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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4483 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 1157/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Rosaria Morrone Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1157/2021, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Benevento pubblicata in data 7/1/2021 (repertorio n. 300/2021), vertente
TRA
(C.F. ), difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Antonio Aceto (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE-
E
( ), difeso, come da Controparte_1 C.F._3
procura in atti, dall'avv. Milena Sarnelli ( ) C.F._4
APPELLATO
E
(C.F. ), difeso, come Controparte_2 C.F._5
da procura in atti, dall'Avv. Tonia Leone (C. F. ) C.F._6
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23/4/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 2 R.G. n. 1157/2021
§ 1. Con ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. pubblicata in data 17/1/2021 (repertorio n.
300/2021), il Tribunale di Benevento, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di volta ad ottenere, previo Controparte_1 Parte_1 accertamento della risoluzione del contratto di compravendita per Notaio Per_1 in data 10/9/2018, come da successivo atto pubblico redatto dal
[...] medesimo Notaio in data 18/6/2019 annotato presso i RR.II., essendosi verificata la prevista condizione risolutiva consistente nel mancato pagamento di più di due rate consecutive pattuite per il corrispettivo, condannarsi la predetta convenuta al rilascio degli immobili dalla stessa acquistati (porzione di fabbricato sita nel
Comune di Guardia Sanframondi, pertinenziale locale deposito e pertinenziali appezzamenti di terreno, il tutto come meglio descritto nel ricorso introduttivo del giudizio), perché detenuti senza titolo, con la chiamata in causa, da parte della di , indicato quale effettivo e reale acquirente, così ha Pt_1 Controparte_2 deciso la causa:
“accoglie le domande del ricorrente e per l'effetto: dichiara risolto il contratto di compravendita stipulato tra e Controparte_1
con atto pubblico per notaio del 10.9.2018 rep. n. 5083, Parte_1 Per_1 racc. n. 3695, registrato a Caserta il 20.9.2018 n. 15.993 serie IT e trascritto presso Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Benevento- Ufficio
Provinciale del Territorio- Pubblicità Immobiliare- al Reg. Gen 10532 e Reg.
Part. 8459; condanna la resistente al rilascio in favore del ricorrente dei beni immobili siti in
Guardia Sanframondi alla via Fragneto s.n.c.: porzione di fabbricato e locale deposito pertinenziale, censiti in catasto fabbricati al foglio 4 particella 881 sub 3
e 2; due appezzamenti pertinenziali censiti in catasto terreni al foglio 4 particelle
636, 882, 468 porzione AA e porzione AB nonché particella 484; ordina l'annotazione ai sensi dell'art. 2655 cc. della presente ordinanza a margine della trascrizione del suddetto atto pubblico;
condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate in € 287,00 per spese ed € 4167,00 per compenso di avvocato di cui € 1620,00 per la fase di studio, € 1147,00 per la fase introduttiva ed €
1400,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra la resistente e il terzo chiamato in causa”. 3 R.G. n. 1157/2021
§ 2. Le ragioni giuridiche della suindicata decisione possono riassumersi nei seguenti termini:
- innanzitutto, deve escludersi la simulazione soggettiva prospettata dalla resistente, secondo cui il reale ed effettivo acquirente degli immobili sarebbe il
, in mancanza di prova scritta del negozio dissimulato sottoscritta anche CP_2 dalla parte venditrice;
- nessuna valenza probatoria ha, in proposito, la dichiarazione unilaterale sottoscritta dalla in data 13/12/2018 (prodotta in giudizio) contenente il suo Pt_1 impegno a trasferire i beni acquistati al in virtù di un “negozio CP_2 fiduciario”;
- pertanto, la convenuta risulta l'effettiva acquirente del contratto di compravendita stipulata con atto pubblico del 10/9/2018;
- trova applicazione l'art. 10 del contratto di trasferimento, avendo l'attore dedotto il mancato pagamento, da parte dell'acquirente, di più di due delle rate pattuite per il versamento del prezzo;
- non è ravvisabile l'impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c., posto che la sola difficoltà economica invocata dalla resistente non giustifica il mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie;
- ai fini della decisione è irrilevante ogni valutazione in merito alla validità/inefficacia dell'atto pubblico per Notar in data 18/6/2019, di Per_1 accertamento dell'avveramento della condizione risolutiva del contratto di compravendita, in quanto l'avvenuta risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c. può essere accertata giudizialmente.
§ 3. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e convenuto in Pt_1 giudizio, dinanzi a questa Corte, il ed il , deducendo, quali CP_1 CP_2 motivi d'impugnazione:
- che il Giudice di primo grado non aveva considerato la lamentata violazione del principio di buona fede nella fase esecutiva del contratto, la quale opera anche nei casi, come quello di specie, di pattuizione di una clausola risolutiva espressa;
- che, infatti, “l'assenza di colpevolezza dell'invocato inadempimento” era evidente, tenuto conto del “breve lasso di tempo intercorso tra la stipula dell'atto di compravendita e l'azionata clausola risolutiva espressa, nonché il rilevante esborso già eseguito”; 4 R.G. n. 1157/2021
- che “la risoluzione contrattuale è stata caratterizzata da una momentanea carenza di liquidità della debitrice”, acquirente dei beni di cui al menzionato atto notarile, che non le ha consentito di regolarizzare completamente le rate in scadenza”.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in accoglimento del gravame, “rigettare la domanda e dichiarare nullo, inesistente o inefficace l'atto di accertamento dell'avveramento della condizione risolutiva per notar del Persona_1
18/06/2018 Rep.n.5700 Racc.4156”.
§ 4. Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello, in ragione CP_1 della sua dedotta infondatezza, escludendo che il proprio comportamento, volto soltanto a pretendere l'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'acquirente, fosse improntato alla violazione delle regole della buona fede.
§ 5. Si è costituito, altresì, il , il quale, sulla base delle medesime difese CP_2 svolte dalla ha chiesto l'accoglimento del gravame, con conseguente Pt_1 riforma dell'impugnata decisione
§ 6. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 7. Va precisato che l'appello della si articola in un solo motivo, avendo la Pt_1 stessa criticato la pronuncia di primo grado esclusivamente sotto il profilo del rigetto della lamentata violazione, da parte del venditore , del Controparte_1 canone generale del rispetto della buona fede nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale.
Ciò comporta l'avvenuto passaggio in giudicato:
- dell'accertata inesistenza della dedotta simulazione soggettiva, con la conseguenza che l'effettiva parte acquirente dei diritti immobiliari trasferiti dal con l'atto per Notar in data 10/9/2018, repertorio n. CP_1 Persona_1
5083, raccolta n. 3695, risulta la e non il;
Pt_1 CP_2
- dell'accertato inadempimento dell'acquirente all'obbligo di versare al venditore tre rate consecutive, ed in particolare quelle relative ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019;
- dell'accertato verificarsi della condizione risolutiva stabilita dalle parti nell'art. 10 del suindicato atto pubblico, consistente nel mancato pagamento di almeno due rate consecutive, così come convenuto con riferimento al versamento del prezzo 5 R.G. n. 1157/2021 della compravendita, ed il decorso del previsto termine di 10 giorni da detto evento.
§ 8. Tanto precisato, l'assunto dell'appellante concernente la presunta violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte del nell'essersi attivato CP_1 onde far valere le conseguenze del verificarsi dell'evento dedotto nella pattuita condizione risolutiva è del tutto privo di pregio, così come di seguito precisato:
- innanzitutto, va rilevato come la dopo aver infondatamente sostenuto in Pt_1 primo grado che il reale ed effettivo acquirente fosse il proprio compagno convivente prospettando una vicenda simulatoria per Controparte_2 interposizione fittizia, esclusa in prime cure – come detto – con statuizione coperta dal giudicato, per la prima volta in appello ha assunto di essersi trovata personalmente in una situazione di momentanea carenza di liquidità che non le ha consentito di poter onorare tempestivamente “le rate in scadenza”;
- infatti, nel giudizio di primo grado l'odierna appellante ha sostenuto che fosse il a non essere in grado, per ragioni economiche, di adempiere CP_2 puntualmente agli obblighi asseritamente assunti con il contratto di compravendita immobiliare;
- in ogni caso, dagli elementi acquisiti in atti non si rinviene alcun profilo di scorrettezza nella condotta del il quale risulta essersi soltanto attivato CP_1 onde far valere la pattuizione di cui all'art. 10 del contratto di compravendita, essendosi verificato l'evento dedotto nella condizione risolutiva del rapporto, consistente nel mancato pagamento, da parte della di più di due rate Pt_1 consecutive nei termini pattuiti;
- né, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, può desumersi una mala fede del venditore dalla circostanza di aver preteso il pagamento puntuale di rate a distanza ravvicinata di tempo, posto che trattavasi di termini pacificamente accettati dall'acquirente, il tutto a fronte del trasferimento del diritto di proprietà degli immobili venduti e della consegna immediata degli stessi;
- va inoltre aggiunto che dagli atti di causa non risulta che la abbia chiesto Pt_1 alla controparte una proroga dei termini previsti per il pagamento delle rate stabilite in contratto, né, comunque, di aver prospettato alla controparte di trovarsi in una situazione di momentanea difficoltà economica.
§ 9. Non può poi accedersi alla richiesta, formulata dalla in sede di Pt_1 comparsa conclusionale, di declaratoria della cessazione della materia del 6 R.G. n. 1157/2021 contendere per essere stato rilasciato il compendio immobiliare nelle more del presente giudizio, posto che:
- in primo luogo, dalla copia del verbale di esecuzione per rilascio depositata in allegato alla conclusionale, emerge l'avvenuto differimento di detta esecuzione a data successiva (al 21/7/2021), mentre l'effettivo compimento del rilascio non risulta provato;
- in secondo luogo, trattandosi di rilascio non spontaneo ma fondato su di un provvedimento esecutivo, giammai l'immissione in possesso da parte dell'esecutante potrebbe aver determinato la cessazione della materia del contendere.
§ 10. Quanto alla posizione del , non v'è alcun dubbio che lo stesso, nel CP_2 richiedere, sulla scorta delle medesime difese sviluppate dalla la “riforma Pt_1 della sentenza gravata” e l'“accoglimento del proposto gravame”, abbia formulato appello incidentale.
Ebbene, premesso che la prima udienza era stata fissata in citazione per il
15/9/2021, poiché il si è costituito in data 9/9/2021, oltre il termine di CP_2 venti giorni prima della predetta udienza, l'appello incidentale va dichiarato inammissibile.
Infatti, al pari della domanda riconvenzionale trasversale, l'appello di contenuto adesivo a quello principale deve in ogni caso rispettare, ai fini della sua ammissibilità, il suindicato termine perentorio termine di venti giorni prima dell'udienza.
Ovviamente, trattasi di profilo di inammissibilità che si pone su di un piano del tutto distinto rispetto al principio, affermato dalla Corte regolatrice, secondo cui le regole sull'impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c. si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto, ossia proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale (cfr. Cass. 24/8/2020, n.
17614), il quale presuppone in ogni caso la necessaria tempestiva costituzione in giudizio della parte.
§ 11. Alla luce delle considerazioni esposte, rigettato l'appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, va integralmente confermata l'impugnata sentenza.
§ 12. Le spese del presente grado, liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, vanno poste, con vincolo di solidarietà, a carico della e del Pt_1 7 R.G. n. 1157/2021
, in base al principio della soccombenza, con attribuzione all'avv. Milena CP_2
Sarnelli, stante la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. resa in comparsa di costituzione.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa.
Deve aggiungersi che la condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese processuali non è impedita dalla circostanza che le stesse siano state ammesse provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, ai sensi dell'art. 74, comma 2, DPR n. 115/2002, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131
DPR cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (cfr. Cass. 19/6/2012, n. 10053; nello stesso senso, v.
Cass. 13/11/2020, n. 25653).
§ 13. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno degli appelli proposti, ancorché dette parti processuali risultino, come detto, ammesse al beneficio del patrocinio statale (cfr., tra le più recenti, Cass. 2/2/2025, n. 2457; Cass. 4/4/2024, n. 8982).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 5/3/2021, nei Parte_1 confronti di e di , nonché sull'appello Controparte_1 Controparte_2 incidentale formulato da quest'ultimo, avverso l'ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. pubblicata in data 17/1/2021 (repertorio n. 300/2021), del Tribunale di Benevento, così provvede:
a) rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione;
8 R.G. n. 1157/2021
b) condanna e , con vincolo di solidarietà, Parte_1 Controparte_2 al pagamento, in favore di delle spese di lite del presente Controparte_1 grado, che liquida in € 7.500,00 per compensi professionali ed € 1.125,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Milena Sarnelli.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno degli appelli proposti.
Così deciso in Napoli il giorno 11/9/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Rosaria Morrone Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1157/2021, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Benevento pubblicata in data 7/1/2021 (repertorio n. 300/2021), vertente
TRA
(C.F. ), difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Antonio Aceto (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE-
E
( ), difeso, come da Controparte_1 C.F._3
procura in atti, dall'avv. Milena Sarnelli ( ) C.F._4
APPELLATO
E
(C.F. ), difeso, come Controparte_2 C.F._5
da procura in atti, dall'Avv. Tonia Leone (C. F. ) C.F._6
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 23/4/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 2 R.G. n. 1157/2021
§ 1. Con ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. pubblicata in data 17/1/2021 (repertorio n.
300/2021), il Tribunale di Benevento, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di volta ad ottenere, previo Controparte_1 Parte_1 accertamento della risoluzione del contratto di compravendita per Notaio Per_1 in data 10/9/2018, come da successivo atto pubblico redatto dal
[...] medesimo Notaio in data 18/6/2019 annotato presso i RR.II., essendosi verificata la prevista condizione risolutiva consistente nel mancato pagamento di più di due rate consecutive pattuite per il corrispettivo, condannarsi la predetta convenuta al rilascio degli immobili dalla stessa acquistati (porzione di fabbricato sita nel
Comune di Guardia Sanframondi, pertinenziale locale deposito e pertinenziali appezzamenti di terreno, il tutto come meglio descritto nel ricorso introduttivo del giudizio), perché detenuti senza titolo, con la chiamata in causa, da parte della di , indicato quale effettivo e reale acquirente, così ha Pt_1 Controparte_2 deciso la causa:
“accoglie le domande del ricorrente e per l'effetto: dichiara risolto il contratto di compravendita stipulato tra e Controparte_1
con atto pubblico per notaio del 10.9.2018 rep. n. 5083, Parte_1 Per_1 racc. n. 3695, registrato a Caserta il 20.9.2018 n. 15.993 serie IT e trascritto presso Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Benevento- Ufficio
Provinciale del Territorio- Pubblicità Immobiliare- al Reg. Gen 10532 e Reg.
Part. 8459; condanna la resistente al rilascio in favore del ricorrente dei beni immobili siti in
Guardia Sanframondi alla via Fragneto s.n.c.: porzione di fabbricato e locale deposito pertinenziale, censiti in catasto fabbricati al foglio 4 particella 881 sub 3
e 2; due appezzamenti pertinenziali censiti in catasto terreni al foglio 4 particelle
636, 882, 468 porzione AA e porzione AB nonché particella 484; ordina l'annotazione ai sensi dell'art. 2655 cc. della presente ordinanza a margine della trascrizione del suddetto atto pubblico;
condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate in € 287,00 per spese ed € 4167,00 per compenso di avvocato di cui € 1620,00 per la fase di studio, € 1147,00 per la fase introduttiva ed €
1400,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra la resistente e il terzo chiamato in causa”. 3 R.G. n. 1157/2021
§ 2. Le ragioni giuridiche della suindicata decisione possono riassumersi nei seguenti termini:
- innanzitutto, deve escludersi la simulazione soggettiva prospettata dalla resistente, secondo cui il reale ed effettivo acquirente degli immobili sarebbe il
, in mancanza di prova scritta del negozio dissimulato sottoscritta anche CP_2 dalla parte venditrice;
- nessuna valenza probatoria ha, in proposito, la dichiarazione unilaterale sottoscritta dalla in data 13/12/2018 (prodotta in giudizio) contenente il suo Pt_1 impegno a trasferire i beni acquistati al in virtù di un “negozio CP_2 fiduciario”;
- pertanto, la convenuta risulta l'effettiva acquirente del contratto di compravendita stipulata con atto pubblico del 10/9/2018;
- trova applicazione l'art. 10 del contratto di trasferimento, avendo l'attore dedotto il mancato pagamento, da parte dell'acquirente, di più di due delle rate pattuite per il versamento del prezzo;
- non è ravvisabile l'impossibilità della prestazione ex art. 1218 c.c., posto che la sola difficoltà economica invocata dalla resistente non giustifica il mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie;
- ai fini della decisione è irrilevante ogni valutazione in merito alla validità/inefficacia dell'atto pubblico per Notar in data 18/6/2019, di Per_1 accertamento dell'avveramento della condizione risolutiva del contratto di compravendita, in quanto l'avvenuta risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c. può essere accertata giudizialmente.
§ 3. La ha proposto appello avverso la suindicata decisione e convenuto in Pt_1 giudizio, dinanzi a questa Corte, il ed il , deducendo, quali CP_1 CP_2 motivi d'impugnazione:
- che il Giudice di primo grado non aveva considerato la lamentata violazione del principio di buona fede nella fase esecutiva del contratto, la quale opera anche nei casi, come quello di specie, di pattuizione di una clausola risolutiva espressa;
- che, infatti, “l'assenza di colpevolezza dell'invocato inadempimento” era evidente, tenuto conto del “breve lasso di tempo intercorso tra la stipula dell'atto di compravendita e l'azionata clausola risolutiva espressa, nonché il rilevante esborso già eseguito”; 4 R.G. n. 1157/2021
- che “la risoluzione contrattuale è stata caratterizzata da una momentanea carenza di liquidità della debitrice”, acquirente dei beni di cui al menzionato atto notarile, che non le ha consentito di regolarizzare completamente le rate in scadenza”.
L'appellante ha chiesto, pertanto, in accoglimento del gravame, “rigettare la domanda e dichiarare nullo, inesistente o inefficace l'atto di accertamento dell'avveramento della condizione risolutiva per notar del Persona_1
18/06/2018 Rep.n.5700 Racc.4156”.
§ 4. Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto dell'appello, in ragione CP_1 della sua dedotta infondatezza, escludendo che il proprio comportamento, volto soltanto a pretendere l'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'acquirente, fosse improntato alla violazione delle regole della buona fede.
§ 5. Si è costituito, altresì, il , il quale, sulla base delle medesime difese CP_2 svolte dalla ha chiesto l'accoglimento del gravame, con conseguente Pt_1 riforma dell'impugnata decisione
§ 6. Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 7. Va precisato che l'appello della si articola in un solo motivo, avendo la Pt_1 stessa criticato la pronuncia di primo grado esclusivamente sotto il profilo del rigetto della lamentata violazione, da parte del venditore , del Controparte_1 canone generale del rispetto della buona fede nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale.
Ciò comporta l'avvenuto passaggio in giudicato:
- dell'accertata inesistenza della dedotta simulazione soggettiva, con la conseguenza che l'effettiva parte acquirente dei diritti immobiliari trasferiti dal con l'atto per Notar in data 10/9/2018, repertorio n. CP_1 Persona_1
5083, raccolta n. 3695, risulta la e non il;
Pt_1 CP_2
- dell'accertato inadempimento dell'acquirente all'obbligo di versare al venditore tre rate consecutive, ed in particolare quelle relative ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019;
- dell'accertato verificarsi della condizione risolutiva stabilita dalle parti nell'art. 10 del suindicato atto pubblico, consistente nel mancato pagamento di almeno due rate consecutive, così come convenuto con riferimento al versamento del prezzo 5 R.G. n. 1157/2021 della compravendita, ed il decorso del previsto termine di 10 giorni da detto evento.
§ 8. Tanto precisato, l'assunto dell'appellante concernente la presunta violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte del nell'essersi attivato CP_1 onde far valere le conseguenze del verificarsi dell'evento dedotto nella pattuita condizione risolutiva è del tutto privo di pregio, così come di seguito precisato:
- innanzitutto, va rilevato come la dopo aver infondatamente sostenuto in Pt_1 primo grado che il reale ed effettivo acquirente fosse il proprio compagno convivente prospettando una vicenda simulatoria per Controparte_2 interposizione fittizia, esclusa in prime cure – come detto – con statuizione coperta dal giudicato, per la prima volta in appello ha assunto di essersi trovata personalmente in una situazione di momentanea carenza di liquidità che non le ha consentito di poter onorare tempestivamente “le rate in scadenza”;
- infatti, nel giudizio di primo grado l'odierna appellante ha sostenuto che fosse il a non essere in grado, per ragioni economiche, di adempiere CP_2 puntualmente agli obblighi asseritamente assunti con il contratto di compravendita immobiliare;
- in ogni caso, dagli elementi acquisiti in atti non si rinviene alcun profilo di scorrettezza nella condotta del il quale risulta essersi soltanto attivato CP_1 onde far valere la pattuizione di cui all'art. 10 del contratto di compravendita, essendosi verificato l'evento dedotto nella condizione risolutiva del rapporto, consistente nel mancato pagamento, da parte della di più di due rate Pt_1 consecutive nei termini pattuiti;
- né, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, può desumersi una mala fede del venditore dalla circostanza di aver preteso il pagamento puntuale di rate a distanza ravvicinata di tempo, posto che trattavasi di termini pacificamente accettati dall'acquirente, il tutto a fronte del trasferimento del diritto di proprietà degli immobili venduti e della consegna immediata degli stessi;
- va inoltre aggiunto che dagli atti di causa non risulta che la abbia chiesto Pt_1 alla controparte una proroga dei termini previsti per il pagamento delle rate stabilite in contratto, né, comunque, di aver prospettato alla controparte di trovarsi in una situazione di momentanea difficoltà economica.
§ 9. Non può poi accedersi alla richiesta, formulata dalla in sede di Pt_1 comparsa conclusionale, di declaratoria della cessazione della materia del 6 R.G. n. 1157/2021 contendere per essere stato rilasciato il compendio immobiliare nelle more del presente giudizio, posto che:
- in primo luogo, dalla copia del verbale di esecuzione per rilascio depositata in allegato alla conclusionale, emerge l'avvenuto differimento di detta esecuzione a data successiva (al 21/7/2021), mentre l'effettivo compimento del rilascio non risulta provato;
- in secondo luogo, trattandosi di rilascio non spontaneo ma fondato su di un provvedimento esecutivo, giammai l'immissione in possesso da parte dell'esecutante potrebbe aver determinato la cessazione della materia del contendere.
§ 10. Quanto alla posizione del , non v'è alcun dubbio che lo stesso, nel CP_2 richiedere, sulla scorta delle medesime difese sviluppate dalla la “riforma Pt_1 della sentenza gravata” e l'“accoglimento del proposto gravame”, abbia formulato appello incidentale.
Ebbene, premesso che la prima udienza era stata fissata in citazione per il
15/9/2021, poiché il si è costituito in data 9/9/2021, oltre il termine di CP_2 venti giorni prima della predetta udienza, l'appello incidentale va dichiarato inammissibile.
Infatti, al pari della domanda riconvenzionale trasversale, l'appello di contenuto adesivo a quello principale deve in ogni caso rispettare, ai fini della sua ammissibilità, il suindicato termine perentorio termine di venti giorni prima dell'udienza.
Ovviamente, trattasi di profilo di inammissibilità che si pone su di un piano del tutto distinto rispetto al principio, affermato dalla Corte regolatrice, secondo cui le regole sull'impugnazione tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c. si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto, ossia proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale (cfr. Cass. 24/8/2020, n.
17614), il quale presuppone in ogni caso la necessaria tempestiva costituzione in giudizio della parte.
§ 11. Alla luce delle considerazioni esposte, rigettato l'appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, va integralmente confermata l'impugnata sentenza.
§ 12. Le spese del presente grado, liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, vanno poste, con vincolo di solidarietà, a carico della e del Pt_1 7 R.G. n. 1157/2021
, in base al principio della soccombenza, con attribuzione all'avv. Milena CP_2
Sarnelli, stante la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. resa in comparsa di costituzione.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa.
Deve aggiungersi che la condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese processuali non è impedita dalla circostanza che le stesse siano state ammesse provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, ai sensi dell'art. 74, comma 2, DPR n. 115/2002, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131
DPR cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (cfr. Cass. 19/6/2012, n. 10053; nello stesso senso, v.
Cass. 13/11/2020, n. 25653).
§ 13. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno degli appelli proposti, ancorché dette parti processuali risultino, come detto, ammesse al beneficio del patrocinio statale (cfr., tra le più recenti, Cass. 2/2/2025, n. 2457; Cass. 4/4/2024, n. 8982).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 5/3/2021, nei Parte_1 confronti di e di , nonché sull'appello Controparte_1 Controparte_2 incidentale formulato da quest'ultimo, avverso l'ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. pubblicata in data 17/1/2021 (repertorio n. 300/2021), del Tribunale di Benevento, così provvede:
a) rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione;
8 R.G. n. 1157/2021
b) condanna e , con vincolo di solidarietà, Parte_1 Controparte_2 al pagamento, in favore di delle spese di lite del presente Controparte_1 grado, che liquida in € 7.500,00 per compensi professionali ed € 1.125,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Milena Sarnelli.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno degli appelli proposti.
Così deciso in Napoli il giorno 11/9/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.