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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 500/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 500/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. SERRANO STEFANIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Sant'Ennodio n. 1/A;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Besate, in data 30/03/2019, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Besate alla Parte II,
Serie C, n. 2, dell'anno 2019; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)La casa familiare sita in Pavia, Via Tortona n. 14, di proprietà dei genitori del IG.
verrà assegnata allo stesso con gli arredi e le suppellettili in essa Parte_2
contenuti, avendo le parti già provveduto ad accordarsi.
3)La IG.ra unitamente alla IG , in accordo con il IG. Parte_1 Per_1
ha già lasciato la casa coniugale, trasferendosi presso l'abitazione di Parte_2
proprietà dei propri genitori sita in Pavia, Via Genova n. 15.
pag. 1 di 4 4)La IG minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1
continuerà ad abitare con la madre -con iscrizione sullo stato di famiglia della stessa- in
Pavia, Via Genova n. 15.
5)La IG.ra si impegna a trasferire la propria residenza entro la Parte_1
data di deposito della sentenza che definisce il presente giudizio.
6)Il IG. verserà mensilmente alla IG.ra sul c/c Parte_2 Parte_1
della stessa, la somma di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della IG
entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Per_1
7)Le spese extra, necessarie per la IG, saranno a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito nel Protocollo 2723/2016 adottato dal Tribunale di
Pavia.
8)L'Assegno Unico familiare viene assegnato in via esclusiva alla IG.ra Parte_1
Ove l'Assegno Unico familiare, a seguito del ricalcolo dell'ISEE aggiornato alla
[...]
nuova situazione familiare, avesse un valore inferiore ad E. 150,00, i coniugi si impegnano a ridefinire il valore dell'assegno di mantenimento.
9)Il padre potrà frequentare la IG a week-end alternati dal venerdì pomeriggio Per_1
al lunedì mattina, quando si occuperà di accompagnare la IG a scuola. Il padre potrà, altresì, tenere la IG un giorno infrasettimanale (da concordare di volta in volta Per_1
con la madre) con possibilità di pernotto. In caso di pernotto, si occuperà la mattina seguente di accompagnare la IG a scuola.
10)I giorni 24 Dicembre e 25 Dicembre saranno trascorsi da ad anni alterni con Per_1 lo stesso genitore, mentre il giorno 26 Dicembre sarà trascorso con l'altro genitore.
I giorni 31 Dicembre e 01 Gennaio alternati di anno in anno, come pure il giorno 06
Gennaio ed giorni di Pasqua e pasquetta.
Durante il periodo estivo i genitori seguiranno gli accordi menzionati al punto 9). Il padre potrà, altresì, trascorrere 2 settimane consecutive con la IG ed un'ulteriore settimana, previa comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ogni anno.
11)Le parti si danno reciproco benestare per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, impegnandosi, inoltre, a prestare la propria collaborazione l'un l'altro per ogni atto o documento relativo al singolo ed alla IG, alla cui concessione siano necessari consensi
o autorizzazioni dell'altro coniuge.
pag. 2 di 4 12)L'autovettura Dacia Stepway, di proprietà del IG. rimarrà in uso Parte_2
alla IG.ra la quale continuerà a provvedere al pagamento della Parte_1
assicurazione e del relativo bollo.
13)Le parti si impegnano a dare efficacia alle menzionate condizioni a partire dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
14)Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
pag. 3 di 4 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
he hanno contratto matrimonio il 30/03/2019, in Besate, in data Parte_2
30/03/2019, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Besate alla Parte II, Serie C, n. 2, dell'anno 2019;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 09/05/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 500/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 500/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. SERRANO STEFANIA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Sant'Ennodio n. 1/A;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Besate, in data 30/03/2019, il cui atto
è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Besate alla Parte II,
Serie C, n. 2, dell'anno 2019; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)La casa familiare sita in Pavia, Via Tortona n. 14, di proprietà dei genitori del IG.
verrà assegnata allo stesso con gli arredi e le suppellettili in essa Parte_2
contenuti, avendo le parti già provveduto ad accordarsi.
3)La IG.ra unitamente alla IG , in accordo con il IG. Parte_1 Per_1
ha già lasciato la casa coniugale, trasferendosi presso l'abitazione di Parte_2
proprietà dei propri genitori sita in Pavia, Via Genova n. 15.
pag. 1 di 4 4)La IG minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1
continuerà ad abitare con la madre -con iscrizione sullo stato di famiglia della stessa- in
Pavia, Via Genova n. 15.
5)La IG.ra si impegna a trasferire la propria residenza entro la Parte_1
data di deposito della sentenza che definisce il presente giudizio.
6)Il IG. verserà mensilmente alla IG.ra sul c/c Parte_2 Parte_1
della stessa, la somma di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della IG
entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Per_1
7)Le spese extra, necessarie per la IG, saranno a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno, secondo quanto stabilito nel Protocollo 2723/2016 adottato dal Tribunale di
Pavia.
8)L'Assegno Unico familiare viene assegnato in via esclusiva alla IG.ra Parte_1
Ove l'Assegno Unico familiare, a seguito del ricalcolo dell'ISEE aggiornato alla
[...]
nuova situazione familiare, avesse un valore inferiore ad E. 150,00, i coniugi si impegnano a ridefinire il valore dell'assegno di mantenimento.
9)Il padre potrà frequentare la IG a week-end alternati dal venerdì pomeriggio Per_1
al lunedì mattina, quando si occuperà di accompagnare la IG a scuola. Il padre potrà, altresì, tenere la IG un giorno infrasettimanale (da concordare di volta in volta Per_1
con la madre) con possibilità di pernotto. In caso di pernotto, si occuperà la mattina seguente di accompagnare la IG a scuola.
10)I giorni 24 Dicembre e 25 Dicembre saranno trascorsi da ad anni alterni con Per_1 lo stesso genitore, mentre il giorno 26 Dicembre sarà trascorso con l'altro genitore.
I giorni 31 Dicembre e 01 Gennaio alternati di anno in anno, come pure il giorno 06
Gennaio ed giorni di Pasqua e pasquetta.
Durante il periodo estivo i genitori seguiranno gli accordi menzionati al punto 9). Il padre potrà, altresì, trascorrere 2 settimane consecutive con la IG ed un'ulteriore settimana, previa comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ogni anno.
11)Le parti si danno reciproco benestare per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, impegnandosi, inoltre, a prestare la propria collaborazione l'un l'altro per ogni atto o documento relativo al singolo ed alla IG, alla cui concessione siano necessari consensi
o autorizzazioni dell'altro coniuge.
pag. 2 di 4 12)L'autovettura Dacia Stepway, di proprietà del IG. rimarrà in uso Parte_2
alla IG.ra la quale continuerà a provvedere al pagamento della Parte_1
assicurazione e del relativo bollo.
13)Le parti si impegnano a dare efficacia alle menzionate condizioni a partire dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
14)Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
pag. 3 di 4 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
he hanno contratto matrimonio il 30/03/2019, in Besate, in data Parte_2
30/03/2019, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Besate alla Parte II, Serie C, n. 2, dell'anno 2019;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 09/05/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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