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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/11/2024, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 6254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]13 scala B, elettivamente domiciliato in Genova (GE),
Via Malta n. 4/1, presso lo studio dell'Avv. Bianca Innocenti, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], Controparte_1 C.F._2
il 09/05/1969, residente in [...]13, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti
Conclusioni per parte attrice: “Voglia pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per le suddette motivazioni alle seguenti condizioni:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati nel reciproco. - Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti l'uno dall'altro;
- Con espressa riserva di produrre, indicare, instare e formulare capitoli di prova.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 e ritualmente notificato, il SI. Parte_1
ha chiesto la separazione dalla moglie SI.ra , con cui aveva contratto Controparte_1
matrimonio civile in Genova (GE) in data 01/04/2006 (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 53 Parte II Serie A Anno 2006 Uff. 1) e dalla cui unione non erano nati figli, rappresentando una sopravvenuta situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, cessata a causa di reciproche incomprensioni per cui i coniugi vivono di fatto già separati da circa tre anni in quanto la convenuta è rimasta a vivere nella casa ex coniugale mentre il marito si è trasferito a vivere presso l'abitazione della di lui madre.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica risultante dai certificati in atti, la convenuta non si è costituita in giudizio né è comparsa all'udienza del 05/11/2024, rimanendo contumace, all'esito della quale il G.D., previa dichiarazione di contumacia della SI.ra ha invitato parte Controparte_1
ricorrente a precisare le proprie conclusioni, che la stessa ha precisato come in epigrafe chiedendo la sola pronuncia in punto status, ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: parte ricorrente, nel totale disinteresse della resistente pur ritualmente convenuta, ha evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile a seguito della quale i coniugi vivono di fatto separati da tempo, come confermato dal fatto che il ricorrente si sia trasferito stabilmente presso la nuova residenza.
Pertanto, alla luce dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
In assenza di figli nati dall'unione e di domande in punto economico, non vi è luogo per stabilire alcuna condizione di separazione se non la mera pronuncia in punto status. Sussistono tuttavia giusti motivi, da individuarsi nella natura costitutiva della pronuncia e nella limitata attività processuale svolta, per dichiarare non ripetibili le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
04/01/1980, e , nata a [...] il [...], senza Controparte_1
alcuna ulteriore condizione;
– Nulla sulle spese di lite.
Ordina al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 53 Parte II Serie A Anno
2006 Uff. 1).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 15/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]13 scala B, elettivamente domiciliato in Genova (GE),
Via Malta n. 4/1, presso lo studio dell'Avv. Bianca Innocenti, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nata a [...], Controparte_1 C.F._2
il 09/05/1969, residente in [...]13, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti
Conclusioni per parte attrice: “Voglia pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per le suddette motivazioni alle seguenti condizioni:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati nel reciproco. - Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti l'uno dall'altro;
- Con espressa riserva di produrre, indicare, instare e formulare capitoli di prova.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 e ritualmente notificato, il SI. Parte_1
ha chiesto la separazione dalla moglie SI.ra , con cui aveva contratto Controparte_1
matrimonio civile in Genova (GE) in data 01/04/2006 (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 53 Parte II Serie A Anno 2006 Uff. 1) e dalla cui unione non erano nati figli, rappresentando una sopravvenuta situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, cessata a causa di reciproche incomprensioni per cui i coniugi vivono di fatto già separati da circa tre anni in quanto la convenuta è rimasta a vivere nella casa ex coniugale mentre il marito si è trasferito a vivere presso l'abitazione della di lui madre.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica risultante dai certificati in atti, la convenuta non si è costituita in giudizio né è comparsa all'udienza del 05/11/2024, rimanendo contumace, all'esito della quale il G.D., previa dichiarazione di contumacia della SI.ra ha invitato parte Controparte_1
ricorrente a precisare le proprie conclusioni, che la stessa ha precisato come in epigrafe chiedendo la sola pronuncia in punto status, ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale deve certamente essere accolta, sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c.: parte ricorrente, nel totale disinteresse della resistente pur ritualmente convenuta, ha evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale irreversibile a seguito della quale i coniugi vivono di fatto separati da tempo, come confermato dal fatto che il ricorrente si sia trasferito stabilmente presso la nuova residenza.
Pertanto, alla luce dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
In assenza di figli nati dall'unione e di domande in punto economico, non vi è luogo per stabilire alcuna condizione di separazione se non la mera pronuncia in punto status. Sussistono tuttavia giusti motivi, da individuarsi nella natura costitutiva della pronuncia e nella limitata attività processuale svolta, per dichiarare non ripetibili le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
04/01/1980, e , nata a [...] il [...], senza Controparte_1
alcuna ulteriore condizione;
– Nulla sulle spese di lite.
Ordina al competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al N. 53 Parte II Serie A Anno
2006 Uff. 1).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 15/11/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni