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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 17 aprile 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 767/2025 R.G. e al n. 2896/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
5.7.1964 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Flora La
Spada, giusta procura rilasciata in foglio separato congiunta in calce al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, in virtù di procura generale alle liti rep.
37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 13.2.2025 Parte_1
premettendo di svolgere attività di carrozziere e di essere affetto da molteplici
[...] patologie, esponeva che aveva presentato, in data 29.7.202 domanda di assegno ordinario di invalidità, respinta, in data 8.9.2021; avverso tale decisione aveva proposto ricorso amministrativo, in data 7.10.2021, che era stato respinto con provvedimento del 24.11.2021; pertanto, in data istanza 25.05.2024, di ATP, incoato presso questo Tribunale al n. R.G.
2896/2024, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa ma che, disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato non aveva riconosciuto le condizioni sanitarie utili alla concessione del beneficio richiesto;
aveva depositato, in data 7.2.2025, dichiarazione di dissenso. Lamentava che il c.t.u. non aveva valutato adeguatamente la documentazione medica allegata in sede di visita peritale, così come meglio argomentato nella
Ctu di parte in atti. Deduceva, in particolare, di essere affetto da affetto da artrosi polidistrettuale a media incidenza funzionale, con particolare interessamento delle mani. Lamentava, inoltre, di soffrire di dispnea da modico sforzo, da cardiopatia ipertensiva, oltre frequenti crisi dispnoiche di natura asmatica, esacerbate dalla presenza di polveri, vapori ed altre particelle volatili presenti nell'ambiente durante il suo lavoro. Evidenziava, inoltre, di essere affetto da ipoacusia bilaterale, riconducibile alla tipologia lavorativa svolta.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi il proprio diritto al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Instava per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore anticipatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio in data 3.4.2025 contestava la fondatezza del ricorso CP_1
e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- All'udienza del 17.4.2025 in esito alla discussione orale, si disponeva la riunione dei due procedimenti e la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il c.t.u. nominato nella fase sommaria ha accertato che il ricorrente è affetto da “cardiopatia ipertensiva seconda classe nyha, artrosi polidistrettuale a media incidenda funzionale, ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio;
bronopatia asmatiforme” ed
2 ha motivatamente ritenuto che tali patologie non determinino una riduzione permanente della capacità di lavoro e di guadagno a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente.
Il c.t.u. ha poi ribadito in maniera analitica e convincente tali conclusioni nel rispondere alle osservazioni formulate dal ricorrente, che lamentava una errata valutazione riguardo l'impatto della broncopatia asmatiforme di tipo ostruttivo, caratterizzata da frequenti episodi broncospastici, sulla propria attività lavorativa e che era affetto da artrosi polidistrettuale con media incidenza funzionale, con particolare interessamento delle mani.
Il c.t.u. ha poi precisato, sempre nel rispondere alle osservazioni formulate dal ricorrente, di aver “valutato le condizioni respiratorie di cui risulta essere affetto il ricorrente
e cioè “Broncopatia asmatiforme”, condizione clinica che si manifesta saltuariamente e che può essere gestita ed emendata sia farmacologicamente che con opportuni presidi che si utilizzano normalmente durante l'attività lavorativa”.
Per quanto riguarda l'apparato osteo-articolare, il c.t.u. ha inoltre chiarito che “la funzionalità articolare è certamente compromessa ma non a tal punto di impedire al ricorrente lo svolgimento della normale attività lavorativa in quanto le articolazioni interessate permettono una buona escursione articolare sia a carico delle piccole e delle grandi articolazioni”.
Il c.t.u. ha, infine, sottolineato che “In base all'obiettività clinica si deduce, che a giudizio del sottoscritto, le patologie riscontrate, nel loro insieme, nella attuale espressività clinica e funzionale incidono solo parzialmente sulla attività lavorativa di carrozziere del ricorrente, Il ricorrente infatti, può continuare a svolgere la sua normale attività lavorativa o altre confacenti alle sue attitudini senza danni e/o usura cui ogni altro individuo è esposto durante la propria attività lavorativa, anche nell'espletamento di attività confacenti”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, parte ricorrente richiama apoditticamente i rilievi alla c.t.u. redatta nella fase sommaria, ai quali il consulente ha già risposto in maniera compiuta e convincente, e allega una ct di parte che, pur pervenendo a conclusioni opposte, non pare inficiare il motivato giudizio medico-legale espresso dal c.t.u. in quanto riporta le medesime patologie adeguatamente valutate durante la fase sommaria.
Deve pertanto ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico,
3 integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- Concludendo rileva il decidente che la correttezza dell'operato del c.t.u., come risultante dall'esame complessivo della perizia e della documentazione medica prodotta in sede di ATP da parte ricorrente, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia ed imponga dunque il rigetto della domanda.
6.- Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la mancata produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierna istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
7.- Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidata con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 13.2.2025 e con ricorso ex art. 445bis comma
6 c.p.c. depositato in data 25.5.2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, CP_1 liquidata con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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