Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 14/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2023, proposto da
Earth, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Comune di San Lorenzo al Mare, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 1289 del 21/2/23 con la quale il Comune di San Lorenzo al Mare ha disposto l’abbattimento dei cinghiali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Richard Goso;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza previa discussione orale presentata dal difensore di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’ordinanza sindacale n. 1289/2023 del 21 febbraio 2023 (prot. n. 1183/2023), il Comune di San Lorenzo al Mare ha adottato alcune misure volte alla prevenzione dei rischi connessi alla presenza e alla circolazione di ungulati selvatici nell’ambito urbano.
Nella motivazione dell’atto, si fa riferimento a frequenti avvistamenti di cinghiali nel centro abitato, evidenziando che tale situazione costituirebbe una “ fonte di pericolo permanente per la sicurezza della circolazione (e) per l’incolumità delle persone ”.
Per porre rimedio a tali inconvenienti, il Sindaco ha incaricato “ gli Agenti del Nucleo di Vigilanza Faunistico-Ambientale Regionale, nonché gli altri soggetti che, in base alla normativa vigente, possano essere coinvolti, di rimuovere gli esemplari di Sus scrofa adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all’esigenza prioritaria di garantire l’incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l’integrità delle cose, procedendo, ove ritenuto necessario, all’abbattimento immediato degli esemplari problematici ”. La polizia locale è stata contestualmente incaricata di “ supportare e coadiuvare gli agenti del Nucleo di Vigilanza Faunistico-Ambientale Regionale, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all’uopo temporaneamente interdette al transito di persone estranee; tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato ”.
Tali misure sono state adottate ai sensi dell’art. 36, comma 4, della legge regionale ligure sulla caccia n. 29 del 1994, che attribuisce al sindaco (o al prefetto) il potere di disporre l’effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica in ambito urbano, “ con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza che, per gli interventi di telenarcosi attuati direttamente, si possono avvalere del supporto farmacologico e della supervisione del servizio veterinario pubblico ”.
L’ordinanza contiene altre statuizioni, non contestate dall’odierna ricorrente, con cui si vieta di “ fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici ” e si fa obbligo agli abitanti ed ai proprietari di terreni prospicienti le strade comunali di mantenere puliti e sgomberi i terreni stessi dalla vegetazione infestante, “ allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all’ambientamento dei cinghiali ”.
Con ricorso notificato in data 8 marzo 2023 e depositato il successivo 10 marzo, l’Associazione ambientalista Earth, riconosciuta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349 del 1986, ha impugnato in parte qua l’ordinanza suddetta, deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) “Eccesso di potere per difetto di motivazione e presupposti”.
L’Amministrazione non ha dimostrato che la presenza di cinghiali costituisca fonte di pericolo per la popolazione e non ha svolto alcuna attività istruttoria al riguardo. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche in ragione della mancata previsione di un limite temporale di efficacia.
II) “Eccesso di potere per genericità della disposizione”.
A fronte delle generiche indicazioni contenute nel provvedimento impugnato, la scelta in ordine all’uccisione dei cinghiali sarebbe rimessa al “libero arbitrio” degli agenti di vigilanza venatoria. Inoltre, non essendo stato indicato alcun tetto massimo, l’esecuzione dell’ordinanza potrebbe comportare l’abbattimento di un numero imprecisato di animali.
Non si è costituito in giudizio l’intimato Comune di San Lorenzo al Mare.
Parte ricorrente ha prodotto una memoria illustrativa, insistendo nelle argomentazioni difensive già svolte.
Essendo ammessa al gratuito patrocinio, essa chiede, altresì, la liquidazione delle competenze a carico dello Stato.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli scritti difensivi.
DIRITTO
Le censure proposte in questa sede sono sovrapponibili a quelle formulate dalla stessa Associazione Earth nei ricorsi r.g. n. 450/2023 e n. 515/2023, entrambi già definiti dal Tribunale in senso favorevole alla ricorrente, rispettivamente con le sentenze n. 465 del 29 giugno 2024 e n. 381 del 22 maggio 2024.
Attesa la sostanziale identità delle fattispecie e delle questioni sollevate, si ritiene di dover dare continuità agli orientamenti espressi con le pronunce suddette.
Sono fondate, pertanto, le censure di carenza di istruttoria e di motivazione, qui sollevate con il primo motivo, poiché l’impugnata ordinanza riferisce in modo assertivo e non circostanziato la crescente presenza di cinghiali “urbanizzati”, senza il corredo di elementi atti a consentire l’apprezzamento dell’entità del fenomeno nonché omettendo di specificare quali accertamenti siano stati posti in essere al riguardo. Tantomeno si rende conto di eventuali aggressioni o di altre circostanze rivelatrici di una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone.
In secondo luogo, il provvedimento è illegittimo in quanto, non prevedendo il numero massimo di esemplari che potranno essere abbattuti al fine di eradicare i cinghiali dalle zone abitate, risulta potenzialmente idoneo a compromettere le esigenze di preservazione della fauna selvatica e, quindi, il rispetto di livelli minimi di protezione ambientale.
Le contestate statuizioni sono ulteriormente illegittime perché, oltre a non essere state precedute dalla sperimentazione di metodi di controllo ecologici, si risolvono nel conferimento di una sorta di “mandato in bianco” agli agenti deputati alla rimozione degli animali i quali, in concreto, possono arbitrariamente scegliere se procedere alla loro cattura ovvero direttamente all’abbattimento.
Come già rilevato con la citata sentenza n. 465/2024, “ il contenuto minimo che permette di ritenere il provvedimento conforme ai necessari requisiti di determinatezza esclude l’aprioristica parificazione dei due strumenti, dovendo invece essere stabilito un ordine di priorità che, fatte salve le situazioni di oggettivo pericolo o di impossibilità di ricollocazione degli esemplari catturati (…) , privilegi il ricorso a metodi incruenti ”.
In parte qua , pertanto, l’impugnata ordinanza sindacale n. 1289/2023 è illegittima e deve essere annullata.
La peculiarità della vicenda controversa induce, tuttavia, a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Sussistendo i presupposti di legge, va confermato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 10 del 8 marzo 2023, emesso in favore della ricorrente.
Per quanto concerne la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ritiene il Collegio che, in relazione alla natura della controversia e al suo carattere seriale, risulti congruo determinare la somma spettante all’avvocato istante in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta euro), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua , come da motivazione, il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di giudizio.
Conferma l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida all’avv. Massimo Rizzato la somma complessiva di € 750,00 (settecentocinquanta euro), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO