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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 475/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 475/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore Dott. Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. TAVERNITI CLAUDIA Parte_2
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. LANDRO ANTONINO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a ingiunzione di pagamento n. 93 del 2.12.2020; canone idrico.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
Piaccia al Tribunale adito
1) In via preliminare sospendere l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento n°93 del 02.12.2020 che oggi si impugna sussistendone i requisiti di legge;
2) Sempre il via preliminare, ma gradata, dire e ritenere maturata la prescrizione e/o decadenza del diritto sotteso all'atto di ingiunzione di pagamento n° 93 del 02.12.2020;
3) nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento n 93 del 02.12.2020 per i motivi meglio esposti in narrativa.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre documenti nei modi e nei termini di legge. Con vittoria di spese e compensi difensivi”
pagina 1 di 4 Parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: - preliminarmente, rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 93/2.12.2020; - nel merito, accertare e dichiarare che le eccezioni articolate dal
attore sono infondate per le ragioni articolate nel corpo del presente atto e, per l'effetto, Parte_1 condannare parte attrice al pagamento delle somme ivi indicate, ivi inclusi gli interessi di mora maturati e maturandi. Con vittoria di spese, compensi e oneri previdenziali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento notificato il 27.01.2021, il in persona dell'amministratore Dott. , proponeva Parte_1 Parte_2 opposizione, avverso l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento n. 93 del 02.12.2020, emessa dal
, avente ad oggetto il pagamento della complessiva Controparte_2 somma pari ad € 6.890,60 a titolo di canoni idrici non pagati, relativi all'arco temporale 2005-2010.
A fondamento della proposta opposizione il opponente sosteneva;
Parte_1
-l'illegittimità e l'infondatezza dalla pretesa creditoria per intervenuta prescrizione della stessa, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto prodromico all'ingiunzione in questione, costituita dalla diffida n.163/2015;
-l'illegittimità della pretesa creditoria vantata dal per mancanza di idonea Controparte_1 motivazione non essendo chiariti né i presupposti giuridici né la causale del pagamento richiesto;
-la maturata prescrizione del credito azionato, con conseguente decadenza dalla pretesa creditoria dell'Ente pubblico.
Chiedeva pertanto, in via pregiudiziale, la sospensione dell'efficacia dell'ingiunzione di pagamento, e in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza d'ingiunzione per l'intervenuta prescrizione del credito con conseguente annullamento.
In data 03/06/2021 si costituiva in giudizio il contestando le deduzioni avversarie, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e la conferma dell'ingiunzione opposta.
Con ordinanza del 15/6/2021 veniva concessa la sospensione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento per la somma superiore ad € 5.000,00.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., l'opponente contestava il documento n. 2 in quanto asseritamente riproducente una ricevuta di raccomandata A/R sottoscritta da soggetto non identificato né identificabile con l'amministratore e inviata presso lo stabile condominiale anziché presso la sede o l'indirizzo dell'amministratore e perciò inidonea ad interrompere il decorso della prescrizione.
Il con la memoria 183, comma VI, n. 2, c.p.c., rilevava la mancata contestazione da Controparte_1 parte dell'opponente circa la debenza della somma ingiunta, insisteva sulla validità della notifica della diffida n. 163/2015 e sulla conseguente interruzione del termine di prescrizione. Va dato atto, inoltre, dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al d.lg n 28/2010, con esito negativo per mancata accettazione del condominio, come da verbale del 08.04.2024.
L'opposizione è infondata.
Occorre rilevare che l'ingiunzione c.d. “fiscale”, prevista dall'art.2 del r.d. n. 639 del 1910 costituisce un atto amministrativo, emanato nell'esercizio di una funzione esecutiva, a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e pagina 2 di 4 consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale. Essa ha, pertanto, natura bivalente di titolo esecutivo e di atto di precetto perché contiene l'ordine di pagare entro il termine di trenta giorni, con l'avvertimento al debitore che, in mancanza, l'ente emittente procederà ad esecuzione forzata (Cass. civ. Sez.3 – Sentenza n. 2279/1993).
L'opposizione ad ingiunzione avvia un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato in cui la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, a prescindere da un'espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito.
Ciò premesso, va considerato che l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
In tema di pagamento del canone idrico il termine di prescrizione è quinquennale ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c. Sul punto, merita di essere richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più brevi, come nel presente caso, al diritto di credito per corrispettivi derivanti dalla somministrazione è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 cc” (ex multis: Cass. civ. sez. 3 n. 1442/2015; Cass. civ. sez. 2 n. 6209/2009).
Nel caso di specie, il con l'ingiunzione opposta, ha richiesto il pagamento della Controparte_1 fattura n. 775 del 24/02/2012 per la somma di € 7.276,04 a titolo di canoni idrici dal 2005 al 2010; con riferimento alla suddetta fattura, il opposto ha inviato l'atto di diffida 163/2015. CP_1
La diffida su indicata, è vero, è stata inviata con raccomandata A/R al Parte_1 presso l'edificio condominiale, e non all'Amministratore Dott. , in qualità di legale Parte_2 rappresentante del condominio. L'atto, cioè la diffida in questione, è stato ritirato nel novembre 2015 presso l'ufficio postale da soggetto non meglio identificato, e tuttavia deve ragionevolmente presumersi che l'atto sia stato consegnato all'amministratore del condominio, sia perché normalmente l'addetto all'ufficio postale consegna l'atto al soggetto legittimato (in questo caso l'amministratore del condominio), sia perché risulta effettuato in data successiva, in data 3.5.2016, il pagamento parziale di
€ 1.000,00, incontestatamente riferito al maggiore importo dovuto di € 8.061,00, recato proprio dalla diffida 163/2015 ritirata all'ufficio postale, come emerge dall'imputazione fatta dal creditore e documentata (vds. ricevute del bollettino postale in atti); pagamento parziale (si ripete) mai contestato dal condominio, neppure quanto alla sua imputazione al debito pregresso, e che peraltro rileva autonomamente come riconoscimento del debito.
Il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., configurandosi il riconoscimento considerato da tale norma non come atto negoziale ma come atto giuridico in senso stretto e dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l'esistenza del debito e incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo. Ne consegue che il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dal creditore effettuato dal debitore non a titolo di acconto ma a titolo di saldo é privo di ogni efficacia di riconoscimento di un ulteriore debito e, quindi, non rileva ai fini dell'interruzione della prescrizione
(Cass 3371/2010).
In tema di prescrizione del credito, così come il pagamento parziale del debito non rappresenta "ex lege" rinuncia alla prescrizione, il riconoscimento parziale non propaga automaticamente il suo effetto interruttivo della prescrizione all'intera posta. In entrambi i casi la sussistenza dell'effetto estensivo scaturisce dal contesto in cui pagamento e riconoscimento sono avvenuti, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito (Cass 23746/2007).
Nel caso di specie il pagamento di € 1.000,00 non può considerarsi a saldo, sia perchè il Parte_1 non lo ha mai dedotto, sia perchè non ha mai provato ulteriori pagamenti del canone idrico riferiti agli pagina 3 di 4 anni in questione (un quinquennio di consumo d'acqua che non risulta coperto neppure da un pagamento, se non quello del maggio 2016 rappresentato dal . Né risulta sia mai stata CP_1 contestata la somma richiesta, né a seguito della consegna della fattura nel febbraio 2012, né a seguito del ritiro della diffida nel novembre 2016, né a seguito dell'ulteriore diffida del dicembre 2017, pervenuta nelle mani dell'amministratore presso il suo studio in via Archimede 476.
Va pertanto ritenuta dovuta l'intera somma, non avendo mai il opponente eccepito la Parte_1 prescrizione già consumata alla data del 24.2.2012, data di avvenuta e pacifica consegna, all'amministratore, della fattura n. 775; in detta fattura risultano esposti crediti riferiti anche al 2005 e al 2006, ma il condominio opponente non ha mai eccepito la prescrizione maturata alla data del
24.2.2012; ciò che peraltro deve escludersi, trattandosi di fattura di ricalcolo, avvenuto su richiesta dello stesso condominio, di precedenti consumi fatturati in anni precedenti, dal 2006 al 2009, come allegato dal Comune (e non contestato) e come emerge dal dettaglio della fattura n. 775, che ha ricalcolato il credito riducendolo da € 15.333,00 ad € 7276,04.
Infine, va rilevato che gli importi dovuti risultano dettagliatamente esposti nella fattura n. 775, distinti per anno, con l'indicazione del consumo fatturato in mc e delle date di lettura, del canone fisso, del canone di depurazione, senza che il opponente abbia contestato alcunchè sul Parte_1 funzionamento del contatore o più in generale sul merito della pretesa.
La domanda deve dunque essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 475/2021: rigetta l'opposizione.
Condanna il al pagamento, in favore del delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 10/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 475/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore Dott. Parte_1 P.IVA_1
, con il patrocinio dell'avv. TAVERNITI CLAUDIA Parte_2
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. LANDRO ANTONINO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a ingiunzione di pagamento n. 93 del 2.12.2020; canone idrico.
CONCLUSIONI
Parte opponente:
Piaccia al Tribunale adito
1) In via preliminare sospendere l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento n°93 del 02.12.2020 che oggi si impugna sussistendone i requisiti di legge;
2) Sempre il via preliminare, ma gradata, dire e ritenere maturata la prescrizione e/o decadenza del diritto sotteso all'atto di ingiunzione di pagamento n° 93 del 02.12.2020;
3) nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento n 93 del 02.12.2020 per i motivi meglio esposti in narrativa.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre documenti nei modi e nei termini di legge. Con vittoria di spese e compensi difensivi”
pagina 1 di 4 Parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: - preliminarmente, rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 93/2.12.2020; - nel merito, accertare e dichiarare che le eccezioni articolate dal
attore sono infondate per le ragioni articolate nel corpo del presente atto e, per l'effetto, Parte_1 condannare parte attrice al pagamento delle somme ivi indicate, ivi inclusi gli interessi di mora maturati e maturandi. Con vittoria di spese, compensi e oneri previdenziali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento notificato il 27.01.2021, il in persona dell'amministratore Dott. , proponeva Parte_1 Parte_2 opposizione, avverso l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento n. 93 del 02.12.2020, emessa dal
, avente ad oggetto il pagamento della complessiva Controparte_2 somma pari ad € 6.890,60 a titolo di canoni idrici non pagati, relativi all'arco temporale 2005-2010.
A fondamento della proposta opposizione il opponente sosteneva;
Parte_1
-l'illegittimità e l'infondatezza dalla pretesa creditoria per intervenuta prescrizione della stessa, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto prodromico all'ingiunzione in questione, costituita dalla diffida n.163/2015;
-l'illegittimità della pretesa creditoria vantata dal per mancanza di idonea Controparte_1 motivazione non essendo chiariti né i presupposti giuridici né la causale del pagamento richiesto;
-la maturata prescrizione del credito azionato, con conseguente decadenza dalla pretesa creditoria dell'Ente pubblico.
Chiedeva pertanto, in via pregiudiziale, la sospensione dell'efficacia dell'ingiunzione di pagamento, e in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza d'ingiunzione per l'intervenuta prescrizione del credito con conseguente annullamento.
In data 03/06/2021 si costituiva in giudizio il contestando le deduzioni avversarie, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e la conferma dell'ingiunzione opposta.
Con ordinanza del 15/6/2021 veniva concessa la sospensione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione di pagamento per la somma superiore ad € 5.000,00.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., l'opponente contestava il documento n. 2 in quanto asseritamente riproducente una ricevuta di raccomandata A/R sottoscritta da soggetto non identificato né identificabile con l'amministratore e inviata presso lo stabile condominiale anziché presso la sede o l'indirizzo dell'amministratore e perciò inidonea ad interrompere il decorso della prescrizione.
Il con la memoria 183, comma VI, n. 2, c.p.c., rilevava la mancata contestazione da Controparte_1 parte dell'opponente circa la debenza della somma ingiunta, insisteva sulla validità della notifica della diffida n. 163/2015 e sulla conseguente interruzione del termine di prescrizione. Va dato atto, inoltre, dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al d.lg n 28/2010, con esito negativo per mancata accettazione del condominio, come da verbale del 08.04.2024.
L'opposizione è infondata.
Occorre rilevare che l'ingiunzione c.d. “fiscale”, prevista dall'art.2 del r.d. n. 639 del 1910 costituisce un atto amministrativo, emanato nell'esercizio di una funzione esecutiva, a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e pagina 2 di 4 consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale. Essa ha, pertanto, natura bivalente di titolo esecutivo e di atto di precetto perché contiene l'ordine di pagare entro il termine di trenta giorni, con l'avvertimento al debitore che, in mancanza, l'ente emittente procederà ad esecuzione forzata (Cass. civ. Sez.3 – Sentenza n. 2279/1993).
L'opposizione ad ingiunzione avvia un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato in cui la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, a prescindere da un'espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito.
Ciò premesso, va considerato che l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
In tema di pagamento del canone idrico il termine di prescrizione è quinquennale ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c. Sul punto, merita di essere richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “quando la somministrazione ha ad oggetto una fornitura di merce con prestazioni periodiche o continuative, da pagarsi ad anno o in termini più brevi, come nel presente caso, al diritto di credito per corrispettivi derivanti dalla somministrazione è applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 co. 4 cc” (ex multis: Cass. civ. sez. 3 n. 1442/2015; Cass. civ. sez. 2 n. 6209/2009).
Nel caso di specie, il con l'ingiunzione opposta, ha richiesto il pagamento della Controparte_1 fattura n. 775 del 24/02/2012 per la somma di € 7.276,04 a titolo di canoni idrici dal 2005 al 2010; con riferimento alla suddetta fattura, il opposto ha inviato l'atto di diffida 163/2015. CP_1
La diffida su indicata, è vero, è stata inviata con raccomandata A/R al Parte_1 presso l'edificio condominiale, e non all'Amministratore Dott. , in qualità di legale Parte_2 rappresentante del condominio. L'atto, cioè la diffida in questione, è stato ritirato nel novembre 2015 presso l'ufficio postale da soggetto non meglio identificato, e tuttavia deve ragionevolmente presumersi che l'atto sia stato consegnato all'amministratore del condominio, sia perché normalmente l'addetto all'ufficio postale consegna l'atto al soggetto legittimato (in questo caso l'amministratore del condominio), sia perché risulta effettuato in data successiva, in data 3.5.2016, il pagamento parziale di
€ 1.000,00, incontestatamente riferito al maggiore importo dovuto di € 8.061,00, recato proprio dalla diffida 163/2015 ritirata all'ufficio postale, come emerge dall'imputazione fatta dal creditore e documentata (vds. ricevute del bollettino postale in atti); pagamento parziale (si ripete) mai contestato dal condominio, neppure quanto alla sua imputazione al debito pregresso, e che peraltro rileva autonomamente come riconoscimento del debito.
Il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., configurandosi il riconoscimento considerato da tale norma non come atto negoziale ma come atto giuridico in senso stretto e dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l'esistenza del debito e incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo. Ne consegue che il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dal creditore effettuato dal debitore non a titolo di acconto ma a titolo di saldo é privo di ogni efficacia di riconoscimento di un ulteriore debito e, quindi, non rileva ai fini dell'interruzione della prescrizione
(Cass 3371/2010).
In tema di prescrizione del credito, così come il pagamento parziale del debito non rappresenta "ex lege" rinuncia alla prescrizione, il riconoscimento parziale non propaga automaticamente il suo effetto interruttivo della prescrizione all'intera posta. In entrambi i casi la sussistenza dell'effetto estensivo scaturisce dal contesto in cui pagamento e riconoscimento sono avvenuti, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito (Cass 23746/2007).
Nel caso di specie il pagamento di € 1.000,00 non può considerarsi a saldo, sia perchè il Parte_1 non lo ha mai dedotto, sia perchè non ha mai provato ulteriori pagamenti del canone idrico riferiti agli pagina 3 di 4 anni in questione (un quinquennio di consumo d'acqua che non risulta coperto neppure da un pagamento, se non quello del maggio 2016 rappresentato dal . Né risulta sia mai stata CP_1 contestata la somma richiesta, né a seguito della consegna della fattura nel febbraio 2012, né a seguito del ritiro della diffida nel novembre 2016, né a seguito dell'ulteriore diffida del dicembre 2017, pervenuta nelle mani dell'amministratore presso il suo studio in via Archimede 476.
Va pertanto ritenuta dovuta l'intera somma, non avendo mai il opponente eccepito la Parte_1 prescrizione già consumata alla data del 24.2.2012, data di avvenuta e pacifica consegna, all'amministratore, della fattura n. 775; in detta fattura risultano esposti crediti riferiti anche al 2005 e al 2006, ma il condominio opponente non ha mai eccepito la prescrizione maturata alla data del
24.2.2012; ciò che peraltro deve escludersi, trattandosi di fattura di ricalcolo, avvenuto su richiesta dello stesso condominio, di precedenti consumi fatturati in anni precedenti, dal 2006 al 2009, come allegato dal Comune (e non contestato) e come emerge dal dettaglio della fattura n. 775, che ha ricalcolato il credito riducendolo da € 15.333,00 ad € 7276,04.
Infine, va rilevato che gli importi dovuti risultano dettagliatamente esposti nella fattura n. 775, distinti per anno, con l'indicazione del consumo fatturato in mc e delle date di lettura, del canone fisso, del canone di depurazione, senza che il opponente abbia contestato alcunchè sul Parte_1 funzionamento del contatore o più in generale sul merito della pretesa.
La domanda deve dunque essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 475/2021: rigetta l'opposizione.
Condanna il al pagamento, in favore del delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 10/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4