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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3201/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD II sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3201/2024
Il giorno 14.4.2025 mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chia- mata la causa TRA
Parte_1
E
Parte_2
Sono state presentate note scritte, mediante le quali le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni. Il Giudice, letto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronun- ciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del di- spositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto del- la decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II sezione civile
Nella persona della dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a segui- to di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.4.2025, in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3201/2024 (già 361/2024) del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Riso- luzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” e N. 3201/2024 R.G.A.C.
promossa
DA
, nato a Giugliano in [...] il Parte_1
30.10.1969, cf. , residente in [...]in C.F._1
Campania alla via Marchesella n.18, domiciliato presso lo studio dell'avv. Feliciano Rispo che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti;
(ricorrente) contro
, nata a [...] il [...] c.f.: Parte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta C.F._2
Guarino (C.F ), che la rappresenta e di- C.F._3 fende in virtù di mandato in calce al presente atto, ed elettiva- mente dom.ta presso il suo studio in Melito (Na) alla Via A. De Curtis, 35; (-intimata-resistente)
*** CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 14.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione per la convalida di sfratto notificato in rinnovazione in 27.2.2024 in vista dell'udienza del 18.4.2024, il ricorrente conveniva in giudizio la resistente Parte_1 onde sentire accogliere la domanda di convali- Parte_2 da di sfratto per morosità e conseguente condanna al rilascio dell'unità immobiliare e, in subordine, di pronunciare ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. in caso di opposizione dell'intimato, nonché per la dichiarazione di risoluzione del contratto di loca- zione ad uso abitativo intercorso tra le predette parti per grave inadempimento addebitabile ad esso resistente, relativamente all'immobile di sua proprietà, sito in Giugliano in Campania alla via A.Genovesi n.38 (oggi36), meglio indentificato al catasto fabbricati del Comune di Giugliano in Campania al foglio 63 p.lla 3201 sub 2 cat A/2 per la durata di anni 4 , giusto contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 21.4.2022 al n. TEG22T003887. Assumeva la parte ricorrente che nel contratto predetto le parti pattuivano un canone di locazione annuo pari ad Euro 450,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. A fondamento della domanda, parte ricorrente assumeva che la conduttrice ometteva di versare i canoni di locazione relativi al n. 3201/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 3201/2024 R.G.A.C.
mese di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 per un totale di euro 2.700,00. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 18.4.2024 parte resistente a mezzo del precedente procuratore costituito si opponeva alla convalida riportandosi alle argomen- tazioni espresse nella comparsa di costituzione e risposta ed ec- cependo non solo l'inesistenza della procura in capo al difensore di parte intimante e nel merito di aver “contrariamente all'avverso dedotto - ha avuto a versare al legittimato i canoni di locazione relativi ai mesi di giugno ed agosto 2023,come da apposite ricevute che si alligano (docc.nnr.2° e 3°),per cui, la presunta morosità, è a limitarsi al mancato ver- samento dei soli canoni di luglio,settembre,ottobre e novembre 023,per un importo di €. 1.800,00=(mille ottocento),da cui è a detrarsi
€.50,00=(cinquanta),versati in eccesso dalla conduttrice in sede di paga- mento del canone di agosto 023,come da relativa ricevuta,che porta la som- ma non pagata ad euro 1.750,00=(millesetecentocinquanta )”. Non convalidato lo sfratto, concesso il provvisorio rilascio come da ordinanza del 18.4.2024, in senso alla quale questa giudicante si esprimeva anche in punto di ritualità della procura in atti me- diante argomentazioni da intendersi riportate in parte qua, mu- tato il rito, concesso il termine al fine di esperire il tentativo di mediazione, all'udienza del 28.10.2024 le parti invocavano istanza di rinvio essendo in atto trattative di bonario componi- mento della lite, rinviando dapprima al 23.1.2025 e da ultimo, preso atto della non fruttuosità dello stesso all'udienza del 14.4.2025 , in vista della quale le parti depositavano note di trat- tazione scritta. Piu' precisamente la intimata parte,sig.ra ripor- Parte_2 tandosi alle argomentazioni già espresse aggiungeva di non aver potuto pagare i canoni effettivamente dovuti, e per i quali era riultata morosa, in funzione della intervenuta sua separazione legale con il di lei coniuge, (doc.nr.5°) il qua- Persona_1 le giammai ha provveduto a versare l'assegno di mantenimento statuito dal Tribunale di Napoli Nord, costringendola ad appo- sita denuncia- querela nei di lui confronti (doc.nr.6°) . La sig.ra oltretutto, era percettrice di reddito Parte_2 di cittadinanza e finchè lo ha incassato, ha sempre versato in modo tempestivo il canone di locazione dovuto che è diventato saltuario allorquando, l'INPS ha avuto a revocarle il relativo suo diritto (doc.nr.7°) ed, al momento,pur dovendo provvedere al so- stentamento dei figli minori(doc.nr.8°), è priva di entrate eco- nomiche certe. La sig.ra – alla ricerca di un la- Parte_2 voro certo e stabile - ha avuto a chiedere ed ha ottenuto, aven- done titolo , il reddito di inclusione, che le ha permesso di far n. 3201/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 7 N. 3201/2024 R.G.A.C.
fronte alle quotidianee esigenze familiari ed al pagamento del canone di locazione. Di contro, parte ricorrente nella propria memoria integrativa al- legava e deduceva ( cfr.documentazione prodotta) che le due mensilità reclamate erano invece frutto di una errata imputazio- ne di parte intimata. Deduceva che la morosità persiste ed il numero di pagamenti ritardati aumenta. Pertanto, il ricorrente lamentava la debenza dei canoni di locazione relativi ai mesi di giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre
2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio
2024, marzo 2024, aprile 2024 maggio 2024, per un importo di
€. 5.400,00, oltre ad aver pagato novembre e dicembre 2024.
2. Ciò posto, ritiene la scrivente giudicante che la domanda di parte attrice sia fondata. Risulta ritualmente esperito il procedimento di mediazione (cfr. verbale di mediazione del 10.6.2024 che si concludeva con esito negativo (cfr. dep. parte ricorrente in all. note trattazione scritta del 26.9.2024) di guisa che la domanda deve ritenersi procedibi- le.
3.Nel merito, poi, la domanda di parte ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che seguono. In punto di diritto, giova rammentare che in virtù dell'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legit- timità, inaugurato con la fondamentale pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 13533/2001 (seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass. 7530/2012; Cass. 3373/2010), nell'ambito dei rapporti ob- bligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarci- mento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limi- tare semplicemente ad allegare l'inadempimento della
contro
- parte;
spetterà, infatti, alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificati- vo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore. Alla luce del principio appena espresso, pertanto, questa giudi- cante osserva che, mentre parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante (avendo provato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con controparte e avendo allegato l'inadempimento di quest'ultimo nel pagamen- to dei canoni di locazione sullo stesso gravanti) documentando e provando quindi il fatto costitutivo della propria pretesa;
par-
n. 3201/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 7 N. 3201/2024 R.G.A.C.
te convenuta, invece, non ha fornito la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte, atti a contrastare o paralizzare l'avversa domanda. Ed invero, le argomentazioni addotte dalla parte resistente in uno all'atteggiamento processuale assunto concernente il paga- mento di due mensilità è stato sconfessato dalla produzione del ricorrente laddove emerge un difetto di imputazione. Alcuna ulteriore valida argomentazione ha esposto e documen- tato la parte resistente se non quella di una dedotta difficoltà di pgamento derivante dalla mancanza di reddito e dalla separa- zione dal marito. Non ha rinvenuto riscontro probatorio, non essendo stata nep- pure articolata prova testimoniale sul punto, l'asserzione secon- do cui la svolgeva mansioni di ammistratrice dello stabi- Pt_2 le. Ne consegue che l'inadempimento dell'odierna resistente deve ritenersi pienamente provato quantomeno con riguardo alle re- sidue mensilità per come contestate dall'atto introduttivo del giudizio e alla memoria integrativa ovvero sette mensilità per l'anno 2023 e cinque mensilità per l'anno 2024, al netto dei due pagamenti parziali per le mensilità di novembre e dicembre. Pertanto, la domanda attorea va accolta limitatamente a tali mensilità. Circa la gravità dell'inadempimento, ritiene questa giudicante che la stessa vada, nel caso di specie, ravvisata, atteso che la mo- rosità consiste nel mancato pagamento di quanto pattuito a ti- tolo di canone di locazione con riguardo alle sette mensilità dell'anno 2023 e protraendosi per cinque mensilità dell'anno l'anno 2024. Alla luce del principio appena espresso, pertanto, questa giudi- cante osserva che mentre parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante (avendo provato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con controparte e avendo allegato l'inadempimento di quest'ultimo nel pagamen- to dei canoni di locazione sullo stesso gravanti) documentando e provando quindi il fatto costitutivo della propria pretesa;
par- te convenuta, invece, non ha fornito alcuna prova di fatti impe- ditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla con- troparte, atti a contrastare o paralizzare l'avversa domanda. Per tutto quanto innanzi osservato, pertanto, considerando il numero delle mensilità non corrisposte ed il comportamento as- sunto da parte resistente, va pronunciata la risoluzione, per gra- ve inadempimento imputabile alla resistente, del contratto di locazione intercorrente tra le parti in causa ed avente ad oggetto n. 3201/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 7 N. 3201/2024 R.G.A.C.
l'immobile ad uso abitativo sito in Giugliano in Campania alla via A.Genovesi n.38 (oggi36) meglio indentificato al catasto fab- bricati del Comune di Giugliano in Campania al foglio 63 p.lla 3201 sub 2 cat A/2 per la durata di anni 4, giusto contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 21.4.2022 al n. TEG22T003887 .
Parte convenuta va indi condannata al pagamento della com- plessiva somma di euro 5.400,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati per sette mensilità dell'anno 2023 e cinque mensilità per anno 2024, oltre la residua somma di euro 100,00 per il paga- mento parziale di novembre e dicembre 2024, in tal modo giun- gendo alla somma pari ad euro 5.500,00, così come invocato da parte ricorrente nella memoria integrativa e non essendo sta- ta documentata la data di effettivo rilascio dell'immobile da parte della (cfr. cass. civ. Cass.civ. Pt_2
Sez. 3, Sentenza n. 18686 del 06/09/2007 (Rv. 598976 - 01) “In tema di inti- mazione di sfratto per morosità, qualora l'intimante chieda la condanna del conduttore al pagamento del canone per determinate mensilità e l'intimato proponga opposizione senza che sia emessa l'ordinanza provvisoria di rila- scio, non è affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, all'esito del giudizio a cognizione piena susseguente alla conversione del rito, condanni il conduttore al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato, dovendo ritenersi la relativa domanda implicitamente contenuta in quella originaria”), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. Per tutto quanto innanzi osservato va, pertanto, pronunciata la risoluzione, per grave inadempimento imputabile alla parte convenuta del contratto di locazione intercorrente tra le parti in causa ed avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo di pro- prietà di parte ricorrente per come descritti in citazione ed in atti. Conseguente a tale statuizione si dispone in ordine al rilascio al- la data del 5.5.2025, qualora non già effettuato . La parte convenuta va indi condannata al pagamento della com- plessiva somma di euro 5.500,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati per le mensilità predette oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, 4.Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza della convenuta e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, in ragione del decisum e tenuto conto della non complessità della controversia e delle questioni tratta- te .
n. 3201/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 7 N. 3201/2024 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia definitivamente pronunciando sulla do- manda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la risolu- zione del contratto di locazione di cui all'atto introduttivo per grave inadempimento di , nata a [...] il Parte_2
24.07.1986 (c.f.: ); CodiceFiscale_2
b) ordina a , nata a [...] il [...] Parte_2
(c.f.: ); il rilascio in favore della ricor- CodiceFiscale_2 rente parte (c.f.: Parte_1
dell'immobile adibito ad uso abitativo C.F._1 sito in Giugliano in Campania alla via A.Genovesi n.38 (oggi36), meglio indentificato al catasto fabbricati del Comune di Giu- gliano in Campania al foglio 63 p.lla 3201 sub 2 cat A/2 , fissando l'esecuzione alla data del 5.5.2025, qualora non già effettuato;
c) condanna la resistente , nata a [...] Parte_2 il 24.07.1986 c.f.: ) al pagamento in fa- CodiceFiscale_2 vore della ricorrente parte (c.f.: Parte_1
della somma complessiva di euro C.F._1
5.500,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati come in motiva- zione, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, d) condanna, altresì, la resistente , nata a Parte_2
Napoli il 24.07.1986 (c.f.: ) al pagamen- CodiceFiscale_2 to in favore di parte attrice (c.f.: Parte_1
), delle spese di giudizio che liquida in C.F._1 euro€ 2.540,00 per compensi professionali ed euro 118,75 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 % sui compensi, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procu- ratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Così deciso in Aversa, 15/04/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 3201/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD II sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3201/2024
Il giorno 14.4.2025 mediante modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. nella II SEZIONE CIVILE del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. ssa Matilde Boccia, è chia- mata la causa TRA
Parte_1
E
Parte_2
Sono state presentate note scritte, mediante le quali le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni. Il Giudice, letto l'art. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, decide la controversia pronun- ciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del di- spositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto del- la decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II sezione civile
Nella persona della dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato, a segui- to di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.4.2025, in base all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3201/2024 (già 361/2024) del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Riso- luzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” e N. 3201/2024 R.G.A.C.
promossa
DA
, nato a Giugliano in [...] il Parte_1
30.10.1969, cf. , residente in [...]in C.F._1
Campania alla via Marchesella n.18, domiciliato presso lo studio dell'avv. Feliciano Rispo che lo rapp.ta e difende giusta procura in atti;
(ricorrente) contro
, nata a [...] il [...] c.f.: Parte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta C.F._2
Guarino (C.F ), che la rappresenta e di- C.F._3 fende in virtù di mandato in calce al presente atto, ed elettiva- mente dom.ta presso il suo studio in Melito (Na) alla Via A. De Curtis, 35; (-intimata-resistente)
*** CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 14.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTODELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione per la convalida di sfratto notificato in rinnovazione in 27.2.2024 in vista dell'udienza del 18.4.2024, il ricorrente conveniva in giudizio la resistente Parte_1 onde sentire accogliere la domanda di convali- Parte_2 da di sfratto per morosità e conseguente condanna al rilascio dell'unità immobiliare e, in subordine, di pronunciare ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. in caso di opposizione dell'intimato, nonché per la dichiarazione di risoluzione del contratto di loca- zione ad uso abitativo intercorso tra le predette parti per grave inadempimento addebitabile ad esso resistente, relativamente all'immobile di sua proprietà, sito in Giugliano in Campania alla via A.Genovesi n.38 (oggi36), meglio indentificato al catasto fabbricati del Comune di Giugliano in Campania al foglio 63 p.lla 3201 sub 2 cat A/2 per la durata di anni 4 , giusto contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 21.4.2022 al n. TEG22T003887. Assumeva la parte ricorrente che nel contratto predetto le parti pattuivano un canone di locazione annuo pari ad Euro 450,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. A fondamento della domanda, parte ricorrente assumeva che la conduttrice ometteva di versare i canoni di locazione relativi al n. 3201/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 3201/2024 R.G.A.C.
mese di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 per un totale di euro 2.700,00. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 18.4.2024 parte resistente a mezzo del precedente procuratore costituito si opponeva alla convalida riportandosi alle argomen- tazioni espresse nella comparsa di costituzione e risposta ed ec- cependo non solo l'inesistenza della procura in capo al difensore di parte intimante e nel merito di aver “contrariamente all'avverso dedotto - ha avuto a versare al legittimato i canoni di locazione relativi ai mesi di giugno ed agosto 2023,come da apposite ricevute che si alligano (docc.nnr.2° e 3°),per cui, la presunta morosità, è a limitarsi al mancato ver- samento dei soli canoni di luglio,settembre,ottobre e novembre 023,per un importo di €. 1.800,00=(mille ottocento),da cui è a detrarsi
€.50,00=(cinquanta),versati in eccesso dalla conduttrice in sede di paga- mento del canone di agosto 023,come da relativa ricevuta,che porta la som- ma non pagata ad euro 1.750,00=(millesetecentocinquanta )”. Non convalidato lo sfratto, concesso il provvisorio rilascio come da ordinanza del 18.4.2024, in senso alla quale questa giudicante si esprimeva anche in punto di ritualità della procura in atti me- diante argomentazioni da intendersi riportate in parte qua, mu- tato il rito, concesso il termine al fine di esperire il tentativo di mediazione, all'udienza del 28.10.2024 le parti invocavano istanza di rinvio essendo in atto trattative di bonario componi- mento della lite, rinviando dapprima al 23.1.2025 e da ultimo, preso atto della non fruttuosità dello stesso all'udienza del 14.4.2025 , in vista della quale le parti depositavano note di trat- tazione scritta. Piu' precisamente la intimata parte,sig.ra ripor- Parte_2 tandosi alle argomentazioni già espresse aggiungeva di non aver potuto pagare i canoni effettivamente dovuti, e per i quali era riultata morosa, in funzione della intervenuta sua separazione legale con il di lei coniuge, (doc.nr.5°) il qua- Persona_1 le giammai ha provveduto a versare l'assegno di mantenimento statuito dal Tribunale di Napoli Nord, costringendola ad appo- sita denuncia- querela nei di lui confronti (doc.nr.6°) . La sig.ra oltretutto, era percettrice di reddito Parte_2 di cittadinanza e finchè lo ha incassato, ha sempre versato in modo tempestivo il canone di locazione dovuto che è diventato saltuario allorquando, l'INPS ha avuto a revocarle il relativo suo diritto (doc.nr.7°) ed, al momento,pur dovendo provvedere al so- stentamento dei figli minori(doc.nr.8°), è priva di entrate eco- nomiche certe. La sig.ra – alla ricerca di un la- Parte_2 voro certo e stabile - ha avuto a chiedere ed ha ottenuto, aven- done titolo , il reddito di inclusione, che le ha permesso di far n. 3201/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 7 N. 3201/2024 R.G.A.C.
fronte alle quotidianee esigenze familiari ed al pagamento del canone di locazione. Di contro, parte ricorrente nella propria memoria integrativa al- legava e deduceva ( cfr.documentazione prodotta) che le due mensilità reclamate erano invece frutto di una errata imputazio- ne di parte intimata. Deduceva che la morosità persiste ed il numero di pagamenti ritardati aumenta. Pertanto, il ricorrente lamentava la debenza dei canoni di locazione relativi ai mesi di giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre
2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio
2024, marzo 2024, aprile 2024 maggio 2024, per un importo di
€. 5.400,00, oltre ad aver pagato novembre e dicembre 2024.
2. Ciò posto, ritiene la scrivente giudicante che la domanda di parte attrice sia fondata. Risulta ritualmente esperito il procedimento di mediazione (cfr. verbale di mediazione del 10.6.2024 che si concludeva con esito negativo (cfr. dep. parte ricorrente in all. note trattazione scritta del 26.9.2024) di guisa che la domanda deve ritenersi procedibi- le.
3.Nel merito, poi, la domanda di parte ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che seguono. In punto di diritto, giova rammentare che in virtù dell'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legit- timità, inaugurato con la fondamentale pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n. 13533/2001 (seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass. 7530/2012; Cass. 3373/2010), nell'ambito dei rapporti ob- bligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarci- mento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limi- tare semplicemente ad allegare l'inadempimento della
contro
- parte;
spetterà, infatti, alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificati- vo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore. Alla luce del principio appena espresso, pertanto, questa giudi- cante osserva che, mentre parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante (avendo provato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con controparte e avendo allegato l'inadempimento di quest'ultimo nel pagamen- to dei canoni di locazione sullo stesso gravanti) documentando e provando quindi il fatto costitutivo della propria pretesa;
par-
n. 3201/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 7 N. 3201/2024 R.G.A.C.
te convenuta, invece, non ha fornito la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte, atti a contrastare o paralizzare l'avversa domanda. Ed invero, le argomentazioni addotte dalla parte resistente in uno all'atteggiamento processuale assunto concernente il paga- mento di due mensilità è stato sconfessato dalla produzione del ricorrente laddove emerge un difetto di imputazione. Alcuna ulteriore valida argomentazione ha esposto e documen- tato la parte resistente se non quella di una dedotta difficoltà di pgamento derivante dalla mancanza di reddito e dalla separa- zione dal marito. Non ha rinvenuto riscontro probatorio, non essendo stata nep- pure articolata prova testimoniale sul punto, l'asserzione secon- do cui la svolgeva mansioni di ammistratrice dello stabi- Pt_2 le. Ne consegue che l'inadempimento dell'odierna resistente deve ritenersi pienamente provato quantomeno con riguardo alle re- sidue mensilità per come contestate dall'atto introduttivo del giudizio e alla memoria integrativa ovvero sette mensilità per l'anno 2023 e cinque mensilità per l'anno 2024, al netto dei due pagamenti parziali per le mensilità di novembre e dicembre. Pertanto, la domanda attorea va accolta limitatamente a tali mensilità. Circa la gravità dell'inadempimento, ritiene questa giudicante che la stessa vada, nel caso di specie, ravvisata, atteso che la mo- rosità consiste nel mancato pagamento di quanto pattuito a ti- tolo di canone di locazione con riguardo alle sette mensilità dell'anno 2023 e protraendosi per cinque mensilità dell'anno l'anno 2024. Alla luce del principio appena espresso, pertanto, questa giudi- cante osserva che mentre parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante (avendo provato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con controparte e avendo allegato l'inadempimento di quest'ultimo nel pagamen- to dei canoni di locazione sullo stesso gravanti) documentando e provando quindi il fatto costitutivo della propria pretesa;
par- te convenuta, invece, non ha fornito alcuna prova di fatti impe- ditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla con- troparte, atti a contrastare o paralizzare l'avversa domanda. Per tutto quanto innanzi osservato, pertanto, considerando il numero delle mensilità non corrisposte ed il comportamento as- sunto da parte resistente, va pronunciata la risoluzione, per gra- ve inadempimento imputabile alla resistente, del contratto di locazione intercorrente tra le parti in causa ed avente ad oggetto n. 3201/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 7 N. 3201/2024 R.G.A.C.
l'immobile ad uso abitativo sito in Giugliano in Campania alla via A.Genovesi n.38 (oggi36) meglio indentificato al catasto fab- bricati del Comune di Giugliano in Campania al foglio 63 p.lla 3201 sub 2 cat A/2 per la durata di anni 4, giusto contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 21.4.2022 al n. TEG22T003887 .
Parte convenuta va indi condannata al pagamento della com- plessiva somma di euro 5.400,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati per sette mensilità dell'anno 2023 e cinque mensilità per anno 2024, oltre la residua somma di euro 100,00 per il paga- mento parziale di novembre e dicembre 2024, in tal modo giun- gendo alla somma pari ad euro 5.500,00, così come invocato da parte ricorrente nella memoria integrativa e non essendo sta- ta documentata la data di effettivo rilascio dell'immobile da parte della (cfr. cass. civ. Cass.civ. Pt_2
Sez. 3, Sentenza n. 18686 del 06/09/2007 (Rv. 598976 - 01) “In tema di inti- mazione di sfratto per morosità, qualora l'intimante chieda la condanna del conduttore al pagamento del canone per determinate mensilità e l'intimato proponga opposizione senza che sia emessa l'ordinanza provvisoria di rila- scio, non è affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, all'esito del giudizio a cognizione piena susseguente alla conversione del rito, condanni il conduttore al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato, dovendo ritenersi la relativa domanda implicitamente contenuta in quella originaria”), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. Per tutto quanto innanzi osservato va, pertanto, pronunciata la risoluzione, per grave inadempimento imputabile alla parte convenuta del contratto di locazione intercorrente tra le parti in causa ed avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo di pro- prietà di parte ricorrente per come descritti in citazione ed in atti. Conseguente a tale statuizione si dispone in ordine al rilascio al- la data del 5.5.2025, qualora non già effettuato . La parte convenuta va indi condannata al pagamento della com- plessiva somma di euro 5.500,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati per le mensilità predette oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, 4.Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza della convenuta e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014, in ragione del decisum e tenuto conto della non complessità della controversia e delle questioni tratta- te .
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia definitivamente pronunciando sulla do- manda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la risolu- zione del contratto di locazione di cui all'atto introduttivo per grave inadempimento di , nata a [...] il Parte_2
24.07.1986 (c.f.: ); CodiceFiscale_2
b) ordina a , nata a [...] il [...] Parte_2
(c.f.: ); il rilascio in favore della ricor- CodiceFiscale_2 rente parte (c.f.: Parte_1
dell'immobile adibito ad uso abitativo C.F._1 sito in Giugliano in Campania alla via A.Genovesi n.38 (oggi36), meglio indentificato al catasto fabbricati del Comune di Giu- gliano in Campania al foglio 63 p.lla 3201 sub 2 cat A/2 , fissando l'esecuzione alla data del 5.5.2025, qualora non già effettuato;
c) condanna la resistente , nata a [...] Parte_2 il 24.07.1986 c.f.: ) al pagamento in fa- CodiceFiscale_2 vore della ricorrente parte (c.f.: Parte_1
della somma complessiva di euro C.F._1
5.500,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati come in motiva- zione, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo, d) condanna, altresì, la resistente , nata a Parte_2
Napoli il 24.07.1986 (c.f.: ) al pagamen- CodiceFiscale_2 to in favore di parte attrice (c.f.: Parte_1
), delle spese di giudizio che liquida in C.F._1 euro€ 2.540,00 per compensi professionali ed euro 118,75 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 % sui compensi, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procu- ratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Così deciso in Aversa, 15/04/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fasci- colo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come mo- dificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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