Articolo 211 bis del Codice penale
Articolo 221Articolo 223
Versione
3 agosto 1999
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23 marzo 2001
Art. 211-bis.

(Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza).

Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147.

((Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice puo' ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona))
Entrata in vigore il 23 marzo 2001
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