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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 139/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 139/2023
Promosso da
(P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Roberto Sabbatini
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Cristina Renzi
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento di
Controparte_2
(C.F.: ), difeso dall'Avv. Paola D'Illio e
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 28 rappresentato, anche disgiuntamente, dall'Avv. Paola D'Illio e dall'Avv. Guglielmo
Corsalini
INTERVENUTO nel procedimento di appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1436/2022, pubblicata il 07/12/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante : «…….: A) QUANTO ALL'APPELLO Parte_1
SVOLTO IN VIA PRINCIPALE DAL : IN VIA Parte_1
PRINCIPALE:
= in totale riforma della sentenza n. 1436/2022 del Tribunale di Ancona, pubblicata il 7 Dicembre 2022, respingere completamente ed integralmente la domanda avanzata dalla NO nel giudizio di primo grado, in Controparte_1 quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni che si sono esposti ed enunciati dal nel proprio atto di Parte_1 gravame, ed altresì in tutte le ulteriori difese che il medesimo qui deducente
[...] ha svolto sia nel presente grado di giudizio che altresì in prime cure, Pt_2 ovvero comunque respingere e rigettare totalmente tali domande e pretese della
SI.ra anche per quelle diverse e/o ulteriori ragioni che Controparte_1 dovessero essere ritenute maggiormente confacenti e/o di giustizia: con ogni pronunzia conseguenziale.
= conseguentemente e per l'effetto di tale invocato completo accoglimento del presente gravame svolto dal , e previo accertamento Parte_1 quest'ultimo (per il tramite della propria compagnia assicuratrice) ha medio tempore già provveduto all'integrale pagamento in favore della SI.ra CP
delle somme statuite in favore della stessa nella qui appellata sentenza
[...] di primo grado in ragione della efficacia provvisoriamente esecutive delle statuizioni di quella pronuncia, e più precisamente ha già versato alla SI.ra
l'importo complessivo pari a 24.414,46 Euro, ovviamente fermo ed CP impregiudicato ogni diritto di ripetizione scaturente del presente appello (cfr. doc. contrassegnato con la lettera “E” fascicolo della NO , voglia questa CP
pagina 2 di 28 On.le Corte condannare la medesima SI.ra alla restituzione di Controparte_1 tale intera somma, maggiorata dei debiti accessori dalla data della sua corresponsione a quella dell'effettivo rimborso, in favore del Comune del
, (somma) indebitamente percetta dalla medesima SI.ra Parte_1
in mancanza di validi titoli e/o causali;
Controparte_1
IN VIA STRETTAMENTE SUBORDINATA:
= per la più denegata e non creduta delle ipotesi in cui avesse a ritenersi meritevole di un qualche apprezzamento e/o accoglibilità la domanda avanzata dalla NO nel presente giudizio, previo accertamento e Controparte_1 declaratoria che l'entità dei danni effettivamente subiti dalla NO a CP seguito dell'evento oggetto di causa è minore di quella indicata nella impugnata sentenza di primo grado, nonché previo accertamento e declaratoria che dalla somma eventualmente riconosciuta alla NO a titolo di danno CP biologico deve essere detratto l'importo di 7.817,95 Euro già ricevuto dalla medesima Attrice dall' per il medesimo titolo, ed altresì previo accertamento CP_2
e declaratoria di aver - la medesima odierna Appellata SI.ra - Controparte_1 concorso e/o contribuito, in misura certamente prevalente e preponderante, con la propria condotta gravemente colposa, disattenta, imprudente, incauta, negligente ed imperita, a cagionare l'accadimento oggetto di causa ed i danni dalla medesima subiti nell'occorso, con discendentene riduzione e diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1227, comma 1,
c.c. e 2056 c.c., ridurre correlativamente l'entità del risarcimento del danno riconosciutogli dal primo Giudice, in un importo complessivo nettamente e ragguardevolmente inferiore e più esiguo: con ogni provvedimento conseguente.
= conseguentemente e per l'effetto, previo accertamento che il
[...]
(per il tramite della propria compagnia assicuratrice) ha medio Parte_1 tempore già provveduto all'integrale pagamento in favore della SI.ra CP
delle somme statuite in favore della stessa nella qui appellata sentenza
[...] di primo grado in ragione della efficacia provvisoriamente esecutive delle statuizioni di quella pronuncia, e più precisamente ha già versato alla SI.ra
l'importo complessivo pari a 24.414,46 Euro, ovviamente fermo ed CP
pagina 3 di 28 impregiudicato ogni diritto di ripetizione scaturente del presente appello (cfr. doc. contrassegnato con la lettera “E” fascicolo della NO , voglia questa CP
On.le Corte condannare la medesima SI.ra alla restituzione, in Controparte_1 favore del degli importi e/o somme specifici, Parte_1 maggiorati dei debiti accessori dalla data della sua corresponsione a quella dell'effettivo rimborso, che la medesima SI.ra , all'esito del Controparte_1 presente giudizio di secondo grado e per effetto ed in virtù dell'accoglimento anche solo parziale del presente gravame svolto dal e Parte_1 della conseguente riforma in senso favorevole a quest'ultimo della appellata sentenza di primo grado, risulti aver indebitamente percetto in mancanza di validi titoli e/o causali.
= Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso del doppio grado di giudizio;
in via gradata, in caso di accoglimento della domanda come sopra proposta in via del tutto subordinata, compensazione - integrale o quantomeno parziale - di quelli del primo grado di giudizio: fermo sempre il beneficio delle spese d'appello per il qui conchiudente.
B) QUANTO ALL'APPELLO INCIDENTALE SVOLTO DALLA SIGNORA CP
:
[...]
= voglia questa On.le Corte respingere completamente, in quanto infondato in fatto e diritto, l'appello incidentale che è stato proposto dalla NO CP
avverso la sentenza n. 1436/2022 del Tribunale di Ancona, pubblicata il
[...]
7 Dicembre 2022, ed in ogni caso respingere e rigettare integralmente, poiché infondate e prive di pregio, tutte le domande, richieste e conclusioni che la medesima SI.ra ha formulato ed avanzato nella propria Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
= Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso anche in relazione e riguardo all'appello incidentale svolto dalla SI.ra Controparte_1
C) QUANTO ALL'INTERVENTO VOLONTARIO DISPIEGATO NEL PRESENTE
GRADO DI GIUDIZIO DALL'INAIL, SEDE DI ROMA…..:
IN VIA PRELIMINARE E/O IN RITO:
pagina 4 di 28 = dichiarare inammissibile, con ogni conseguenziale ulteriore statuizione,
l'intervento volontario svolto solo in questo secondo grado di giudizio dall' CP_2 per insussistenza dei presupposti a tal fine richiesti dall'art. 344 c.p.c., non essendo l' stesso titolare di alcun diritto autonomo ed incompatibile col CP_2 rapporto giuridico che è stato accertato mediante la sentenza di primo grado, e quindi non potendo l' medesimo proporre avverso tale sentenza alcuna CP_2 opposizione ex art. 404 c.p.c.;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
= laddove non lo dichiarasse inammissibile, voglia l'adita Corte disattendere integralmente l'intervento volontario svolto dall' in quanto privo di pregio e CP_2 infondato, e respingere totalmente tutte le e domande da esso interveniente volontario svolte nei confronti del;
Parte_1
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
= nella più denegata e subordinata ipotesi in cui le domande svolte in via di surroga dall'interveniente volontario fossero ritenute dall'adita Corte come CP_2 meritevoli di positivo apprezzamento, voglia questo On.le Collegio di seconde cure circoscrivere e contenere l'eventuale accoglimento delle stesse entro e non oltre i limiti del cd. danno civilistico che sia e/o che fosse giudizialmente riconosciuto alla
NO ed entro e non oltre la somma complessiva e globale Controparte_1 che eventualmente a tal titolo sia stata e/o fosse liquidata alla medesima suddetta Appellata - e ritenuta di spettanza della stessa - a seguito e/o per effetto del concorso di colpa della stessa e/o della sua ravvisata e/o ravvisando corresponsabilità nell'occorso de quo,
= Con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite anche nei confronti dell'interveniente volontario in via gradata e subordinata, in caso di CP_2 accoglimento delle domande da quest'ultimo proposte a mezzo del suo intervento volontario, con compensazione - integrale o quantomeno parziale - delle spese e compensi nei confronti di stesso. CP_2
In via istruttoria, laddove l'Ecc.ma Corte non sia ancora convinta dell'infondatezza della domanda avanzata dalla NO si insiste per CP
l'ammissione dei mezzi di prova già ritualmente formulati nel giudizio di primo
pagina 5 di 28 grado e riportati integralmente al punto 7) dell'atto di appello, da intendersi di seguito ritrascritti.
Si riconferma l'intera produzione documentale già ritualmente effettuata dal
»; Parte_1
Della appellata-appellante incidentale : «….: Controparte_1
1 In via preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova proposta dal Comune di;
Parte_1
1.2 Sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità ex art. 344 cpc dell'intervento dell' dal momento che la sentenza di primo grado non CP_2 pregiudica i diritti dell'Ente; nella denegata ipotesi di ammissibilità dell'intervento spiegato dall' rigettare comunque nel merito la domanda proposta CP_2 dall' perché infondata in fatto e in diritto, in quanto l' ha indennizzato CP_2 CP_2 obbligatoriamente un pregiudizio che, dal punto di vista civilistico, (somme come descritte sia negli atti di prime cure che nella sentenza di primo grado e ribaditi nella comparsa in appello), il danneggiato non ha percepito e per il relativo importo non può esservi surrogazione;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di surrogazione, limitare la stessa eventualmente solo all'importo di euro 7.817,95 importo corrisposto dall' a titolo di “indennizzo in capitale CP_2 del danno biologico”, considerando altresì l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, con ogni conseguente statuizione anche in termini di danno c.d. differenziale da liquidare a favore della sig.ra con vittoria di Controparte_1 spese di lite per entrambi i gradi giudizio, o in subordine compensando le spese lite nei soli confronti dell' sul presupposto che la sig.ra ha sempre CP_2 CP tenuto un comportamento di buona fede con l'Ente rendendosi disponibile a corrispondere l'importo eventualmente riconosciuto in sentenza per la stessa voce di danno ( doc. D- F fascicolo di parte).
2-rigettare nel merito il gravame proposto dal Parte_1 perché infondato in fatto e in diritto;
e in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Ancona
n.1436/2022, accertare e dichiarare la totale responsabilità del
[...]
per il sinistro di cui in premessa, per aver omesso di effettuare la Parte_1
pagina 6 di 28 dovuta manutenzione del ponte, ai sensi e per gli effetti degli artt.2051 e/o 2043
c.c. o con la statuizione che riterrà di giustizia e per l'effetto condannare il
al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Parte_1 pari ad €.38.570,50 (somma quantificata dal Tribunale con Controparte_1 sentenza di primo grado all'esito della espletata CTU) o in quella minore o maggior somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, oltre alla somma totale delle spese di giudizio di primo grado pari ad euro 7.000,00 per compensi, 540,00 per spese oltre IVA CPA E 15% per spese generali su compensi e con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
3- In via subordinata rigettare nel merito il gravame proposto dal
[...]
, perché infondato in fatto e in diritto e, nella denegata ipotesi di Parte_1 mancato accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla sig.ra CP confermare la sentenza n.1436/2022 RG 759/2020 del Tribunale di Ancona;
in ogni caso con vittoria di spese del presente grado di giudizio»;
intervenuto nel presente giudizio di appello: «…… ogni contraria Controparte_3 istanza, eccezione, deduzione disattesa;
nel merito: ammesso in rito il presente intervento, nel caso in cui venga confermata la responsabilità anche solo concorsuale dell'appellante
[...]
nella causazione del sinistro nel quale la sig.ra Parte_1 Controparte_1 riportava lesioni personali, condannare lo stesso, in persona del Sindaco p.t. al rimborso in favore dell' della somma di € 26.000,00 o di quella maggiore CP_2
o minore che risulterà di giustizia, erogata alla sig.ra a titolo di Controparte_1 prestazioni assicurative per l'infortunio subito in data 15 febbraio 2017, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese di lite. In rito: ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dal in quanto ininfluenti». Parte_1
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda promossa da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
pagina 7 di 28 - volta all'accertamento e alla declaratoria della responsabilità ex Parte_1 artt. 2051 e/o 2043 c.c. dell'ente convenuto per i danni occorsi all'attrice, caduta a terra in data 15/02/2017, mentre transitava sul ponte pedonale “Fornaci”, sito nel territorio comunale – ed ha condannato il al Parte_1 pagamento della complessiva somma di €. 19.285,25, oltre interessi legali dal sinistro al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate, previa compensazione nella misura del 50%, in €. 3.500,00 per compensi, €. 270,00 per spese, oltre accessori, ponendo le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti, in ragione della metà, ciascuna.
II.) Il ha proposto appello per i motivi di seguito illustrati e chiedendo, Pt_1 in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della domanda risarcitoria o, in subordine, la riduzione della somma eventualmente dovuta.
III.) Con atto d'intervento volontario, si è costituito l' Controparte_2
[. ssicurazione chiedendo, in caso di Controparte_2 CP_2 eventuale conferma della responsabilità (anche meramente concorsuale) del nella causazione del sinistro, la condanna dell' Ente al Parte_1 rimborso in favore dell'intervenuto della somma di €. 26.000,00, già erogata alla a titolo di prestazioni assicurative per l'infortunio subìto (ovvero della CP minore o maggior somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
IV.) Si è costituita contestando l'appello proposto dal Controparte_1
e proponendo impugnazione incidentale, per i motivi di seguito indicati, Pt_1 avverso la sentenza n. 1436/2022 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il concorso di colpa della danneggiata e ha compensato le spese di lite, nella misura del 50%.
V.) Preso atto delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, comma
1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 8 di 28 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.) Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per la non corretta valutazione delle risultanze istruttorie e conseguentemente per la errata ricostruzione del fatto, rilevando che:
- le dichiarazioni testimoniali e le risultanze della C.T.U., sono inidonee a provare il verificarsi del fatto storico (caduta della a causa del ponte CP scivoloso) atteso che i testimoni e hanno precisato Testimone_1 Testimone_2 di non aver assistito alla caduta della rendendo peraltro anche CP dichiarazioni discordanti sullo stato dei luoghi;
- la ha rilasciato una dichiarazione stragiudiziale alla “Marche CP
Consulting S.n.c.” (società incaricata dal Comune di svolgere gli accertamenti del caso) asserendo di essere caduta per via del fondo reso scivoloso dalla pioggia, mentre, in realtà, il meteo regionale aveva attestato l'assenza di precipitazioni nei giorni 15 – 17 febbraio 2017;
- il muschio, che può formarsi ed attecchire esclusivamente in presenza di un certo tipo di terriccio, era assente nel luogo del sinistro, come già sostenuto nel giudizio di primo grado;
- il giudizio di compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'incidente espresso dal C.T.U. non può, di per sé, costituire prova del fatto storico, non potendo escludersi che l'appellata sia caduta per cause diverse da quelle indicate dalla stessa;
- gli elementi su cui il Tribunale ha fondato la decisione sarebbero dunque irrilevanti, contraddittori e smentiti dalla documentazione in atti.
1.2) Con il secondo motivo di appello il deduce l'erronea ricognizione Pt_1 della natura e dello stato della cosa, nonché l'assenza di prova del nesso eziologico tra la cosa stessa e l'evento lesivo.
A tale riguardo rimarca la contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali assunte, ponendo nuovamente l'accento sulla dichiarazione stragiudiziale della alla “Marche Consulting S.n.c.”, cui attribuisce valore confessorio, e CP sulle risultanze della documentazione realtiva alle condizioni meteorologiche pagina 9 di 28 all'epoca del fatto;
sostiene quindi che la non abbia dimostrato CP
l'esistenza di un'obiettiva situazione di pericolosità connessa allo stato dei luoghi
(tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno occorso all'attrice) né l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione della sua intrinseca pericolosità.
1.3.) Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'omessa e/o erronea ricognizione della condotta dell'attrice e la disapplicazione del principio di causalità.
Invocando il disposto di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. e il principio di autoresponsabilità degli utenti, sostiene che la danneggiata abbia concorso a cagionare l'evento lesivo, interrompendo così il nesso causale: osserva a tale proposito che il caso fortuito possa essere integrato anche dalla condotta del negligente, disattenta, inavveduta e colposa del danneggiato, e come questa possa condurre all'esclusione, o quanto meno alla riduzione superiore al 50%, del risarcimento, tenuto conto che eventuali anomalie erano ben visibili, prevedibili e facilmente evitabili.
L'appellante ribadisce che il ponte non poteva essere bagnato la mattina del
15/02/2017, posto che non aveva piovuto, nemmeno durante il giorno precedente, e che non poteva esservi del muschio, stante l'assenza in loco di ristagni di acqua.
Rileva altresì che la avvalendosi dell'ordinaria diligenza, avrebbe CP potuto scongiurare il danno, tanto più che il sinistro si è verificato “verso la fine del ponte”, quando, cioè, ella lo aveva percorso quasi interamente, e considerato altresì che la danneggiata risiede in , a poche decine di metri dal Parte_1 ponte Fornaci e che, comunque, il ponte non è l'unica strada di congiunzione tra
Via Olmi e Via Fornaci, potendosi optare per un altro punto di transito, lungo la via che costeggia il fosso.
Ad avviso dell'appellante quindi alla condotta dell'appellata andrebbe riconosciuta efficacia causale autonoma e sufficiente per il verificarsi dell'evento lesivo - essendo onere di chi transita su un tracciato perfettamente visibile adeguare la propria andatura alle anomalie della pavimentazione – con esclusione pagina 10 di 28 di qualsiasi responsabilità del tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto ai Pt_1 sensi dell'art. 2043 c.c., posto che il risarcimento danni per la presenza di una
“insidia e/o trabocchetto” postula la sussistenza di un pericolo occulto, non
(oggettivamente) visibile, né (soggettivamente) imprevedibile.
1.4.) Con il quarto motivo di appello (articolato in via subordinata) il Pt_1 deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per la errata e/o omessa valutazione delle emergenze processuali in punto di liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea e la violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4),
c.p.c., per la omessa e/o apparente motivazione della sentenza impugnata.
Osserva a tale riguardo che, liquidando il danno risarcibile, il primo giudice ha, inspiegabilmente e senza alcuna motivazione, aumentato il numero dei giorni di invalidità temporanea accertati dal C.T.U. (in particolare considerando 33 giorni di
I.T.T. al 100% anziché 30; 100 giorni di I.T.P. al 50% anziché 90; 102 giorni di
I.T.P. al 25% anziché 40): di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto liquidare per il danno biologico da I.T. l'importo complessivo di €. 12.740,00 (non di €.
15.103,00) e conseguentemente, per la personalizzazione del danno, la somma di
€. 1.274,00 (non di €. 1.510,30).
Il chiede pertanto la riforma della pronuncia impugnata, con il Pt_1 riconoscimento in favore dell'appellata di importi a titolo di ristoro della I.T. e della relativa personalizzazione in misura ridotta, con conseguente condanna della alla restituzione delle somme pagate nelle more dal che si CP Pt_1 rivelino eccedenti rispetto a quelle di effettiva spettanza.
1.5) Con il quinto motivo di appello l'Ente censura, sempre in via subordinata, la sentenza (per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 132 n. 4, c.p.c.) per non aver decurtato dalle somme riconosciute alla a titolo di CP risarcimento del danno biologico, l'importo di €. 7.817,95, già erogato alla danneggiata dall' per il medesimo titolo (come da documentazione CP_2 depositata il 23/06/2022 nel primo grado di giudizio, mai contestata da controparte).
2.) Proponendo appello incidentale, la evidenzia la parziale erroneità CP della sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui individua un concorso di pagina 11 di 28 colpa della danneggiata nella causazione dell'evento in misura del 50%, con conseguente riduzione alla metà dell'importo da riconoscersi all'attrice e delle spese di lite da rifondere alla stessa.
Ad avviso dell'appellante incidentale la sentenza è basata su una motivazione incongrua, inadeguata, insufficiente e contraddittoria, stante la mancata corrispondenza tra quanto ricostruito in giudizio e quanto valutato per l'individuazione della responsabilità del Pt_1
In particolare contesta il rilievo del Tribunale secondo cui la avrebbe CP attraversato il ponte «(…) con una certa leggerezza» ed osserva che il primo giudice non ha considerato diversi elementi, quali la scarsa visibilità, il fatto che la procedeva sul ponte con andatura normale indossando scarpe con CP suola in gomma, la circostanza che il ponte Fornaci rappresentava l'unica via per raggiungere la fermata del autobus, e le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
che ha affermato, tra l'altro, di esser caduta sul ponte più volte,
[...] confermando che il ponte era aperto e privo di segnali di pericolo.
La ritiene inoltre che possa aver inciso sulla caduta anche l'assenza in CP loco di presidi d'appoggio ed osserva che il C.T.U. ha accertato la compatibilità delle lesioni con l'infortunio; precisa che ella non era solita attraversare il ponte
Fornaci e che la mera vicinanza della sua abitazione allo stesso non può, di per sé, rappresentare elemento idoneo a provare la conoscenza dello stato dei luoghi.
Ritiene quindi che l'intera responsabilità del sinistro debba essere addebitata al quale custode del ponte ove si è verificato il sinistro, Parte_1 che non ha dimostrato il concorso di colpa della danneggiata, evidenziando come risulti provata l'esatta dinamica dell'accaduto, nonché l'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, elementi confermati, secondo l'appellante incidentale, sia dalle deposizioni testimoniali, sia dallo stesso ente comunale che, a seguito della caduta della dopo un primo intervento di manutenzione e messa in CP sicurezza provvisoria, ha provveduto a sostituire il ponte.
La difesa della rileva poi un profilo di responsabilità aquiliana del CP per omessa manutenzione periodica e per vizio di costruzione del ponte Pt_1
(in specie, per assenza di installazione di corrimani di sostegno per l'utenza).
pagina 12 di 28 Da ultimo l'appellante incidentale, ad ulteriore sostegno dell'oggettiva pericolosità ed imprevedibilità dell'insidia, pone l'accento su altri elementi di criticità, rappresentati dal colore scuro delle assi di legno dissestate e dalla scarsa illuminazione per assenza sul posto di luce naturale e artificiale.
3.) Con atto di intervento, l' afferma che, costituendo l'evento un CP_2 infortunio sul lavoro indennizzabile, ha versato le indennità dovute alla CP per un importo complessivo di €. 26.091,59 così composto:
- €. 17.209,53 per la inabilità temporanea dal 19.2.2017 al 7.12.2017;
- €. 7.817,95 per indennizzo in capitale del danno biologico commisurato ad una lesione dell'integrità psico-fisica del 10%;
- €. 1.064,11 per spese mediche e protesiche.
Ciò posto ritiene di aver diritto ad agire in surroga ex artt. 1916, 2043 e
2051 c.c. per ottenere il rimborso dal responsabile ) Parte_1 delle somme erogate all'infortunata ( a titolo di prestazioni assicurative CP
(oltre interessi e rivalutazione monetaria), spettando alla unicamente il CP danno differenziale, ossia l'importo risarcitorio risultante dall'eventuale differenza tra quanto ricevuto dall' e l'ammontare complessivo del risarcimento del CP_2 danno alla persona calcolato in sede civilistica;
agendo in surroga, rivendica così il diritto di ottenere il pagamento dell'intero importo erogato, non decurtato della quota riferibile al concorso di colpa che opera invece come limite massimo della rivalsa.
L'Istituto nazionale evidenzia, infine, la propria legittimazione ad intervenire nel giudizio di appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 344 e 404 c.p.c., affermando di agire al fine di tutelare un proprio autonomo diritto.
Conclude quindi chiedendo, nel caso in cui venga confermata la responsabilità anche solo concorsuale del , di condannare lo stesso al Parte_1 rimborso in favore dell' della somma di €. 26.000,00, o di quella maggiore o CP_2 minore ritenuta di giustizia, erogata alla a titolo di prestazioni CP assicurative per l'infortunio subito il 15.2.2017, oltre interessi e rivalutazione.
4.1) Prima di esaminare i motivi di gravame principale ed incidentale, va affrontata la questione relativa alla ammissibilità dell'intervento dell' (che CP_2
pagina 13 di 28 non ha partecipato al giudizio di primo grado), contestata sia dal che Pt_1 dalla i quali ritengono la insussistenza dei presupposti per richiesti CP dall'art. 344 c.p.c., non essendo l' titolare di un diritto autonomo ed CP_2 incompatibile col rapporto giuridico che è stato accertato mediante la sentenza di primo grado e non potendo, quindi, l' medesimo proporre avverso tale CP_2 sentenza alcuna opposizione ex art. 404 c.p.c.
4.2) L'intervento dell' è ammissibile. CP_2
La Cassazione ha infatti affermato che l'” quale titolare di un CP_2 autonomo diritto di agire in surrogatoria (alternamente ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., della L. n. 990 del 1969, art. 28, comma 2 o del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11) nei confronti del responsabile civile dell'infortunio indennizzato e nei limiti del risarcimento da questo dovuto secondo le norme generali in materia di fatti illeciti, è legittimato, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., a spiegare intervento in appello, nel giudizio promosso dall'infortunato (o suoi aventi causa) contro lo stesso responsabile, per la liquidazione del danno ulteriore rispetto a quello coperto dalle prestazioni assicurative, stante l'incidenza della relativa quantificazione sulla determinazione dei limiti suddetti ed il possibile pregiudizio che essa può arrecare alla esaustiva soddisfazione delle ragioni surrogatorie dell'istituto” (Cass. civ. Sez. Lav. sentenza n. 23601 del 05/11/2014).
Nella specie l' è titolare di un autonomo diritto ad agire in surrogatoria, CP_2 avendo - pacificamente - versato le somme sopra indicate alla in CP seguito all'infortunio del 15.2.2017 di cui si discute nel presente procedimento ed avendo comunicato al di , quale terzo responsabile, di Pt_1 Parte_1 volersi surrogare ai sensi dell'art. 1916 c.c. per l'ammontare delle somme erogate
(doc. 12-15).
Ciò posto e considerato che la ha agito in giudizio per ottenere il CP risarcimento di tutti i danni derivanti dall'infortunio e che lo stesso ha, in Pt_1 questa sede, censurato con uno specifico motivo di appello (il quinto) la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha detratto l'importo già erogato alla danneggiata dall' si ritiene, in base ai principi affermati dalla CP_2 giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, che, nel caso in esame, l' CP_2
pagina 14 di 28 sia legittimato ad intervenire nel presente procedimento di appello al fine di far valere il suo diritto a surrogarsi nelle ragioni della danneggiata nei confronti del quale responsabile civile dell'evento e nei limiti del risarcimento da Pt_1 questi dovuto, essendo ravvisabile il pregiudizio che dalla (integrale) liquidazione del danno (alla danneggiata) può derivare alla soddisfazione della pretesa surrogatoria.
Infatti, come osservato dalla Suprema Corte (Cass. n. 23601/2014 cit.), se è vero che, in base all'art. 344 c.p.c., nel giudizio di appello è ammesso solo l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404
c.c., è pur vero che quest'ultima disposizione stabilisce che un terzo può proporre opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti, come nel caso di specie.
5.) Passando ad esaminare i motivi di impugnazione, si osserva che i primi tre motivi di appello principale e le doglianze articolate dall'appellante incidentale possono essere esaminati congiuntamente, perché relativi a questioni strettamente connesse, tutte concernenti le modalità dell'accaduto e finalizzate ad evidenziare la responsabilità esclusiva della (secondo il CP Pt_1 appellante principale) e dell'Ente (secondo l'appellante incidentale): tali motivi di appello (principale ed incidentale) non sono fondati.
5.1) Giova premettere che, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte,
l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la cosa in custodia sia di per sé statica ed inerte, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (tra le altre, Cass. n.
1064/2018; Cass. n. 11526/2017; Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 12895/2016).
5.2) Nel caso in esame l'attrice aveva dedotto, con l'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio di primo grado, che:
pagina 15 di 28 - mentre stava camminando sul ponte pedonale “Fornaci” di RI di
AR (che collega Via Olmi a Via Fornaci), ella era caduta a terra nella parte finale del ponte (verso Via Fornaci);
- la pavimentazione del ponte, costituita da assi di legno, risultava, nel punto ove era caduta, sconnessa e, a causa delle condizioni meteorologiche tipiche del periodo invernale, scivolosa, anche per la presenza di una patina muschiosa;
- il ponte, oltre ad avere una pavimentazione disconnessa e scivolosa, era privo di adeguate misure (strisce antiscivolo e corrimano), che, stante la pendenza dello stesso, avrebbero garantito il transito in condizioni di sicurezza.
5.3) Nella specie sussistono tutti i presupposti della responsabilità ex art. 2051
c.c..
Invero, premesso che non è contestato il rapporto di custodia tra il
[...]
ed il ponte di cui si discute, si osserva che le deposizioni dei testi, Parte_1
e , i quali hanno prestato immediato soccorso alla Testimone_1 Testimone_2
poiché si trovavano nei pressi del ponte, dimostrano, a differenza di CP quanto ritenuto dall'appellante principale, il fatto storico (la caduta della lungo la parte finale del ponte) ed il nesso causale tra le condizioni del CP ponte (che presentava una pavimentazione in legno scivolosa e sconnessa) e l'evento dannoso.
Invero la testimone sentita sul capitolo n. 1 della II memoria Testimone_1 istruttoria dell'attrice («Vero che, il giorno 15/02/2017 alle ore 7,00 circa Lei si trovava alla fermata dell'autobus sita in Via Fornaci nei pressi del Ponte Fornaci e vedeva la sig.ra che percorreva il poste Fornaci e nella parte Controparte_1 finale del ponte verso Via Fornaci cadere a terra e la sentiva urlare»), ha dichiarato: «sì è vero, preciso che non ho assistito alla caduta, ma la vedevo arrivare (dal mezzo busto in su in quanto vi è un parapetto ai lati del ponte) dal ponte verso il punto in cui mi trovavo io (fermata dell'autobus) ed a un certo punto non l'ho vista più, l'ho sentita urlare e mi sono precipitata a soccorrerla, riscontrando che era caduta)» (v. verbale udienza del 12/07/2021).
Sentito sul medesimo capitolo di prova il testimone ha reso una Testimone_2 analoga dichiarazione (v. verbale cit.).
pagina 16 di 28 La teste ha poi confermato il capitolo n. 3 («Vero che ….Lei vedeva che Tes_1 nel tratto del ponte ove era caduta la sig.ra c'era una patina muschiosa CP che rendeva il legno di copertura del ponte scivoloso e la pavimentazione del ponte era anche sconnessa per via di alcune tavole di legno staccate») e quindi le condizioni della pavimentazione, sconnessa e scivolosa, così come dedotte dalla attrice.
La stessa testimone, inoltre, rispondendo al capitolo n. 5 («Vero che nella notte del 14/02/2017 – 15/02/2017 aveva piovuto e comunque la mattina del
15/02/2017 il ponte era bagnato per la presenza di umidità e/o di pioggia»), ha dichiarato che «al momento del sinistro il ponte era bagnato e ricoperto come da una specie di muschietto, ben visibile che rende il ponte molto scivoloso, io sono passata quella mattina con difficoltà… (…)» (verbale del 12/07/2021, cit.).
Il teste ha invece dichiarato di non aver notato le condizioni della Tes_2 pavimentazione (cap. 3: “non ho fatto caso”) e (sul capitolo n.5) e di non ricordare se il ponte fosse o meno bagnato.
Soltanto alla sono state esibite le fotografie allegate da parte attrice e la Tes_1 teste (rispondendo al capitolo n. 10), ha riconosciuto nel documento n.6 le condizioni del ponte all'epoca del sinistro.
5.4) Le circostanze riferite dai testimoni evidenziano che la è caduta CP mentre camminava lungo il ponte: essi infatti l'hanno vista procedere e poi non l'hanno più vista (e quindi non hanno assistito alla caduta), ma proprio perché la
è caduta a terra ed il parapetto, ivi esistente ai lati del ponte, ha CP impedito di vedere la caduta che peraltro entrambi hanno immediatamente constatato, avendo soccorso tempestivamente la la quale “non riusciva CP
a muoversi, lamentando dolori alla caviglia” (teste e “si trovava a terra in Tes_1 posizione seduta con una gamba sotto e una in avanti” (teste , situazione Tes_2 che ha indotto la a chiamare l'ambulanza, come dalla stessa riferito. Tes_1
5.5) Ciò posto si osserva che la pavimentazione del ponte era sconnessa, come si evince dalla fotografia (n.6) nella quale la teste ha riconosciuto lo Tes_1 stato dei luoghi (e in particolare le condizioni del ponte) all'epoca del fatto: da tale fotografia risulta infatti che alcune tavole di legno (che costituivano la pagina 17 di 28 pavimentazione) presentavano solo i fori delle viti in precedenza applicate per garantire il fissaggio delle travi;
la pavimentazione, pertanto, in mancanza di un adeguato ancoraggio, non garantiva la stabilità necessaria ai pedoni che transitavano sul ponte.
Inoltre la predetta testimone ha evidenziato che il fondo era scivoloso tantoché ella era “passata quella mattina con difficoltà”.
Non vi è ragione per porre in dubbio la attendibilità della teste tenuto Tes_1 presente che si tratta di un soggetto “indifferente” rispetto alle parti in causa, il quale ha descritto analiticamente le circostanze che ha avuto modo di vedere sia in ordine alle modalità dell'accaduto, sia in ordine allo stato dei luoghi, sia in merito alle condizioni in cui si trovava la CP
Inoltre, non sono ravvisabili elementi di contraddizione nella deposizione né rispetto a quella del teste il quale ha reso dichiarazioni in ordine alle Tes_2 modalità dell'accaduto analoghe a quelle della è infatti irrilevante la Tes_1 circostanza che solo la abbia sentito la “urlare”, essendo invece Tes_1 CP decisivo il fatto che entrambi hanno prestato immediato soccorso alla CP trovandola a terra, perché era caduta.
Del resto, il fatto che solo la teste abbia descritto lo stato della Tes_1 pavimentazione - a differenza del teste che non è stato invece in grado di Tes_2 riferire alcunchè in ordine alle condizioni del ponte – non è indice di inattendibilità, trovando giustificazione nel fatto che la stessa, quella mattina, aveva avuto difficoltà nel transito proprio per la scivolosità delle travi di legno e quindi, per tale motivo, aveva avuto modo di verificare lo stato dei luoghi.
D'altra parte, va anche rilevato che, considerati l'orario (ore 7 del mattino circa) ed il giorno dell'evento (il 15.2.2017 e quindi nel periodo invernale), è plausibile che il ponte fosse ancora ricoperto dalla brina mattutina, idonea a renderlo potenzialmente scivoloso: ne consegue che non sono decisive le contestazioni del in punto di assenza di precipitazioni nel giorno del Pt_1 sinistro e in quello precedente.
Né può assumere significativo rilievo, al fine di escludere la responsabilità del la dichiarazione resa in sede stragiudiziale dalla danneggiata al Pt_1
pagina 18 di 28 personale della Marche Consulting S.n.c. (incaricata dalla Compagnia ITAS Mutua) per cui la sarebbe caduta «a causa del fondo scivoloso per la pioggia» CP
(vds. Verbale di rilevazione danno del 28/04/2017): tale dichiarazione, a ben vedere, in tanto rileva in quanto attesta che la danneggiata aveva percepito la sede di transito come scivolosa, non essendo tuttavia ella in condizione di risalire alla effettiva causa di tale caratteristica del suolo, perché, essendo pacifico che al momento del fatto non stava piovendo, la non poteva sapere con CP certezza se la pavimentazione era scivolosa per precipitazioni pregresse, per il formarsi della brina mattutina, o per altri motivi.
5.6) Per le considerazioni svolte si ritiene che nel caso in esame sia ravvisabile l'evento dannoso rappresentato dalla caduta della lungo il ponte e che CP non sia dubitabile la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso atteso che il ponte - avente, pacificamente, un andamento curvilineo e in pendenza nel punto in cui si è verificata la caduta - presentava una situazione oggettivamente e potenzialmente pericolosa, ricollegabile allo stato della pavimentazione sconnessa e scivolosa al momento del fatto, tale da non garantire il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza.
A fronte di tali elementi, il non ha, invece, fornito la prova liberatoria Pt_1 del caso fortuito.
Infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia di cui si tratta nel caso di specie, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (Cass. civ. 19/12/2022, n. 37059).
Orbene, la condotta di , che si è limitata a percorrere un Controparte_1 ponte transitabile ed aperto al pubblico, non può certamente considerarsi pagina 19 di 28 abnorme, imprevedibile ed eccezionale per il solo fatto che nel giorno in cui si è verificato il sinistro il fondo era scivoloso;
del resto, lo stesso ha escluso Pt_1 che le condizioni del ponte fossero tali da inibire il passaggio e, d'altra parte, se il transito risultava a tal punto pericoloso da ritenersi del tutto imprudente l'utilizzo del ponte, il avrebbe dovuto quanto meno segnalare il pericolo con un Pt_1 apposito cartello.
5.7) Si osserva, peraltro, che il fatto, non contestato, che l'appellante incidentale conoscesse lo stato dei luoghi, posto che il Ponte Fornaci si CP trova in prossimità della sua abitazione (circostanza evidenziata dall'appellante principale che non è stata posta in discussione dalla appellata-appellante incidentale), l'avrebbe dovuta indurre a usare particolare cautela nell'utilizzo del ponte in un contesto in cui il rischio di caduta era sicuramente maggiore per la scivolosità della pavimentazione che era verosimilmente percepibile, tanto da aver indotto la teste a procedere “con difficoltà” (v. deposizione Tes_1 testimoniale in precedenza citata) e la stessa a riferire al personale CP della Compagnia di Assicurazione di essere caduta “a causa del fondo scivoloso per la pioggia” (v. dichiarazione sopra richiamata).
Pertanto, la condotta della danneggiata, pur non costituendo caso fortuito ed essendo come tale inidonea a interrompere il nesso causale, ha avuto un contributo nella produzione del sinistro, che si stima equo e congruo determinare nella misura del 50% ritenuta dal giudice di primo grado.
5.8) Per le considerazioni svolte che, per il loro carattere dirimente assorbono l'esame delle altre problematiche trattate dalle parti, i motivi di impugnazione principale ed incidentale concernenti la dinamica dell'evento e ripartizione delle responsabilità ex art. 2051 c.c., vanno respinti confermando sul punto la sentenza impugnata;
superfluo è quindi anche esame della domanda risarcitoria sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c.
6.1) Riprendendo l'esame dei motivi secondo l'ordine indicato dall'appellante principale, si osserva che il quarto motivo di gravame, concernente la non corretta liquidazione del danno da inabilità temporanea, è fondato.
pagina 20 di 28 Invero dal contenuto della sentenza impugnata emerge che il giudice di primo grado ha posto a fondamento della decisione le risultanze della CTU.
Come risulta dalla relazione, il consulente ha accertato un periodo complessivo di inabilità così suddiviso:
30 giorni di I.T. Totale;
60 giorni di I.T. Parziale al 75%;
90 giorni di I.T.P. al 50%;
40 giorni di I.T.P. al 25%.
Non sono ravvisabili concrete ragioni per discostarsi da tali conclusioni, non essendo a tal fine sufficiente la diversa valutazione autonomamente effettuata dall' (che aveva riconosciuto un periodo più lungo di inabilità temporanea), CP_2 valorizzata dalla appellante incidentale – che peraltro non è stata tenuta in considerazione dal primo giudice – in mancanza di oggettivi elementi dai quali poter desumere che la individuazione dei periodi di inabilità, così come accertati dal CTU sulla base della documentazione medico-sanitaria, ritualmente prodotta, non sia corretta.
Ne consegue che l'importo liquidabile a titolo di inabilità temporanea va rideterminato, in cosniderazione di quanto rilevato dal CTU e dell'importo giornaliero di €. 98,00, individuato dal primo giudice in base alle Tabelle del
Tribunale di Milano e non contestato dalle parti, nell'importo complessivo di €.
12.740,00 (anziché di €. 15.193,00) così calcolato:
€. 98,00 x 30 giorni di I.T.T. (Invalidità temporanea totale) =€. 2.940,00
€. 73,50 x 60 giorni di I.T.P. (Invalidità temporanea parziale) al 75%=
€.4.410,00
€. 49,00 x 90 giorni di I.T.P. al 50% = €. 4.410,00
€. 24,50 x 40 giorni di I.T.P. al 25% = €. 980,00
6.2) Alla somma suddetta va aggiunto l'importo di €. 1.274,00, pari al 10% riconosciuto, anche su tale voce, a titolo di personalizzazione dal primo giudice e non contestato in questa sede.
6.3) La rideterminazione della somma (spettante per la inabilità temporanea) in complessivi €. 14.014,00 (12.740,00 +1.274,00), comporta il nuovo calcolo pagina 21 di 28 della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, fermi restando gli altri importi già liquidati dal Tribunale a titolo di danno biologico permanente (€.
21.673,00 compresa la personalizzazione) e di spese mediche (€. 284,20) che non hanno costituito oggetto di censura da parte degli appellanti (principale ed incidentale); l' unica contestazione concernente il quantum è infatti quella svolta da relativa al calcolo della somma liquidata per il periodo di inabilità Pt_1 temporanea di cui si è detto in precedenza.
La somma spettante a titolo di risarcimento risulta quindi pari complessivamente ad €. 35.971,20 (anziché €. 38.570,50) da ridurre del 50%, in considerazione della concorrente pari responsabilità, ritenuta sussistente, e quindi ad €. 17.985,60 (anziché €. 19.285,25), oltre rivalutazione ed interessi come stabilito dal primo giudice e non contestato dalle parti.
Nei limiti sopra indicati va quindi accolto il quarto motivo di gravame principale.
7.) Fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati, è anche il quinto motivo di appello articolato dal volto a censurare la sentenza nella parte Pt_1 in cui il Tribunale non ha decurtato le somme già erogate dall' alla CP_2 danneggiata.
7.1) Va preliminarmente osservato che, a differenza di quanto eccepito dalla non è sul punto ravvisabile alcuna domanda nuova (come tale CP inammissibile) del atteso che, in base ai principi che regolano la materia Pt_1 del cd. danno differenziale (tra le altre Cass. n. 3694/2023), il giudice deve accertare l'importo effettivamente dovuto al danneggiato, tenendo conto delle somme eventualmente già ricevute dal medesimo, in base a quanto emerge dalla documentazione prodotta e indipendentemente dalle richieste delle parti.
7.2) Nella specie risulta dalla documentazione acquista nel giudizio di primo grado e prodotta in questa sede dall' - ed è comunque pacifico tra le parti CP_2
- che, a seguito dell'infortunio di cui si tratta, la ha ricevuto CP dall' la indennità di €. 17.209,53 per la inabilità temporanea nonché CP_2
l'indennizzo di €. 7.817,95 per il danno biologico permanente, oltre €. 1.064,11 per spese mediche e protesiche.
pagina 22 di 28 7.3) Le due indennità erogate dall' hanno diversa natura, in quanto la CP_2 prima ha carattere assistenziale e viene erogata ai lavoratori che patiscono le conseguenze di un infortunio sul lavoro (o in itinere) e per tale motivo non sono in grado di svolgere l'attività lavorativa, mentre la seconda ha connotazione risarcitoria ed è versata a ristoro (parziale o totale) del danno alla persona, di natura non patrimoniale.
A tale riguardo va evidenziato che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale ) riducono il credito risarcitorio della parte danneggiata, nei CP_2 confronti del responsabile, se l'indennizzo ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede il risarcimento;
in altri termini, bisogna sottrarre dal credito risarcitorio, vantato dal danneggiato, l'indennizzo solo CP_2 quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici;
si richiede, cioè – come che chiarito dalla Suprema Corte - che si tratti di poste omogenee (tra le altre Cass. civ. 17967/2021; Cass. civ. 9112/2019).
I giudici di legittimità hanno altresì chiarito che l'azione surrogatoria esercitata dall' contro il soggetto responsabile del fatto dannoso, incontra un preciso CP_2 limite, oltre che nell'ammontare del risarcimento dovuto dal terzo responsabile, anche nella tipologia delle varie componenti di danno liquidate a suo carico, dovendosi distinguere tra le voci di danno coperte dall'assicurazione sociale da quelle ad essa estranee: il diritto di surroga dell' non può quindi estendersi al CP_2 danno non coperto dalla garanzia assicurativa, ma può avere ad oggetto soltanto le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente, non anche quelle corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie (danno biologico temporaneo, danno morale ecc.), le quali integrano componenti del complessivo risarcimento liquidato in favore del danneggiato che non possono formare oggetto di indennizzo in sede previdenziale
(Cass. Civ. n. 13393/2018 ed altre citate in motivazione).
7.4.1) Alla luce di tali principi si ritiene che, nella specie, dalla somma liquidata a titolo di danno “biologico” permanente, pari a complessivi €. 21.673,00, debba essere sottratta quella di €. 7.817,95 già erogata dalla danneggiata, per lo stesso pagina 23 di 28 danno, dall' che ha, quindi, diritto di surrogarsi, per tale importo, nei diritti CP_2 dell'assicurata.
La somma di €. 7.817,95 deve essere quindi versata dal Comune non alla ma all' infatti avendo quest'ultimo versato detto importo a titolo CP CP_2 di danno biologico permanente, la danneggiata è legittimata ad agire contro il terzo responsabile per il risarcimento del danno, ma limitatamente all'ulteriore pregiudizio che dimostra di aver subito, essendo il responsabile tenuto, per la parte corrispondente alla somma versata, soltanto nei confronti dell'ente gestore della assicurazione sociale – ormai subentrato, a seguito del pagamento, nei diritti dell'assicurata – e non più verso quest'ultima, già indennizzata dall' . CP_2
7.4.2) Le stesse considerazioni valgono per l'importo di €. 284,20 liquidato dal
Tribunale a titolo di rimborso spese mediche, tenuto conto che l' ha diritto di CP_2 surrogarsi anche per le somme versate a tale titolo, trattandosi di una voce del danno patrimoniale.
7.4.3) Quanto alla ulteriore somma versata dall' (€. 17.209,53) si CP_2 osserva invece che, se è vero che l' è sempre surrogato nel diritto della CP_2 vittima verso il responsabile anche per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea, ai sensi dell'art. 68 DPR n. 1124/1965 sebbene il danneggiato, avendo continuato a ricevere la retribuzione nel periodo di assenza dal lavoro, non abbia patitolo tale specifico danno patrimoniale (Cass. civ. n. 13393/2018 e Cass. civ. n. 3296/2018), è pur vero che, “poiché mediante il pagamento di detta indennità l' indennizza il danno patrimoniale da CP_2 perdita della retribuzione nel periodo di assenza dal lavoro, esso subentra alla vittima nella titolarità di diritto al risarcimento del danno di tale specifico pregiudizio: la surrogazione costituisce infatti una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno sorto in capo alla vittima ….Ne consegue che
l'istituto assicuratore non può esercitare verso il responsabile un diritto diverso da quello nella cui titolarità è subentrato, aggredendo, attraverso l'azione surrogatoria, somme liquidate alla vittima a titolo di risarcimento di un pregiudizio non coincidente con quello indennizzato.
pagina 24 di 28 Presupposto necessario della surrogazione è, infatti, che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi….” (Cass. civ. n. 13393 cit. ed altre indicate in motivazione).
Per tali ragioni non può essere accolta la domanda dell' nei confronti del CP_2
diretat ad otenere il rimborso della somma corrisposta a titolo di Pt_1 indennità per la inabilità temporanea atteso che, per effetto della surrogazione nello specifico diritto dell'assicurato al risarcimento del danno patrimoniale da perdita della retribuzione, l'istituto non può aggredire l'importo liquidato in questa sede a titolo di danno biologico temporaneo (trattandosi di un pregiudizio non coperto dalla assicurazione sociale) né quello liquidato a titolo di danno biologico permanente (che rappresenta un pregiudizio diverso da quello idennizzato).
7.5) Ne consegue che, detratti gli importi dovuti dal Comune all' (€. CP_2
7.817,95+€. 284,20), la somma liquidabile alla è pari ad €. 27.869,05, CP così determinata:
€. 13.855,05 (€. 21.673,00-7.817,95) a titolo di danno biologico (differenziale) permanente + €. 14.014,00 a titolo di danno biologico temporaneo;
Pertanto, la somma dovuta dal Comune alla tenuto conto CP dell'accertato concorso di quest'ultima, è pari ad €. 13.934,52 oltre interessi e rivalutazione monetaria come statuito dal primo giudice e non contestato: la va quindi condannata a restituire la somma ricevuta in eccesso, in CP esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento (eseguito nel corso del presente procedimento) al saldo.
7.6) Il è invece tenuto a versare all'Istituto la complessiva somma di Pt_1
€.8.102,15 (€. 7.817,95 + €. 284,20), oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei pagamenti al saldo.
8.1) In conclusione, in accoglimento del quarto e del quinto motivo di gravame principale, la sentenza impugnata va parzialmente riformata nei limiti sopra indicati;
vanno invece respinti gli altri motivi articolati dall'appellante principale e l'appello incidentale, concernenti l'accertamento della responsabilità in pari pagina 25 di 28 misura tra il e la ex art. 2051 c.c., con conseguente conferma Pt_1 CP della sentenza impugnata.
8.2) L'accoglimento, sia pure parziale, del gravame principale e la parziale modifica della sentenza impugnata impongono di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite: infatti il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale ( tra le altre, Cass. civ. n. 9064/2018).
8.3) Ne consegue che è assorbito l'esame del gravame incidentale relativo alla disposta compensazione nella misura del 50% delle spese di lite del giudizio di primo grado.
9.) Considerato l'esito complessivo del giudizio, il ridimensionamento della pretesa risarcitoria e la sproporzione tra il chiesto ed il pronunciato, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare nella misura del 50% le spese di entrambi i gradi di giudizio – liquidate per l'intero come in dispositivo - tra il e la per porre la quota residua a carico dell'Ente. Pt_1 CP
La natura delle questioni trattate e l'esito del giudizio giustificano la condanna dell'Ente, tenuto al rimborso della somma erogata dall' , nei limiti sopra CP_2 indicati, alla refusione delle spese del presente procedimento di appello in favore dell' nella misura del 50% e la compensazione della spese per la quota CP_2 residua.
10.) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
pagina 26 di 28
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello principale proposto dal e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP
, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1436/2022 pubblicata il
[...]
07/12/2022, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello principale, così provvede:
ridetermina la somma dovuta dal a in complessivi Pt_1 Controparte_1
€. 13.934,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria come statuito dal primo giudice, e, per l'effetto, condanna a restituire l'importo ricevuto Controparte_1 in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
condanna il al rimborso in favore dell' della somma di €.8.102,15 Pt_1 CP_2 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei pagamenti effettuati dall'Istituto alla assicurata, al saldo;
per il resto, respinge l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il a rifondere alla le spese di entrambi i gradi di Pt_1 CP giudizio nella misura del 50%, spese che si liquidano – per l'intero – per il primo grado in complessivi €. 7.000,00 per compenso ed €. 540,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e per il presente grado di appello, in complessivi €. 3.300,00 oltre spese generali al 15%, IVA e
CAP come per legge e dichiara compensata la quota residua;
condanna il a rifondere all' le spese del presente procedimento di Pt_1 CP_2 appello nella misura del 50%, spese che si liquidano – per l'intero – in €.
2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge e dichiara compensata la quota residua.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante pagina 27 di 28 incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 139/2023
Promosso da
(P.I.: ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Roberto Sabbatini
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Cristina Renzi
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento di
Controparte_2
(C.F.: ), difeso dall'Avv. Paola D'Illio e
[...] P.IVA_2
pagina 1 di 28 rappresentato, anche disgiuntamente, dall'Avv. Paola D'Illio e dall'Avv. Guglielmo
Corsalini
INTERVENUTO nel procedimento di appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1436/2022, pubblicata il 07/12/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante : «…….: A) QUANTO ALL'APPELLO Parte_1
SVOLTO IN VIA PRINCIPALE DAL : IN VIA Parte_1
PRINCIPALE:
= in totale riforma della sentenza n. 1436/2022 del Tribunale di Ancona, pubblicata il 7 Dicembre 2022, respingere completamente ed integralmente la domanda avanzata dalla NO nel giudizio di primo grado, in Controparte_1 quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi e le ragioni che si sono esposti ed enunciati dal nel proprio atto di Parte_1 gravame, ed altresì in tutte le ulteriori difese che il medesimo qui deducente
[...] ha svolto sia nel presente grado di giudizio che altresì in prime cure, Pt_2 ovvero comunque respingere e rigettare totalmente tali domande e pretese della
SI.ra anche per quelle diverse e/o ulteriori ragioni che Controparte_1 dovessero essere ritenute maggiormente confacenti e/o di giustizia: con ogni pronunzia conseguenziale.
= conseguentemente e per l'effetto di tale invocato completo accoglimento del presente gravame svolto dal , e previo accertamento Parte_1 quest'ultimo (per il tramite della propria compagnia assicuratrice) ha medio tempore già provveduto all'integrale pagamento in favore della SI.ra CP
delle somme statuite in favore della stessa nella qui appellata sentenza
[...] di primo grado in ragione della efficacia provvisoriamente esecutive delle statuizioni di quella pronuncia, e più precisamente ha già versato alla SI.ra
l'importo complessivo pari a 24.414,46 Euro, ovviamente fermo ed CP impregiudicato ogni diritto di ripetizione scaturente del presente appello (cfr. doc. contrassegnato con la lettera “E” fascicolo della NO , voglia questa CP
pagina 2 di 28 On.le Corte condannare la medesima SI.ra alla restituzione di Controparte_1 tale intera somma, maggiorata dei debiti accessori dalla data della sua corresponsione a quella dell'effettivo rimborso, in favore del Comune del
, (somma) indebitamente percetta dalla medesima SI.ra Parte_1
in mancanza di validi titoli e/o causali;
Controparte_1
IN VIA STRETTAMENTE SUBORDINATA:
= per la più denegata e non creduta delle ipotesi in cui avesse a ritenersi meritevole di un qualche apprezzamento e/o accoglibilità la domanda avanzata dalla NO nel presente giudizio, previo accertamento e Controparte_1 declaratoria che l'entità dei danni effettivamente subiti dalla NO a CP seguito dell'evento oggetto di causa è minore di quella indicata nella impugnata sentenza di primo grado, nonché previo accertamento e declaratoria che dalla somma eventualmente riconosciuta alla NO a titolo di danno CP biologico deve essere detratto l'importo di 7.817,95 Euro già ricevuto dalla medesima Attrice dall' per il medesimo titolo, ed altresì previo accertamento CP_2
e declaratoria di aver - la medesima odierna Appellata SI.ra - Controparte_1 concorso e/o contribuito, in misura certamente prevalente e preponderante, con la propria condotta gravemente colposa, disattenta, imprudente, incauta, negligente ed imperita, a cagionare l'accadimento oggetto di causa ed i danni dalla medesima subiti nell'occorso, con discendentene riduzione e diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1227, comma 1,
c.c. e 2056 c.c., ridurre correlativamente l'entità del risarcimento del danno riconosciutogli dal primo Giudice, in un importo complessivo nettamente e ragguardevolmente inferiore e più esiguo: con ogni provvedimento conseguente.
= conseguentemente e per l'effetto, previo accertamento che il
[...]
(per il tramite della propria compagnia assicuratrice) ha medio Parte_1 tempore già provveduto all'integrale pagamento in favore della SI.ra CP
delle somme statuite in favore della stessa nella qui appellata sentenza
[...] di primo grado in ragione della efficacia provvisoriamente esecutive delle statuizioni di quella pronuncia, e più precisamente ha già versato alla SI.ra
l'importo complessivo pari a 24.414,46 Euro, ovviamente fermo ed CP
pagina 3 di 28 impregiudicato ogni diritto di ripetizione scaturente del presente appello (cfr. doc. contrassegnato con la lettera “E” fascicolo della NO , voglia questa CP
On.le Corte condannare la medesima SI.ra alla restituzione, in Controparte_1 favore del degli importi e/o somme specifici, Parte_1 maggiorati dei debiti accessori dalla data della sua corresponsione a quella dell'effettivo rimborso, che la medesima SI.ra , all'esito del Controparte_1 presente giudizio di secondo grado e per effetto ed in virtù dell'accoglimento anche solo parziale del presente gravame svolto dal e Parte_1 della conseguente riforma in senso favorevole a quest'ultimo della appellata sentenza di primo grado, risulti aver indebitamente percetto in mancanza di validi titoli e/o causali.
= Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso del doppio grado di giudizio;
in via gradata, in caso di accoglimento della domanda come sopra proposta in via del tutto subordinata, compensazione - integrale o quantomeno parziale - di quelli del primo grado di giudizio: fermo sempre il beneficio delle spese d'appello per il qui conchiudente.
B) QUANTO ALL'APPELLO INCIDENTALE SVOLTO DALLA SIGNORA CP
:
[...]
= voglia questa On.le Corte respingere completamente, in quanto infondato in fatto e diritto, l'appello incidentale che è stato proposto dalla NO CP
avverso la sentenza n. 1436/2022 del Tribunale di Ancona, pubblicata il
[...]
7 Dicembre 2022, ed in ogni caso respingere e rigettare integralmente, poiché infondate e prive di pregio, tutte le domande, richieste e conclusioni che la medesima SI.ra ha formulato ed avanzato nella propria Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
= Con vittoria, in ogni caso, di spese e compenso anche in relazione e riguardo all'appello incidentale svolto dalla SI.ra Controparte_1
C) QUANTO ALL'INTERVENTO VOLONTARIO DISPIEGATO NEL PRESENTE
GRADO DI GIUDIZIO DALL'INAIL, SEDE DI ROMA…..:
IN VIA PRELIMINARE E/O IN RITO:
pagina 4 di 28 = dichiarare inammissibile, con ogni conseguenziale ulteriore statuizione,
l'intervento volontario svolto solo in questo secondo grado di giudizio dall' CP_2 per insussistenza dei presupposti a tal fine richiesti dall'art. 344 c.p.c., non essendo l' stesso titolare di alcun diritto autonomo ed incompatibile col CP_2 rapporto giuridico che è stato accertato mediante la sentenza di primo grado, e quindi non potendo l' medesimo proporre avverso tale sentenza alcuna CP_2 opposizione ex art. 404 c.p.c.;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
= laddove non lo dichiarasse inammissibile, voglia l'adita Corte disattendere integralmente l'intervento volontario svolto dall' in quanto privo di pregio e CP_2 infondato, e respingere totalmente tutte le e domande da esso interveniente volontario svolte nei confronti del;
Parte_1
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
= nella più denegata e subordinata ipotesi in cui le domande svolte in via di surroga dall'interveniente volontario fossero ritenute dall'adita Corte come CP_2 meritevoli di positivo apprezzamento, voglia questo On.le Collegio di seconde cure circoscrivere e contenere l'eventuale accoglimento delle stesse entro e non oltre i limiti del cd. danno civilistico che sia e/o che fosse giudizialmente riconosciuto alla
NO ed entro e non oltre la somma complessiva e globale Controparte_1 che eventualmente a tal titolo sia stata e/o fosse liquidata alla medesima suddetta Appellata - e ritenuta di spettanza della stessa - a seguito e/o per effetto del concorso di colpa della stessa e/o della sua ravvisata e/o ravvisando corresponsabilità nell'occorso de quo,
= Con vittoria, in ogni caso, delle spese di lite anche nei confronti dell'interveniente volontario in via gradata e subordinata, in caso di CP_2 accoglimento delle domande da quest'ultimo proposte a mezzo del suo intervento volontario, con compensazione - integrale o quantomeno parziale - delle spese e compensi nei confronti di stesso. CP_2
In via istruttoria, laddove l'Ecc.ma Corte non sia ancora convinta dell'infondatezza della domanda avanzata dalla NO si insiste per CP
l'ammissione dei mezzi di prova già ritualmente formulati nel giudizio di primo
pagina 5 di 28 grado e riportati integralmente al punto 7) dell'atto di appello, da intendersi di seguito ritrascritti.
Si riconferma l'intera produzione documentale già ritualmente effettuata dal
»; Parte_1
Della appellata-appellante incidentale : «….: Controparte_1
1 In via preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova proposta dal Comune di;
Parte_1
1.2 Sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità ex art. 344 cpc dell'intervento dell' dal momento che la sentenza di primo grado non CP_2 pregiudica i diritti dell'Ente; nella denegata ipotesi di ammissibilità dell'intervento spiegato dall' rigettare comunque nel merito la domanda proposta CP_2 dall' perché infondata in fatto e in diritto, in quanto l' ha indennizzato CP_2 CP_2 obbligatoriamente un pregiudizio che, dal punto di vista civilistico, (somme come descritte sia negli atti di prime cure che nella sentenza di primo grado e ribaditi nella comparsa in appello), il danneggiato non ha percepito e per il relativo importo non può esservi surrogazione;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di surrogazione, limitare la stessa eventualmente solo all'importo di euro 7.817,95 importo corrisposto dall' a titolo di “indennizzo in capitale CP_2 del danno biologico”, considerando altresì l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, con ogni conseguente statuizione anche in termini di danno c.d. differenziale da liquidare a favore della sig.ra con vittoria di Controparte_1 spese di lite per entrambi i gradi giudizio, o in subordine compensando le spese lite nei soli confronti dell' sul presupposto che la sig.ra ha sempre CP_2 CP tenuto un comportamento di buona fede con l'Ente rendendosi disponibile a corrispondere l'importo eventualmente riconosciuto in sentenza per la stessa voce di danno ( doc. D- F fascicolo di parte).
2-rigettare nel merito il gravame proposto dal Parte_1 perché infondato in fatto e in diritto;
e in accoglimento dell'appello incidentale, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Ancona
n.1436/2022, accertare e dichiarare la totale responsabilità del
[...]
per il sinistro di cui in premessa, per aver omesso di effettuare la Parte_1
pagina 6 di 28 dovuta manutenzione del ponte, ai sensi e per gli effetti degli artt.2051 e/o 2043
c.c. o con la statuizione che riterrà di giustizia e per l'effetto condannare il
al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Parte_1 pari ad €.38.570,50 (somma quantificata dal Tribunale con Controparte_1 sentenza di primo grado all'esito della espletata CTU) o in quella minore o maggior somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, oltre alla somma totale delle spese di giudizio di primo grado pari ad euro 7.000,00 per compensi, 540,00 per spese oltre IVA CPA E 15% per spese generali su compensi e con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
3- In via subordinata rigettare nel merito il gravame proposto dal
[...]
, perché infondato in fatto e in diritto e, nella denegata ipotesi di Parte_1 mancato accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla sig.ra CP confermare la sentenza n.1436/2022 RG 759/2020 del Tribunale di Ancona;
in ogni caso con vittoria di spese del presente grado di giudizio»;
intervenuto nel presente giudizio di appello: «…… ogni contraria Controparte_3 istanza, eccezione, deduzione disattesa;
nel merito: ammesso in rito il presente intervento, nel caso in cui venga confermata la responsabilità anche solo concorsuale dell'appellante
[...]
nella causazione del sinistro nel quale la sig.ra Parte_1 Controparte_1 riportava lesioni personali, condannare lo stesso, in persona del Sindaco p.t. al rimborso in favore dell' della somma di € 26.000,00 o di quella maggiore CP_2
o minore che risulterà di giustizia, erogata alla sig.ra a titolo di Controparte_1 prestazioni assicurative per l'infortunio subito in data 15 febbraio 2017, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese di lite. In rito: ci si oppone alle richieste istruttorie formulate dal in quanto ininfluenti». Parte_1
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda promossa da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
pagina 7 di 28 - volta all'accertamento e alla declaratoria della responsabilità ex Parte_1 artt. 2051 e/o 2043 c.c. dell'ente convenuto per i danni occorsi all'attrice, caduta a terra in data 15/02/2017, mentre transitava sul ponte pedonale “Fornaci”, sito nel territorio comunale – ed ha condannato il al Parte_1 pagamento della complessiva somma di €. 19.285,25, oltre interessi legali dal sinistro al saldo, nonché al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate, previa compensazione nella misura del 50%, in €. 3.500,00 per compensi, €. 270,00 per spese, oltre accessori, ponendo le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti, in ragione della metà, ciascuna.
II.) Il ha proposto appello per i motivi di seguito illustrati e chiedendo, Pt_1 in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della domanda risarcitoria o, in subordine, la riduzione della somma eventualmente dovuta.
III.) Con atto d'intervento volontario, si è costituito l' Controparte_2
[. ssicurazione chiedendo, in caso di Controparte_2 CP_2 eventuale conferma della responsabilità (anche meramente concorsuale) del nella causazione del sinistro, la condanna dell' Ente al Parte_1 rimborso in favore dell'intervenuto della somma di €. 26.000,00, già erogata alla a titolo di prestazioni assicurative per l'infortunio subìto (ovvero della CP minore o maggior somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
IV.) Si è costituita contestando l'appello proposto dal Controparte_1
e proponendo impugnazione incidentale, per i motivi di seguito indicati, Pt_1 avverso la sentenza n. 1436/2022 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il concorso di colpa della danneggiata e ha compensato le spese di lite, nella misura del 50%.
V.) Preso atto delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, comma
1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 8 di 28 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.) Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per la non corretta valutazione delle risultanze istruttorie e conseguentemente per la errata ricostruzione del fatto, rilevando che:
- le dichiarazioni testimoniali e le risultanze della C.T.U., sono inidonee a provare il verificarsi del fatto storico (caduta della a causa del ponte CP scivoloso) atteso che i testimoni e hanno precisato Testimone_1 Testimone_2 di non aver assistito alla caduta della rendendo peraltro anche CP dichiarazioni discordanti sullo stato dei luoghi;
- la ha rilasciato una dichiarazione stragiudiziale alla “Marche CP
Consulting S.n.c.” (società incaricata dal Comune di svolgere gli accertamenti del caso) asserendo di essere caduta per via del fondo reso scivoloso dalla pioggia, mentre, in realtà, il meteo regionale aveva attestato l'assenza di precipitazioni nei giorni 15 – 17 febbraio 2017;
- il muschio, che può formarsi ed attecchire esclusivamente in presenza di un certo tipo di terriccio, era assente nel luogo del sinistro, come già sostenuto nel giudizio di primo grado;
- il giudizio di compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'incidente espresso dal C.T.U. non può, di per sé, costituire prova del fatto storico, non potendo escludersi che l'appellata sia caduta per cause diverse da quelle indicate dalla stessa;
- gli elementi su cui il Tribunale ha fondato la decisione sarebbero dunque irrilevanti, contraddittori e smentiti dalla documentazione in atti.
1.2) Con il secondo motivo di appello il deduce l'erronea ricognizione Pt_1 della natura e dello stato della cosa, nonché l'assenza di prova del nesso eziologico tra la cosa stessa e l'evento lesivo.
A tale riguardo rimarca la contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali assunte, ponendo nuovamente l'accento sulla dichiarazione stragiudiziale della alla “Marche Consulting S.n.c.”, cui attribuisce valore confessorio, e CP sulle risultanze della documentazione realtiva alle condizioni meteorologiche pagina 9 di 28 all'epoca del fatto;
sostiene quindi che la non abbia dimostrato CP
l'esistenza di un'obiettiva situazione di pericolosità connessa allo stato dei luoghi
(tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno occorso all'attrice) né l'attitudine della cosa a produrre il danno in ragione della sua intrinseca pericolosità.
1.3.) Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'omessa e/o erronea ricognizione della condotta dell'attrice e la disapplicazione del principio di causalità.
Invocando il disposto di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. e il principio di autoresponsabilità degli utenti, sostiene che la danneggiata abbia concorso a cagionare l'evento lesivo, interrompendo così il nesso causale: osserva a tale proposito che il caso fortuito possa essere integrato anche dalla condotta del negligente, disattenta, inavveduta e colposa del danneggiato, e come questa possa condurre all'esclusione, o quanto meno alla riduzione superiore al 50%, del risarcimento, tenuto conto che eventuali anomalie erano ben visibili, prevedibili e facilmente evitabili.
L'appellante ribadisce che il ponte non poteva essere bagnato la mattina del
15/02/2017, posto che non aveva piovuto, nemmeno durante il giorno precedente, e che non poteva esservi del muschio, stante l'assenza in loco di ristagni di acqua.
Rileva altresì che la avvalendosi dell'ordinaria diligenza, avrebbe CP potuto scongiurare il danno, tanto più che il sinistro si è verificato “verso la fine del ponte”, quando, cioè, ella lo aveva percorso quasi interamente, e considerato altresì che la danneggiata risiede in , a poche decine di metri dal Parte_1 ponte Fornaci e che, comunque, il ponte non è l'unica strada di congiunzione tra
Via Olmi e Via Fornaci, potendosi optare per un altro punto di transito, lungo la via che costeggia il fosso.
Ad avviso dell'appellante quindi alla condotta dell'appellata andrebbe riconosciuta efficacia causale autonoma e sufficiente per il verificarsi dell'evento lesivo - essendo onere di chi transita su un tracciato perfettamente visibile adeguare la propria andatura alle anomalie della pavimentazione – con esclusione pagina 10 di 28 di qualsiasi responsabilità del tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c., quanto ai Pt_1 sensi dell'art. 2043 c.c., posto che il risarcimento danni per la presenza di una
“insidia e/o trabocchetto” postula la sussistenza di un pericolo occulto, non
(oggettivamente) visibile, né (soggettivamente) imprevedibile.
1.4.) Con il quarto motivo di appello (articolato in via subordinata) il Pt_1 deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per la errata e/o omessa valutazione delle emergenze processuali in punto di liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea e la violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4),
c.p.c., per la omessa e/o apparente motivazione della sentenza impugnata.
Osserva a tale riguardo che, liquidando il danno risarcibile, il primo giudice ha, inspiegabilmente e senza alcuna motivazione, aumentato il numero dei giorni di invalidità temporanea accertati dal C.T.U. (in particolare considerando 33 giorni di
I.T.T. al 100% anziché 30; 100 giorni di I.T.P. al 50% anziché 90; 102 giorni di
I.T.P. al 25% anziché 40): di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto liquidare per il danno biologico da I.T. l'importo complessivo di €. 12.740,00 (non di €.
15.103,00) e conseguentemente, per la personalizzazione del danno, la somma di
€. 1.274,00 (non di €. 1.510,30).
Il chiede pertanto la riforma della pronuncia impugnata, con il Pt_1 riconoscimento in favore dell'appellata di importi a titolo di ristoro della I.T. e della relativa personalizzazione in misura ridotta, con conseguente condanna della alla restituzione delle somme pagate nelle more dal che si CP Pt_1 rivelino eccedenti rispetto a quelle di effettiva spettanza.
1.5) Con il quinto motivo di appello l'Ente censura, sempre in via subordinata, la sentenza (per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 132 n. 4, c.p.c.) per non aver decurtato dalle somme riconosciute alla a titolo di CP risarcimento del danno biologico, l'importo di €. 7.817,95, già erogato alla danneggiata dall' per il medesimo titolo (come da documentazione CP_2 depositata il 23/06/2022 nel primo grado di giudizio, mai contestata da controparte).
2.) Proponendo appello incidentale, la evidenzia la parziale erroneità CP della sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui individua un concorso di pagina 11 di 28 colpa della danneggiata nella causazione dell'evento in misura del 50%, con conseguente riduzione alla metà dell'importo da riconoscersi all'attrice e delle spese di lite da rifondere alla stessa.
Ad avviso dell'appellante incidentale la sentenza è basata su una motivazione incongrua, inadeguata, insufficiente e contraddittoria, stante la mancata corrispondenza tra quanto ricostruito in giudizio e quanto valutato per l'individuazione della responsabilità del Pt_1
In particolare contesta il rilievo del Tribunale secondo cui la avrebbe CP attraversato il ponte «(…) con una certa leggerezza» ed osserva che il primo giudice non ha considerato diversi elementi, quali la scarsa visibilità, il fatto che la procedeva sul ponte con andatura normale indossando scarpe con CP suola in gomma, la circostanza che il ponte Fornaci rappresentava l'unica via per raggiungere la fermata del autobus, e le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
che ha affermato, tra l'altro, di esser caduta sul ponte più volte,
[...] confermando che il ponte era aperto e privo di segnali di pericolo.
La ritiene inoltre che possa aver inciso sulla caduta anche l'assenza in CP loco di presidi d'appoggio ed osserva che il C.T.U. ha accertato la compatibilità delle lesioni con l'infortunio; precisa che ella non era solita attraversare il ponte
Fornaci e che la mera vicinanza della sua abitazione allo stesso non può, di per sé, rappresentare elemento idoneo a provare la conoscenza dello stato dei luoghi.
Ritiene quindi che l'intera responsabilità del sinistro debba essere addebitata al quale custode del ponte ove si è verificato il sinistro, Parte_1 che non ha dimostrato il concorso di colpa della danneggiata, evidenziando come risulti provata l'esatta dinamica dell'accaduto, nonché l'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, elementi confermati, secondo l'appellante incidentale, sia dalle deposizioni testimoniali, sia dallo stesso ente comunale che, a seguito della caduta della dopo un primo intervento di manutenzione e messa in CP sicurezza provvisoria, ha provveduto a sostituire il ponte.
La difesa della rileva poi un profilo di responsabilità aquiliana del CP per omessa manutenzione periodica e per vizio di costruzione del ponte Pt_1
(in specie, per assenza di installazione di corrimani di sostegno per l'utenza).
pagina 12 di 28 Da ultimo l'appellante incidentale, ad ulteriore sostegno dell'oggettiva pericolosità ed imprevedibilità dell'insidia, pone l'accento su altri elementi di criticità, rappresentati dal colore scuro delle assi di legno dissestate e dalla scarsa illuminazione per assenza sul posto di luce naturale e artificiale.
3.) Con atto di intervento, l' afferma che, costituendo l'evento un CP_2 infortunio sul lavoro indennizzabile, ha versato le indennità dovute alla CP per un importo complessivo di €. 26.091,59 così composto:
- €. 17.209,53 per la inabilità temporanea dal 19.2.2017 al 7.12.2017;
- €. 7.817,95 per indennizzo in capitale del danno biologico commisurato ad una lesione dell'integrità psico-fisica del 10%;
- €. 1.064,11 per spese mediche e protesiche.
Ciò posto ritiene di aver diritto ad agire in surroga ex artt. 1916, 2043 e
2051 c.c. per ottenere il rimborso dal responsabile ) Parte_1 delle somme erogate all'infortunata ( a titolo di prestazioni assicurative CP
(oltre interessi e rivalutazione monetaria), spettando alla unicamente il CP danno differenziale, ossia l'importo risarcitorio risultante dall'eventuale differenza tra quanto ricevuto dall' e l'ammontare complessivo del risarcimento del CP_2 danno alla persona calcolato in sede civilistica;
agendo in surroga, rivendica così il diritto di ottenere il pagamento dell'intero importo erogato, non decurtato della quota riferibile al concorso di colpa che opera invece come limite massimo della rivalsa.
L'Istituto nazionale evidenzia, infine, la propria legittimazione ad intervenire nel giudizio di appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 344 e 404 c.p.c., affermando di agire al fine di tutelare un proprio autonomo diritto.
Conclude quindi chiedendo, nel caso in cui venga confermata la responsabilità anche solo concorsuale del , di condannare lo stesso al Parte_1 rimborso in favore dell' della somma di €. 26.000,00, o di quella maggiore o CP_2 minore ritenuta di giustizia, erogata alla a titolo di prestazioni CP assicurative per l'infortunio subito il 15.2.2017, oltre interessi e rivalutazione.
4.1) Prima di esaminare i motivi di gravame principale ed incidentale, va affrontata la questione relativa alla ammissibilità dell'intervento dell' (che CP_2
pagina 13 di 28 non ha partecipato al giudizio di primo grado), contestata sia dal che Pt_1 dalla i quali ritengono la insussistenza dei presupposti per richiesti CP dall'art. 344 c.p.c., non essendo l' titolare di un diritto autonomo ed CP_2 incompatibile col rapporto giuridico che è stato accertato mediante la sentenza di primo grado e non potendo, quindi, l' medesimo proporre avverso tale CP_2 sentenza alcuna opposizione ex art. 404 c.p.c.
4.2) L'intervento dell' è ammissibile. CP_2
La Cassazione ha infatti affermato che l'” quale titolare di un CP_2 autonomo diritto di agire in surrogatoria (alternamente ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., della L. n. 990 del 1969, art. 28, comma 2 o del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11) nei confronti del responsabile civile dell'infortunio indennizzato e nei limiti del risarcimento da questo dovuto secondo le norme generali in materia di fatti illeciti, è legittimato, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., a spiegare intervento in appello, nel giudizio promosso dall'infortunato (o suoi aventi causa) contro lo stesso responsabile, per la liquidazione del danno ulteriore rispetto a quello coperto dalle prestazioni assicurative, stante l'incidenza della relativa quantificazione sulla determinazione dei limiti suddetti ed il possibile pregiudizio che essa può arrecare alla esaustiva soddisfazione delle ragioni surrogatorie dell'istituto” (Cass. civ. Sez. Lav. sentenza n. 23601 del 05/11/2014).
Nella specie l' è titolare di un autonomo diritto ad agire in surrogatoria, CP_2 avendo - pacificamente - versato le somme sopra indicate alla in CP seguito all'infortunio del 15.2.2017 di cui si discute nel presente procedimento ed avendo comunicato al di , quale terzo responsabile, di Pt_1 Parte_1 volersi surrogare ai sensi dell'art. 1916 c.c. per l'ammontare delle somme erogate
(doc. 12-15).
Ciò posto e considerato che la ha agito in giudizio per ottenere il CP risarcimento di tutti i danni derivanti dall'infortunio e che lo stesso ha, in Pt_1 questa sede, censurato con uno specifico motivo di appello (il quinto) la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha detratto l'importo già erogato alla danneggiata dall' si ritiene, in base ai principi affermati dalla CP_2 giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, che, nel caso in esame, l' CP_2
pagina 14 di 28 sia legittimato ad intervenire nel presente procedimento di appello al fine di far valere il suo diritto a surrogarsi nelle ragioni della danneggiata nei confronti del quale responsabile civile dell'evento e nei limiti del risarcimento da Pt_1 questi dovuto, essendo ravvisabile il pregiudizio che dalla (integrale) liquidazione del danno (alla danneggiata) può derivare alla soddisfazione della pretesa surrogatoria.
Infatti, come osservato dalla Suprema Corte (Cass. n. 23601/2014 cit.), se è vero che, in base all'art. 344 c.p.c., nel giudizio di appello è ammesso solo l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404
c.c., è pur vero che quest'ultima disposizione stabilisce che un terzo può proporre opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti, come nel caso di specie.
5.) Passando ad esaminare i motivi di impugnazione, si osserva che i primi tre motivi di appello principale e le doglianze articolate dall'appellante incidentale possono essere esaminati congiuntamente, perché relativi a questioni strettamente connesse, tutte concernenti le modalità dell'accaduto e finalizzate ad evidenziare la responsabilità esclusiva della (secondo il CP Pt_1 appellante principale) e dell'Ente (secondo l'appellante incidentale): tali motivi di appello (principale ed incidentale) non sono fondati.
5.1) Giova premettere che, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte,
l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la cosa in custodia sia di per sé statica ed inerte, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (tra le altre, Cass. n.
1064/2018; Cass. n. 11526/2017; Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 12895/2016).
5.2) Nel caso in esame l'attrice aveva dedotto, con l'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio di primo grado, che:
pagina 15 di 28 - mentre stava camminando sul ponte pedonale “Fornaci” di RI di
AR (che collega Via Olmi a Via Fornaci), ella era caduta a terra nella parte finale del ponte (verso Via Fornaci);
- la pavimentazione del ponte, costituita da assi di legno, risultava, nel punto ove era caduta, sconnessa e, a causa delle condizioni meteorologiche tipiche del periodo invernale, scivolosa, anche per la presenza di una patina muschiosa;
- il ponte, oltre ad avere una pavimentazione disconnessa e scivolosa, era privo di adeguate misure (strisce antiscivolo e corrimano), che, stante la pendenza dello stesso, avrebbero garantito il transito in condizioni di sicurezza.
5.3) Nella specie sussistono tutti i presupposti della responsabilità ex art. 2051
c.c..
Invero, premesso che non è contestato il rapporto di custodia tra il
[...]
ed il ponte di cui si discute, si osserva che le deposizioni dei testi, Parte_1
e , i quali hanno prestato immediato soccorso alla Testimone_1 Testimone_2
poiché si trovavano nei pressi del ponte, dimostrano, a differenza di CP quanto ritenuto dall'appellante principale, il fatto storico (la caduta della lungo la parte finale del ponte) ed il nesso causale tra le condizioni del CP ponte (che presentava una pavimentazione in legno scivolosa e sconnessa) e l'evento dannoso.
Invero la testimone sentita sul capitolo n. 1 della II memoria Testimone_1 istruttoria dell'attrice («Vero che, il giorno 15/02/2017 alle ore 7,00 circa Lei si trovava alla fermata dell'autobus sita in Via Fornaci nei pressi del Ponte Fornaci e vedeva la sig.ra che percorreva il poste Fornaci e nella parte Controparte_1 finale del ponte verso Via Fornaci cadere a terra e la sentiva urlare»), ha dichiarato: «sì è vero, preciso che non ho assistito alla caduta, ma la vedevo arrivare (dal mezzo busto in su in quanto vi è un parapetto ai lati del ponte) dal ponte verso il punto in cui mi trovavo io (fermata dell'autobus) ed a un certo punto non l'ho vista più, l'ho sentita urlare e mi sono precipitata a soccorrerla, riscontrando che era caduta)» (v. verbale udienza del 12/07/2021).
Sentito sul medesimo capitolo di prova il testimone ha reso una Testimone_2 analoga dichiarazione (v. verbale cit.).
pagina 16 di 28 La teste ha poi confermato il capitolo n. 3 («Vero che ….Lei vedeva che Tes_1 nel tratto del ponte ove era caduta la sig.ra c'era una patina muschiosa CP che rendeva il legno di copertura del ponte scivoloso e la pavimentazione del ponte era anche sconnessa per via di alcune tavole di legno staccate») e quindi le condizioni della pavimentazione, sconnessa e scivolosa, così come dedotte dalla attrice.
La stessa testimone, inoltre, rispondendo al capitolo n. 5 («Vero che nella notte del 14/02/2017 – 15/02/2017 aveva piovuto e comunque la mattina del
15/02/2017 il ponte era bagnato per la presenza di umidità e/o di pioggia»), ha dichiarato che «al momento del sinistro il ponte era bagnato e ricoperto come da una specie di muschietto, ben visibile che rende il ponte molto scivoloso, io sono passata quella mattina con difficoltà… (…)» (verbale del 12/07/2021, cit.).
Il teste ha invece dichiarato di non aver notato le condizioni della Tes_2 pavimentazione (cap. 3: “non ho fatto caso”) e (sul capitolo n.5) e di non ricordare se il ponte fosse o meno bagnato.
Soltanto alla sono state esibite le fotografie allegate da parte attrice e la Tes_1 teste (rispondendo al capitolo n. 10), ha riconosciuto nel documento n.6 le condizioni del ponte all'epoca del sinistro.
5.4) Le circostanze riferite dai testimoni evidenziano che la è caduta CP mentre camminava lungo il ponte: essi infatti l'hanno vista procedere e poi non l'hanno più vista (e quindi non hanno assistito alla caduta), ma proprio perché la
è caduta a terra ed il parapetto, ivi esistente ai lati del ponte, ha CP impedito di vedere la caduta che peraltro entrambi hanno immediatamente constatato, avendo soccorso tempestivamente la la quale “non riusciva CP
a muoversi, lamentando dolori alla caviglia” (teste e “si trovava a terra in Tes_1 posizione seduta con una gamba sotto e una in avanti” (teste , situazione Tes_2 che ha indotto la a chiamare l'ambulanza, come dalla stessa riferito. Tes_1
5.5) Ciò posto si osserva che la pavimentazione del ponte era sconnessa, come si evince dalla fotografia (n.6) nella quale la teste ha riconosciuto lo Tes_1 stato dei luoghi (e in particolare le condizioni del ponte) all'epoca del fatto: da tale fotografia risulta infatti che alcune tavole di legno (che costituivano la pagina 17 di 28 pavimentazione) presentavano solo i fori delle viti in precedenza applicate per garantire il fissaggio delle travi;
la pavimentazione, pertanto, in mancanza di un adeguato ancoraggio, non garantiva la stabilità necessaria ai pedoni che transitavano sul ponte.
Inoltre la predetta testimone ha evidenziato che il fondo era scivoloso tantoché ella era “passata quella mattina con difficoltà”.
Non vi è ragione per porre in dubbio la attendibilità della teste tenuto Tes_1 presente che si tratta di un soggetto “indifferente” rispetto alle parti in causa, il quale ha descritto analiticamente le circostanze che ha avuto modo di vedere sia in ordine alle modalità dell'accaduto, sia in ordine allo stato dei luoghi, sia in merito alle condizioni in cui si trovava la CP
Inoltre, non sono ravvisabili elementi di contraddizione nella deposizione né rispetto a quella del teste il quale ha reso dichiarazioni in ordine alle Tes_2 modalità dell'accaduto analoghe a quelle della è infatti irrilevante la Tes_1 circostanza che solo la abbia sentito la “urlare”, essendo invece Tes_1 CP decisivo il fatto che entrambi hanno prestato immediato soccorso alla CP trovandola a terra, perché era caduta.
Del resto, il fatto che solo la teste abbia descritto lo stato della Tes_1 pavimentazione - a differenza del teste che non è stato invece in grado di Tes_2 riferire alcunchè in ordine alle condizioni del ponte – non è indice di inattendibilità, trovando giustificazione nel fatto che la stessa, quella mattina, aveva avuto difficoltà nel transito proprio per la scivolosità delle travi di legno e quindi, per tale motivo, aveva avuto modo di verificare lo stato dei luoghi.
D'altra parte, va anche rilevato che, considerati l'orario (ore 7 del mattino circa) ed il giorno dell'evento (il 15.2.2017 e quindi nel periodo invernale), è plausibile che il ponte fosse ancora ricoperto dalla brina mattutina, idonea a renderlo potenzialmente scivoloso: ne consegue che non sono decisive le contestazioni del in punto di assenza di precipitazioni nel giorno del Pt_1 sinistro e in quello precedente.
Né può assumere significativo rilievo, al fine di escludere la responsabilità del la dichiarazione resa in sede stragiudiziale dalla danneggiata al Pt_1
pagina 18 di 28 personale della Marche Consulting S.n.c. (incaricata dalla Compagnia ITAS Mutua) per cui la sarebbe caduta «a causa del fondo scivoloso per la pioggia» CP
(vds. Verbale di rilevazione danno del 28/04/2017): tale dichiarazione, a ben vedere, in tanto rileva in quanto attesta che la danneggiata aveva percepito la sede di transito come scivolosa, non essendo tuttavia ella in condizione di risalire alla effettiva causa di tale caratteristica del suolo, perché, essendo pacifico che al momento del fatto non stava piovendo, la non poteva sapere con CP certezza se la pavimentazione era scivolosa per precipitazioni pregresse, per il formarsi della brina mattutina, o per altri motivi.
5.6) Per le considerazioni svolte si ritiene che nel caso in esame sia ravvisabile l'evento dannoso rappresentato dalla caduta della lungo il ponte e che CP non sia dubitabile la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso atteso che il ponte - avente, pacificamente, un andamento curvilineo e in pendenza nel punto in cui si è verificata la caduta - presentava una situazione oggettivamente e potenzialmente pericolosa, ricollegabile allo stato della pavimentazione sconnessa e scivolosa al momento del fatto, tale da non garantire il transito dei pedoni in condizioni di sicurezza.
A fronte di tali elementi, il non ha, invece, fornito la prova liberatoria Pt_1 del caso fortuito.
Infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia di cui si tratta nel caso di specie, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento (Cass. civ. 19/12/2022, n. 37059).
Orbene, la condotta di , che si è limitata a percorrere un Controparte_1 ponte transitabile ed aperto al pubblico, non può certamente considerarsi pagina 19 di 28 abnorme, imprevedibile ed eccezionale per il solo fatto che nel giorno in cui si è verificato il sinistro il fondo era scivoloso;
del resto, lo stesso ha escluso Pt_1 che le condizioni del ponte fossero tali da inibire il passaggio e, d'altra parte, se il transito risultava a tal punto pericoloso da ritenersi del tutto imprudente l'utilizzo del ponte, il avrebbe dovuto quanto meno segnalare il pericolo con un Pt_1 apposito cartello.
5.7) Si osserva, peraltro, che il fatto, non contestato, che l'appellante incidentale conoscesse lo stato dei luoghi, posto che il Ponte Fornaci si CP trova in prossimità della sua abitazione (circostanza evidenziata dall'appellante principale che non è stata posta in discussione dalla appellata-appellante incidentale), l'avrebbe dovuta indurre a usare particolare cautela nell'utilizzo del ponte in un contesto in cui il rischio di caduta era sicuramente maggiore per la scivolosità della pavimentazione che era verosimilmente percepibile, tanto da aver indotto la teste a procedere “con difficoltà” (v. deposizione Tes_1 testimoniale in precedenza citata) e la stessa a riferire al personale CP della Compagnia di Assicurazione di essere caduta “a causa del fondo scivoloso per la pioggia” (v. dichiarazione sopra richiamata).
Pertanto, la condotta della danneggiata, pur non costituendo caso fortuito ed essendo come tale inidonea a interrompere il nesso causale, ha avuto un contributo nella produzione del sinistro, che si stima equo e congruo determinare nella misura del 50% ritenuta dal giudice di primo grado.
5.8) Per le considerazioni svolte che, per il loro carattere dirimente assorbono l'esame delle altre problematiche trattate dalle parti, i motivi di impugnazione principale ed incidentale concernenti la dinamica dell'evento e ripartizione delle responsabilità ex art. 2051 c.c., vanno respinti confermando sul punto la sentenza impugnata;
superfluo è quindi anche esame della domanda risarcitoria sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c.
6.1) Riprendendo l'esame dei motivi secondo l'ordine indicato dall'appellante principale, si osserva che il quarto motivo di gravame, concernente la non corretta liquidazione del danno da inabilità temporanea, è fondato.
pagina 20 di 28 Invero dal contenuto della sentenza impugnata emerge che il giudice di primo grado ha posto a fondamento della decisione le risultanze della CTU.
Come risulta dalla relazione, il consulente ha accertato un periodo complessivo di inabilità così suddiviso:
30 giorni di I.T. Totale;
60 giorni di I.T. Parziale al 75%;
90 giorni di I.T.P. al 50%;
40 giorni di I.T.P. al 25%.
Non sono ravvisabili concrete ragioni per discostarsi da tali conclusioni, non essendo a tal fine sufficiente la diversa valutazione autonomamente effettuata dall' (che aveva riconosciuto un periodo più lungo di inabilità temporanea), CP_2 valorizzata dalla appellante incidentale – che peraltro non è stata tenuta in considerazione dal primo giudice – in mancanza di oggettivi elementi dai quali poter desumere che la individuazione dei periodi di inabilità, così come accertati dal CTU sulla base della documentazione medico-sanitaria, ritualmente prodotta, non sia corretta.
Ne consegue che l'importo liquidabile a titolo di inabilità temporanea va rideterminato, in cosniderazione di quanto rilevato dal CTU e dell'importo giornaliero di €. 98,00, individuato dal primo giudice in base alle Tabelle del
Tribunale di Milano e non contestato dalle parti, nell'importo complessivo di €.
12.740,00 (anziché di €. 15.193,00) così calcolato:
€. 98,00 x 30 giorni di I.T.T. (Invalidità temporanea totale) =€. 2.940,00
€. 73,50 x 60 giorni di I.T.P. (Invalidità temporanea parziale) al 75%=
€.4.410,00
€. 49,00 x 90 giorni di I.T.P. al 50% = €. 4.410,00
€. 24,50 x 40 giorni di I.T.P. al 25% = €. 980,00
6.2) Alla somma suddetta va aggiunto l'importo di €. 1.274,00, pari al 10% riconosciuto, anche su tale voce, a titolo di personalizzazione dal primo giudice e non contestato in questa sede.
6.3) La rideterminazione della somma (spettante per la inabilità temporanea) in complessivi €. 14.014,00 (12.740,00 +1.274,00), comporta il nuovo calcolo pagina 21 di 28 della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, fermi restando gli altri importi già liquidati dal Tribunale a titolo di danno biologico permanente (€.
21.673,00 compresa la personalizzazione) e di spese mediche (€. 284,20) che non hanno costituito oggetto di censura da parte degli appellanti (principale ed incidentale); l' unica contestazione concernente il quantum è infatti quella svolta da relativa al calcolo della somma liquidata per il periodo di inabilità Pt_1 temporanea di cui si è detto in precedenza.
La somma spettante a titolo di risarcimento risulta quindi pari complessivamente ad €. 35.971,20 (anziché €. 38.570,50) da ridurre del 50%, in considerazione della concorrente pari responsabilità, ritenuta sussistente, e quindi ad €. 17.985,60 (anziché €. 19.285,25), oltre rivalutazione ed interessi come stabilito dal primo giudice e non contestato dalle parti.
Nei limiti sopra indicati va quindi accolto il quarto motivo di gravame principale.
7.) Fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati, è anche il quinto motivo di appello articolato dal volto a censurare la sentenza nella parte Pt_1 in cui il Tribunale non ha decurtato le somme già erogate dall' alla CP_2 danneggiata.
7.1) Va preliminarmente osservato che, a differenza di quanto eccepito dalla non è sul punto ravvisabile alcuna domanda nuova (come tale CP inammissibile) del atteso che, in base ai principi che regolano la materia Pt_1 del cd. danno differenziale (tra le altre Cass. n. 3694/2023), il giudice deve accertare l'importo effettivamente dovuto al danneggiato, tenendo conto delle somme eventualmente già ricevute dal medesimo, in base a quanto emerge dalla documentazione prodotta e indipendentemente dalle richieste delle parti.
7.2) Nella specie risulta dalla documentazione acquista nel giudizio di primo grado e prodotta in questa sede dall' - ed è comunque pacifico tra le parti CP_2
- che, a seguito dell'infortunio di cui si tratta, la ha ricevuto CP dall' la indennità di €. 17.209,53 per la inabilità temporanea nonché CP_2
l'indennizzo di €. 7.817,95 per il danno biologico permanente, oltre €. 1.064,11 per spese mediche e protesiche.
pagina 22 di 28 7.3) Le due indennità erogate dall' hanno diversa natura, in quanto la CP_2 prima ha carattere assistenziale e viene erogata ai lavoratori che patiscono le conseguenze di un infortunio sul lavoro (o in itinere) e per tale motivo non sono in grado di svolgere l'attività lavorativa, mentre la seconda ha connotazione risarcitoria ed è versata a ristoro (parziale o totale) del danno alla persona, di natura non patrimoniale.
A tale riguardo va evidenziato che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale ) riducono il credito risarcitorio della parte danneggiata, nei CP_2 confronti del responsabile, se l'indennizzo ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede il risarcimento;
in altri termini, bisogna sottrarre dal credito risarcitorio, vantato dal danneggiato, l'indennizzo solo CP_2 quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici;
si richiede, cioè – come che chiarito dalla Suprema Corte - che si tratti di poste omogenee (tra le altre Cass. civ. 17967/2021; Cass. civ. 9112/2019).
I giudici di legittimità hanno altresì chiarito che l'azione surrogatoria esercitata dall' contro il soggetto responsabile del fatto dannoso, incontra un preciso CP_2 limite, oltre che nell'ammontare del risarcimento dovuto dal terzo responsabile, anche nella tipologia delle varie componenti di danno liquidate a suo carico, dovendosi distinguere tra le voci di danno coperte dall'assicurazione sociale da quelle ad essa estranee: il diritto di surroga dell' non può quindi estendersi al CP_2 danno non coperto dalla garanzia assicurativa, ma può avere ad oggetto soltanto le somme corrisposte a titolo di danno patrimoniale e di danno biologico permanente, non anche quelle corrisposte a titolo di danno non patrimoniale di diversa specie (danno biologico temporaneo, danno morale ecc.), le quali integrano componenti del complessivo risarcimento liquidato in favore del danneggiato che non possono formare oggetto di indennizzo in sede previdenziale
(Cass. Civ. n. 13393/2018 ed altre citate in motivazione).
7.4.1) Alla luce di tali principi si ritiene che, nella specie, dalla somma liquidata a titolo di danno “biologico” permanente, pari a complessivi €. 21.673,00, debba essere sottratta quella di €. 7.817,95 già erogata dalla danneggiata, per lo stesso pagina 23 di 28 danno, dall' che ha, quindi, diritto di surrogarsi, per tale importo, nei diritti CP_2 dell'assicurata.
La somma di €. 7.817,95 deve essere quindi versata dal Comune non alla ma all' infatti avendo quest'ultimo versato detto importo a titolo CP CP_2 di danno biologico permanente, la danneggiata è legittimata ad agire contro il terzo responsabile per il risarcimento del danno, ma limitatamente all'ulteriore pregiudizio che dimostra di aver subito, essendo il responsabile tenuto, per la parte corrispondente alla somma versata, soltanto nei confronti dell'ente gestore della assicurazione sociale – ormai subentrato, a seguito del pagamento, nei diritti dell'assicurata – e non più verso quest'ultima, già indennizzata dall' . CP_2
7.4.2) Le stesse considerazioni valgono per l'importo di €. 284,20 liquidato dal
Tribunale a titolo di rimborso spese mediche, tenuto conto che l' ha diritto di CP_2 surrogarsi anche per le somme versate a tale titolo, trattandosi di una voce del danno patrimoniale.
7.4.3) Quanto alla ulteriore somma versata dall' (€. 17.209,53) si CP_2 osserva invece che, se è vero che l' è sempre surrogato nel diritto della CP_2 vittima verso il responsabile anche per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea, ai sensi dell'art. 68 DPR n. 1124/1965 sebbene il danneggiato, avendo continuato a ricevere la retribuzione nel periodo di assenza dal lavoro, non abbia patitolo tale specifico danno patrimoniale (Cass. civ. n. 13393/2018 e Cass. civ. n. 3296/2018), è pur vero che, “poiché mediante il pagamento di detta indennità l' indennizza il danno patrimoniale da CP_2 perdita della retribuzione nel periodo di assenza dal lavoro, esso subentra alla vittima nella titolarità di diritto al risarcimento del danno di tale specifico pregiudizio: la surrogazione costituisce infatti una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno sorto in capo alla vittima ….Ne consegue che
l'istituto assicuratore non può esercitare verso il responsabile un diritto diverso da quello nella cui titolarità è subentrato, aggredendo, attraverso l'azione surrogatoria, somme liquidate alla vittima a titolo di risarcimento di un pregiudizio non coincidente con quello indennizzato.
pagina 24 di 28 Presupposto necessario della surrogazione è, infatti, che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi….” (Cass. civ. n. 13393 cit. ed altre indicate in motivazione).
Per tali ragioni non può essere accolta la domanda dell' nei confronti del CP_2
diretat ad otenere il rimborso della somma corrisposta a titolo di Pt_1 indennità per la inabilità temporanea atteso che, per effetto della surrogazione nello specifico diritto dell'assicurato al risarcimento del danno patrimoniale da perdita della retribuzione, l'istituto non può aggredire l'importo liquidato in questa sede a titolo di danno biologico temporaneo (trattandosi di un pregiudizio non coperto dalla assicurazione sociale) né quello liquidato a titolo di danno biologico permanente (che rappresenta un pregiudizio diverso da quello idennizzato).
7.5) Ne consegue che, detratti gli importi dovuti dal Comune all' (€. CP_2
7.817,95+€. 284,20), la somma liquidabile alla è pari ad €. 27.869,05, CP così determinata:
€. 13.855,05 (€. 21.673,00-7.817,95) a titolo di danno biologico (differenziale) permanente + €. 14.014,00 a titolo di danno biologico temporaneo;
Pertanto, la somma dovuta dal Comune alla tenuto conto CP dell'accertato concorso di quest'ultima, è pari ad €. 13.934,52 oltre interessi e rivalutazione monetaria come statuito dal primo giudice e non contestato: la va quindi condannata a restituire la somma ricevuta in eccesso, in CP esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento (eseguito nel corso del presente procedimento) al saldo.
7.6) Il è invece tenuto a versare all'Istituto la complessiva somma di Pt_1
€.8.102,15 (€. 7.817,95 + €. 284,20), oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei pagamenti al saldo.
8.1) In conclusione, in accoglimento del quarto e del quinto motivo di gravame principale, la sentenza impugnata va parzialmente riformata nei limiti sopra indicati;
vanno invece respinti gli altri motivi articolati dall'appellante principale e l'appello incidentale, concernenti l'accertamento della responsabilità in pari pagina 25 di 28 misura tra il e la ex art. 2051 c.c., con conseguente conferma Pt_1 CP della sentenza impugnata.
8.2) L'accoglimento, sia pure parziale, del gravame principale e la parziale modifica della sentenza impugnata impongono di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio, in relazione all'esito complessivo della lite: infatti il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale ( tra le altre, Cass. civ. n. 9064/2018).
8.3) Ne consegue che è assorbito l'esame del gravame incidentale relativo alla disposta compensazione nella misura del 50% delle spese di lite del giudizio di primo grado.
9.) Considerato l'esito complessivo del giudizio, il ridimensionamento della pretesa risarcitoria e la sproporzione tra il chiesto ed il pronunciato, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare nella misura del 50% le spese di entrambi i gradi di giudizio – liquidate per l'intero come in dispositivo - tra il e la per porre la quota residua a carico dell'Ente. Pt_1 CP
La natura delle questioni trattate e l'esito del giudizio giustificano la condanna dell'Ente, tenuto al rimborso della somma erogata dall' , nei limiti sopra CP_2 indicati, alla refusione delle spese del presente procedimento di appello in favore dell' nella misura del 50% e la compensazione della spese per la quota CP_2 residua.
10.) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
pagina 26 di 28
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello principale proposto dal e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP
, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1436/2022 pubblicata il
[...]
07/12/2022, respinta ogni diversa istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello principale, così provvede:
ridetermina la somma dovuta dal a in complessivi Pt_1 Controparte_1
€. 13.934,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria come statuito dal primo giudice, e, per l'effetto, condanna a restituire l'importo ricevuto Controparte_1 in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
condanna il al rimborso in favore dell' della somma di €.8.102,15 Pt_1 CP_2 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei pagamenti effettuati dall'Istituto alla assicurata, al saldo;
per il resto, respinge l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il a rifondere alla le spese di entrambi i gradi di Pt_1 CP giudizio nella misura del 50%, spese che si liquidano – per l'intero – per il primo grado in complessivi €. 7.000,00 per compenso ed €. 540,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e per il presente grado di appello, in complessivi €. 3.300,00 oltre spese generali al 15%, IVA e
CAP come per legge e dichiara compensata la quota residua;
condanna il a rifondere all' le spese del presente procedimento di Pt_1 CP_2 appello nella misura del 50%, spese che si liquidano – per l'intero – in €.
2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge e dichiara compensata la quota residua.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante pagina 27 di 28 incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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