12566/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06427/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6427 del 2021, proposto da TA IC, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Cerini, Cesare Peroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano D’Acunti in Roma, viale delle Milizie 9;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della nota n. prot. DGPROF-P- 21492 del 19 aprile 2021 con la quale l’Amministrazione ha respinto la richiesta di riconoscimento del titolo di “Infermiera” conseguito dalla ricorrente in Serbia;
della nota n. prot. 0011200-P- del 26 febbraio 2021 con la quale sono stati resi noti i motivi ostativi al riconoscimento di detto titolo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 giugno 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Ministero della Salute datato 19 aprile 2021, con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento del titolo di infermiera conseguito dall’odierna ricorrente in Serbia;
Considerato che, con nota depositata in data 22 maggio 2025, la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il Ministero della Salute emesso, in data 19 marzo 2025, il provvedimento prot. n. DGPROF 0018417_ P _ 19/03/2025, con il quale il riconoscimento del titolo richiesto è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale;
Ritenuto che l’emanazione del suddetto provvedimento ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio e che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, tenuto conto della richiesta pervenuta in tal senso da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Luca Biffaro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO