TRIB
Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/01/2024, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giudice Onorario, dott. ssa
Maria Pia De Benedictis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 608 R.G. Cont. dell'anno 2020 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Aquilani ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Via Pacinotti, 5 – 01100 Civitavecchia giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to M. Moretti giusta procura generale per atto di CP_1
notaio richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.4.2020 l'istante in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' e ha riferito di essere affetto da malattia professionale (“tendinite del sovraspinoso CP_1
bilaterale") contratta a causa dell'attività lavorativa espletata come meccanico,
escavatorista, gruista e carpentiere, nell'arco di tempo fra il 1983 e il 2017, alle dipendenze di diversi datori di lavoro e in qualità di lavoratore autonomo che lo ha esposto a movimentazione manuale dei carichi, rumore otolesivo, microclima sfavorevole, posture fisse, prolungate e incongrue, vibrazioni elevate, movimenti
Org ripetitivi degli arti superiori come attestato dalla relazione clinica ell'11.2.2019.
Presentata la domanda di riconoscimento della malattia professionale in pari data, l' CP_1
con provvedimento del 11.5.2019 comunicava il rigetto dell'istanza.
Il ricorrente presentava tempestiva opposizione amministrativa chiedendo il riconoscimento del grado complessivo di menomazione dell'integrità psicofisica del 12%
non ottenendo però alcun riscontro positivo dall CP_1
Adiva pertanto questo Tribunale chiedendo l'accertamento della malattia professionale tecnopaticamente riconducibile al lavoro svolto nella misura del 12%, ovvero il diverso grado che dovesse eventualmente essere quantificato tramite Ctu medico legale.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi.
Radicatosi il contraddittorio, l' ha contestato quanto ex adverso dedotto ed CP_1
affermato e ha concluso per la reiezione del ricorso.
Istruita documentalmente la causa, disposta ed espletata CTU medica, all'udienza dell'8.1.2024, lette le note di trattazione scritta, il giudice si riservava e all'esito, ha deciso depositando telematicamente la motivazione.
La domanda è fondata e può, pertanto, essere accolta.
Dalla relazione clinica redatta dalla Organizzazione_2
è emerso come le mansioni lavorative svolte dal
[...]
per 34 anni, più precisamente di meccanico, escavatorista, gruista, meccanico, Pt_1
certificate dall'estratto contributivo, hanno comportato posture fisse, scomode,
prolungate ed incongrue per lavorazioni svolte spesso in posizioni obbligate. Inoltre il ricorrente è stato esposto a movimentazione manuale di carichi, rumori intensi, forti vibrazioni e movimenti ripetitivi degli arti superiori. A tal proposito si osserva che la mancata contestazione specifica della relazione da parte dell' sul merito dei fatti posti a suo fondamento, rende sicuramente applicabile il CP_1
“principio della non contestazione” secondo il quale i fatti allegati da una parte e non espressamente contestati dall'altra devono ritenersi sussistenti e non bisognosi di prova alcuna.
Infine, l'espletata consulenza ha accertato – all'esito di accurate indagini e con motivazione che deve essere condivisa, in quanto esente da errori e vizi logici – che tali attivita', avendo comportato una situazione di sovraccarico biomeccanico degli arti nel corso del tempo, hanno concorso in maniera concausale allo sviluppo della “tendinite del sopvraspinoso bilaterale” accertata nel 2018. Il danno e' stato valutato pari al 13%
(dx 8%, sx 5%) prendendo come riferimento la voce tabellare 223.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono si ritiene di accogliere la domanda e, alla luce di quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs 38/00, il danno biologico deve ritenersi pertanto ragionevolmente computato come pari al 13% della globale.
L' conseguentemente, deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo in CP_1
capitale di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 38/2000, nella misura corrispondente ad una lesione all'integrità psicofisica di grado complessivo pari al 13%
a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre gli interessi legali.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore, dichiaratosi antistatario.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 13, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. 38/00, nella misura corrispondente ad una lesione all'integrità
psicofisica di grado complessivo pari al 13%;
2) per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1
dell'indennizzo dovuto, oltre accessori con decorrenza dalla domanda amministrativa oltre gli interessi legali.
2) condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, CP_2
che liquida in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
3) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Civitavecchia, il 09.1.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis