Decreto cautelare 11 dicembre 2021
Decreto cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza breve 18 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 18/01/2022, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 00070/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01657/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL IT, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Sticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Novoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RI Renna, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Matranga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
DI LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Fasiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione della dott.ssa IT alla prova orale del Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time di n. 2 istruttori amministrativi – servizi sociali, cat. C, indetto dal Comune di Novoli, conosciuto dalla ricorrente in data 10.11.2021, nonché del verbale n. 3 della commissione esaminatrice del medesimo concorso del 8.11.2021, conosciuto in data 29.11.2021, avente ad oggetto la correzione delle prove scritte, nella parte in cui non ha ammesso la ricorrente alla prova orale fissata per il 13.12.2021, valutando negativamente la seconda prova della ricorrente ed attribuendo alla medesima la valutazione di 18/30;
ove occorra, del verbale n. 1 e del relativo allegato C della commissione esaminatrice del medesimo concorso del 15.9.2021, ove la motivazione/descrizione esplicativa del punteggio complessivo pari a 18/30 dovesse essere ritenuta satisfattiva dell'obbligo motivazionale, pur alla stregua del vizio di contraddittorietà intrinseca del giudizio espresso dalla stessa commissione che sarà esplicitato nel ricorso;
di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15/12/2021, per l'annullamento
della determinazione del Settore Affari Generali del Comune di Novoli n. 353 del 14.12.2021, determinazione n. 1150 di pari data, di approvazione degli atti della commissione esaminatrice e della graduatoria finale del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time di n. 2 istruttori amministrativi, servizi sociali, Cat. C;
nonché
del provvedimento di non ammissione della Dott.ssa IT alla prova orale del Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e part-time di n. 2 istruttori amministrativi – servizi sociali, cat. C, indetto dal Comune di Novoli, conosciuto dalla ricorrente in data 10.11.2021, nonché del verbale n. 3 della commissione esaminatrice del medesimo concorso del 8.11.2021, conosciuto in data 29.11.2021, avente ad oggetto la correzione delle prove scritte, nella parte in cui non ha ammesso la ricorrente alla prova orale fissata per il 13.12.2021, valutando negativamente la seconda prova della ricorrente ed attribuendo alla medesima la valutazione di 18/30;
ove occorra, verbale n. 1 e del relativo allegato C della commissione esaminatrice del medesimo concorso del 15.9.2021, ove la motivazione/descrizione esplicativa del punteggio complessivo pari a 18/30 dovesse essere ritenuta satisfattiva dell'obbligo motivazionale, pur alla stregua del vizio di contraddittorietà intrinseca del giudizio espresso dalla stessa commissione che sarà esplicitato nel ricorso;
di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Novoli, EL CA, RI Renna, DI LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. L. Sticchi per la parte ricorrente, avv. M. Merico, in sostituzione dell'avv. A. Vantaggiato, per il Comune di Novoli e avv.ti L. Pedone e T. Fasiello per le controinteressate;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – la quale ha partecipato al Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time di n. 2 istruttori amministrativi – servizi sociali, cat. C, indetto dal Comune di Novoli – ha impugnato con ricorso e successivi motivi aggiunti depositati in data 15.12.2021 gli atti in epigrafe, tra cui il provvedimento di non ammissione alla prova orale.
A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti, ella ha dedotto l’eccesso di potere dell’Amministrazione, sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 13.1.2022, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Con un unico, articolato motivo di gravame, la ricorrente ha premesso di avere riportato nella seconda prova (“ Atto amministrativo di accesso agli atti su richiesta di un privato per documentazione attinente all’assunzione in servizio di un soggetto appartenente alle categorie protette laddove quest’ultimo ha espresso netto diniego ”) la votazione complessiva di 18/30, inferiore al punteggio minimo – 21/30 – richiesto per il superamento della prova medesima.
In particolare, secondo la motivazione stabilita ex ante dalla commissione, tale votazione significherebbe che la prova: “ pur presentando alcuni elementi positivi sufficientemente articolati, non risulta (…) avere affrontato le problematiche proposte e/o denotato lacune o certa confusione nella conoscenza della materia ”.
Tanto premesso, la ricorrente si duole dell’irrazionalità dell’operato dell’Amministrazione, per avere uno dei tre commissari attribuito alla seconda prova scritta della ricorrente la votazione di 8 (corrispondente ad un giudizio discreto), e gli altri due commissari la votazione di 5 (corrispondente a un giudizio mediocre).
Le censure sono infondate.
2.1. Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa, “ Le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, … ” (C.d.S, II, 23.2.2.2021, n. 1568).
2.2. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, già da un punto di vista logico, la circostanza che ben due commissari su tre abbiano espresso un giudizio di non sufficienza dell’elaborato svolto dalla ricorrente (mediante attribuzione del voto di 5) implica che la valutazione finale non possa che essere di insufficienza.
Diversamente opinando, si attribuirebbe al solo commissario che abbia attribuito all’elaborato della ricorrente la votazione di 8 (corrispondente ad una valutazione discreta) il potere di sovvertire il diverso giudizio espresso dalla maggioranza dei commissari; operazione, questa, sicuramente non consentita.
Già solo per tali ragioni, la doglianza della ricorrente è infondata, non emergendo dagli atti della Commissione elementi da cui inferirsi l’irrazionalità/illogicità del suo operato.
2.3. A ciò aggiungasi altresì che la ricorrente ha motivato il proprio giudizio di diniego di accesso agli atti sulla base del “ diritto alla riservatezza del sig. … ” (cfr. prova in atti). Motivazione, quest’ultima, evidentemente errata nei suoi termini assertori, posto che il diritto di accesso viene spesso in conflitto con il diritto all’altrui riservatezza, sicché se si accedesse all’interpretazione proposta dalla ricorrente ogni domanda di accesso che interferisca con le esigenze di tutela della riservatezza dei terzi andrebbe rigettata.
Il che non è.
Piuttosto, la soluzione del quesito imponeva al candidato di operare un bilanciamento tra il diritto di accesso del richiedente e quello alla riservatezza del controinteressato, in relazione ai dati sensibili, quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute del controinteressato. Bilanciamento da effettuarsi alla luce della previsione di cui all’art. 60 d. lgs. n. 196/03.
Il non avere effettuato il prescritto bilanciamento rende pertanto evidente che la prova, “ pur presentando alcuni elementi positivi sufficientemente articolati, non risulta (…) avere affrontato le problematiche proposte e/o denotato lacune o certa confusione nella conoscenza della materia ” (cfr. griglia di valutazione predisposta ex ante dall’Amministrazione).
Di conseguenza, anche sotto tale profilo, la valutazione di non sufficienza della prova espressa dalla Commissione deve ritenersi scevra dai denunciati profili di irrazionalità, costituendo la doverosa conseguenza della non appropriata trattazione, da parte della ricorrente, dei contrapposti diritti (diritto di accesso, da un lato; diritto alla riservatezza, dall’altro) rilevanti nel caso di specie.
3. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
4. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, nonché sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO