Trib. Ragusa, sentenza 11/04/2025, n. 558
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Sentenza 11 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Ragusa dal Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, riguarda un'opposizione a un'ingiunzione di pagamento per canoni idrici non saldati. L'attore ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, sostenendo l'intervenuta prescrizione del credito e l'illegittimità della pretesa creditoria, in quanto non era stata ricevuta la notifica dell'atto prodromico. La controparte ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo la validità della notifica e la debenza della somma richiesta.

Il Giudice ha rigettato l'opposizione, argomentando che l'ingiunzione ha natura di atto amministrativo e che la prescrizione non si era verificata, poiché il pagamento parziale effettuato dall'opponente nel 2016 ha interrotto il decorso della prescrizione. Inoltre, il Giudice ha evidenziato che l'attore non ha mai contestato la somma dovuta né ha dimostrato l'intervenuta prescrizione per il periodo in questione. Pertanto, ha confermato l'ingiunzione e condannato l'opponente al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ragusa, sentenza 11/04/2025, n. 558
    Giurisdizione : Trib. Ragusa
    Numero : 558
    Data del deposito : 11 aprile 2025

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