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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2476/2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2476/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. MAISTO Controparte_1
e
con il patrocinio dell'Avv. NICOLUSSI LUCA Controparte_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, Giudice designando, Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_2 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Ferrara, Via Bindini 4, condotta in locazione, rimane, così come arredata, nella disponibilità esclusiva della moglie, che continuerà ad abitarvi insieme con le figlie minori e con obbligo per il marito di trasferire definitivamente la propria residenza altrove, e ciò entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
3) le figlie minori , e Persona_1 Persona_2 [...]
saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si Persona_3 impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle figlie stesse, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità relativamente all'ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle figlie verranno prese di comune accordo, tenendo conto del preminente interesse delle stesse.
Le figlie minori dimoreranno stabilmente presso il domicilio materno e ivi manterranno la residenza anagrafica;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlia allorquando lo desideri, previo accordo con il coniuge, e comunque: ° nel week-end, il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 10,00 alle ore 21,00, cena compresa;
° nel corso della settimana una giornata, da stabilirsi comunque di concerto con il coniuge, dalle ore 16,00 alle ore 21,00, cena compresa;
° un periodo di 7 giorni durante le festività natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno;
° un periodo di tre giorni durante le vacanze
1 pasquali, comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; ° un periodo di 15 giorni consecutivi, durante le vacanze estive, con divieto di espatrio, periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno ° le festività da calendario (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il 01 maggio, il 02 giugno, il 01 novembre, l'08 dicembre) le minori le trascorreranno con il padre o con la madre, a seconda si tratti di una giornata di competenza dell'uno o dell'altra; I genitori, nel prioritario interesse delle figlie, potranno concordare eventuali modifiche e/o integrazioni alle modalità di attuazione dell'affidamento condiviso come sopra riportate;
5) il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori, conviventi con la madre, mediante il versamento della somma mensile di euro 100,00 per ciascuna figlia, e ciò a far data dal corrente mese di novembre 2024; detto contributo al mantenimento dovrà essere versato, a mezzo bonifico ripetitivo, entro il giorno 10 di ciascun mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra Controparte_2 Controparte_1 la somma di euro 1.200,00, a titolo di arretrato spese e per il mantenimento delle
[...] figlie minori durante il periodo di allontanamento dalla casa familiare. Detta somma verrà versata mediante rate mensili di euro 200,00 ciascuna, a far data dal corrente mese di novembre 2024, e così per il futuro, contestualmente al versamento del contributo al mantenimento delle figlie minori;
7) le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse delle figlie minori, saranno a carico del padre nella misura del 60% ed a carico della madre nella misura del restante 40% , secondo le seguenti tipologie e modalità: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
c) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero;
f) lezioni private;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) spese di custodia (baby-sitter), b) campi estivi. Il rimborso della quota di spettanza del genitore che avrà anticipato la spesa per le figlie minori dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi entro il mese successivo a quello della richiesta;
8) i coniugi convengono che l'assegno unico per la famiglia erogato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale sarà percepito dalla moglie in via esclusiva;
9) i coniugi dichiarano di avere già regolato i rapporti patrimoniali tra i medesimi pendenti in rapporto allo status di coniugio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione;
9) gli effetti degli accordi sopra illustrati, di concerto tra i coniugi, cominceranno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
10) le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/11/2024 i sigg. e Controparte_1
esponevano che in data 11/02/2004 avevano Controparte_2 contratto matrimonio a Orlu ovest (Nigeria) il 11.2.2004 ; che dall'unione erano nati le figlie minorenni , e e Persona_1 Persona_2 [...]
Persona_3
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Controparte_1 [...]
alle condizioni concordate (matrimonio contratto a ORLU Controparte_2
OVEST, Nigeria, in data 11.02.2004). Spese compensate.
Ferrara, 19.2.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2476/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. MAISTO Controparte_1
e
con il patrocinio dell'Avv. NICOLUSSI LUCA Controparte_2
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Ferrara, Giudice designando, Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_2 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Ferrara, Via Bindini 4, condotta in locazione, rimane, così come arredata, nella disponibilità esclusiva della moglie, che continuerà ad abitarvi insieme con le figlie minori e con obbligo per il marito di trasferire definitivamente la propria residenza altrove, e ciò entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
3) le figlie minori , e Persona_1 Persona_2 [...]
saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si Persona_3 impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle figlie stesse, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità relativamente all'ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle figlie verranno prese di comune accordo, tenendo conto del preminente interesse delle stesse.
Le figlie minori dimoreranno stabilmente presso il domicilio materno e ivi manterranno la residenza anagrafica;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlia allorquando lo desideri, previo accordo con il coniuge, e comunque: ° nel week-end, il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 10,00 alle ore 21,00, cena compresa;
° nel corso della settimana una giornata, da stabilirsi comunque di concerto con il coniuge, dalle ore 16,00 alle ore 21,00, cena compresa;
° un periodo di 7 giorni durante le festività natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno;
° un periodo di tre giorni durante le vacanze
1 pasquali, comprendenti, ad anni alterni, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; ° un periodo di 15 giorni consecutivi, durante le vacanze estive, con divieto di espatrio, periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno ° le festività da calendario (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il 01 maggio, il 02 giugno, il 01 novembre, l'08 dicembre) le minori le trascorreranno con il padre o con la madre, a seconda si tratti di una giornata di competenza dell'uno o dell'altra; I genitori, nel prioritario interesse delle figlie, potranno concordare eventuali modifiche e/o integrazioni alle modalità di attuazione dell'affidamento condiviso come sopra riportate;
5) il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori, conviventi con la madre, mediante il versamento della somma mensile di euro 100,00 per ciascuna figlia, e ciò a far data dal corrente mese di novembre 2024; detto contributo al mantenimento dovrà essere versato, a mezzo bonifico ripetitivo, entro il giorno 10 di ciascun mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra Controparte_2 Controparte_1 la somma di euro 1.200,00, a titolo di arretrato spese e per il mantenimento delle
[...] figlie minori durante il periodo di allontanamento dalla casa familiare. Detta somma verrà versata mediante rate mensili di euro 200,00 ciascuna, a far data dal corrente mese di novembre 2024, e così per il futuro, contestualmente al versamento del contributo al mantenimento delle figlie minori;
7) le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse delle figlie minori, saranno a carico del padre nella misura del 60% ed a carico della madre nella misura del restante 40% , secondo le seguenti tipologie e modalità: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
c) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero;
f) lezioni private;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) spese di custodia (baby-sitter), b) campi estivi. Il rimborso della quota di spettanza del genitore che avrà anticipato la spesa per le figlie minori dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi entro il mese successivo a quello della richiesta;
8) i coniugi convengono che l'assegno unico per la famiglia erogato dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale sarà percepito dalla moglie in via esclusiva;
9) i coniugi dichiarano di avere già regolato i rapporti patrimoniali tra i medesimi pendenti in rapporto allo status di coniugio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione;
9) gli effetti degli accordi sopra illustrati, di concerto tra i coniugi, cominceranno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
10) le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/11/2024 i sigg. e Controparte_1
esponevano che in data 11/02/2004 avevano Controparte_2 contratto matrimonio a Orlu ovest (Nigeria) il 11.2.2004 ; che dall'unione erano nati le figlie minorenni , e e Persona_1 Persona_2 [...]
Persona_3
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice designato.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Controparte_1 [...]
alle condizioni concordate (matrimonio contratto a ORLU Controparte_2
OVEST, Nigeria, in data 11.02.2004). Spese compensate.
Ferrara, 19.2.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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