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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 120/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 120/2025 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
FILIPPINI FEDERICO;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
FILIPPINI FEDERICO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri Pt_1
e ad Ancona il 29.09.2001; Pt_2
b) nulla con riguardo alle disposizioni patrimoniali, poiché entrambi i coniugi sono autosufficienti;
c) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Ancona di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
d) ordinare al Cancelliere di trasmettere l'emananda sentenza in copia autentica, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Ancona per le dovute annotazioni ed ulteriori incombenze di cui all'art. 69, comma 1, lettera d), D.P.R. 396/2000; e) Le parti reciprocamente rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza al fine di ridurre le tempistiche per l'iscrizione della cessazione degli effetti civili nei registri dello Stato
Civile”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili (rectius lo scioglimento, atteso che il matrimonio è stato trascritto nella sezione del Registro dello Stato Civile dedicata ai matrimoni civili e non in quella relativa ai matrimoni concordatari) del matrimonio contratto ad Ancona il 29/09/2001.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 2082 dell'8.04.2005 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 12.03.2005. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 29/09/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 96, parte 1, serie // dell'anno 2001.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e ad Parte_1 Parte_2
Ancona il 29/09/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n.
96, parte 1, dell'anno 2001; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 120/2025 promosso da: nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
FILIPPINI FEDERICO;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
FILIPPINI FEDERICO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sig.ri Pt_1
e ad Ancona il 29.09.2001; Pt_2
b) nulla con riguardo alle disposizioni patrimoniali, poiché entrambi i coniugi sono autosufficienti;
c) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Ancona di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
d) ordinare al Cancelliere di trasmettere l'emananda sentenza in copia autentica, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Ancona per le dovute annotazioni ed ulteriori incombenze di cui all'art. 69, comma 1, lettera d), D.P.R. 396/2000; e) Le parti reciprocamente rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza al fine di ridurre le tempistiche per l'iscrizione della cessazione degli effetti civili nei registri dello Stato
Civile”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2
cessazione degli effetti civili (rectius lo scioglimento, atteso che il matrimonio è stato trascritto nella sezione del Registro dello Stato Civile dedicata ai matrimoni civili e non in quella relativa ai matrimoni concordatari) del matrimonio contratto ad Ancona il 29/09/2001.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 2082 dell'8.04.2005 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 12.03.2005. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 29/09/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 96, parte 1, serie // dell'anno 2001.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e ad Parte_1 Parte_2
Ancona il 29/09/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n.
96, parte 1, dell'anno 2001; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi