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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 13291/2023 del R.G.
Tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Parte_1
Romano e Mariacristina Romano;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositava dichiarazione di dissenso ai
[...] sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
1 b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU dott. convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “ESAME OBIETTIVO… APPARATO OSTEO -ARTICOLARE LOCOMOTORE: Si presenta su sedia a rotelle. Rachide in atteggiamento scoliotico. Dolente la digitopressione delle apofisi spinose del tratto cervicale e lombosacrale. Limitati i movimenti della testa e del dorso. Lasegue positiva a piccoli gradi bilateralmente. Dolori alla mobilizzazione passiva delle articolazioni delle anche e delle ginocchia. Possibile la stazione eretta prolungata. Cambiamenti di postura lievemente difficoltosi. Deambulazione autonoma, lievemente difficoltosa, più sicura con un appoggio a destra. Si sveste e si riveste in autonomia. Cicatrice chirurgica da protesizzazione ginocchio destro… SISTEMA NERVOSO E PSICHE: Partecipa costantemente alla visita medica. Interessata all'ambiente circostante. Orientata nel tempo e nello spazio, risponde alle domande. Curata nella persona. Tono dell'umore deviato al polo depressivo. Sfumato deficit di memoria. Assenza di anomalie comportamentali. Assenza di riflessi patologici. Lieve deficit di pugno a destra. Romberg negativo… CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI: L'indagine anamnestica, l'esame clinico e la documentazione sanitaria descritta, mi hanno permesso di rilevare quanto segue: La signora è affetta da: Parte_1
1) Artrosi polidistrettuale con elettiva localizzazione alle ginocchia in esiti di protesizzazione ginocchio destro.
2) Epatite cronica attiva da HCV già trattata con antivirali ad azione diretta.
3) Cardiopatia ipertensiva in buon compenso.
4) Sfumati segni di vasculopatia cerebrale con iniziale declino cognitivo e depressione senile.
5) Lieve ipoacusia bilaterale. Le patologie di cui risulta affetta l'istante sono a carattere cronico ma non di grado così avanzato da comprometterne l'autonomia. Le minorazioni a carico dell'apparato osteoarticolare non sono risultate talmente gravi da impedire la deambulazione che è apparsa difficoltosa ma possibile anche in autonomia, sicura con un appoggio cautelativo a destra;
non sono impediti i movimenti per la vestizione o per il compimento degli atti elementari quotidiani;
possibili anche la stazione eretta prolungata e i cambi di postura. La vasculopatia cerebrale è causa al momento solo di sfumato deficit di memoria e non induce la necessità di assistenza continua. La cardiopatia, la sindrome depressiva e l'epatite cronica non inficiano in modo grave l'efficienza fisica e psichica dell'istante. Le patologie sofferte sono state valutate dalle risultanze dell'esame clinico effettuato e della documentazione sanitaria descritta.
2 Tali patologie non impediscono la deambulazione o il compimento degli atti elementari quotidiani della vita. CONCLUSIONI La signora , di anni 78, è da ritenersi invalida in misura del 100% non bisognevole di Parte_1 assistenza continua per la deambulazione o per il compimento degli atti quotidiani della vita a decorrere dall'OTTOBRE 2021, data di inoltro della domanda per il riconoscimento dello stato di invalidità civile”.
Il CTU ha esaminato in maniera esaustiva l'intero quadro patologico della ricorrente, sulla base della documentazione in atti e dell'esame obiettivo. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da separato decreto, devono essere poste Persona_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come da Persona_1 separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi Così deciso il 11/07/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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