Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa Giovanna
Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 8.1.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1126/24 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Lo Presti Massimiliano giusta procura in Parte_1
atti;
ricorrente contro in persona del legale rappresentante p. tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti resistente
Con ricorso depositato il 20.03.2024, il ricorrente esponeva di essere stato titolare della pensione cat. INVCIV n. 02129529 e che a seguito di accertamenti amministrativi svolti dall'odierno ente resistente veniva comunicato, a mezzo di raccomandata A/R, ricevuta dal ricorrente in data
13.12.2023, che il suddetto ente avrebbe erroneamente erogato somme aggiuntive pari ad euro
944,08 sulla pensione categoria INVCIV n. 02129529 del Sig. e che dunque Parte_1
l'istituo convenuto intendeva recuperare l'importo indebitamente corrisposto.
Il ricorrente assumeva l'illegittimità delle richieste dell' di restituzione dell'indebito per CP_2 violazione del principio dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede;
l'illegittimità dei provvedimenti di indebito per
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che rappresentava che “il 23/06/2009 CP_2
la prestazione è stata bloccata (fascia 60) con ricostituzione, proprio con decorrenza 06/2009, in virtù di una verifica straordinaria compiuta ex art. 80 L. 133/2008. Il che ha determinato la richiesta di restituzione di due mensilità di indennità di accompagnamento, 06/2009 e 07/2009 per complessivi € 944,08 (472,04 X 2 mensilità) (all. bonacquisto prima ricostituzione).
Successivamente, è stata eseguita una seconda ricostituzione della prestazione goduta, sempre per verifica straordinaria, stavolta favorevole al ricorrente, talché la prestazione è stata fatta ripartire da
06/2009, rimuovendo il blocco originariamente posto con la prima ricostituzione”. Pertanto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna il procuratore dell'istante ha aderito alla chiesta declaratoria con richiesta di CP_ condanna dell' alle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa l' convenuto ha riconosciuto la prestazione provvedendo alla CP_3
ricostituzione della pensione con data 06/2009 peraltro dai documenti versati in atti dalle partiè dato evincere che sussistevano le condizioni perché al ricorrente venisse riconosciuta la prestazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve dichiararsi cessata la materia del contendere e tenuto conto del comportamento processuale tenuto dell' , sussistono giustificate ragioni per CP_2 compensare le spese di lite per ½ ponendo la restante metà a carico dell' e che si liquidano ex CP_2
D.M. 55/14 e successive modificazioni in ragione del valore della causa delle difese svolte e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- compensa le spese per ½ e pone la restante metà a carico dell' Controparte_4
persona del legale rappresentante p. tempore- che liquida in €. 339,00 (somma già
[...]
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Siracusa 8.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna