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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 15/07/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 286/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: modifica delle S E N T E N Z A condizioni di regolamentazione nella causa civile iscritta al n. 286/2025 promossa con ricorso della responsabilità genitoriale depositato in data 19/02/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PERCO MASSIMO e dell'avv.
BERTINELLI SILVIA ( ) elettivamente C.F._3
domiciliati in Largo Castaldi, 20 32032 FELTRE presso il difensore avv. PERCO MASSIMO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione
della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 473 bis.51
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto di modifica delle condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite con il provvedimento di omologa del 28.05.2015 del Tribunale di
Belluno;
vista la richiesta di omologazione delle condizioni concordate;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della figlia nata a [...] in data [...]; Per_1
ritenuto che nulla osta all'omologazione della modifica delle condizioni di regolamentazione congiunta della responsabilità
genitoriale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la modifica della regolamentazione congiunta dei rapporti tra Parte_3
[...] e stabilita con il provvedimento del
[...] Parte_2
28.05.2015 del Tribunale di Belluno, alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
1) Dispone l'affido condiviso della figlia ad entrambi i Per_1
genitori, che ne cureranno il mantenimento, l'istruzione e l'educazione esercitando la responsabilità genitoriale ex art. 316
c.c., anche separatamente per quanto riguarda le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relativamente all'istruzione, educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
2) Dispone che la figlia sia collocata prevalentemente Per_1
presso la residenza della madre con diritto-dovere di visita del padre, che potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: il fine settimana a settimane alterne dal sabato mattina alle domenica sera;
i pomeriggi del martedì e del giovedì dalle
15:00 alle 19:00, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e gli impegni scolastici della minore e le attività
sportive/ricreative dalla medesima svolte;
nonché metà delle vacanze natalizie e pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Pasqua) e, per quanto riguarda le vacanze estive,
per venti giorni anche non consecutivi. Disporsi, comunque, che il padre possa vedere la figlia ogni qual volta lo desideri compatibilmente agli impegni ed esigenze della madre e della figlia stessa.
3 3) Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Pt_2
sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia, la somma di € 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Belluno, precisando che riguardo la spesa relativa alla mensa scolastica le Parti convengono espressamente che la stessa sia considerata quale spesa straordinaria da porsi a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%.
Per quanto qui non espressamente previsto le parti si richiamano a quanto disposto dal Protocollo Famiglia in uso presso il
Tribunale di Belluno che dichiarano di aver letto e di accettare.
4) L'assegno unico verrà diviso dai genitori in egual misura, i quali si impegnano di anno in anno a presentare la necessaria documentazione ai competenti Uffici per poterlo percepire in misura “piena” ed, in particolare, chi di essi presenterà la relativa domanda si obbliga a comunicare al competente Ufficio il codice
IBAN anche dell'altro genitore al fine di consentire l'accredito della relativa quota parte. Il genitore che avesse già richiesto – alla data di presentazione del presente ricorso – l'assegno unico dovrà modificare la domanda comunicando l'IBAN anche dell'altro genitore precisando, nella richiesta, che il pagamento venga liquidato dal mese successivo in entrambi i conti correnti.
5) spese compensate.
4 Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
5
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: modifica delle S E N T E N Z A condizioni di regolamentazione nella causa civile iscritta al n. 286/2025 promossa con ricorso della responsabilità genitoriale depositato in data 19/02/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. PERCO MASSIMO e dell'avv.
BERTINELLI SILVIA ( ) elettivamente C.F._3
domiciliati in Largo Castaldi, 20 32032 FELTRE presso il difensore avv. PERCO MASSIMO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione
della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 473 bis.51
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto di modifica delle condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite con il provvedimento di omologa del 28.05.2015 del Tribunale di
Belluno;
vista la richiesta di omologazione delle condizioni concordate;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e della figlia nata a [...] in data [...]; Per_1
ritenuto che nulla osta all'omologazione della modifica delle condizioni di regolamentazione congiunta della responsabilità
genitoriale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la modifica della regolamentazione congiunta dei rapporti tra Parte_3
[...] e stabilita con il provvedimento del
[...] Parte_2
28.05.2015 del Tribunale di Belluno, alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
1) Dispone l'affido condiviso della figlia ad entrambi i Per_1
genitori, che ne cureranno il mantenimento, l'istruzione e l'educazione esercitando la responsabilità genitoriale ex art. 316
c.c., anche separatamente per quanto riguarda le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relativamente all'istruzione, educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
2) Dispone che la figlia sia collocata prevalentemente Per_1
presso la residenza della madre con diritto-dovere di visita del padre, che potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: il fine settimana a settimane alterne dal sabato mattina alle domenica sera;
i pomeriggi del martedì e del giovedì dalle
15:00 alle 19:00, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e gli impegni scolastici della minore e le attività
sportive/ricreative dalla medesima svolte;
nonché metà delle vacanze natalizie e pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Pasqua) e, per quanto riguarda le vacanze estive,
per venti giorni anche non consecutivi. Disporsi, comunque, che il padre possa vedere la figlia ogni qual volta lo desideri compatibilmente agli impegni ed esigenze della madre e della figlia stessa.
3 3) Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Pt_2
sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia, la somma di € 350,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Belluno, precisando che riguardo la spesa relativa alla mensa scolastica le Parti convengono espressamente che la stessa sia considerata quale spesa straordinaria da porsi a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%.
Per quanto qui non espressamente previsto le parti si richiamano a quanto disposto dal Protocollo Famiglia in uso presso il
Tribunale di Belluno che dichiarano di aver letto e di accettare.
4) L'assegno unico verrà diviso dai genitori in egual misura, i quali si impegnano di anno in anno a presentare la necessaria documentazione ai competenti Uffici per poterlo percepire in misura “piena” ed, in particolare, chi di essi presenterà la relativa domanda si obbliga a comunicare al competente Ufficio il codice
IBAN anche dell'altro genitore al fine di consentire l'accredito della relativa quota parte. Il genitore che avesse già richiesto – alla data di presentazione del presente ricorso – l'assegno unico dovrà modificare la domanda comunicando l'IBAN anche dell'altro genitore precisando, nella richiesta, che il pagamento venga liquidato dal mese successivo in entrambi i conti correnti.
5) spese compensate.
4 Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
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Il presidente est.
Umberto Giacomelli