Sentenza 30 gennaio 2007
Massime • 2
Ai dirigenti delle strutture periferiche dell'INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) sono attribuite le funzioni di rappresentanza, anche processuale, in relazione agli affari appartenenti alla struttura territoriale dell'ente, senza necessità di delega preventiva da parte del Presidente.
Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione, trova al riguardo applicazione la disposizione di cui all'art. 125 secondo comma cod. proc. civ., secondo cui la procura può essere rilasciata successivamente alla notificazione dell'atto,purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata,atteso che tale regola non opera soltanto nei procedimenti promossi con ricorso, in cui la costituzione coincide istituzionalmente con il deposito del ricorso medesimo.
Commentario • 1
- 1. Il processo sommario di cognizioneAccesso limitatoMirco Minardi · https://www.altalex.com/ · 23 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2007, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA ZI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato DI CRISTINA FEDELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPDAP, in persona del Direttore della Sede Provinciale di Messina e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato MARINUZZI DARIO, che lo difende, giusta procura speciale per Notaio Franco BARTOLOMUCCI di ROMA, rep. 308374 del 4/9/03;
- resistente -
avverso la sentenza n. 2695/02 del Giudice di pace di MESSINA, depositata il 28/11/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/06 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato IA Fabrizio con delega depositata in udienza dell'Avvocato DI CRISTINA Fedele, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 19.5.2000, l'I.N.P.D.A.P. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo richiesto al Giudice di pace di Messina dall'avv. Fabrizio Mobilia per L. 481.833 per interessi legali sulla somma liquidata per spese in altro procedimento, a favore del procuratore antistatario.
Con sentenza del 26.9/28.11.2002, l'adito Giudice di pace di Messina accoglieva l'opposizione e compensava le spese. Per quanto qui ancora interessa, quel giudicante osservava che "con riferimento all'eccezione formulata dall'opposto, circa il difetto di legittimazione a stare in giudizio dell'istituto, devesi convenire che, a fronte della copiosa documentazione versata in atti dall'INPDAP, si rileva la validità della delega conferita al rappresentante dell'istituto in sede provinciale, cui era stata attribuita la rappresentanza, sia processuale sia sostanziale dell'istituto da cui dipende". L'opposizione veniva poi accolta in ragione del rilevato difetto di interesse del legale, derivante dal fatto che la sentenza stessa con cui erano state liquidate le spese costituiva idoneo titolo esecutivo.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un solo motivo, peraltro molto articolato, l'avv. Mobilia Fabrizio;
l'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole il ricorrente di violazione dell'art. 182 c.p.c., dell'art.75, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, art. 3 e del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368, art. 3, comma 1, lett. b) ed ancora,
dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 111 Cost.. Le censure concernono: la regolare costituzione dell'INPDAP nel giudizio di merito e al riguardo, nella discussione orale, lo stesso difensore ha praticamente rinunciato a tale doglianza in considerazione della giurisprudenza consolidatasi sul punto (v. Cass.25.6.2003, n 10077, secondo cui ai dirigenti delle strutture periferiche dell'INPDAP sono attribuite le funzioni di rappresentanza, anche processuale, in relazione agli affari appartenenti alla struttura territoriale dell'ente, senza necessità di preventiva delega). Poiché tale giurisprudenza riflette la normativa esistente al riguardo, la stessa va condivisa e pertanto la censura non può trovare accoglimento, stante che nel caso in esame si era verificata proprio la situazione risolta in base alla giurisprudenza ricordata.
Ancora, si evidenzia la lamentata carenza di procura in capo al procuratore dell'istituto, il quale solo dopo la proposizione dell'opposizione (e dopo la scadenza dei termini per proporre l'opposizione) fu officiato all'uopo, cosa questa che comporterebbe la nullità dell'atto e quindi la valenza dell'ingiunzione: premesso che esatte sono le date riportate in ricorso e che effettivamente il giudice del merito non si è pronunciato al riguardo, va evidenziato che, trattandosi di questione processuale, la stessa, come del resto la precedente, deve essere esaminata da questa Corte e, se ritenuta infondata, respinta in questa sede senza necessità di rinvio. Orbene, la questione non è fondata: dall'esame degli atti processuali, risulta che al momento della prima udienza, in cui si è avuta la costituzione dell'opponente, la procura era stata rilasciata;
soccorre la norma di cui all'art. 125 c.p.c. secondo cui la procura può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. La regola generale così sancita non è scalfita dal fatto che nella specie si tratti di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che la stessa si propone con citazione e non opera pertanto l'inapplicabilità della stessa ai procedimenti promossi mediante ricorso (v. Cass. 4.2.1999, n. 972), in quanto solo in questo ultimo caso la costituzione coincide istituzionalmente con il deposito del ricorso.
Non incide sulla questione sollevata la circostanza della decorrenza del termine per l'opposizione, atteso che la sanatoria costituita dal rilascio della procura prima della costituzione, opera anche in questa ipotesi, stante la coincidenza del rito, quanto all'atto introduttivo, con quello ordinario.
Ciò posto, il ricorso, pregevolmente argomentato, non può trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che precedono, ribadendosi che il vizio di omessa motivazione su questioni processuali può e deve essere esaminato e risolto da questa Corte, in ragione della fondatezza o meno della relativa questione, senza necessità di rinvio al giudice del merito, atteso che non risulta impugnata la decisione adottata nel merito in prime cure. Non v'ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2007