CA
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 331/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Daniela Lococo Consigliere dott. Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 331/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCHI RICCARDO $$ Parte_1
APPELLANTE contro
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_1
C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
In data 19/04/2022 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHI Parte_1
RICCARDO e dell'avv.
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia n. 55/2021 del 13.1.2021, pubblicata il
19.1.2021 e notificata il 31.1.2021, e dunque in accoglimento delle ragioni di appello:
pagina 1 di 11 1) nel merito, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n° 1198 del 7/8.11.2016 emesso dal Tribunale di Pistoia oggetto della opposizione spiegata da;
Parte_1
2) sempre nel merito, in accoglimento delle domande spiegate dalla società , voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accertato Parte_1
l'inadempimento della alle obbligazioni di Parte_2
cui ai contratti sottoscritti con in data 29.12.2015, condannare Parte_1
la medesima in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla in conseguenza di tale inadempimento, quantificati nella Parte_1
somma di € 112.550,05 o in quella diversa provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda e rivalutazione monetaria;
3) operare le eventuali compensazioni tra i crediti reciprocamente vantati dalle parti, così come accertati in corso di causa.
Ad integrazione delle predette conclusioni, poiché in esecuzione della sentenza di primo grado, munita di efficacia esecutiva, la società Pt_1
, dopo l'introduzione del giudizio di appello, ha provveduto al
[...]
pagamento in favore di di quanto disposto Parte_2
con la sentenza di primo grado e con il decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione e con la stessa confermato, conclude affinchè l'Ecc. Corte
d'Appello, con l'accoglimento della spiegata impugnazione, voglia condannare la società in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e dunque al pagamento in favore di di quanto dalla stessa corrisposto in Parte_1 pagina 2 di 11 forza della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo Tribunale di
Pistoia n° 1198/2016 oggetto dell'opposizione e confermato con la predetta sentenza, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata :
perchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia:
A)- nel merito in via principale rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n.55 del 13 gennaio 2021 del Tribunale di Pistoia perchè infondato in fatto ed in diritto;
B)- nel merito in subordine accogliere la proposta impugnazione nei limiti del disposto di cui all'art.2697 cod.civ.;
C)- in ogni caso con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio e di ogni fase procedimentale a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il tribunale di Pistoia ha pronunciato sentenza nella causa corrente tra e Parte_1
respingendo l'opposizione, confermando il Controparte_2 decreto ingiuntivo 1198/2016, condannando la al pagamento in favore Parte_2 della attrice dell'importo di euro 245,77, disponendo la compensazione degli importi da entrambi dovuti e condannando la opponente al pagamento delle spese di lite. Ha premesso in fatto che la aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 in favore di per l'importo di 134.128,21 € oltre accessori a titolo di Parte_2 mancato pagamento di fatture per forniture di servizi rese in forza di contratti di subappalto (subvezione), correnti tra le parti. Parte opponente deduceva l'erroneità del credito non calcolato in base alle tariffe stabilite nei contratti sottoscritti tra le parti, la esistenza di un contro credito per euro 544,77, la pendenza di controversia giudiziale instaurata da alcuni dipendenti di per il recupero di differenze retributive e Pt_2 somme irregolarmente non corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di svolgimento pagina 3 di 11 degli appalti conclusi con nelle quali era chiamata in via solidale e per le quali Pt_1 aziona domanda di regresso, la sussistenza di un proprio ulteriore contro credito per risarcimento del danno da inadempimento contrattuale stante l'illegittima interruzione da parte di del servizio appaltato e la conseguente necessità di affidare ad altro Pt_2 soggetto a condizioni più oneroso la prosecuzione del servizio stesso onde evitare Contr soluzione di continuità nell'appalto intercorrente a propria volta tra e Parte Pt_1 convenuta eccepiva la tardiva iscrizione a ruolo della causa con conseguente improcedibilità del giudizio e nel merito la infondatezza dell'opposizione delle domande riconvenzionali. Nel merito il giudice rilevava la infondatezza della eccezione di improcedibilità dell'opposizione. Quanto alla erronea fatturazione di importi richiamava la testimonianza di da cui discendevano due ordini di considerazioni, che il presunto Pt_3 errore materiale di inserimento delle tariffe era stato compiuto sin dall'origine del rapporto contrattuale e che esso non era mai stato né rilevato né contestato sino al luglio
2016 quindi diversi mesi dopo la stipula del contratto ed altresì dopo la già avvenuta comunicazione da parte di della volontà di recedere dal rapporto. Pt_2
Conseguentemente si era instaurata una prassi di pagamenti oltretutto provocata dal comportamento della stessa opponente, tale da condurre a ritenere integrato un accordo tacito in deroga all'espressa pattuizione contrattuale, confermato anche dalla corrispondenza intercorsa fra le parti nel periodo di vigenza del contratto, non disconosciuto dall'opponente e dalla quale si apprendeva come essa decidesse e comunicasse periodicamente a la tariffa da applicare ed a riportare in fattura;
Pt_2 inoltre posto che la stessa attrice riconosceva di avere errato nel calcolo delle tariffe era suo carico la precisazione dei termini di tale errore delle modalità di calcolo e pertanto non era ascrivibile all'ingiungente la incertezza sul credito vantato. Le fatture pertanto non erano state adeguatamente contestate. Sulle domande riconvenzionali rilevava che il contro credito era provato per la minor somma di euro 245,77, domanda risarcitoria non era approvata in punto di danno. Al netto di ogni considerazione sull'an, della domanda mancava la prova di ciò che si assumeva a fondamento del preteso danno, ovvero di avere cercato in sostituzione di altre soluzioni sul mercato disponibili e di avere Pt_2 rinvenuto solo soluzioni economicamente meno vantaggiosa. D'altra parte, erano trascorsi oltre tre mesi tra la comunicazione di recesso e l'effettiva cessazione del servizio cosicché ma di lo avrebbe potuto trovare migliori soluzioni. Quanto ai crediti di rivalsa rilevava che la domanda dei dipendenti si era conclusa con pronuncia di nullità, sentenza in rito che non precludeva la nuova riproposizione della domanda che tuttavia non era pagina 4 di 11 stata effettuata. Quindi il contro credito rimaneva inesistente e non azionato e quindi era
,domanda del tutto ipotetica.
Proponeva appello , proponendo le seguenti censure: Parte_1
1- errato riconoscimento del credito di richiesto con il ricorso per ingiunzione Pt_2 oggetto di opposizione in conseguenza degli errori operati dal giudice di prime cure nella ripartizione dell'onere probatorio gravante sulle parti e nella valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo. Il ragionamento con il quale il giudice di primo grado aveva ritenuto provato il credito della oggetto dell'ingiunzione era viziato sotto il profilo Pt_2 logico prim'ancora che giuridico. Sotto il profilo giuridico la sentenza era fondata su una inammissibile inversione dell'onere probatorio facendo gravare sul debitore la prova dell'inesistenza del credito. La sentenza si fondava sull'assunto singolare per il quale ove l'incertezza del credito sia provocata dal debitore ciò conferirebbe certezza al credito stesso, imponendo all'attore in opposizione non solo un onere di contestazione ma un onere di contestazione qualificata. Ricordava quali fatti pacifici che nel ricorso Pt_2 per ingiunzione aveva affermato testualmente che il compenso per l'attività era stato stabilito nell'articolo 5 del contratto tra le parti che prevedeva una tariffa per ogni consegna effettuata;
che con l'atto di citazione contestava le fatture emesse da Pt_1
per non essere state conteggiate sulla base delle tariffe contrattuali e invitava Pt_2 parte opposta a dare piena prova del proprio credito della sua quantificazione;
che nella comparsa di costituzione , riconoscendo quanto eccepito, affermava che Pt_2 relativamente al corrispettivo il contratto tra le parti appariva simulato in quanto nell'atto sottoscritto tra le parti era ancorato a un importo fisso per ciascuna spedizione ma in realtà era quantificato in una somma giornaliera arbitrariamente decisa dalla , Parte_1 in base al proprio tornaconto e parametrata al corrispettivo dalla stessa concordata con Contr per ogni furgone movimentato da Da questi dati emergeva come Parte_2 non vi fosse fino dalla instaurazione del contraddittorio alcuna certezza in ordine alla modalità con la quale era stato determinato il credito azionato nel procedimento monitorio, circostanza questa che onera la parte creditrice, attrice in senso sostanziale, di dare piena ed esatta prova del rapporto controverso e dunque dell'esistenza e della quantificazione del credito. Tuttavia nessun elemento veniva allegato dalla parte opposta che inerisse ai criteri di formazione delle fatture e si limitava semplicemente alla affermazione della esistenza della simulazione di un contratto in ordine alla determinazione del corrispettivo, simulazione della quale non veniva data alcuna prova e pagina 5 di 11 non venivano specificati i termini numerici l'accordo che le parti avrebbero inteso dissimulare e dunque l'effettiva tariffa sulla base alla quale le fatture erano state emesse.
In definitiva parte opposta aveva riconosciuto, contrariamente a quanto indicato nel ricorso per ingiunzione, che le tariffe applicate nella formazione delle fatture erano diverse da quelle contrattuali e frutto di una simulazione, ma aveva omesso di dare conto di quali fossero i criteri di quantificazione del credito vantato per i quali aveva allegato l'esistenza di un accordo simulato. Il giudice aveva ritenuto di dare rilievo al fatto che le fatture fossero state emesse sulla base di prefatturati inviati da elemento che ben Pt_1 poteva avere un fondamento se non fosse che secondo lo stesso giudice o comunque secondi gli elementi pacificamente acquisiti in istruttoria, tali prefatturati erano stati erroneamente calcolati sulla base di una tariffa diversa da quella contrattualmente prevista dalle parti. Il teste aveva confermato che per un errore l'impostazione Pt_3 iniziale del programma di gestione dell'azienda i prefatturati erano stati calcolati secondo la tariffa diversa da quella prevista in contratto e che tale errore si era protratto fino alla verifica a consuntivo dei conteggi relativi all'attività di mosaico;
l'esistenza dell'errore era stata peraltro riconosciuta anche dalla teste intimata a controprova da controparte. Tes_1
Quindi era incontroverso che i prefatturati erano viziati ab origine da un errore di calcolo essendo parametrati su tariffa diversa da quella contrattuale. Il giudice riteneva di potere comunque attribuire rilevanza probatoria ad un elemento frutto di errore in cui le parti le parti entrambe erano incorse attraverso una sorta di ricostruzione ipotetica le cui conclusioni contrastavano però con le premesse: infatti il giudice discostandosi dalle prospettazione del creditore che invocava sul punto una simulazione del prezzo intervenuta tra le parti, ravvisava nei tre fatturati l'esistenza di un accordo tacito raggiunto medio tempore, comprovato dal fatto che l'errore nell'emissione dei pre fatturati non era stato rilevato sino al termine del rapporto contrattuale. Il ragionamento era illogico in quanto l'esistenza di un errore è la negazione stessa dell'esistenza di un accordo, per cui contrariamente a quanto indicato in sentenza era lo stesso dato certo,
l'errore, ad escludere la conclusione, la presenza di un accordo. Lo stesso scambio di corrispondenza allegato dalla parte opponente e inspiegabilmente valorizzato diversamente dal giudice, comprovava l'esistenza di ripetute richieste di adeguamento del compenso da parte di che non avevano trovato accoglimento non potendosi Pt_2 spiegare altrimenti la decisione della stessa di inviare lettera di recesso motivata proprio sulla volontà di di non aumentare il corrispettivo contrattuale. Lo stesso fattore Pt_1 temporale escludeva la possibilità del formarsi di una prassi diversa, poiché il rapporto pagina 6 di 11 aveva avuto una durata di pochi mesi e già dopo poco più di tre mesi dalla stipula dei contratti recedeva dal contratto deducendo l'inadeguatezza delle tariffe Pt_2 contrattuali. Non vi era stata dunque modifica delle condizioni in corso di vigenza contrattuale che potesse far presumere l'avvenuto superamento delle pattuizioni in quanto i pre fatturati fin dall'inizio divergevano da quanto previsto in contratto, il che attestava pienamente l'esistenza di un errore nella loro formazione dovuta all'originario inserimento dei dati di calcolo. L'errore non rende esigibile una prestazione diversa da quella contrattualmente prevista, ed essa non poteva portare a fare ritenere di per sé certo dunque esistente il credito fatto valere sulla base dei documenti errati. In assenza di altri elementi probatori il credito dalla ricorrente non era certo e neppure accertato.
2-errata valutazione dei fatti e violazione dei principi di diritto in tema di ripartizione dell'onere probatorio nella decisione con la quale il tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'opponente per i danni seguiti all'inadempimento contrattuale dell'opposta in relazione al recesso dai contratti sull'assunto della asserita mancata dimostrazione dei danni e del loro nesso causale con il comportamento illecito. Il tribunale aveva ritenuto infondata la domanda in quanto non sarebbero risultati dimostrati i danni patiti. Doveva considerarsi quindi acquisita la illegittimità del recesso di
12/4/2016 e soprattutto la successiva interruzione 31/7/2016. Peraltro, che Pt_2
l'interruzione della prestazione costituisse illecito contrattuale era un incontrovertibile dato di fatto in quanto nei contratti tra le parti non era prevista alcuna facoltà di recesso prima della scadenza: i contratti avevano durata di un solo anno, ne' erano mai state addotte dalla circostanze quali l'eventuale inadempimento di da Pt_2 Pt_1 giustificare l'interruzione del rapporto. Quindi il recesso era stato operato in difetto dei presupposti: era inveritiero l'assunto che non aveva dato dimostrazione del danno. Pt_1
Essa aveva allegato che a seguito della illegittima interruzione della prestazione da parte di era vista costretta ad affidare alla società Delivery la continuazione delle Pt_2 prestazioni lasciate ineseguite sostenendo una spesa maggiore. Aveva poi anche provato non essere vero trattarsi di scelta antieconomica effettuata in presenza di migliori alternative. Infatti era incontroverso che i contratti di subappalto potevano essere Contr stipulati solo con soggetti prelevamenti autorizzati da che Delivery era già sub Contr vettore autorizzato e aveva in corso con due distinti contratti di subappalto in Pt_1 relazione a zone limitrofe;
che i contratti con Delivery prevedevano un compenso superiore a quello stabilito con e che essa subentrò alle medesime condizioni già Pt_2 applicate nei propri contratti correnti con . La osservazione che nei tre mesi poteva Pt_1 pagina 7 di 11 essere reperito un partner alternativo era sfornita di prova. Parimenti errato il ragionamento del giudice con il quale si negava l'esistenza del nesso causale tra danno e comportamento illecito, ponendosi la maggior spesa come diretta conseguenza dell'inadempimento di di cui era stata data piena dimostrazione avendo assolto il Pt_2 proprio carico probatorio.
3-per le evidenti ragioni conseguenziali veniva impugnata anche la sentenza in relazione alle spese di che dovevano seguire la soccombenza.
Si è costituita rilevando la infondatezza dei motivi di appello. Parte_2
L'appello deve esser deciso come segue.
sulla 1° questione, relativa alla tariffa applicabile alle prestazioni svolte dalla . Pt_2
Pacificamente la tariffa riportata nel contratto sottoscritto tra le parti era diversa dalla tariffa che è stata sempre applicata dalle stesse parti per tutto il corso del rapporto.
Il giudice di Pistoia come sopra riportato ha ritenuto provato dalla documentazione in atti, la sussistenza di un accordo tacito sulle tariffe applicate in sede di fatturazione e ha posto l'onere della prova dell'errore a carico della . Pt_1
Parte appellante censura tale ragionamento affermando che la sussistenza dell'errore riconosciuta dalle parti e confermata dai testi, esclude in radice l'accordo tacito, "Il
Giudice infatti, discostandosi dalle stesse prospettazioni del creditore, che invocava sul punto una simulazione del prezzo intervenuta tra le parti, ravvisava nei prefatturati
l'esistenza di un accordo tacito raggiunto medio tempore, comprovato dal fatto che
l'errore nell'emissione dei prefatturati non era stato rilevato se non al termine del rapporto contrattuale, circostanza che conduceva “a ritenere integrato tra le parti un accordo tacito in deroga all'espressa pattuizione contrattuale”.
Non è chi non veda l'illogicità del ragionamento, in quanto l'esistenza di un errore è la negazione stessa dell'esistenza di un accordo (o quanto meno di un valido accordo), per cui, contrariamente a quanto indicato nella sentenza è lo stesso dato certo/premessa
(l'errore) ad escludere la conclusione (la presenza di un accordo).
Nella sostanza, se è dato acclarato, considerato che il teste è stato ritenuto dallo stesso
Giudice attendibile, che i prefatturati sono stati calcolati, causa un errore di impostazione iniziale, su tariffe diverse da quelle effettivamente concordate, ciò ne esclude qualsiasi rilevanza ai fini della prova dell'esistenza e della quantificazione del credito;
meno che pagina 8 di 11 mai, considerato che appunto sono stati emessi sulla base di un fraintendimento tra le parti, gli stessi possono attestare l'esistenza di un accordo che del resto è escluso proprio dal comportamento posto in essere dalle parti medesime.
Difatti, come attestato da quanto riferito nel ricorso per ingiunzione, la stessa Pt_2 riteneva che i prefatturati fossero stati emessi sulla base delle tariffe contrattuali, tant'è che proprio lamentando l'inadeguatezza di queste ultime e la volontà di di non Pt_1 operarvi aumenti (“inadeguatezza del corrispettivo economico contrattuale, nonché dalla evidente volontà di di non procedere al suo aumento” si legge nella lettera di Pt_1 recesso 12.4.2016) aveva poi comunicato l'interruzione delle proprie prestazioni.
Si sono espressamente riportati brani dell'appello per motivare la assenza di una specifica contestazione in ordine alla difforme decisione del Giudice rispetto alle allegazioni difensive delle parti.
Ritiene il Collegio che correttamente è stata ritenuta esistente la prova di tale successivo accordo e che il riconoscimento di un errore nella intervenuta fatturazione e soprattutto nei conseguenti pagamenti, in nulla infici il ragionamento.
Pacificamente le parti per la breve durata del rapporto hanno sempre applicato tariffe diverse dalle originariamente pattuite e sulla scorta di indicazioni della committente, esse hanno quindi sempre considerato che tali fossero le pattuizioni regolanti il rapporto e non le pattuizioni contenute in contratto mai applicate. E' pertanto evidente che la discrasia tra quanto scritto e quanto applicato è del tutto irrilevante contando nei rapporti tra le parti quanto dalle stesse sempre pacificamente e concordemente applicato per la durata del rapporto da cui si desume che le stesse ritenessero che tale era il contenuto dell'accordo . Ne è prova la stessa corrispondenza proveniente dalla , e Versata in Pt_1 atti in cui si inviano i calcoli per la fatturazione e si discute di aumenti richiesti da
, che tuttavia avevano ad oggetto la tariffa per come applicata nel concreto e non Pt_2 quella indicata in contratto. Pertanto le parti hanno sempre eseguito il contratto in forza della pattuizione che si è sin da subito istaurata tra le parti difforme dalla pattuizione scritta.
Il Giudice motiva anche la decisione in forza del riparto dell'onere probatorio. Anche tale motivazione appare comunque corretta. Parte ingiungente produce le fatture per prestazioni che non vengono contestate nella loro effettiva esecuzione e che si ripete sono coerenti con la fatturazione richiesta dalla . La contesta l'errore nel Pt_1 Pt_1
pagina 9 di 11 calcolo e prova che l'errore era dovuto ad una errata gestione informatica, ma nulla in specifico deduce su quale doveva essere il corretto calcolo da operare non essendo evidentemente sufficiente la nota di addebito 292 emessa peraltro al termine del rapporto. Essa non fornisce alcuna concreta dimostrazione di quale doveva essere in concreto il calcolo operando un generico rinvio a somme afferenti non meglio precisati viaggi effettuati a storno delle fatture già pagate. Se quindi parte ingiungente aveva prodotto fatture calcolate su tariffe comunque indicate dalla parte ingiunta e se li viaggi non erano stati oggetto di contestazione, la ingiunta non aveva fornito la prova del più corrisposto in base all'errore del sistema.
Per la doppia motivazione riportata l'appello sul punto non merita accoglimento.
Anche il secondo motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
La circostanza che la Delivery, soggetto rinvenuto dalla successivamente alla Pt_1 cessazione del rapporto con , fosse interamente partecipata dalla rende Pt_2 Pt_1 effettivamente molto dubbia la ricostruzione operata dalla appellante per superare la motivazione del Giudice di I grado, sul mancato tempestivo reperimento di altra società per svolgere le medesime attività svolte dalla , se si tiene in conto quanto Pt_2 motivato dal Giudice di I grado in ordine al tempo a disposizione della ( tre mesi ) Pt_1 dopo la comunicazione del recesso da parte della . La ricostruzione del danno Pt_2 effettivamente subito non è provata, tale non potendosi definire le fatturazioni eseguite da una società interamente partecipata della e che risulta l'unica contattata in Pt_1 relazione alle prestazioni residue da effettuare.
L'appello deve quindi essere rigettato anche in punto di soccombenza delle spese di i grado.
La reiezione comporta condanna alle spese di questo grado ( omessa la fase istruttoria ).
P.Q.M.
Rigetta l'appello avanzato da avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia 13.1. Parte_1
2021 che conferma.
Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_2 spese di questo grado di giudizio che liquida in € 9991 per compensi oltre rimborso forfetario iva e cap di legge da distrarsi a favore dell'avvocata G. Sabatini, che si è dichiarata antistataria. pagina 10 di 11 Raddoppio del c.u..
Firenze 18 febbraio 2025
la Presidente rel.
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Daniela Lococo Consigliere dott. Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 331/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCHI RICCARDO $$ Parte_1
APPELLANTE contro
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_1
C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
In data 19/04/2022 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHI Parte_1
RICCARDO e dell'avv.
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pistoia n. 55/2021 del 13.1.2021, pubblicata il
19.1.2021 e notificata il 31.1.2021, e dunque in accoglimento delle ragioni di appello:
pagina 1 di 11 1) nel merito, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n° 1198 del 7/8.11.2016 emesso dal Tribunale di Pistoia oggetto della opposizione spiegata da;
Parte_1
2) sempre nel merito, in accoglimento delle domande spiegate dalla società , voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accertato Parte_1
l'inadempimento della alle obbligazioni di Parte_2
cui ai contratti sottoscritti con in data 29.12.2015, condannare Parte_1
la medesima in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla in conseguenza di tale inadempimento, quantificati nella Parte_1
somma di € 112.550,05 o in quella diversa provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla domanda e rivalutazione monetaria;
3) operare le eventuali compensazioni tra i crediti reciprocamente vantati dalle parti, così come accertati in corso di causa.
Ad integrazione delle predette conclusioni, poiché in esecuzione della sentenza di primo grado, munita di efficacia esecutiva, la società Pt_1
, dopo l'introduzione del giudizio di appello, ha provveduto al
[...]
pagamento in favore di di quanto disposto Parte_2
con la sentenza di primo grado e con il decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione e con la stessa confermato, conclude affinchè l'Ecc. Corte
d'Appello, con l'accoglimento della spiegata impugnazione, voglia condannare la società in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e dunque al pagamento in favore di di quanto dalla stessa corrisposto in Parte_1 pagina 2 di 11 forza della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo Tribunale di
Pistoia n° 1198/2016 oggetto dell'opposizione e confermato con la predetta sentenza, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata :
perchè l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia:
A)- nel merito in via principale rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n.55 del 13 gennaio 2021 del Tribunale di Pistoia perchè infondato in fatto ed in diritto;
B)- nel merito in subordine accogliere la proposta impugnazione nei limiti del disposto di cui all'art.2697 cod.civ.;
C)- in ogni caso con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio e di ogni fase procedimentale a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il tribunale di Pistoia ha pronunciato sentenza nella causa corrente tra e Parte_1
respingendo l'opposizione, confermando il Controparte_2 decreto ingiuntivo 1198/2016, condannando la al pagamento in favore Parte_2 della attrice dell'importo di euro 245,77, disponendo la compensazione degli importi da entrambi dovuti e condannando la opponente al pagamento delle spese di lite. Ha premesso in fatto che la aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 in favore di per l'importo di 134.128,21 € oltre accessori a titolo di Parte_2 mancato pagamento di fatture per forniture di servizi rese in forza di contratti di subappalto (subvezione), correnti tra le parti. Parte opponente deduceva l'erroneità del credito non calcolato in base alle tariffe stabilite nei contratti sottoscritti tra le parti, la esistenza di un contro credito per euro 544,77, la pendenza di controversia giudiziale instaurata da alcuni dipendenti di per il recupero di differenze retributive e Pt_2 somme irregolarmente non corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di svolgimento pagina 3 di 11 degli appalti conclusi con nelle quali era chiamata in via solidale e per le quali Pt_1 aziona domanda di regresso, la sussistenza di un proprio ulteriore contro credito per risarcimento del danno da inadempimento contrattuale stante l'illegittima interruzione da parte di del servizio appaltato e la conseguente necessità di affidare ad altro Pt_2 soggetto a condizioni più oneroso la prosecuzione del servizio stesso onde evitare Contr soluzione di continuità nell'appalto intercorrente a propria volta tra e Parte Pt_1 convenuta eccepiva la tardiva iscrizione a ruolo della causa con conseguente improcedibilità del giudizio e nel merito la infondatezza dell'opposizione delle domande riconvenzionali. Nel merito il giudice rilevava la infondatezza della eccezione di improcedibilità dell'opposizione. Quanto alla erronea fatturazione di importi richiamava la testimonianza di da cui discendevano due ordini di considerazioni, che il presunto Pt_3 errore materiale di inserimento delle tariffe era stato compiuto sin dall'origine del rapporto contrattuale e che esso non era mai stato né rilevato né contestato sino al luglio
2016 quindi diversi mesi dopo la stipula del contratto ed altresì dopo la già avvenuta comunicazione da parte di della volontà di recedere dal rapporto. Pt_2
Conseguentemente si era instaurata una prassi di pagamenti oltretutto provocata dal comportamento della stessa opponente, tale da condurre a ritenere integrato un accordo tacito in deroga all'espressa pattuizione contrattuale, confermato anche dalla corrispondenza intercorsa fra le parti nel periodo di vigenza del contratto, non disconosciuto dall'opponente e dalla quale si apprendeva come essa decidesse e comunicasse periodicamente a la tariffa da applicare ed a riportare in fattura;
Pt_2 inoltre posto che la stessa attrice riconosceva di avere errato nel calcolo delle tariffe era suo carico la precisazione dei termini di tale errore delle modalità di calcolo e pertanto non era ascrivibile all'ingiungente la incertezza sul credito vantato. Le fatture pertanto non erano state adeguatamente contestate. Sulle domande riconvenzionali rilevava che il contro credito era provato per la minor somma di euro 245,77, domanda risarcitoria non era approvata in punto di danno. Al netto di ogni considerazione sull'an, della domanda mancava la prova di ciò che si assumeva a fondamento del preteso danno, ovvero di avere cercato in sostituzione di altre soluzioni sul mercato disponibili e di avere Pt_2 rinvenuto solo soluzioni economicamente meno vantaggiosa. D'altra parte, erano trascorsi oltre tre mesi tra la comunicazione di recesso e l'effettiva cessazione del servizio cosicché ma di lo avrebbe potuto trovare migliori soluzioni. Quanto ai crediti di rivalsa rilevava che la domanda dei dipendenti si era conclusa con pronuncia di nullità, sentenza in rito che non precludeva la nuova riproposizione della domanda che tuttavia non era pagina 4 di 11 stata effettuata. Quindi il contro credito rimaneva inesistente e non azionato e quindi era
,domanda del tutto ipotetica.
Proponeva appello , proponendo le seguenti censure: Parte_1
1- errato riconoscimento del credito di richiesto con il ricorso per ingiunzione Pt_2 oggetto di opposizione in conseguenza degli errori operati dal giudice di prime cure nella ripartizione dell'onere probatorio gravante sulle parti e nella valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo. Il ragionamento con il quale il giudice di primo grado aveva ritenuto provato il credito della oggetto dell'ingiunzione era viziato sotto il profilo Pt_2 logico prim'ancora che giuridico. Sotto il profilo giuridico la sentenza era fondata su una inammissibile inversione dell'onere probatorio facendo gravare sul debitore la prova dell'inesistenza del credito. La sentenza si fondava sull'assunto singolare per il quale ove l'incertezza del credito sia provocata dal debitore ciò conferirebbe certezza al credito stesso, imponendo all'attore in opposizione non solo un onere di contestazione ma un onere di contestazione qualificata. Ricordava quali fatti pacifici che nel ricorso Pt_2 per ingiunzione aveva affermato testualmente che il compenso per l'attività era stato stabilito nell'articolo 5 del contratto tra le parti che prevedeva una tariffa per ogni consegna effettuata;
che con l'atto di citazione contestava le fatture emesse da Pt_1
per non essere state conteggiate sulla base delle tariffe contrattuali e invitava Pt_2 parte opposta a dare piena prova del proprio credito della sua quantificazione;
che nella comparsa di costituzione , riconoscendo quanto eccepito, affermava che Pt_2 relativamente al corrispettivo il contratto tra le parti appariva simulato in quanto nell'atto sottoscritto tra le parti era ancorato a un importo fisso per ciascuna spedizione ma in realtà era quantificato in una somma giornaliera arbitrariamente decisa dalla , Parte_1 in base al proprio tornaconto e parametrata al corrispettivo dalla stessa concordata con Contr per ogni furgone movimentato da Da questi dati emergeva come Parte_2 non vi fosse fino dalla instaurazione del contraddittorio alcuna certezza in ordine alla modalità con la quale era stato determinato il credito azionato nel procedimento monitorio, circostanza questa che onera la parte creditrice, attrice in senso sostanziale, di dare piena ed esatta prova del rapporto controverso e dunque dell'esistenza e della quantificazione del credito. Tuttavia nessun elemento veniva allegato dalla parte opposta che inerisse ai criteri di formazione delle fatture e si limitava semplicemente alla affermazione della esistenza della simulazione di un contratto in ordine alla determinazione del corrispettivo, simulazione della quale non veniva data alcuna prova e pagina 5 di 11 non venivano specificati i termini numerici l'accordo che le parti avrebbero inteso dissimulare e dunque l'effettiva tariffa sulla base alla quale le fatture erano state emesse.
In definitiva parte opposta aveva riconosciuto, contrariamente a quanto indicato nel ricorso per ingiunzione, che le tariffe applicate nella formazione delle fatture erano diverse da quelle contrattuali e frutto di una simulazione, ma aveva omesso di dare conto di quali fossero i criteri di quantificazione del credito vantato per i quali aveva allegato l'esistenza di un accordo simulato. Il giudice aveva ritenuto di dare rilievo al fatto che le fatture fossero state emesse sulla base di prefatturati inviati da elemento che ben Pt_1 poteva avere un fondamento se non fosse che secondo lo stesso giudice o comunque secondi gli elementi pacificamente acquisiti in istruttoria, tali prefatturati erano stati erroneamente calcolati sulla base di una tariffa diversa da quella contrattualmente prevista dalle parti. Il teste aveva confermato che per un errore l'impostazione Pt_3 iniziale del programma di gestione dell'azienda i prefatturati erano stati calcolati secondo la tariffa diversa da quella prevista in contratto e che tale errore si era protratto fino alla verifica a consuntivo dei conteggi relativi all'attività di mosaico;
l'esistenza dell'errore era stata peraltro riconosciuta anche dalla teste intimata a controprova da controparte. Tes_1
Quindi era incontroverso che i prefatturati erano viziati ab origine da un errore di calcolo essendo parametrati su tariffa diversa da quella contrattuale. Il giudice riteneva di potere comunque attribuire rilevanza probatoria ad un elemento frutto di errore in cui le parti le parti entrambe erano incorse attraverso una sorta di ricostruzione ipotetica le cui conclusioni contrastavano però con le premesse: infatti il giudice discostandosi dalle prospettazione del creditore che invocava sul punto una simulazione del prezzo intervenuta tra le parti, ravvisava nei tre fatturati l'esistenza di un accordo tacito raggiunto medio tempore, comprovato dal fatto che l'errore nell'emissione dei pre fatturati non era stato rilevato sino al termine del rapporto contrattuale. Il ragionamento era illogico in quanto l'esistenza di un errore è la negazione stessa dell'esistenza di un accordo, per cui contrariamente a quanto indicato in sentenza era lo stesso dato certo,
l'errore, ad escludere la conclusione, la presenza di un accordo. Lo stesso scambio di corrispondenza allegato dalla parte opponente e inspiegabilmente valorizzato diversamente dal giudice, comprovava l'esistenza di ripetute richieste di adeguamento del compenso da parte di che non avevano trovato accoglimento non potendosi Pt_2 spiegare altrimenti la decisione della stessa di inviare lettera di recesso motivata proprio sulla volontà di di non aumentare il corrispettivo contrattuale. Lo stesso fattore Pt_1 temporale escludeva la possibilità del formarsi di una prassi diversa, poiché il rapporto pagina 6 di 11 aveva avuto una durata di pochi mesi e già dopo poco più di tre mesi dalla stipula dei contratti recedeva dal contratto deducendo l'inadeguatezza delle tariffe Pt_2 contrattuali. Non vi era stata dunque modifica delle condizioni in corso di vigenza contrattuale che potesse far presumere l'avvenuto superamento delle pattuizioni in quanto i pre fatturati fin dall'inizio divergevano da quanto previsto in contratto, il che attestava pienamente l'esistenza di un errore nella loro formazione dovuta all'originario inserimento dei dati di calcolo. L'errore non rende esigibile una prestazione diversa da quella contrattualmente prevista, ed essa non poteva portare a fare ritenere di per sé certo dunque esistente il credito fatto valere sulla base dei documenti errati. In assenza di altri elementi probatori il credito dalla ricorrente non era certo e neppure accertato.
2-errata valutazione dei fatti e violazione dei principi di diritto in tema di ripartizione dell'onere probatorio nella decisione con la quale il tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria formulata dall'opponente per i danni seguiti all'inadempimento contrattuale dell'opposta in relazione al recesso dai contratti sull'assunto della asserita mancata dimostrazione dei danni e del loro nesso causale con il comportamento illecito. Il tribunale aveva ritenuto infondata la domanda in quanto non sarebbero risultati dimostrati i danni patiti. Doveva considerarsi quindi acquisita la illegittimità del recesso di
12/4/2016 e soprattutto la successiva interruzione 31/7/2016. Peraltro, che Pt_2
l'interruzione della prestazione costituisse illecito contrattuale era un incontrovertibile dato di fatto in quanto nei contratti tra le parti non era prevista alcuna facoltà di recesso prima della scadenza: i contratti avevano durata di un solo anno, ne' erano mai state addotte dalla circostanze quali l'eventuale inadempimento di da Pt_2 Pt_1 giustificare l'interruzione del rapporto. Quindi il recesso era stato operato in difetto dei presupposti: era inveritiero l'assunto che non aveva dato dimostrazione del danno. Pt_1
Essa aveva allegato che a seguito della illegittima interruzione della prestazione da parte di era vista costretta ad affidare alla società Delivery la continuazione delle Pt_2 prestazioni lasciate ineseguite sostenendo una spesa maggiore. Aveva poi anche provato non essere vero trattarsi di scelta antieconomica effettuata in presenza di migliori alternative. Infatti era incontroverso che i contratti di subappalto potevano essere Contr stipulati solo con soggetti prelevamenti autorizzati da che Delivery era già sub Contr vettore autorizzato e aveva in corso con due distinti contratti di subappalto in Pt_1 relazione a zone limitrofe;
che i contratti con Delivery prevedevano un compenso superiore a quello stabilito con e che essa subentrò alle medesime condizioni già Pt_2 applicate nei propri contratti correnti con . La osservazione che nei tre mesi poteva Pt_1 pagina 7 di 11 essere reperito un partner alternativo era sfornita di prova. Parimenti errato il ragionamento del giudice con il quale si negava l'esistenza del nesso causale tra danno e comportamento illecito, ponendosi la maggior spesa come diretta conseguenza dell'inadempimento di di cui era stata data piena dimostrazione avendo assolto il Pt_2 proprio carico probatorio.
3-per le evidenti ragioni conseguenziali veniva impugnata anche la sentenza in relazione alle spese di che dovevano seguire la soccombenza.
Si è costituita rilevando la infondatezza dei motivi di appello. Parte_2
L'appello deve esser deciso come segue.
sulla 1° questione, relativa alla tariffa applicabile alle prestazioni svolte dalla . Pt_2
Pacificamente la tariffa riportata nel contratto sottoscritto tra le parti era diversa dalla tariffa che è stata sempre applicata dalle stesse parti per tutto il corso del rapporto.
Il giudice di Pistoia come sopra riportato ha ritenuto provato dalla documentazione in atti, la sussistenza di un accordo tacito sulle tariffe applicate in sede di fatturazione e ha posto l'onere della prova dell'errore a carico della . Pt_1
Parte appellante censura tale ragionamento affermando che la sussistenza dell'errore riconosciuta dalle parti e confermata dai testi, esclude in radice l'accordo tacito, "Il
Giudice infatti, discostandosi dalle stesse prospettazioni del creditore, che invocava sul punto una simulazione del prezzo intervenuta tra le parti, ravvisava nei prefatturati
l'esistenza di un accordo tacito raggiunto medio tempore, comprovato dal fatto che
l'errore nell'emissione dei prefatturati non era stato rilevato se non al termine del rapporto contrattuale, circostanza che conduceva “a ritenere integrato tra le parti un accordo tacito in deroga all'espressa pattuizione contrattuale”.
Non è chi non veda l'illogicità del ragionamento, in quanto l'esistenza di un errore è la negazione stessa dell'esistenza di un accordo (o quanto meno di un valido accordo), per cui, contrariamente a quanto indicato nella sentenza è lo stesso dato certo/premessa
(l'errore) ad escludere la conclusione (la presenza di un accordo).
Nella sostanza, se è dato acclarato, considerato che il teste è stato ritenuto dallo stesso
Giudice attendibile, che i prefatturati sono stati calcolati, causa un errore di impostazione iniziale, su tariffe diverse da quelle effettivamente concordate, ciò ne esclude qualsiasi rilevanza ai fini della prova dell'esistenza e della quantificazione del credito;
meno che pagina 8 di 11 mai, considerato che appunto sono stati emessi sulla base di un fraintendimento tra le parti, gli stessi possono attestare l'esistenza di un accordo che del resto è escluso proprio dal comportamento posto in essere dalle parti medesime.
Difatti, come attestato da quanto riferito nel ricorso per ingiunzione, la stessa Pt_2 riteneva che i prefatturati fossero stati emessi sulla base delle tariffe contrattuali, tant'è che proprio lamentando l'inadeguatezza di queste ultime e la volontà di di non Pt_1 operarvi aumenti (“inadeguatezza del corrispettivo economico contrattuale, nonché dalla evidente volontà di di non procedere al suo aumento” si legge nella lettera di Pt_1 recesso 12.4.2016) aveva poi comunicato l'interruzione delle proprie prestazioni.
Si sono espressamente riportati brani dell'appello per motivare la assenza di una specifica contestazione in ordine alla difforme decisione del Giudice rispetto alle allegazioni difensive delle parti.
Ritiene il Collegio che correttamente è stata ritenuta esistente la prova di tale successivo accordo e che il riconoscimento di un errore nella intervenuta fatturazione e soprattutto nei conseguenti pagamenti, in nulla infici il ragionamento.
Pacificamente le parti per la breve durata del rapporto hanno sempre applicato tariffe diverse dalle originariamente pattuite e sulla scorta di indicazioni della committente, esse hanno quindi sempre considerato che tali fossero le pattuizioni regolanti il rapporto e non le pattuizioni contenute in contratto mai applicate. E' pertanto evidente che la discrasia tra quanto scritto e quanto applicato è del tutto irrilevante contando nei rapporti tra le parti quanto dalle stesse sempre pacificamente e concordemente applicato per la durata del rapporto da cui si desume che le stesse ritenessero che tale era il contenuto dell'accordo . Ne è prova la stessa corrispondenza proveniente dalla , e Versata in Pt_1 atti in cui si inviano i calcoli per la fatturazione e si discute di aumenti richiesti da
, che tuttavia avevano ad oggetto la tariffa per come applicata nel concreto e non Pt_2 quella indicata in contratto. Pertanto le parti hanno sempre eseguito il contratto in forza della pattuizione che si è sin da subito istaurata tra le parti difforme dalla pattuizione scritta.
Il Giudice motiva anche la decisione in forza del riparto dell'onere probatorio. Anche tale motivazione appare comunque corretta. Parte ingiungente produce le fatture per prestazioni che non vengono contestate nella loro effettiva esecuzione e che si ripete sono coerenti con la fatturazione richiesta dalla . La contesta l'errore nel Pt_1 Pt_1
pagina 9 di 11 calcolo e prova che l'errore era dovuto ad una errata gestione informatica, ma nulla in specifico deduce su quale doveva essere il corretto calcolo da operare non essendo evidentemente sufficiente la nota di addebito 292 emessa peraltro al termine del rapporto. Essa non fornisce alcuna concreta dimostrazione di quale doveva essere in concreto il calcolo operando un generico rinvio a somme afferenti non meglio precisati viaggi effettuati a storno delle fatture già pagate. Se quindi parte ingiungente aveva prodotto fatture calcolate su tariffe comunque indicate dalla parte ingiunta e se li viaggi non erano stati oggetto di contestazione, la ingiunta non aveva fornito la prova del più corrisposto in base all'errore del sistema.
Per la doppia motivazione riportata l'appello sul punto non merita accoglimento.
Anche il secondo motivo di appello non è meritevole di accoglimento.
La circostanza che la Delivery, soggetto rinvenuto dalla successivamente alla Pt_1 cessazione del rapporto con , fosse interamente partecipata dalla rende Pt_2 Pt_1 effettivamente molto dubbia la ricostruzione operata dalla appellante per superare la motivazione del Giudice di I grado, sul mancato tempestivo reperimento di altra società per svolgere le medesime attività svolte dalla , se si tiene in conto quanto Pt_2 motivato dal Giudice di I grado in ordine al tempo a disposizione della ( tre mesi ) Pt_1 dopo la comunicazione del recesso da parte della . La ricostruzione del danno Pt_2 effettivamente subito non è provata, tale non potendosi definire le fatturazioni eseguite da una società interamente partecipata della e che risulta l'unica contattata in Pt_1 relazione alle prestazioni residue da effettuare.
L'appello deve quindi essere rigettato anche in punto di soccombenza delle spese di i grado.
La reiezione comporta condanna alle spese di questo grado ( omessa la fase istruttoria ).
P.Q.M.
Rigetta l'appello avanzato da avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia 13.1. Parte_1
2021 che conferma.
Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Parte_2 spese di questo grado di giudizio che liquida in € 9991 per compensi oltre rimborso forfetario iva e cap di legge da distrarsi a favore dell'avvocata G. Sabatini, che si è dichiarata antistataria. pagina 10 di 11 Raddoppio del c.u..
Firenze 18 febbraio 2025
la Presidente rel.
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11